Decreto Ministeriale 30.03.2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”. Approvazione risultanze campionamenti anno 2016. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2017.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-        la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;

-        il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;

-        il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207;

-        la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;

-        il Decreto Ministeriale 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

-        la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

 

VISTI gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

-        Allegato A        (previsto dall’articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;

-        Allegato B        (previsto dall’articolo 3) – Cianobatteri;

-        Allegato C        (previsto dall’articolo 3) – Linee guida per Ostreopsis ovata;

-        Allegato D        (previsto dall’articolo 5) – Procedure di campionamento;

-        Allegato E         (previsto dall’articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;

-        Allegato F         (previsto dall’articolo 6) – Report acque di balneazione;

 

CONSIDERATO che il D.lgs. n. 116/08, all’art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

a.           monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b.           gestione della qualità delle acque di balneazione;

c.           informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

 

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

a.           l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b.           l’istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;

c.           l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

d.           la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;

e.           la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

f.            l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

g.           azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

h.           l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.

 

VISTO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

1.           la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;

2.           la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

3.           la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell’art.5 del D.lgs. n. 116/08;

4.           l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

5.           la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 10.03.2016, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 21.04.2015 con la quale, al fine di favorire un preventivo processo partecipativo ed il più ampio coinvolgimento, sono stati costituiti due specifici organismi in materia di qualità delle acque di balneazione, la Consulta Regionale ed il Tavolo Tecnico, con sede presso il competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

 

RICHIAMATA la Determinazione DPC028/184 del 19.12.2016 con la quale è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione marino costiere e lacuali relativa alle annualità 2013-2016, indicata nell’allegato “A” del provvedimento, che riporta l’elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2016 e la relativa classe di appartenenza, elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08;

 

CONSIDERATO che ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2016, occorre determinare in dettaglio le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, indicando nel contempo le nuove acque di balneazione o le variazioni sia dei punti di controllo che della estensione territoriale delle acque di balneazione;

 

VISTI:

-            l’allegato “A” alla presente Deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2016 e la relativa classe di appartenenza, elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2013-2016) ed approvata con la Determinazione DPC028/184 del 19.12.2016;

-            l’allegato “A1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione con le modifiche apportate per la stagione balneare 2017;

-            l’allegato “A2”, che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2010 – 2016;

-            l’allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2017;

-            l’allegato “B1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2017;

-            l’allegato “C”, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l’anno 2017 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

-            l’allegato “D”, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA, ai Comuni ed agli Enti Gestori del servizio idrico per la stagione balneare 2017;

 

CONSIDERATO che a seguito delle richieste pervenute da Amministrazioni locali (Comune di Vasto e Comune di Giulianova) e della valutazione di alcune problematiche e criticità inerenti a talune acque di balneazione, si rende necessario  programmare, per la stagione balneare 2017, opportune modifiche nei punti di controllo e specifiche attività di gestione, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2006/7/CE, dall’art. 8 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 e dal D.M. 30.03.2010, al fine di tutelare i cittadini/utenti delle spiagge;

 

RICHIAMATO l’Allegato “A1” al presente provvedimento, nel quale vengono evidenziati in particolare:

1-      punti di prelievo con acque di nuova individuazione:

-             Provincia di Chieti – Comune di Vasto

IT013069099014 – 300 m Nord Pontile Marina di Vasto

2-      punti di prelievo con nuova denominazione e ridefinizione dell’acqua di balneazione:

-             Provincia di Chieti – Comune di Vasto

IT013069099004 – Lungomare Ernesto Cordella – Monumento alla bagnante

3-      punti di prelievo con nuova denominazione e riposizionamento dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o in relazione ad una migliore accessibilità nella fase di campionamento:

-             Provincia di Teramo – Comune di Giulianova

IT013067025005 – 360 m Nord foce fiume Tordino

 

RICHIAMATO quanto determinato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 10.03.2016, circa le acque di nuova individuazione per la stagione balneare 2016:

-            Provincia di Pescara

·             Comune di Pescara – Zona ant. Via Muzii

·             Comune di Pescara – Zona ant. Via Galilei

-            Provincia di Chieti

·             Comune di Francavilla al Mare – 140 m Sud Fosso S. Lorenzo

 

