IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che,
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012,
n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata
sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000
con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali
e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RITENUTO pertanto, di
dover procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R. 11/12, alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione
Sociale iscritte al Registro regionale
alla data del 31.12.2016, come riportato nell’elenco allegato alla presente
determinazione, All. A), quale parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che, l’elenco
di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: il numero di
iscrizione al Registro Regionale, il
numero del provvedimento di iscrizione, la denominazione, l’indirizzo della
sede legale, la sezione di appartenenza e l’articolazione;
DATO ATTO che la presente determinazione si basa su una
mera ricognizione delle posizioni afferenti ai soggetti iscritti al Registro,
non incidendo sullo “status giuridico”
di ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa,
che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a. di
procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R. 11/12, alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione
Sociale iscritte al Registro regionale
alla data del 31.12.2016, come riportato nell’elenco allegato alla presente
determinazione, All. A), quale parte integrante e sostanziale;
b. di
precisare che, l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati
identificativi quali: il numero di iscrizione al Registro Regionale, il numero del provvedimento di iscrizione, la
denominazione, l’indirizzo della sede legale, la sezione di appartenenza e
l’articolazione;
c. di
dare atto che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione
delle posizioni afferenti ai soggetti iscritti al Registro, non incidendo sullo
“status giuridico” di ciascuno,
legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;
d. di
dare atto che la presente
determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
e. di
definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi
del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
f. di
disporre contestualmente la trasmissione del presente provvedimento
all’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo ai sensi dell’art. 7, comma6,
L.R.11/12;
g. di
trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini