IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 39 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale n. 4
del 12.4.2017 del Consiglio Regionale – III Commissione Consiliare Permanente,
in sede deliberante
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
Il
seguente regolamento:
Art. 1
(Finalità)
1. La gestione faunistico-venatoria degli
ungulati è finalizzata a garantire la conservazione delle specie, assicurando
un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente nel rispetto dei principi e
degli obiettivi indicati dalla legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10
(Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione
della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).
2. Il Regolamento emanato, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2 della legge regionale 10/2004, è orientato allo
svolgimento di una corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati che
consenta il raggiungimento di densità ottimali delle specie e la riduzione dei
danni da essi provocati, attraverso la destinazione differenziata del
territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione
del prelievo venatorio.
Art. 2
(Principi)
1. La conoscenza delle popolazioni di
ungulati, della loro consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso
e di età, nonché del loro stato sanitario, è presupposto necessario per una
corretta e completa gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono
acquisite sulla base delle metodologie indicate dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. La Regione può promuovere appositi accordi
con le aree protette per una gestione congiunta delle popolazioni di ungulati.
3. Gli interventi di reintroduzione o
ripopolamento degli ungulati, previsto dal Piano faunistico, in aree esterne ai
Parchi regionali e nazionali, sono effettuati sulla base di piani di immissione
approvati dalla Regione d’intesa con gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).
Sugli interventi di reintroduzione o ripopolamento l'ISPRA esprime parere
vincolante. La reintroduzione o il ripopolamento con la specie cinghiale sono
vietati su tutto il territorio regionale.
4. Il prelievo venatorio del cinghiale può
essere effettuato in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale
anche con tecniche selettive.
5. I prelievi con tecniche selettive ai sensi
dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), sono effettuati in base alla biologia della
specie. Per le finalità di cui al presente comma nonché per le attività di
censimento è permesso il foraggiamento delle specie interessate in base alle
disposizioni date dall’ISPRA.
Art. 3
(Figure tecniche
abilitate alla gestione degli ungulati)
1. Le figure preposte alla gestione
faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti:
a) tecnico faunistico provvisto di laurea in
discipline ambientali con esperienza almeno triennale nella gestione degli
ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di
specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati
presso l’ISPRA, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici
conseguito presso una sede universitaria;
b) istruttore faunistico-venatorio o perito
faunistico;
c) selecacciatore o selecontrollore:
cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole
specie di ungulati;
d) cacciatore di cinghiale in forma
collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della girata;
e) caposquadra per la caccia al cinghiale in
forma collettiva con tecnica della braccata;
f) conduttore di ausiliari con funzione di
cani da traccia;
g) conduttore di ausiliari con funzione di
cani limiere;
h) operatore abilitato ai rilevamenti
biometrici;
i) tecnici faunistici in servizio in un Ente
gestore delle aree protette con esperienza quinquennale nella gestione degli
ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di
specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati
presso l’ISPRA, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 157/1992, ovvero
Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;
j) guardia ecologica volontaria che ha
seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi. La guardia
ecologica volontaria, su richiesta, è esonerata dal seguire la parte di
programma del corso relativa ai prelievi venatori;
k) guardia venatoria volontaria che ha
seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi.
2. Le figure di cui al comma 1, lettere b),
c), d), e), f), g), h), j), k), sono abilitate dalla Regione, dagli ATC e dalle
Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale, previa frequentazione
di specifici corsi di formazione, che rispettino le linee guida ISPRA e il
superamento di una prova valutativa finale. In caso il cacciatore abbia già
frequentato e superato la prova valutativa finale di corsi relativi alle figure
di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), k), qualora ne
frequenti di successivi, le parti dei programmi coincidenti con quelle dei
corsi già conseguiti possono essere riconosciute e scomputate sia dal programma
da seguire sia dalla relativa prova valutativa finale.
3. La Regione, dietro istanza
dell’interessato e su presentazione di adeguata documentazione in materia di
gestione faunistica/venatoria, può escludere le figure di cui al comma 1,
lettera b) dall’obbligo di frequenza dei corsi. Della commissione valutativa di
ogni corso fa parte anche un dipendente della Regione con la qualifica almeno
di funzionario che svolge il ruolo di Presidente della stessa. Il dipendente
regionale svolge la prestazione all’interno del proprio orario lavorativo.
4. Gli ATC e le Associazioni Venatorie che
intendano organizzare corsi formulano la richiesta, in forma scritta,
comprendente anche il calendario delle prove valutative finali, alla Direzione
regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria che,
indifferibilmente entro trenta giorni dall’istanza, la evade e ne dà
comunicazione immediata ai richiedenti. Trascorso tale termine i richiedenti
sono automaticamente autorizzati all’organizzazione dei corsi e al rilascio degli
attestati finali; la funzione di Presidente della commissione valutativa è
ricoperta rispettivamente dal Presidente dell’ATC o dal Presidente provinciale
dell’Associazione Venatoria o loro delegati. A tutti i partecipanti che
superano le prove finali del corso è rilasciato un attestato valido nella
Regione Abruzzo. Tutti i nominativi di coloro che hanno superato il corso
costituiscono un elenco che i rispettivi organizzatori inviano alla Regione
Abruzzo.
5. Tutti i programmi formativi per i
selecacciatori e per i coadiutori di interventi di controllo sono svolti in
base ai moduli previsti nelle linee guida per la gestione degli ungulati
pubblicate dall’ISPRA.