RICHIAMATO quanto previsto all’art. 5 comma 4. a) della DIRETTIVA 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: ”… Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione … adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento”;

 

RICHIAMATO l’allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per l’intera  stagione balneare 2017;

 

RICHIAMATO l’allegato “B1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione;

 

RITENUTO opportuno attivare per tali acque di balneazione le seguenti misure di gestione:

-        attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;

-        individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;

-        indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

-        adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

 

VALUTATO che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” ed elencate nell’Allegato “B1” potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

 

CONSIDERATO che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell’allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell’area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell’Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all’art. 2, lettera g) e all’art. 10 del D.Lgs. n.116/2008. Nell’acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

 

PRESO ATTO che per la riapertura delle acque di balneazione di nuova individuazione,  non ancora classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità scarsa nella stagione balneare 2016,temporaneamente vietate alla balneazione, ( Comune di Pescara: Via Galilei, Comune di Francavilla al Mare: 140 m Sud Fosso S. Lorenzo),  si applicano le procedure previste per la riapertura delle acque scarse, di cui all’allegato “B1”, che prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e l’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati.

 

La procedura anzidetta non si applica all’acqua di balneazione di nuova individuazione, non ancora classificata (NC), del Comune di Pescara: Zona ant. Via Muzii, in quanto la stessa,  pur derivante da acque classificate di qualità “scarsa” nella stagione balneare 2016, in tutti i campionamenti routinari effettuati durante la  stagione balneare 2016, successivamente alla riapertura alla balneazione, ha avuto risultati conformi ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010.

 

Tali acque di nuova individuazione sono sottoposte a doppio campionamento;

 

CONSIDERATO che successivamente alla riapertura delle anzidette acque di nuova individuazione, un eventuale superamento dei valori limite indicati all’allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata;

 

PRESO ATTO inoltre che per le acque di nuova individuazione, non ancora classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità “sufficiente” (Comune di Vasto: 300 m Nord Pontile Marina di Vasto), si applicano gli indirizzi generali previsti dalla normativa vigente, in quanto considerate acque idonee alla balneazione che per la sola stagione 2017 vengono sottoposte a doppio campionamento ai fini di una migliore conoscenza delle stesse acque di balneazione e di una più rapida definizione della loro classificazione;

 

DATO ATTO che per le acque di nuova individuazione la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 116/08);

 

EVIDENZIATO che gli episodi di inquinamento rilevati nella stagione balneare 2016 sono da ricondurre nella quasi totalità dei casi alla veicolazione in mare di carichi contaminanti da parte dei corsi d’acqua o a circostanze eccezionali o accidentali inerenti ai sistemi di collettamento e depurazione;

 

RITENUTO opportuno, pertanto, impegnare gli Enti Gestori del servizio idrico all’attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l’esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

 

RICHIAMATO quanto previsto all’art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;

 

STABILITO che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2017, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 15 aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

 

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

 

RITENUTO opportuno demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente la elaborazione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

 

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;

 

RITENUTO di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, nonché la eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare;

 

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

 

DATO ATTO del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

 

DATO ATTO della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

 

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

 

UDITI il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

 

A voti unanimi, resi nelle forme di legge:

 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

 

1.           di approvare gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

-             allegato “A” alla presente Deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2016 e la relativa classe di appartenenza, elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2013-2016) ed approvata con la Determinazione DPC028/184 del 19.12.2016;

-             allegato “A1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione con le modifiche apportate per la stagione balneare 2017;

-             allegato “A2”, che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2010 – 2016;

-             allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2017;

-             allegato “B1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2017;

-             allegato “C”, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l’anno 2017 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

-             allegato “D”, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA, ai Comuni ed agli Enti Gestori del servizio idrico per la stagione balneare 2017;

2.           di approvare nello specifico le acque di nuova individuazione e le variazioni e/o modifiche ai punti di campionamento per la stagione balneare 2017, di cui all’allegato “A1” al presente atto, come di seguito indicato:

1-      punti di prelievo con acque di nuova individuazione:

