LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità
delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.
116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità
delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come
modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59,
art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle
direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;
- il Decreto Ministeriale 30.03.2010,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione,
nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della
Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di
Balneazione;
VISTI
gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito
elencati:
- Allegato A (previsto dall’articolo 2) – Valori limite per un singolo
campione;
- Allegato B (previsto dall’articolo 3) – Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall’articolo 3) – Linee guida per Ostreopsis
ovata;
- Allegato D (previsto dall’articolo 5) – Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall’articolo 6) – Criteri e modalità per la
definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall’articolo 6) – Report acque di balneazione;
CONSIDERATO
che il D.lgs. n. 116/08, all’art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia
di:
a.
monitoraggio e classificazione della
qualità delle acque di balneazione;
b.
gestione della qualità delle
acque di balneazione;
c.
informazione al pubblico in
merito alla qualità delle acque di balneazione;
CONSIDERATO,
inoltre, che ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza
regionale:
a.
l'individuazione delle acque di
balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate
sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b.
l’istituzione e aggiornamento del
profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite
nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
c.
l'istituzione di un programma di
monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
d.
la classificazione delle acque di
balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;
e.
la facoltà di ampliare o ridurre
la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
f.
l'aggiornamento dell'elenco delle
acque di balneazione;
g.
azioni volte alla rimozione delle
cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h.
l'informazione al pubblico ai
sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.
VISTO
l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le
competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:
1.
la delimitazione, prima
dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e
delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio
territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento
regionale;
2.
la delimitazione delle zone
vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si
verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto
negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
3.
la revoca dei provvedimenti
adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b)
dell’art.5 del D.lgs. n. 116/08;
4.
l’apposizione, nelle zone
interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze
di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i
divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del
D.lgs. n. 116/08;
5.
la segnalazione, in una
ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua
di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma
2, lettera c) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 10.03.2016, relativa agli
adempimenti regionali per la stagione balneare 2016;
RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 21.04.2015 con la quale, al
fine di favorire un preventivo processo partecipativo ed il più ampio
coinvolgimento, sono stati costituiti due specifici organismi in materia di
qualità delle acque di balneazione, la Consulta Regionale ed il Tavolo Tecnico,
con sede presso il competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine di
Pescara;
RICHIAMATA
la Determinazione DPC028/184 del 19.12.2016 con la quale è stata approvata la
classificazione delle acque di balneazione marino costiere e lacuali relativa
alle annualità 2013-2016, indicata nell’allegato “A” del provvedimento, che
riporta l’elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di
campionamento 2016 e la relativa classe di appartenenza, elaborata ai sensi
dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08;
CONSIDERATO
che ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione
balneare 2016, occorre determinare in dettaglio le acque idonee e balneabili,
le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non
balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di
gestione, indicando nel contempo le nuove acque di balneazione o le variazioni
sia dei punti di controllo che della estensione territoriale delle acque di
balneazione;
VISTI:
-
l’allegato “A” alla presente
Deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di balneazione controllate
durante la stagione di campionamento 2016 e la relativa classe di appartenenza,
elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08
(quadriennio 2013-2016) ed approvata con la Determinazione DPC028/184 del
19.12.2016;
-
l’allegato “A1”, che riporta
l’elenco delle acque di balneazione con le modifiche apportate per la stagione
balneare 2017;
-
l’allegato “A2”, che riporta
l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il
periodo 2010 – 2016;
-
l’allegato “B”, che riporta
l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque
anni consecutivi per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione
per la stagione balneare 2017;
-
l’allegato “B1”, che riporta
l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”,
temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e
soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2017;
-
l’allegato “C”, che riporta
l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per
l’anno 2017 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
-
l’allegato “D”, inerente alle
disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA, ai Comuni ed
agli Enti Gestori del servizio idrico per la stagione balneare 2017;
CONSIDERATO
che a seguito delle richieste pervenute da Amministrazioni locali (Comune di
Vasto e Comune di Giulianova) e della valutazione di alcune problematiche e criticità
inerenti a talune acque di balneazione, si rende necessario programmare, per la stagione balneare 2017,
opportune modifiche nei punti di controllo e specifiche attività di gestione,
nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2006/7/CE, dall’art. 8 comma 4
lettera a) del D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 e dal D.M. 30.03.2010, al fine di
tutelare i cittadini/utenti delle spiagge;
RICHIAMATO
l’Allegato “A1” al presente provvedimento, nel quale vengono evidenziati in
particolare:
1- punti di prelievo con acque di nuova
individuazione:
-
Provincia di Chieti – Comune di
Vasto
IT013069099014 – 300 m Nord Pontile
Marina di Vasto
2- punti di prelievo con nuova denominazione
e ridefinizione dell’acqua di balneazione:
-
