Pratiche e Tecniche tese a ridurre la capacità riproduttiva della specie cinghiale.

 

LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE

 

VISTA la Risoluzione n. 19, prot. n. 10314 del 13 aprile 2017, a firma dei Consiglieri Smargiassi, Ranieri, Mercante recante: “Pratiche e Tecniche tese a ridurre la capacità riproduttiva della specie cinghiale”.

 

UDITA l’illustrazione dei proponenti;

 

VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

 

All’unanimità dei Consiglieri presenti

 

L’APPROVA

 

Nel testo che di seguito si trascrive

 

PREMESSO che:

-            i danni provocati dalla fauna selvatica nella nostra regione stanno assumendo per le imprese agricole e zootecniche rilevanza particolare;

-            in molte zone della nostra regione i danni avvengono ben prima delle operazioni di maturazione e raccolta del prodotto e spesso immediatamente dopo la semina;

-            tutte le produzioni sono ormai interessate da tale fenomeno;

-            nonostante le azioni di contenimento, attuate dalla regione Abruzzo, la popolazione di selvatici, ungulati in particolare la specie cinghiale, non accenna a diminuire;

-            l’incertezza circa le modalità di indennizzo può spingere gli agricoltori a non coltivare terreni marginali e non con conseguente serio rischio di degrado ambientale con condizioni favorevoli per lo svilupparsi di incendi.

CONSIDERATO che:

-            all’esame della III Commissione consiliare è in discussione la nuova disciplina che regolamenta la caccia al cinghiale per la Regione Abruzzo;

-            il sopra citato regolamento è stato assegnato alla Commissione competente in sede deliberante;

-            il gruppo del Movimento 5 Stelle ha depositato due ipotesi di emendamento tese a ridurre la capacità riproduttiva della specie cinghiale che di seguito integralmente si riportano:

·              “I prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle popolazioni di cinghiale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viene esercitato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e incruenti su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento al solo fine di ridurre la capacità riproduttiva della specie mediante invecchiamento dei riproduttori. A tal fine è autorizzato l’abbattimento esclusivo dei soli giovani ‘Rossicci’,  con divieto assoluto di abbattimento sia delle femmine capobranco ovvero ‘Matrone’ sia di tutti i maschi solitari, ovvero ‘Salengani’, accompagnati da ‘Scudiero’,  in quanto maschi riproduttori;

·              “I prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle popolazioni di cinghiale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viene esercitato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e incruenti su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento al solo fine di ridurre la capacità riproduttiva della specie mediante invecchiamento dei riproduttori. A tal fine è autorizzato l’abbattimento dei giovani ‘Rossicci’, delle femmine capobranco ovvero ‘Matrone’ , e di tutti i maschi solitari, ovvero ‘Salengani’, accompagnati da ‘Scudiero’. Per le tipologie di cinghiali ‘Matrone’ e ‘Salengani’ l’abbattimento è autorizzato nei limiti preventivamente indicati dall’ISPRA.

 

Tutto ciò premesso

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

IMPEGNA

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE A

 

-            chiedere un parere preventivo all’ISPRA sulla reale applicazione delle citate proposte

 

Nella ipotesi di parere favorevole si provvede a

 

-            inserire nei prossimi piani quinquennali di controllo i contenuti della proposta sopra citata;

-            di integrare le norme regionali in materia di caccia al cinghiale con le disposizioni contenute dalla proposta di emendamento che verrà ritenuta congrua.