6. Sono valide tutte le abilitazioni di cui
al comma 1, conseguite o iniziate prima dell’approvazione del presente
Regolamento e rilasciate da Amministrazioni pubbliche, ATC o Associazioni
Venatorie riconosciute, purché abbiano preventivamente acquisito il parere
positivo dell’ISPRA e siano conformi alle linee guida per la gestione degli
ungulati pubblicate dallo stesso Istituto.
7. La Regione, a seguito dell’istanza da
parte dell’interessato, può sempre procedere al riconoscimento delle
abilitazioni di cui al presente articolo purché i corsi frequentati abbiano
acquisito il parere positivo dell’ISPRA e siano conformi alle linee guida per
la gestione degli ungulati.
Art. 4
(Deleghe e
supplenze)
1. Le attività di programmazione e
pianificazione di cui al presente Regolamento di competenza della Regione
possono essere delegate agli ATC.
2. La Regione attua le funzioni proprie di
programmazione e pianificazione, se non delegate agli ATC.
3. Sulle interpretazioni delle disposizioni
del presente Regolamento si esprime il Consiglio regionale.
4. Gli ATC, entro i trenta giorni successivi
al termine della caccia al cinghiale, inviano alla Regione i dati relativi agli
abbattimenti.
Art. 5
(Accesso alla
gestione degli ungulati)
1. In Abruzzo l'accesso al prelievo selettivo
degli ungulati da parte di cacciatori ammessi non residenti nella Regione è subordinato
all'accertamento da parte dell’ATC territorialmente competente
dell'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei richiedenti rispetto a
quelli di cui all’art. 3, comma 1.
2. L'equipollenza del titolo abilitante in
possesso dei cacciatori non residenti è effettuato verificando la
corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti
con quelli indicati dall'ISPRA. Il cacciatore richiedente produce, se
necessario, dietro richiesta dell’ATC, tutta la documentazione per la
valutazione dei requisiti posseduti.
3. Gli ATC stabiliscono per i singoli
cacciatori il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi
da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai
cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche
graduatorie basate su dei criteri di priorità, in ordine: l’iscrizione all’ATC
di appartenenza, la partecipazione ai censimenti e ulteriori criteri
meritocratici, prevedendo sistemi che consentano la rotazione nell'attribuzione
delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni
precedenti. I capi da abbattere sono assegnati in modo nominale ai singoli
cacciatori.
4. I cacciatori iscritti e ammessi agli ATC
che partecipano alla gestione degli ungulati, sulla base dei criteri fissati
dal precedente comma, possono essere esclusi dal pagamento della quota
d’iscrizione o di ammissione all’ATC.
Art. 6
(Piani di Gestione
e regolamentazione della caccia al cinghiale)
1. La Regione redige ed approva il piano
quinquennale di gestione del cinghiale.
2. Il Piano quinquennale di gestione del
cinghiale deve almeno prevedere:
a) la destinazione differenziata del
territorio di cui all’art. 7;
b) la programmazione degli interventi di
gestione;
c) l'analisi dei danni e loro
georeferenziazione;
d) i metodi di prevenzione dei danni.
3. Il Piano annuale di gestione deve inoltre
prevedere:
a) che le squadre di caccia, assegnatarie
delle zone o macroarea, hanno l’obbligo di fornire il personale necessario al
compimento dei censimenti ed il dovere di collaborare nelle attività di
gestione;
b) le altre azioni utili all'accertamento
della presenza e della localizzazione della specie cinghiale;
c) sistemi di penalità e premialità che sono
definiti dall’ATC.
4.
Il
Piano di assestamento annuale, fatto dalle ATC, deve almeno prevedere:
a)
il piano di prelievo annuale;
b)
i dati relativi ai danni causati
dalla specie e la loro georeferenziazione;
c)
gli interventi per la prevenzione dei
danni.
5.
L'ATC
provvede annualmente ad inviare alla Regione i Piani di assestamento entro il
15 maggio e la successiva relazione consuntiva entro il 28 febbraio dell’anno
seguente. Per l'espletamento di tali funzioni, nell’ambito dei rapporti di
leale collaborazione, il Dipartimento regionale competente si rende disponibile
agli ATC nella loro stesura.
6.
Qualora
la Regione verifichi una mancata o carente attuazione delle attività di
prevenzione dei danni arrecati dalla specie cinghiale, i cacciatori che
esercitano la caccia al cinghiale in forma individuale e collettiva e i
selecontrollori che hanno richiesto di effettuare tale attività possono essere
tenuti all'erogazione di un contributo economico, al fine di concorrere agli
oneri risarcitori conseguenti. Tale eventuale contributo, destinato alla
Regione, è determinato e notificato alle squadre e ai selecontrollori non
appartenenti alle squadre, prima dell'inizio della stagione venatoria. La
mancata corresponsione dello stesso comporta la sospensione dall'attività di
prelievo, fino alla data del versamento della somma dovuta. La quota di
contributo individuale non può essere superiore ad euro 66,00.
7.
Nelle
macroaree di caccia di cui all’art. 7, comma 1 e comma 2, devono essere
garantiti:
a) l’attuazione della prevenzione dei danni
alle colture agricole;
b) la realizzazione dei conteggi di
popolazione ed eventuale stima delle presenze;
c) l’attuazione del Piano annuale di prelievo
del cinghiale.
8.