Provincia di Chieti – Comune di
Vasto
IT013069099004 – Lungomare Ernesto
Cordella – Monumento alla bagnante
3- punti di prelievo con nuova denominazione
e riposizionamento dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o in
relazione ad una migliore accessibilità nella fase di campionamento:
-
Provincia di Teramo – Comune di
Giulianova
IT013067025005 – 360 m Nord foce fiume
Tordino
RICHIAMATO
quanto determinato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del
10.03.2016, circa le acque di nuova individuazione per la stagione balneare
2016:
-
Provincia di Pescara
·
Comune di Pescara – Zona ant. Via
Muzii
·
Comune di Pescara – Zona ant. Via
Galilei
-
Provincia di Chieti
·
Comune di Francavilla al Mare –
140 m Sud Fosso S. Lorenzo
RICHIAMATO
quanto previsto all’art. 5 comma 4. a) della DIRETTIVA 2006/7/CE del 15
febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione:
”… Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le
seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare
successiva alla classificazione … adeguate misure di gestione, inclusi il
divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire
l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento”;
RICHIAMATO
l’allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di
qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un
divieto permanente di balneazione per l’intera
stagione balneare 2017;
RICHIAMATO
l’allegato “B1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate
di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi
igienico-sanitari e soggette a misure di gestione;
RITENUTO
opportuno attivare per tali acque di balneazione le seguenti misure di
gestione:
- attuazione di un monitoraggio
maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di
inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio,
con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause,
anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati,
a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di
balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita
cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire
l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
VALUTATO
che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque
di balneazione classificate di qualità “scarsa” ed elencate nell’Allegato “B1”
potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune
territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e
Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e
dell’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri
analitici valutati;
CONSIDERATO
che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite
indicati nell’allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un
campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per
l’inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non
permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno
riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell’area
interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata,
a cura dell’Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di
balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in
caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad
una circostanza eccezionale, di cui all’art. 2, lettera g) e all’art. 10 del
D.Lgs. n.116/2008. Nell’acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio,
così come da calendario dei prelievi;
PRESO
ATTO che per la riapertura delle acque di
balneazione di nuova individuazione, non
ancora classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità scarsa
nella stagione balneare 2016,temporaneamente vietate alla balneazione, ( Comune
di Pescara: Via Galilei, Comune di Francavilla al Mare: 140 m Sud Fosso S.
Lorenzo), si applicano le procedure
previste per la riapertura delle acque scarse, di cui all’allegato “B1”, che
prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione
Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle
misure di risanamento messe in atto, e l’esito favorevole di due campionamenti
consecutivi per tutti i parametri analitici valutati.
La procedura anzidetta non si applica
all’acqua di balneazione di nuova individuazione, non ancora classificata (NC),
del Comune di Pescara: Zona ant. Via Muzii, in quanto la stessa, pur derivante da acque classificate di
qualità “scarsa” nella stagione balneare 2016, in tutti i campionamenti
routinari effettuati durante la stagione
balneare 2016, successivamente alla riapertura alla balneazione, ha avuto
risultati conformi ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto
Ministeriale 30.03.2010.
Tali acque di nuova individuazione sono
sottoposte a doppio campionamento;
CONSIDERATO
che successivamente alla riapertura delle anzidette acque di nuova
individuazione, un eventuale superamento dei valori limite indicati
all’allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento
routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve
durata;
PRESO
ATTO inoltre che per le acque di nuova
individuazione, non ancora classificate (NC), derivanti da acque classificate
di qualità “sufficiente” (Comune di Vasto: 300 m Nord Pontile Marina di Vasto),
si applicano gli indirizzi generali previsti dalla normativa vigente, in quanto
considerate acque idonee alla balneazione che per la sola stagione 2017 vengono
sottoposte a doppio campionamento ai fini di una migliore conoscenza delle
stesse acque di balneazione e di una più rapida definizione della loro
classificazione;
DATO
ATTO che per le acque di nuova
individuazione la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento
del set di dati comprendente almeno 16 campioni, necessari alla valutazione
della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari
(art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 116/08);
EVIDENZIATO
che gli episodi di inquinamento rilevati nella stagione balneare 2016 sono da
ricondurre nella quasi totalità dei casi alla veicolazione in mare di carichi
contaminanti da parte dei corsi d’acqua o a circostanze eccezionali o
accidentali inerenti ai sistemi di collettamento e depurazione;
RITENUTO
opportuno, pertanto, impegnare gli Enti Gestori del servizio idrico
all’attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della
funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione
a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri
controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di
eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l’esposizione dei
bagnanti agli agenti inquinanti;
RICHIAMATO
quanto previsto all’art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in
materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino
costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della
disinfezione dei reflui effluenti;
STABILITO
che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina
il 30 settembre 2017, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 15 aprile
fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo
campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati
dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n.
