LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE
VISTA
la Risoluzione n. 19, prot. n. 10314 del 13 aprile
2017, a firma dei Consiglieri Smargiassi, Ranieri, Mercante recante: “Pratiche
e Tecniche tese a ridurre la capacità riproduttiva della specie cinghiale”.
UDITA
l’illustrazione dei proponenti;
VISTO
l’Art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;
All’unanimità dei Consiglieri presenti
L’APPROVA
Nel testo che di seguito si trascrive
PREMESSO
che:
-
i
danni provocati dalla fauna selvatica nella nostra regione stanno assumendo per
le imprese agricole e zootecniche rilevanza particolare;
-
in
molte zone della nostra regione i danni avvengono ben prima delle operazioni di
maturazione e raccolta del prodotto e spesso immediatamente dopo la semina;
-
tutte
le produzioni sono ormai interessate da tale fenomeno;
-
nonostante
le azioni di contenimento, attuate dalla regione Abruzzo, la popolazione di
selvatici, ungulati in particolare la specie cinghiale, non accenna a
diminuire;
-
l’incertezza
circa le modalità di indennizzo può spingere gli agricoltori a non coltivare
terreni marginali e non con conseguente serio rischio di degrado ambientale con
condizioni favorevoli per lo svilupparsi di incendi.
CONSIDERATO
che:
-
all’esame
della III Commissione consiliare è in discussione la nuova disciplina che
regolamenta la caccia al cinghiale per la Regione Abruzzo;
-
il
sopra citato regolamento è stato assegnato alla Commissione competente in sede
deliberante;
-
il
gruppo del Movimento 5 Stelle ha depositato due ipotesi di emendamento tese a
ridurre la capacità riproduttiva della specie cinghiale che di seguito
integralmente si riportano:
·
“I prelievi con tecniche selettive, in
presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai
sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono
effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle
popolazioni di cinghiale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), viene esercitato di norma mediante l'utilizzo di metodi
ecologici e incruenti su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifica
l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di
abbattimento al solo fine di ridurre la capacità riproduttiva della specie
mediante invecchiamento dei riproduttori. A tal fine è autorizzato
l’abbattimento esclusivo dei soli giovani ‘Rossicci’, con divieto assoluto di abbattimento
sia delle femmine capobranco ovvero ‘Matrone’ sia di tutti i maschi solitari,
ovvero ‘Salengani’, accompagnati da ‘Scudiero’, in quanto maschi riproduttori;
·
“I prelievi con tecniche selettive, in
presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai
sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono
effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle
popolazioni di cinghiale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), viene esercitato di norma mediante l'utilizzo di metodi
ecologici e incruenti su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifica
l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di
abbattimento al solo fine di ridurre la capacità riproduttiva della specie
mediante invecchiamento dei riproduttori. A tal fine è autorizzato
l’abbattimento dei giovani ‘Rossicci’, delle femmine capobranco ovvero ‘Matrone’ , e di tutti i maschi solitari, ovvero ‘Salengani’, accompagnati da ‘Scudiero’. Per le tipologie di
cinghiali ‘Matrone’ e ‘Salengani’ l’abbattimento è
autorizzato nei limiti preventivamente indicati dall’ISPRA.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO REGIONALE
IMPEGNA
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE A
-
chiedere un parere
preventivo all’ISPRA sulla reale applicazione delle citate proposte
Nella ipotesi di parere favorevole si
provvede a
-
inserire nei prossimi
piani quinquennali di controllo i contenuti della proposta sopra citata;
-
di integrare le norme
regionali in materia di caccia al cinghiale con le disposizioni contenute dalla
proposta di emendamento che verrà ritenuta congrua.