Le
squadre assegnate alle zone di caccia o alle macroaree e i cacciatori di
selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla
realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'ATC. La
mancata o negligente realizzazione dei censimenti o di quanto altro sia
richiesto dall'ATC o dalla Regione è da considerare infrazione di carattere
grave ed è sanzionata dalla Regione con apposito provvedimento con il quale
l'attività venatoria della squadra o del selecontrollore può essere sospesa
temporaneamente fino ad una intera stagione venatoria.
Art. 7
(Destinazione differenziata
del territorio)
1.
La
Regione, ai fini della programmazione e della pianificazione, concorda con gli
ATC, nei cui territori non si fosse realizzata, la suddivisione dei rispettivi
territori vocati in macroaree (MA), in cui viene perseguito l'obiettivo del
mantenimento di presenze compatibili alle esigenze ecologiche delle colture
agricole e della restante fauna selvatica; l'estensione delle MA è compresa tra
i 2.000 e i 15.000 ettari. Le eventuali modifiche alle MA sono effettuate dalla
Regione concordandole con gli ATC. L’istanza, nell’ipotesi di richiesta da
parte degli ATC, deve pervenire al Dipartimento competente e, trascorsi trenta
giorni cui non segua un accordo, è l’ATC che provvede alle modifiche e alla
trasmissione alla Regione, che ne prende atto. All'interno delle aree di
rispetto, di cui alla lett. f) dell'art. 31 della l.r. 10/2004, la caccia al
cinghiale, ove necessario, è consentita con tutte le tecniche previste dal
successivo comma 5 e verrà programmata e coordinata dagli ATC.
2.
Il
territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale
è da ritenere incompatibile con le finalità sociali e produttive del territorio
ed in particolare con la salvaguardia delle colture agricole. La gestione
faunistico-venatoria di questi territori deve tendere prioritariamente
all’obiettivo di esclusione della specie; la caccia al cinghiale nelle aree non
vocate può essere esercitata con le tecniche previste al successivo comma 5; le
squadre assegnatarie di una zona di caccia, i selecacciatori e i singoli
possono operare in tutto il territorio non vocato dell'ATC in cui risultano
iscritti/ammessi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a. gli ATC adottano un apposito disciplinare
di gestione per la caccia al cinghiale nelle zone non vocate, in funzione degli
obiettivi previsti;
b. i cacciatori iscritti all'apposito albo
dell'ATC partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e
forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di
prevenzione;
c. la caccia al cinghiale può essere
esercitata dai soli iscritti all'apposito albo. Al momento dell'iscrizione i
cacciatori riceveranno in consegna: n. tre fascette numerate con possibilità di
riaverle per contrassegnare i capi abbattuti, apposito tesserino
identificativo, la scheda per le annotazioni delle uscite di caccia e dei capi
abbattuti. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro il 15 febbraio;
d. i singoli cacciatori, durante lo
svolgimento della caccia al cinghiale nelle aree non vocate, dovranno indossare
indumenti ad alta visibilità e rispettare tutte le norme riferite alla
sicurezza imposte dal presente Regolamento e dalle leggi in materia vigenti. E’
consentito, durante la stessa giornata venatoria, svolgere anche altre forme di
caccia secondo le norme e i regolamenti vigenti;
e. le squadre di caccia al cinghiale
garantiscono per le aree di intervento individuate dall’ATC la propria fattiva
azione sia per quanto riguarda le attività di prelievo sia per quanto riguarda
le opere di prevenzione; in tal caso le squadre assegnatarie delle zone possono
essere chiamate ad intervenire con il sistema della rotazione programmata. Le
squadre per ovviare ai problemi di sicurezza comunque operino sul territorio
non vocato sono tenute ad apporre le tabelle recanti la scritta "battuta
di caccia in corso" ed indossare indumenti ad alta visibilità. Gli animali
abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di
apposite fascette inamovibili fornite dall'ATC e annotati su apposita scheda di
battuta con l'indicazione delle località di interventi, elenco dei partecipanti
e numero dei capi abbattuti. Le attività si svolgeranno con le modalità
previste dal Calendario venatorio e dal disciplinare dell’ATC. I cacciatori non
iscritti alle squadre potranno partecipare nelle squadre in qualità di ospiti
come previsto dal Regolamento. L'esercizio venatorio al cinghiale nelle aree
non vocate è consentito con le modalità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16.
f. Per le attività di prevenzione dei danni
l’ATC si attiva su richiesta/segnalazione delle Associazioni agricole
rappresentate nel Co.ges. e/o del
proprietario/conduttore di terreni sottoposti a danneggiamento o per
programmazione autonoma. Le squadre che
intendono operare nelle aree non vocate suddivise in distretti/zone di
intervento dagli ATC, dovranno inoltrare via mail all'ATC di competenza la
richiesta quarantotto ore prima, apposito modello predisposto dall’ATC con
particolare indicazione dell’orario e luogo di raduno e con indicato il
distretto/zona di intervento; l’ATC, valutata la richiesta nel rispetto delle
condizioni di sicurezza e degli obiettivi previsti, provvede ad assegnarlo
sulla base del principio dell’ordine cronologico delle richieste; in
particolari casi di pubblica sicurezza, come ad esempio manifestazioni in corso
o altre situazioni di pericolo, la Polizia Provinciale può vietare o
sospendere, anche d’urgenza, lo svolgimento di battute di caccia; le squadre e
i singoli componenti dovranno adottare tutte le modalità previste dal
Regolamento per le rispettive tecniche, ivi compresa la compilazione del
verbale di battuta e l’organizzazione della caccia collettiva di cui agli
articoli 12 e 13; essi inoltre devono osservare tutte le norme di sicurezza
previste nel Regolamento per ciascuna tecnica, con particolare riferimento
all’apposizione dei cartelli di avvertimento delle cacce collettive di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 11, all’utilizzo di indumento con colore ad alta
visibilità, di cui al comma 3 dell’articolo 11, all’utilizzo di armi in piena
sicurezza di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 ed all’utilizzo di
idonei sistemi di comunicazione ai fini
della prevenzione degli incidenti di caccia di cui al comma 8 dell’articolo 11;
le squadre assegnatarie di distretto potranno operare nelle aree non vocate
solo a partire dal 1 novembre di ogni anno; potranno qui operare esclusivamente
le squadre, contenute in apposito elenco presso gli ATC, che nella stagione
venatoria precedente hanno raggiunto almeno il 60 per cento dell’obiettivo
previsto nei Piani di gestione.