116/08;
DATO
ATTO che qualora i dati di monitoraggio
dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’allegato
A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di
gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;
RITENUTO
opportuno demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente la
elaborazione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario
dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, da
presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale
Ministeriale delle Acque di Balneazione;
RICHIAMATI
gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico,
di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo, da parte
delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di
balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella
Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;
RITENUTO
di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della
Regione Abruzzo di predisporre l’aggiornamento dei profili delle acque di
balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, nonché la
eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento necessario durante
la stagione balneare;
DATO
ATTO del parere favorevole di regolarità
tecnica e amministrativa reso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;
DATO
ATTO del parere favorevole sotto il profilo
della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;
DATO
ATTO della dichiarazione del Dirigente
medesimo che l’atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del
Bilancio regionale;
DATO
ATTO del parere favorevole del Direttore del
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali in
merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati al Dipartimento stesso;
UDITI
il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;
A voti unanimi, resi nelle forme di
legge:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa,
quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
1.
di
approvare gli allegati di seguito indicati, che
costituiscono parte integrante del presente atto:
-
allegato “A” alla presente
Deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di balneazione controllate
durante la stagione di campionamento 2016 e la relativa classe di appartenenza,
elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08
(quadriennio 2013-2016) ed approvata con la Determinazione DPC028/184 del
19.12.2016;
-
allegato “A1”, che riporta
l’elenco delle acque di balneazione con le modifiche apportate per la stagione
balneare 2017;
-
allegato “A2”, che riporta
l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo
2010 – 2016;
-
allegato “B”, che riporta
l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque
anni consecutivi per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione
per la stagione balneare 2017;
-
allegato “B1”, che riporta
l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”,
temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e
soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2017;
-
allegato “C”, che riporta
l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per
l’anno 2017 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
-
allegato “D”, inerente alle
disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA, ai Comuni ed
agli Enti Gestori del servizio idrico per la stagione balneare 2017;
2.
di
approvare nello specifico le acque di nuova
individuazione e le variazioni e/o modifiche ai punti di campionamento per la
stagione balneare 2017, di cui all’allegato “A1” al presente atto, come di
seguito indicato:
1- punti di prelievo con acque di nuova
individuazione:
Provincia di
Chieti – Comune di Vasto
IT013069099014
– 300 m Nord Pontile Marina di Vasto
2- punti di prelievo con nuova denominazione
e ridefinizione dell’acqua di balneazione:
Provincia di
Chieti – Comune di Vasto
IT013069099004
– Lungomare Ernesto Cordella – Monumento alla bagnante
3- punti di prelievo con nuova denominazione
e riposizionamento dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o in
relazione ad una migliore accessibilità nella fase di campionamento:
Provincia di
Teramo – Comune di Giulianova
IT013067025005
– 360 m Nord foce fiume Tordino
3.
di
stabilire che per le acque di balneazione
classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per
motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate
nell’Allegato “B1”, devono essere attivate le seguenti misure di gestione:
- attuazione di un monitoraggio
maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di
inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio,
con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause,
anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni
interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o
eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita
cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire
l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
4.
di
stabilire che successivamente alla attivazione
delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di
qualità “scarsa” ed elencate nell’Allegato “B1” potranno essere riaperte alla
balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente
alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la
comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell’esito
favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici
valutati;
5.
di
stabilire altresì che dopo la riapertura di tali
acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell’allegato A del
Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato
con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata. Se la
contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della
prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso
della stagione balneare nell’area interessata dovesse registrarsi un nuovo
superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell’Amministrazione comunale
competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione
balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori
limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale,
di cui all’art. 2, lettera g) e all’art. 10 del D.Lgs. n. 116/2008. Nell’acqua
di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei
prelievi;
6.
di
prendere atto
che per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per
cinque anni consecutivi, riportate nell’allegato “B”, è disposto un divieto
permanente di balneazione per l’intera
stagione balneare 2017;
7.
di
precisare che per la riapertura delle acque di
balneazione di nuova individuazione, non
ancora classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità scarsa
nella stagione balneare 2016,temporaneamente vietate alla balneazione, ( Comune
di Pescara: Via Galilei, Comune di Francavilla al Mare: 140 m Sud Fosso S.
