IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI
- la legge regionale 25 ottobre 1994, n°
72, recante: “Piano Sanitario Regionale 1994/1996”, paragrafo 3.1, che
stabilisce di concedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di
trasporto infermi e feriti ad Enti, Istituzioni, Organizzazioni ed Associazioni
di Volontariato;
- le Circolari della Regione Abruzzo n.
5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1° ottobre 2002, che definiscono le
linee guida per il rilascio della autorizzazione al trasporto infermi sia in
attività di emergenza che al di fuori della medesima;
- il Decreto del Ministro dei Trasporti
del 17 dicembre 1987, n. 553, per la parte vigente, recante la “Normativa
tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze”;
- la Circolare n. 43325 del 9 maggio 2007
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggetto “Immatricolazione
di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente –
Decreti ministeriali 17 dicembre 1987, n. 533 e 20 novembre 1997, n. 487”;
- il Decreto 1° settembre 2009, n,. 137 ad
oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso
delle autoambulanze”;
- la Circolare n. 109636 del 21 dicembre
2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggetto
“Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con
conducente – Decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137; - Immatricolazione
di veicoli assimilati per il trasporto di organi e plasma – decreto
dirigenziale 9 settembre 2008”;
- l’Allegato 2 del Decreto del Commissario
ad Acta n. 8 del 22 marzo 2011 ad oggetto “Requisiti dei mezzi per il servizio
di emergenza urgenza territoriale e trasporto infermi e caratteristiche e
competenze del personale degli enti convenzionati in relazione alla tipologia
di trasporto prestato”;
VISTA la nota del
20.12.2016 con cui l’impresa individuale Abruzzo Ambulanze di Tacconelli
Massimo, C.F. TCCMSM83S05G141K, P.I. 02522960695, iscritta al Registro Imprese
di Chieti, n. REA CH-185861, con sede legale e operativa a Ortona (CH),
Contrada Caldari Stazione 60, nella persona del legale rappresentante Sig.
Massimo Tacconelli, nato a Ortona (CH) il 05/11/1983, ha presentato istanza per
il rilascio dell’autorizzazione sanitaria regionale per il trasporto infermi al
di fuori del servizio di emergenza sanitaria;
VISTE le risultanze
istruttorie trasmesse dalla U.O. Servizi Economali e Logistici dell’Azienda USL
di Lanciano-Vasto-Chieti al Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale-ICT
del Dipartimento Salute e Welfare con nota prot. n. 1490017 del 28.03.2017,
acquisita al protocollo regionale n. RA/111361/17 del 26.04.2017 e integrante
una giudizio di idoneità al rilascio dell’autorizzazione regionale (Allegato
1);
RITENUTO, sulla base
della riscontrata completezza dell’istruttoria, della regolarità formale della
documentazione pervenuta ed in forza del principio di certezza dei rapporti
giuridici, che sussistano le condizioni per procedere alla definizione del
provvedimento autorizzatorio;
VISTA la legge
regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive integrazioni e modifiche;
Tutto
ciò premesso,
DETERMINA
Per
le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -
- di
autorizzare l’impresa individuale Abruzzo Ambulanze di Tacconelli Massimo,
C.F. TCCMSM83S05G141K, P.I. 02522960695, iscritta al Registro Imprese di
Chieti, n. REA CH-185861, con sede legale e operativa a Ortona (CH), Contrada
Caldari Stazione 60 ad esercitare l’attività di trasporto sanitario di infermi
al di fuori del sistema di Urgenza ed Emergenza “118”, segnalando che, ai sensi
dell’art. 3, punto 1, lettera b) del Decreto 1° settembre 2009 n. 137, le
imprese possono iscrivere l’attività di trasporto di infermi e feriti, svolta
con autoambulanze immatricolate ad uso proprio, solo come attività secondaria; ;
- di
prendere atto che l’impresa:
·
ha
affidato la Direzione Sanitaria del ramo aziendale alla Dr.ssa Sandra Di
Pietro, nata a Teramo il 09.02.1963, la cui dichiarazione di iscrizione
all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Teramo al numero 2287 dal
24/08/1993 è stata debitamente verificata in anagrafica FNOMCeO;
·
si
avvale di personale (autisti e soccorritori) e automezzo sanitario (di base o
avanzato) in numero e caratteristiche rispondenti a quanto previsto dalla
Circolare regionale n. 26338 dell’1.10.2002, dal D.C.A. n. 8/2011, All.2 e
dalla restante normativa vigente;
- di
precisare che:
·
ai
sensi della citata Circolare 26338/2002, il titolare dell’autorizzazione è
tenuto a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla ASL202 di
Lanciano-Vasto-Chieti, competente per territorio, ed al competente Servizio del
Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo che ha
predisposto il presente provvedimento, ogni rilevante variazione dei requisiti
valutati per il rilascio dell’autorizzazione (forma giuridica, sede legale o
operativa, personale, direttore sanitario, sostituzione o inserimento di nuovi
automezzi, etc.), al fine di procedere ad eventuale nuova istruttoria;
·
gli
automezzi dovranno essere contrassegnati con gli estremi della presente
autorizzazione;
- di
trasmettere copia del presente provvedimento all’impresa individuale
Abruzzo Ambulanze di Tacconelli Massimo, avente sede legale e operativa a
Ortona (CH), Contrada Caldari Stazione 60, ai Responsabili delle Centrali
Operative 118, ai Direttori Generali delle Aziende USL della Regione Abruzzo e
al Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare;
- di
aggiornare l’elenco dei Soggetti autorizzati all’esercizio del trasporto e
soccorso sanitario nel Portale Sanità della Regione Abruzzo;
- di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. e sul
sito Web della Regione Abruzzo nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
ASSENTE
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Angelo Muraglia