3.
Per
il territorio della Provincia de L’Aquila, considerate le caratteristiche
morfologiche e climatiche del territorio provinciale, gli ATC possono iniziare
a far operare le squadre assegnatarie di distretto nelle aree non vocate a
partire dal 1 ottobre di ogni anno; inoltre, gli ATC possono far operare anche
le squadre, contenute in apposito elenco presso gli ATC, che nella stagione
venatoria precedente non hanno raggiunto il 60 per cento dell’obiettivo previsto
nei Piani di gestione.
4.
Per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, l’ATC programma nelle
varie MA il prelievo venatorio, anche attraverso la differenziazione delle
tecniche di caccia, garantendo comunque la possibilità di utilizzo delle
differenti tecniche previste nel presente Regolamento.
5.
La
caccia al cinghiale nella MA è consentita esclusivamente attraverso le sotto
elencate tecniche:
a) caccia in forma collettiva con il metodo
della braccata, con ausiliari con funzione di cani da seguita;
b) caccia in forma collettiva con il metodo
della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere;
c) caccia in forma individuale all'aspetto
con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento;
d) caccia in forma individuale con ausiliare
con funzione di cane limiere;
e) caccia in forma individuale alla cerca
senza l'ausilio del cane.
6.
Il
calendario venatorio regionale può prevedere l’utilizzazione di ausiliari con
funzione di cani limiere muniti di abilitazione dell’Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana (ENCI).
Art. 8
(Modalità e
periodi di caccia al cinghiale)
1. La caccia al cinghiale in forma
collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita
nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali, fermo
restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle
giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L’ATC può
decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque.
La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l’azione
di tracciatura dei cani per l’individuazione delle rimesse e dalle ore 09.00
con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento
della braccata.
2. La caccia al cinghiale in braccata è
consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.
Art. 9
(Squadre di caccia
e modalità di caccia in forma collettiva)
1. La caccia al cinghiale in forma collettiva
è permessa con i metodi della braccata e della girata alle sole squadre
regolarmente iscritte in un registro predisposto dall’ATC.
2. L'iscrizione al registro dell’ambito deve
essere richiesta all’ATC dal caposquadra attraverso la compilazione di un
apposito modello predisposto dall’ATC. L’inesatta compilazione formale dello
stesso comporta la richiesta di integrazione entro cinque giorni; la mancata
integrazione entro i predetti termini causa il rigetto dell'istanza.
3. L’ATC, esaminate le domande ed accertata
la regolarità e completezza del modello di cui al comma 2, provvede
all'iscrizione delle squadre al registro dell’ATC, dandone comunicazione alla
Regione ed ai capisquadra, prima della stagione venatoria in corso. Ciascuna
squadra deve essere composta da un numero di componenti proporzionale all'estensione
del territorio assegnato e comunque compreso, di norma, tra dieci e ottanta
cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vice-capisquadra. Ogni
cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra sul territorio regionale.
4. L’ATC consegna ad ogni squadra, qualunque
sia la forma di caccia collettiva attuata, un registro di battuta, contenente i
verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre operanti nell’ATC,
con pagine numerate e vidimate, in cui sono riportati tutti i dati identificativi
della squadra, il numero dei componenti e relativo elenco. Nel registro di
battuta il caposquadra deve riportare: elenco nominativi partecipanti alla
battuta suddivisi per qualifica e mansioni assunte all’interno
dell’organizzazione della squadra, questi ultimi appongono la loro firma
autografa prima dell’inizio della battuta; la data ed il luogo di braccata o di
girata; tutte le informazioni richieste dall’ATC.
5. Per l'effettuazione della braccata, sul
luogo del raduno, all'apertura del verbale sul registro di battuta e per tutta
la durata della braccata devono essere presenti contemporaneamente il
caposquadra o un suo vice ed almeno sei componenti della squadra, per
complessivi sette cacciatori.
6. Per l'effettuazione della braccata non
possono essere usati più di dieci cani contemporaneamente. Le mute devono avere
una composizione il più possibile omogenea e i cani devono essere specializzati
per la caccia al cinghiale.
7. Ciascuna squadra di girata è composta da
un numero di componenti compreso tra cinque e quindici cacciatori, ivi compresi
un caposquadra ed almeno due vice-capisquadra; il caposquadra ed i due
vice-capisquadra devono essere titolari della qualifica di cui all’art. 3,
comma 1, lettere c) e d). Entro il 30 giugno 2018 i conduttori dei cani della
squadra di girata devono essere in possesso della qualifica di conduttore di
ausiliare con funzione di cane limiere; i restanti componenti devono essere in
possesso di una delle qualifiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), d) oppure
g).