Lorenzo), si applicano le procedure
previste per la riapertura delle acque scarse, di cui all’allegato “B1”, che
prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione
Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle
misure di risanamento messe in atto, e l’esito favorevole di due campionamenti
consecutivi per tutti i parametri analitici valutati.
La procedura
anzidetta non si applica all’acqua di balneazione di nuova individuazione, non
ancora classificata (NC), del Comune di Pescara: Zona ant. Via Muzii, in quanto
la stessa, pur derivante da acque
classificate di qualità “scarsa” nella stagione balneare 2016, in tutti i
campionamenti routinari effettuati durante la
stagione balneare 2016, successivamente alla riapertura alla
balneazione, ha avuto risultati conformi ai valori limite fissati dall’allegato
A del Decreto Ministeriale 30.03.2010.
Tali acque di
nuova individuazione sono sottoposte a doppio campionamento;
8.
di
stabilire, inoltre, che successivamente alla
riapertura delle anzidette acque di nuova individuazione, un eventuale
superamento dei valori limite indicati all’allegato A del Decreto 30/03/2010,
riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure
previste per l’inquinamento di breve durata;
9.
di
prendere atto che per le acque di nuova
individuazione per la stagione balneare 2017 (Comune di Vasto: 300 m Nord
Pontile Marina di Vasto), derivanti da acque classificate di qualità
“sufficiente”, si applicano gli indirizzi generali previsti dalla normativa
vigente, in quanto considerate acque idonee alla balneazione che per la sola
stagione 2017 vengono sottoposte a doppio campionamento ai fini di una migliore
conoscenza delle stesse acque di balneazione e di una più rapida definizione
della loro classificazione;
10.
di
prendere atto, inoltre, che per le acque di nuova
individuazione la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento
del set di dati comprendente almeno 16 campioni, necessari alla valutazione
della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari
(art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 116/08);
11.
di
impegnare gli Enti Gestori del servizio idrico
all’attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della
funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione
a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri
controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di
eventuali situazioni di emergenza al fine di scongiurare l’esposizione dei
bagnanti agli agenti inquinanti;
12.
di
prendere atto di quanto previsto all’art. 32, comma
6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della
Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli
scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di
fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui
effluenti;
13.
di
stabilire che la stagione balneare nella Regione
Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2017, che i prelievi
vengono effettuati a partire dal 15 aprile fino al 30 settembre e che le
analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della
balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto
Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;
14.
di
dare atto che qualora i dati di monitoraggio
dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’allegato
A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di
gestione previste all’art. 2, comma 4, lettere a) e b) del Decreto indicato;
15.
di
demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente la elaborazione del programma di monitoraggio, da svolgersi
secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a
livello regionale, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da
inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;
16.
di
far obbligo alle Amministrazioni comunali
dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 30
maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui
all’Allegato “D” al presente atto:
a. delimitare, con apposita ordinanza
sindacale, prima dell’inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla
balneazione, le acque di balneazione permanentemente vietate e le acque di
balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti
nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente
provvedimento, come riportato nelle schede allegate;
b. delimitare le zone vietate alla
balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una
situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla
qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
c. revocare i provvedimenti adottati sulla
base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell’art.5 del
D.lgs. n. 116/08;
d. apporre, nelle zone interessate, in
un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna
acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di
cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
e. segnalare, in un’ubicazione facilmente
accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le
previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c)
dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
17.
di
evidenziare, in relazione all’apposizione dei
divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2017 sulla
scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, che è data facoltà dalla
vigente normativa ai Sindaci di rimuovere tali divieti, qualora lo consentano
gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva,
in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010, art.
2, comma 4, lettere a) e b);
18.
di
impegnare l'ARTA al rispetto delle norme di
controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal
citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010 ed all’attuazione delle disposizioni
specifiche di cui all’Allegato “D” al presente atto;
19.
di
richiamare gli adempimenti previsti per favorire
la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e
3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti,
secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati
dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione
della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 31.05.2011;
20.
di
dare mandato al competente Servizio Opere Marittime
e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre l’aggiornamento dei profili
delle acque di balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali,
nonché la eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento
necessario durante la stagione balneare;
21.
di
inviare il presente provvedimento, con le
determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all’ARTA –
Sede Centrale e Distretti Provinciali, agli Enti Gestori del servizio idrico ed
ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;
22.
di
autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento
in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché
tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e
il suo inserimento nel portale regionale www.regione.abruzzo.it
Il presente atto potrà essere impugnato
dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in
alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 ( centoventi ) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua
pubblicazione.