Provincia di Chieti – Comune di Vasto

IT013069099014 – 300 m Nord Pontile Marina di Vasto

2-      punti di prelievo con nuova denominazione e ridefinizione dell’acqua di balneazione:

Provincia di Chieti – Comune di Vasto

IT013069099004 – Lungomare Ernesto Cordella – Monumento alla bagnante

3-      punti di prelievo con nuova denominazione e riposizionamento dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o in relazione ad una migliore accessibilità nella fase di campionamento:

Provincia di Teramo – Comune di Giulianova

IT013067025005 – 360 m Nord foce fiume Tordino

3.           di stabilire che per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell’Allegato “B1”, devono essere attivate le seguenti misure di gestione:

-        attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;

-        individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;

-        indicazione  dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

-        adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

4.           di stabilire che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” ed elencate nell’Allegato “B1” potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

5.           di stabilire altresì che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell’allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell’area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell’Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all’art. 2, lettera g) e all’art. 10 del D.Lgs. n. 116/2008. Nell’acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

6.           di prendere atto  che per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, riportate nell’allegato “B”, è disposto un divieto permanente di balneazione per l’intera  stagione balneare 2017;

7.           di precisare che per la riapertura delle acque di balneazione di nuova individuazione,  non ancora classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità scarsa nella stagione balneare 2016,temporaneamente vietate alla balneazione, ( Comune di Pescara: Via Galilei, Comune di Francavilla al Mare: 140 m Sud Fosso S. Lorenzo),  si applicano le procedure previste per la riapertura delle acque scarse, di cui all’allegato “B1”, che prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e l’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati.

La procedura anzidetta non si applica all’acqua di balneazione di nuova individuazione, non ancora classificata (NC), del Comune di Pescara: Zona ant. Via Muzii, in quanto la stessa,  pur derivante da acque classificate di qualità “scarsa” nella stagione balneare 2016, in tutti i campionamenti routinari effettuati durante la  stagione balneare 2016, successivamente alla riapertura alla balneazione, ha avuto risultati conformi ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010.

Tali acque di nuova individuazione sono sottoposte a doppio campionamento;

8.           di stabilire, inoltre, che successivamente alla riapertura delle anzidette acque di nuova individuazione, un eventuale superamento dei valori limite indicati all’allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata;

9.           di prendere atto che per le acque di nuova individuazione per la stagione balneare 2017 (Comune di Vasto: 300 m Nord Pontile Marina di Vasto), derivanti da acque classificate di qualità “sufficiente”, si applicano gli indirizzi generali previsti dalla normativa vigente, in quanto considerate acque idonee alla balneazione che per la sola stagione 2017 vengono sottoposte a doppio campionamento ai fini di una migliore conoscenza delle stesse acque di balneazione e di una più rapida definizione della loro classificazione;

10.        di prendere atto, inoltre, che per le acque di nuova individuazione la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 116/08);

11.        di impegnare gli Enti Gestori del servizio idrico all’attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza al fine di scongiurare l’esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

12.        di prendere atto di quanto previsto all’art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;

13.        di stabilire che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2017, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 15 aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

14.        di dare atto che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4, lettere a) e b) del Decreto indicato;

15.        di demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente la elaborazione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

16.        di far obbligo alle Amministrazioni comunali dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all’Allegato “D” al presente atto:

a.       delimitare, con apposita ordinanza sindacale, prima dell’inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione, le acque di balneazione permanentemente vietate e le acque di balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come riportato nelle schede allegate;

b.       delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c.       revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell’art.5 del D.lgs. n. 116/08;

d.       apporre, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

e.       segnalare, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

17.        di evidenziare, in relazione all’apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2017 sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci di rimuovere tali divieti, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010, art. 2, comma 4, lettere a) e b);

18.        di impegnare l'ARTA al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010 ed all’attuazione delle disposizioni specifiche di cui all’Allegato “D” al presente atto;

19.        di richiamare gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;

20.        di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, nonché la eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare;

21.        di inviare il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all’ARTA – Sede Centrale e Distretti Provinciali, agli Enti Gestori del servizio idrico ed ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;

22.        di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale www.regione.abruzzo.it

 

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 ( centoventi ) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

 

Segue Allegato