8. Per l'effettuazione della girata, sul
luogo del raduno, all'apertura del verbale e per tutta la durata della girata
devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed
almeno tre componenti della squadra, per complessivi quattro cacciatori.
9. Nella composizione delle squadre è
consentita la presenza di cacciatori non residenti nella Regione Abruzzo,
ammessi nell’ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quinto
del totale dei componenti la squadra stessa.
10. A ciascuna braccata possono partecipare
cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura non
superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purché il
numero minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti della squadra;
ciascun ospite deve essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di
dieci battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria e su tutto
il territorio regionale.
11. I componenti delle squadre di braccata che
nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero di
braccate pari a cinque, salve le assenze dovute a malattie o motivi
opportunamente giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre
squadre per la successiva stagione venatoria.
12. Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno
il caposquadra deve richiedere all’ATC la conferma dell'
iscrizione della propria squadra al registro dell’ATC dichiarando:
a) le eventuali modifiche nella composizione
della squadra o l'iscrizione al registro per le nuove squadre;
b) mediante autocertificazione, che i
componenti della squadra hanno effettuato il versamento della quota
d’iscrizione o di ammissione all’ATC entro il 30 giugno e che abbiano la
licenza di caccia in corso di validità o in fase di rinnovo.
13. Il caposquadra, congiuntamente ai
vice-capisquadra, è responsabile del rispetto delle norme contenute nel
presente Regolamento e dell’attuazione di quelle contenute nel regolamento per
la caccia al cinghiale in braccata nella MA di cui all’art. 10, comma 5.
14. Tutti i capisquadra e i vice-capisquadra
devono possedere entro il 30 giugno 2018 la qualifica di
selecacciatore/selecontrollore.
Art. 10
(Zone di caccia al
cinghiale)
1. L’ATC, entro il 31 luglio di ogni anno,
determina le zone di caccia da assegnare alle squadre.
2. A ciascuna squadra, fatti salvi i
regolamenti delle MA di cui al comma 5 e quanto espressamente derogato dal
presente Regolamento, in tutto il territorio regionale può essere assegnata una
sola zona di caccia su cui praticare in forma esclusiva la caccia al cinghiale.
La zona è assegnata dall’ATC, previa regolare iscrizione nel registro dell’ATC
della squadra richiedente, sulla base dell’istanza formulata dalla stessa.
3. Le zone di cui al comma 1 sono costituite
da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000
ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili
ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono interruzione alla
continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e
simili. L'assegnazione delle zone vocate viene effettuata per un periodo
massimo di cinque anni. Fatto salvo quanto previsto al comma 16, qualora nelle
MA rimangano zone vocate non assegnate, l’ATC, su richiesta scritta da parte
delle squadre della MA, da formularsi entro il 31 agosto di ogni anno, le
ripartisce ed assegna entro il 15 settembre, esclusivamente per la stagione
venatoria in corso, a ciascuna richiedente una sola zona di superficie
proporzionale al numero dei propri iscritti, possibilmente contigua a quella
già assegnata, utilizzando i criteri di priorità previsti ai commi 11 e 12. Con
la nuova assegnazione la superficie complessiva a disposizione della squadra
può superare il limite di 2.000 ettari. Qualora non pervengano all’ATC nuove
richieste di assegnazione di zone non assegnate, per l’anno venatorio in corso,
lo stesso in autonomia provvede obbligatoriamente alla ripartizione e
all’assegnazione di dette zone alle squadre della MA, in modo proporzionale al
numero dei propri iscritti, superando il limite dei 2.000 ettari ciascuna.
L’ATC comunica alla Regione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno
l’avvenuta assegnazione di tutte le zone all’interno delle aree vocate.
4. In qualsiasi periodo dell’anno ed anche
durante la stagione venatoria in corso l’ATC in presenza di contrasti tra le
squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio
o per ottimizzare la gestione delle specie o per innalzare i livelli di
sicurezza dell’attività venatoria, può revocare o modificare l’assegnazione o
la perimetrazione delle zone assegnate alle squadre.
5. Le squadre assegnate alla MA devono
adottare, anche singolarmente, apposito regolamento interno per la disciplina
dello svolgimento della caccia collettiva, con particolare riguardo agli
aspetti della sicurezza dei componenti delle squadre, prevedendone chiaramente
anche le modalità di occupazione e di abbandono delle poste, e degli altri
fruitori del territorio, oltreché al raggiungimento degli obiettivi indicati
dal Piano di gestione quinquennale del cinghiale.
6. In caso di accordo tra due o più squadre
assegnatarie della stessa MA, anche tra loro confinanti e all’interno dello
stesso ATC, possono operare congiuntamente nei territori loro assegnati.
7. Con cadenza al massimo triennale i
capisquadra assegnatari della MA eleggono a maggioranza un Responsabile (Responsabile della
MA) ed un suo vice, il quale ha il compito di coordinare l'attività di caccia
nell'area secondo quanto previsto dal precedente comma 5. Il Responsabile della
MA è il referente nei rapporti con l’ATC. Della elezione del Responsabile della
MA e del vice viene
redatto un verbale sintetico che riporta tra l’altro i presenti,
le votazioni e gli eletti. Il verbale è inviato all'ATC.
