Pubblicazione elenco delle Associazioni di  Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale alla data del 31 dicembre 2016. Ottemperanza art. 7, comma 5, L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni  di Promozione Sociale”.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-            che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina  delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di  promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-            che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

 

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

 

PRESO ATTO   che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

CONSIDERATO

-            che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-            che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a.       socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b.       solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c.       ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-            che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-            che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-            che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede “l’iscrizione  al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;   

-            che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-            che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R. 11/12, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale  iscritte al Registro regionale alla data del 31.12.2016, come riportato nell’elenco allegato alla presente determinazione, All. A), quale parte integrante e sostanziale;

 

PRECISATO che, l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: il numero di iscrizione al Registro Regionale,  il numero del provvedimento di iscrizione, la denominazione, l’indirizzo della sede legale, la sezione di appartenenza e l’articolazione;

 

DATO ATTO  che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti ai soggetti iscritti al Registro, non incidendo sullo “status giuridico”  di ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

 

DETERMINA

 

Per le  motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

 

a.       di procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R. 11/12, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale  iscritte al Registro regionale alla data del 31.12.2016, come riportato nell’elenco allegato alla presente determinazione, All. A), quale parte integrante e sostanziale;

b.      di precisare che, l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: il numero di iscrizione al Registro Regionale,  il numero del provvedimento di iscrizione, la denominazione, l’indirizzo della sede legale, la sezione di appartenenza e l’articolazione;

c.       di dare atto che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti ai soggetti iscritti al Registro, non incidendo sullo “status giuridico”  di ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;

d.      di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente  a norma delle disposizioni vigenti in materia

e.       di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;

f.       di disporre contestualmente la trasmissione del presente provvedimento all’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo ai sensi dell’art. 7, comma6, L.R.11/12;

g.      di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini

 

Segue Allegato