8. In mancanza della nomina del Responsabile
della MA e dell'adozione o dell'approvazione del regolamento della caccia in
braccata nella MA, l’ATC nomina il Responsabile della MA.
9. Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate
alle squadre, anche durante lo svolgimento della caccia al cinghiale, è
consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, tranne se
partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta del giorno.
10. La richiesta di assegnazione di una zona è
inoltrata all’ATC dal caposquadra attraverso modulistica predisposta dallo
stesso.
11. Nel caso in cui due o più squadre richiedano
la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona
viene effettuata dall’ATC sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri
di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencato:
a) squadra già censita presso l'ATC da almeno
tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in
maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC,
residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o
limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno
praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni;
b) squadra già censita presso l’ATC da almeno
tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in
maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC che hanno
praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel
caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni o
altre entità territoriali di natura sub comunale, nell’assegnazione di zone di
caccia è data priorità alla squadra con maggior numero di componenti residenti
nella suddetta unità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di
caccia;
c) squadra di nuova costituzione e quindi non
ancora censita presso l’ATC con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC e
residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o
limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette;
d) squadra di nuova costituzione e quindi non
ancora censita presso
l’ATC con maggior numero di cacciatori iscritti;
e) nella Zona di protezione esterna del Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), il numero dei componenti la squadra
partecipante alle girate va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cacciatori
incluso il conduttore del cane.
12. Nelle aree fuori dalla Zona di protezione
esterna (ZPE) del PNALM e nei siti SIC ove accertata la presenza dell’orso,
sono applicate le misure di mitigazione inerenti l’attività venatoria previste
nel protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità d’azione previste nel
Piano d’azione di tutela dell’orso marsicano sottoscritto in data 27 marzo 2014
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il
PNALM, le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Nella Zona di protezione esterna
(ZPE), nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni,
il criterio prioritario, rispetto a quelli indicati nel comma 11
nell’assegnazione delle zone di caccia, è costituito dalla residenza del
maggior numero di componenti la squadra nella suddetta entità sub comunale il
cui territorio è ricadente nella zona di caccia.
13. I provvedimenti di assegnazione, conferma o
modifica delle zone sono adottati dall’ATC sulla base dei criteri di cui ai
commi 11 e 12 ed il procedimento avviato con avviso pubblicato almeno un mese
prima della loro adozione ed inviato alla Regione. Nel corso di una stagione
venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno quindici braccate. L’ATC
può revocare, previa valutazione delle motivazioni addotte dal Caposquadra,
l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il
predetto limite.
14. E' data facoltà alla Regione di sospendere,
anche durante la stagione venatoria, le squadre che incorrano in gravi
violazioni delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza.
15. All’interno delle MA o delle zone assegnate
per la caccia collettiva, la caccia con la tecnica della girata può essere
svolta esclusivamente dalle squadre assegnatarie delle zone.
16. Le squadre che, pur avendo fatto domanda nei
tempi previsti, non hanno trovato zone nelle MA, nel caso che un’area si
dovesse rendere libera nel corso dell’anno venatorio, possono essere
assegnatarie della zona di caccia con un provvedimento dell’ATC.
17. In caso di mancato accoglimento da parte di
nessuna squadra di un cacciatore può provvedere l’ATC valutando residenza
anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita, sentite anche le esigenze del
cacciatore.
Art. 11
(Norme di
sicurezza per la caccia collettiva)
1. Al fine di garantire la sicurezza di
quanti, a qualsiasi titolo, frequentino le zone di caccia, ciascuna squadra, di
braccata o di girata, deve provvedere alla segnalazione delle battute in corso
attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore
frequentazione, di adeguata segnaletica (cartello almeno di formato A4), con la
dicitura: "ATTENZIONE - BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO". Inoltre il
cartello deve riportare la denominazione della squadra e i nominativi del
caposquadra e dei vice.
2. La segnalazione di cui al comma 1 è
apposta almeno un’ora prima dell'inizio della caccia al cinghiale e rimossa al
termine della stessa.
3. Durante l'attività di caccia al cinghiale
il cacciatore indossa un indumento di colore ad alta visibilità,
preferibilmente una casacca.
4. Sono consentiti fucili con canna ad anima
liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche ad anima rigata, i fucili
possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e
quattro nel serbatoio e comunque nel rispetto della normativa vigente.
5. Prima di effettuare il tiro il cacciatore
si assicura che il proietto (ogiva), in caso di mancato bersaglio o di
attraversamento del corpo dell'animale, termini la traiettoria sul terreno
vegetale.
6. Il tiro con arma rigata è eseguito solo in
situazione di ottima visibilità dell'animale e su bersaglio posto a distanza
congrua al tipo di arma utilizzata e comunque inferiore a 200 metri.
7. Per consentire tra i cacciatori un
contatto agevole, finalizzato prevalentemente alla prevenzione di incidenti
connessi all'attività venatoria, durante la caccia collettiva al cinghiale, nel
rispetto delle normative vigenti, è fatto obbligo ai partecipanti di utilizzare
mezzi di comunicazione ausiliari.
8. I capisquadra comunicano all’ATC il luogo
in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
Art. 12
(Modalità di
svolgimento della caccia collettiva in braccata)
1. Nel luogo di raduno viene compilato, in
tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di
braccata nel registro di battuta, con l'indicazione, almeno, di data, luogo
della braccata ed elenco nominativo dei partecipanti alla braccata stessa. Il
caposquadra, o in sua mancanza il vice facente funzione, organizza e dirige la
braccata e in particolare svolge le seguenti mansioni:
a) compila in apertura ed in chiusura il
verbale di braccata nel registro di battuta; annota immediatamente eventuali
variazioni nella composizione della squadra intercorse durante la braccata;
b) il componente della squadra avvisa
immediatamente il caposquadra o, in sua mancanza, il vice facente funzione,
dell’abbandono o dell’allontanamento dalla braccata;
c) coordina le varie fasi delle operazioni di
braccata;
d) annota immediatamente sul verbale il
numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;
e) chiude il verbale giornaliero con
l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;
f) invia all’ATC il registro di battuta
contenente i verbali di braccata, entro il termine stabilito dallo stesso;
g) sottopone i capi abbattuti alle consuete
procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati
dalla ASL competente per territorio;
h) assegna le poste.
2. Durante lo svolgimento della braccata ai
partecipanti è consentito abbattere esclusivamente il cinghiale e, se nel
periodo ne è consentita la caccia, la Volpe (Vulpes Vulpes). Ai partecipanti
alla braccata è vietato abbattere altri tipi di selvaggina, esercitare altre
forme di caccia, detenere o utilizzare munizioni diverse da quelle a palla
unica.
Art. 13
(Modalità di
svolgimento della caccia collettiva in girata)
1. I capisquadra comunicano all’ATC il luogo
in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
2. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a
cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di girata, secondo il modello
predisposto dall’ATC, contenente almeno
l'indicazione della data, del luogo della girata e dell' elenco
nominativo dei partecipanti alla girata stessa; questi ultimi appongono la
propria firma autografa negli appositi spazi del verbale.
3. Il caposquadra, o un suo vice, organizza e
dirige la girata e in particolare svolge le seguenti mansioni:
a. compila in apertura ed in chiusura il
verbale di girata;
b. annota immediatamente eventuali variazioni
nella composizione della squadra intercorse durante la girata; coordina le varie fasi delle
operazioni di girata;
c. annota immediatamente sul verbale il
numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;
d. chiude il verbale giornaliero con
l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;
e. invia alla Regione i verbali di girata,
entro il termine stabilito dalla stessa;
f. sottopone i capi abbattuti alle consuete
procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla
ASL competente per territorio.
4. In ciascuna girata può essere utilizzato
un solo cane in possesso del brevetto di ausiliare con funzioni di cane
limiere. Nella caccia collettiva con il metodo della girata sono consentiti
ospiti esterni alla squadra, in possesso di qualifica di cacciatore in girata,
per un massimo di un quinto dei componenti la squadra presenti alla girata,
salvo diversa disposizione della Regione. Durante lo svolgimento della girata è
vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale.
5. Durante lo svolgimento della girata i
partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla
unica.
Art. 14
(Caccia al
cinghiale in forma individuale da postazione fissa senza ausilio del cane)
1. La caccia in forma individuale da
postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere
svolta, nelle aree di cui all’art. 7, comma 1 e 2, dai soli cacciatori in
possesso della qualifica di cui all’art. 3, comma 1, lettera c).
2. Per tale metodo possono essere utilizzate
esclusivamente armi a canna rigata di calibro superiore a 6 millimetri munite
di cannocchiale di puntamento e con munizioni atossiche.
3. E' vietato l'utilizzo di armi semi
automatiche.
4. I selecacciatori possono operare in regime
di normale attività venatoria nei territori di cui all’art. 8, comma 1; essi,
inoltre, previa specifica autorizzazione della Regione, possono essere
utilizzati per interventi di controllo numerico della specie nel rispetto delle
linee guida dell'ISPRA.
5. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la
caccia in forma individuale da postazione fissa può essere svolta
esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa,
mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa
zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
6. Il tiro può essere eseguito da punti di
appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il
capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la
traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di
mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo
dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima
distanza dal bersaglio.
7. Gli ultrasettantenni con i requisiti di
cui al comma 1, che non hanno ricevuto richiami per infrazioni venatorie negli
ultimi cinque anni, hanno priorità nella scelta degli appostamenti.
Art. 15
(Caccia al
cinghiale in forma individuale a singolo con cane limiere)
1. La caccia in forma individuale a singolo
con cane limiere può essere svolta, nelle aree di cui all’art. 7, comma 1, dai
soli cacciatori in possesso della qualifica di cui all’art. 3, comma 1, lettera
g).
2. Durante l'azione il cacciatore a singolo
può utilizzare un solo ausiliare con funzioni di cane limiere.
3. Per tale metodo di caccia possono essere
utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei calibri di cui all’art. 14,
comma 2. In caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse non possono
essere caricate con più di tre colpi di cui uno in canna e due nel serbatoio.
4. I cacciatori a singolo possono operare in
regime di normale attività venatoria nei territori di cui all’art. 7, comma 1 e
2; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Regione, possono essere
utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del
periodo cacciabile anche nelle aree vietate alla caccia quali gli istituti
faunistici, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
5. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la
caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta
esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa,
mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa
zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
6. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver
valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile,
che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso
di mancato bersaglio o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo
dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima
distanza dal bersaglio.
7. Al fine della sicurezza, durante l'azione
di caccia, il cacciatore a singolo deve indossare un indumento di colore ad
alta visibilità, preferibilmente una casacca.
Art. 16
(Caccia al
cinghiale in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane)
1. La caccia in forma individuale alla cerca
con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di
cui all’art. 8, comma 1, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui
all’art. 3, comma 1, lettera c).
2. Per tale metodo possono essere utilizzate
esclusivamente armi a canna rigata di calibro superiore a 6 millimetri munite
di cannocchiale di puntamento e con munizione atossiche.
3. E' vietato l'utilizzo di armi
semiautomatiche.
4. I selecacciatori possono operare in regime
di normale attività venatoria nei territori di cui all’art. 7, comma 1 e 2;
essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Regione, possono essere
utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del
periodo cacciabile nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
5. L'attività di caccia in forma individuale
alla cerca può essere svolta nelle zone di cui all’art. 8, comma 1.
6. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la
caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane può essere
svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA
stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella
stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
7. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver
valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile,
che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso
di mancato bersaglio, o nell' eventualità che il proiettile trapassi il corpo
dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza
dal bersaglio.
Art. 17
(Centri di
raccolta e controllo dei capi abbattuti)
1. Prima di caricare sull’automezzo il
cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito
contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC o
dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello
indicato dall'ISPRA.
2. Il capo abbattuto, se destinato ad
attività di studio e ricerca, deve essere presentato in forma di carcassa
integra od eviscerata, entro dodici ore dall'abbattimento, ad un centro di
raccolta e controllo organizzato dall'ATC per le necessarie verifiche e
rilevamenti biometrici.
3. In ottemperanza alle norme vigenti in
materia sanitaria ed in particolare in attuazione del regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo
all'igiene dei prodotti alimentari e regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché
delle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza
permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati
abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente
destinazione:
a. autoconsumo da parte del cacciatore;
b. cessione diretta;
c. commercializzazione, ovvero cessione con
l'obbligo di conferimento presso un centro di lavorazione delle carni.
Art. 18
(Recupero dei capi
feriti)
1. La Regione disciplina il servizio di
recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività
viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera f).
2. L'attività di recupero dei capi feriti da
parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio
regionale e può essere svolta anche per ATC diversi.
3. Qualora il conduttore giudichi il recupero
particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato
e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
4. Il conduttore abilitato alla ricerca di
capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il
territorio regionale ad esclusione delle aree protette ed in qualunque giornata
dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione alla
Regione secondo le indicazioni stabilite dalla stessa.
5. Il conduttore di cane da traccia,
nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
6. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere
rinnovata ogni due anni. Detto rinnovo è rilasciato da un giudice ENCI esperto
in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato,
nel corso della stagione venatoria, almeno tre recuperi portati a termine con
esito positivo.
Art. 19
(Piani di gestione
dei cervidi)
1. La Regione e gli ATC adottano
rispettivamente il Piano quinquennale di gestione del Cervo e del Capriolo. Per
i cervidi nella tabella sottostante vengono fornite le superfici ottimali dei
comprensori cui fare riferimento per la gestione di una popolazione:
Specie |
Superficie
(ha) |
Capriolo |
1.500
– 5.000 |
Cervo |
25.000
– 60.000 |
2. Per i cervidi, per ogni comprensorio
faunistico di gestione, sono identificate le densità ottimali, dette densità
obiettivo, espresse come numero di capi ogni 100 ettari di territorio, intese e
calcolate rispetto alla superficie territoriale idonea alla specie di ciascuna
unità di gestione. Nella tabella sottostante sono riportati i valori di
riferimento delle densità obiettivo per cervo e capriolo; i valori possono
variare in funzione delle condizioni locali e degli obiettivi delle specifiche
strategie di gestione adottate:
Specie |
Densità di
riferimento indicative |
Capriolo |
10 - 30 capi
/100 ha |
Cervo |
1,5 - 6 capi/100
ha |
3. I Piani quinquennali devono contenere:
a) la carta della vocazione faunistica;
b) l'individuazione dei comprensori
faunistici di gestione;
c) gli obiettivi del piano;
d) l'indicazione delle modalità per gli
interventi di miglioramento ambientale;
e) l'indicazione e la localizzazione degli
eventuali danni causati dai cervidi e gli interventi di prevenzione da
adottare;
f) l'indicazione delle modalità dei
censimenti delle popolazioni;
g) le indicazioni per la modulistica relativa
alle varie fasi di gestione della specie.
4. I Piani quinquennali di gestione dei
cervidi sono subordinati, per la loro adozione e diretta esecuzione, al parere
vincolante dell'ISPRA.
5. Ai fini di un'ottimale gestione faunistica
delle popolazioni di cervo la Regione o gli ATC possono stipulare con altre
Regioni, tra loro o con ATC non abruzzesi, nonché con gli enti gestori delle
aree protette, specifici protocolli per la gestione della specie in ambiti
territoriali omogenei.
6. Gli ATC per l'espletamento delle funzioni
previste nel presente articolo si avvalgono di tecnici con qualifiche definite
dall'art. 3, comma 1, lettera a).
Art. 20
(Disposizioni
Finali)
1. I piani di controllo, in ottemperanza alle
leggi nazionali e regionali e nel rispetto delle funzioni della Polizia Provinciale,
sono redatti dalla Regione Abruzzo.
Art. 21
(Abrogazioni e
disposizioni transitorie)
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento emanato con il
decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2014, n. 5/Reg (L.R.
10/2004 – Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati).
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso