Regolamento per la Gestione  Faunistico –Venatoria degli Ungulati. Legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale n. 4 del 12.4.2017 del Consiglio Regionale – III Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

EMANA

 

Il seguente regolamento:

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata a garantire la conservazione delle specie, assicurando un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente nel rispetto dei principi e degli obiettivi indicati dalla legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).

2.      Il Regolamento emanato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 10/2004, è orientato allo svolgimento di una corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati che consenta il raggiungimento di densità ottimali delle specie e la riduzione dei danni da essi provocati, attraverso la destinazione differenziata del territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

 

Art. 2

(Principi)

 

1.      La conoscenza delle popolazioni di ungulati, della loro consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso e di età, nonché del loro stato sanitario, è presupposto necessario per una corretta e completa gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono acquisite sulla base delle metodologie indicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2.      La Regione può promuovere appositi accordi con le aree protette per una gestione congiunta delle popolazioni di ungulati.

3.      Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsto dal Piano faunistico, in aree esterne ai Parchi regionali e nazionali, sono effettuati sulla base di piani di immissione approvati dalla Regione d’intesa con gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). Sugli interventi di reintroduzione o ripopolamento l'ISPRA esprime parere vincolante. La reintroduzione o il ripopolamento con la specie cinghiale sono vietati su tutto il territorio regionale.

4.      Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale anche con tecniche selettive.

5.      I prelievi con tecniche selettive ai sensi dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono effettuati in base alla biologia della specie. Per le finalità di cui al presente comma nonché per le attività di censimento è permesso il foraggiamento delle specie interessate in base alle disposizioni date dall’ISPRA.

 

Art. 3

(Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati)

 

1.      Le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti:

a)      tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline ambientali con esperienza almeno triennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l’ISPRA, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;

b)      istruttore faunistico-venatorio o perito faunistico;

c)      selecacciatore o selecontrollore: cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole specie di ungulati;

d)      cacciatore di cinghiale in forma collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della girata;

e)      caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata;

f)       conduttore di ausiliari con funzione di cani da traccia;

g)      conduttore di ausiliari con funzione di cani limiere;

h)      operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;

i)       tecnici faunistici in servizio in un Ente gestore delle aree protette con esperienza quinquennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l’ISPRA, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;

j)       guardia ecologica volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi. La guardia ecologica volontaria, su richiesta, è esonerata dal seguire la parte di programma del corso relativa ai prelievi venatori;

k)      guardia venatoria volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi.

2.      Le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), k), sono abilitate dalla Regione, dagli ATC e dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale, previa frequentazione di specifici corsi di formazione, che rispettino le linee guida ISPRA e il superamento di una prova valutativa finale. In caso il cacciatore abbia già frequentato e superato la prova valutativa finale di corsi relativi alle figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), k), qualora ne frequenti di successivi, le parti dei programmi coincidenti con quelle dei corsi già conseguiti possono essere riconosciute e scomputate sia dal programma da seguire sia dalla relativa prova valutativa finale.

3.      La Regione, dietro istanza dell’interessato e su presentazione di adeguata documentazione in materia di gestione faunistica/venatoria, può escludere le figure di cui al comma 1, lettera b) dall’obbligo di frequenza dei corsi. Della commissione valutativa di ogni corso fa parte anche un dipendente della Regione con la qualifica almeno di funzionario che svolge il ruolo di Presidente della stessa. Il dipendente regionale svolge la prestazione all’interno del proprio orario lavorativo.

4.      Gli ATC e le Associazioni Venatorie che intendano organizzare corsi formulano la richiesta, in forma scritta, comprendente anche il calendario delle prove valutative finali, alla Direzione regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria che, indifferibilmente entro trenta giorni dall’istanza, la evade e ne dà comunicazione immediata ai richiedenti. Trascorso tale termine i richiedenti sono automaticamente autorizzati all’organizzazione dei corsi e al rilascio degli attestati finali; la funzione di Presidente della commissione valutativa è ricoperta rispettivamente dal Presidente dell’ATC o dal Presidente provinciale dell’Associazione Venatoria o loro delegati. A tutti i partecipanti che superano le prove finali del corso è rilasciato un attestato valido nella Regione Abruzzo. Tutti i nominativi di coloro che hanno superato il corso costituiscono un elenco che i rispettivi organizzatori inviano alla Regione Abruzzo.

5.      Tutti i programmi formativi per i selecacciatori e per i coadiutori di interventi di controllo sono svolti in base ai moduli previsti nelle linee guida per la gestione degli ungulati pubblicate dall’ISPRA.

6.      Sono valide tutte le abilitazioni di cui al comma 1, conseguite o iniziate prima dell’approvazione del presente Regolamento e rilasciate da Amministrazioni pubbliche, ATC o Associazioni Venatorie riconosciute, purché abbiano preventivamente acquisito il parere positivo dell’ISPRA e siano conformi alle linee guida per la gestione degli ungulati pubblicate dallo stesso Istituto.

7.      La Regione, a seguito dell’istanza da parte dell’interessato, può sempre procedere al riconoscimento delle abilitazioni di cui al presente articolo purché i corsi frequentati abbiano acquisito il parere positivo dell’ISPRA e siano conformi alle linee guida per la gestione degli ungulati.

 

Art. 4

(Deleghe e supplenze)

 

1.      Le attività di programmazione e pianificazione di cui al presente Regolamento di competenza della Regione possono essere delegate agli ATC.

2.      La Regione attua le funzioni proprie di programmazione e pianificazione, se non delegate agli ATC.

3.      Sulle interpretazioni delle disposizioni del presente Regolamento si esprime il Consiglio regionale.

4.      Gli ATC, entro i trenta giorni successivi al termine della caccia al cinghiale, inviano alla Regione i dati relativi agli abbattimenti.

 

Art. 5

(Accesso alla gestione degli ungulati)

 

1.      In Abruzzo l'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di cacciatori ammessi non residenti nella Regione è subordinato all'accertamento da parte dell’ATC territorialmente competente dell'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei richiedenti rispetto a quelli di cui all’art. 3, comma 1.

2.      L'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei cacciatori non residenti è effettuato verificando la corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti con quelli indicati dall'ISPRA. Il cacciatore richiedente produce, se necessario, dietro richiesta dell’ATC, tutta la documentazione per la valutazione dei requisiti posseduti.

3.      Gli ATC stabiliscono per i singoli cacciatori il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su dei criteri di priorità, in ordine: l’iscrizione all’ATC di appartenenza, la partecipazione ai censimenti e ulteriori criteri meritocratici, prevedendo sistemi che consentano la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti. I capi da abbattere sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori.

4.      I cacciatori iscritti e ammessi agli ATC che partecipano alla gestione degli ungulati, sulla base dei criteri fissati dal precedente comma, possono essere esclusi dal pagamento della quota d’iscrizione o di ammissione all’ATC.

 

 

Art. 6

(Piani di Gestione e regolamentazione della caccia al cinghiale)

 

1.      La Regione redige ed approva il piano quinquennale di gestione del cinghiale.

2.      Il Piano quinquennale di gestione del cinghiale deve almeno prevedere:

a)      la destinazione differenziata del territorio di cui all’art. 7;

b)      la programmazione degli interventi di gestione;

c)      l'analisi dei danni e loro georeferenziazione;

d)      i metodi di prevenzione dei danni.

3.      Il Piano annuale di gestione deve inoltre prevedere:

a)      che le squadre di caccia, assegnatarie delle zone o macroarea, hanno l’obbligo di fornire il personale necessario al compimento dei censimenti ed il dovere di collaborare nelle attività di gestione;

b)      le altre azioni utili all'accertamento della presenza e della localizzazione della  specie cinghiale;

c)      sistemi di penalità e premialità che sono definiti dall’ATC.

4.           Il Piano di assestamento annuale, fatto dalle ATC, deve almeno prevedere:

a)           il piano di prelievo annuale;

b)          i dati relativi ai danni causati dalla specie e la loro georeferenziazione;

c)           gli interventi per la prevenzione dei danni.

5.           L'ATC provvede annualmente ad inviare alla Regione i Piani di assestamento entro il 15 maggio e la successiva relazione consuntiva entro il 28 febbraio dell’anno seguente. Per l'espletamento di tali funzioni, nell’ambito dei rapporti di leale collaborazione, il Dipartimento regionale competente si rende disponibile agli ATC nella loro stesura.

6.           Qualora la Regione verifichi una mancata o carente attuazione delle attività di prevenzione dei danni arrecati dalla specie cinghiale, i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in forma individuale e collettiva e i selecontrollori che hanno richiesto di effettuare tale attività possono essere tenuti all'erogazione di un contributo economico, al fine di concorrere agli oneri risarcitori conseguenti. Tale eventuale contributo, destinato alla Regione, è determinato e notificato alle squadre e ai selecontrollori non appartenenti alle squadre, prima dell'inizio della stagione venatoria. La mancata corresponsione dello stesso comporta la sospensione dall'attività di prelievo, fino alla data del versamento della somma dovuta. La quota di contributo individuale non può essere superiore ad euro 66,00.

7.           Nelle macroaree di caccia di cui all’art. 7, comma 1 e comma 2, devono essere garantiti:

a)      l’attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole;

b)      la realizzazione dei conteggi di popolazione ed eventuale stima delle presenze;

c)      l’attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale.

8.           Le squadre assegnate alle zone di caccia o alle macroaree e i cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'ATC. La mancata o negligente realizzazione dei censimenti o di quanto altro sia richiesto dall'ATC o dalla Regione è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata dalla Regione con apposito provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra o del selecontrollore può essere sospesa temporaneamente fino ad una intera stagione venatoria.

 

Art. 7

(Destinazione differenziata del territorio)

 

1.           La Regione, ai fini della programmazione e della pianificazione, concorda con gli ATC, nei cui territori non si fosse realizzata, la suddivisione dei rispettivi territori vocati in macroaree (MA), in cui viene perseguito l'obiettivo del mantenimento di presenze compatibili alle esigenze ecologiche delle colture agricole e della restante fauna selvatica; l'estensione delle MA è compresa tra i 2.000 e i 15.000 ettari. Le eventuali modifiche alle MA sono effettuate dalla Regione concordandole con gli ATC. L’istanza, nell’ipotesi di richiesta da parte degli ATC, deve pervenire al Dipartimento competente e, trascorsi trenta giorni cui non segua un accordo, è l’ATC che provvede alle modifiche e alla trasmissione alla Regione, che ne prende atto. All'interno delle aree di rispetto, di cui alla lett. f) dell'art. 31 della l.r. 10/2004, la caccia al cinghiale, ove necessario, è consentita con tutte le tecniche previste dal successivo comma 5 e verrà programmata e coordinata dagli ATC.

2.           Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con le finalità sociali e produttive del territorio ed in particolare con la salvaguardia delle colture agricole. La gestione faunistico-venatoria di questi territori deve tendere prioritariamente all’obiettivo di esclusione della specie; la caccia al cinghiale nelle aree non vocate può essere esercitata con le tecniche previste al successivo comma 5; le squadre assegnatarie di una zona di caccia, i selecacciatori e i singoli possono operare in tutto il territorio non vocato dell'ATC in cui risultano iscritti/ammessi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a.       gli ATC adottano un apposito disciplinare di gestione per la caccia al cinghiale nelle zone non vocate, in funzione degli obiettivi previsti;

b.      i cacciatori iscritti all'apposito albo dell'ATC partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione;

c.       la caccia al cinghiale può essere esercitata dai soli iscritti all'apposito albo. Al momento dell'iscrizione i cacciatori riceveranno in consegna: n. tre fascette numerate con possibilità di riaverle per contrassegnare i capi abbattuti, apposito tesserino identificativo, la scheda per le annotazioni delle uscite di caccia e dei capi abbattuti. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro il 15 febbraio;

d.      i singoli cacciatori, durante lo svolgimento della caccia al cinghiale nelle aree non vocate, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità e rispettare tutte le norme riferite alla sicurezza imposte dal presente Regolamento e dalle leggi in materia vigenti. E’ consentito, durante la stessa giornata venatoria, svolgere anche altre forme di caccia secondo le norme e i regolamenti vigenti;

e.       le squadre di caccia al cinghiale garantiscono per le aree di intervento individuate dall’ATC la propria fattiva azione sia per quanto riguarda le attività di prelievo sia per quanto riguarda le opere di prevenzione; in tal caso le squadre assegnatarie delle zone possono essere chiamate ad intervenire con il sistema della rotazione programmata. Le squadre per ovviare ai problemi di sicurezza comunque operino sul territorio non vocato sono tenute ad apporre le tabelle recanti la scritta "battuta di caccia in corso" ed indossare indumenti ad alta visibilità. Gli animali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di apposite fascette inamovibili fornite dall'ATC e annotati su apposita scheda di battuta con l'indicazione delle località di interventi, elenco dei partecipanti e numero dei capi abbattuti. Le attività si svolgeranno con le modalità previste dal Calendario venatorio e dal disciplinare dell’ATC. I cacciatori non iscritti alle squadre potranno partecipare nelle squadre in qualità di ospiti come previsto dal Regolamento. L'esercizio venatorio al cinghiale nelle aree non vocate è consentito con le modalità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16.

f.       Per le attività di prevenzione dei danni l’ATC si attiva su richiesta/segnalazione delle Associazioni agricole rappresentate nel Co.ges. e/o del proprietario/conduttore di terreni sottoposti a danneggiamento o per programmazione autonoma.  Le squadre che intendono operare nelle aree non vocate suddivise in distretti/zone di intervento dagli ATC, dovranno inoltrare via mail all'ATC di competenza la richiesta quarantotto ore prima, apposito modello predisposto dall’ATC con particolare indicazione dell’orario e luogo di raduno e con indicato il distretto/zona di intervento; l’ATC, valutata la richiesta nel rispetto delle condizioni di sicurezza e degli obiettivi previsti, provvede ad assegnarlo sulla base del principio dell’ordine cronologico delle richieste; in particolari casi di pubblica sicurezza, come ad esempio manifestazioni in corso o altre situazioni di pericolo, la Polizia Provinciale può vietare o sospendere, anche d’urgenza, lo svolgimento di battute di caccia; le squadre e i singoli componenti dovranno adottare tutte le modalità previste dal Regolamento per le rispettive tecniche, ivi compresa la compilazione del verbale di battuta e l’organizzazione della caccia collettiva di cui agli articoli 12 e 13; essi inoltre devono osservare tutte le norme di sicurezza previste nel Regolamento per ciascuna tecnica, con particolare riferimento all’apposizione dei cartelli di avvertimento delle cacce collettive di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 11, all’utilizzo di indumento con colore ad alta visibilità, di cui al comma 3 dell’articolo 11, all’utilizzo di armi in piena sicurezza di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 ed all’utilizzo di idonei  sistemi di comunicazione ai fini della prevenzione degli incidenti di caccia di cui al comma 8 dell’articolo 11; le squadre assegnatarie di distretto potranno operare nelle aree non vocate solo a partire dal 1 novembre di ogni anno; potranno qui operare esclusivamente le squadre, contenute in apposito elenco presso gli ATC, che nella stagione venatoria precedente hanno raggiunto almeno il 60 per cento dell’obiettivo previsto nei Piani di gestione.

3.           Per il territorio della Provincia de L’Aquila, considerate le caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale, gli ATC possono iniziare a far operare le squadre assegnatarie di distretto nelle aree non vocate a partire dal 1 ottobre di ogni anno; inoltre, gli ATC possono far operare anche le squadre, contenute in apposito elenco presso gli ATC, che nella stagione venatoria precedente non hanno raggiunto il 60 per cento dell’obiettivo previsto nei Piani di gestione.

4.           Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, l’ATC programma nelle varie MA il prelievo venatorio, anche attraverso la differenziazione delle tecniche di caccia, garantendo comunque la possibilità di utilizzo delle differenti tecniche previste nel presente Regolamento.

5.           La caccia al cinghiale nella MA è consentita esclusivamente attraverso le sotto elencate tecniche:

a)      caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzione di cani da seguita;

b)      caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere;

c)      caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento;

d)      caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere;

e)      caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.

6.           Il calendario venatorio regionale può prevedere l’utilizzazione di ausiliari con funzione di cani limiere muniti di abilitazione  dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

 

Art. 8

(Modalità e periodi di caccia al cinghiale)

 

1.      La caccia al cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L’ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l’azione di tracciatura dei cani per l’individuazione delle rimesse e dalle ore 09.00 con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata.

2.      La caccia al cinghiale in braccata è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.

 

Art. 9

(Squadre di caccia e modalità di caccia in forma collettiva)

 

1.      La caccia al cinghiale in forma collettiva è permessa con i metodi della braccata e della girata alle sole squadre regolarmente iscritte in un registro predisposto dall’ATC.

2.      L'iscrizione al registro dell’ambito deve essere richiesta all’ATC dal caposquadra attraverso la compilazione di un apposito modello predisposto dall’ATC. L’inesatta compilazione formale dello stesso comporta la richiesta di integrazione entro cinque giorni; la mancata integrazione entro i predetti termini causa il rigetto dell'istanza.

3.      L’ATC, esaminate le domande ed accertata la regolarità e completezza del modello di cui al comma 2, provvede all'iscrizione delle squadre al registro dell’ATC, dandone comunicazione alla Regione ed ai capisquadra, prima della stagione venatoria in corso. Ciascuna squadra deve essere composta da un numero di componenti proporzionale all'estensione del territorio assegnato e comunque compreso, di norma, tra dieci e ottanta cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vice-capisquadra. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra sul territorio regionale.

4.      L’ATC consegna ad ogni squadra, qualunque sia la forma di caccia collettiva attuata, un registro di battuta, contenente i verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre operanti nell’ATC, con pagine numerate e vidimate, in cui sono riportati tutti i dati identificativi della squadra, il numero dei componenti e relativo elenco. Nel registro di battuta il caposquadra deve riportare: elenco nominativi partecipanti alla battuta suddivisi per qualifica e mansioni assunte all’interno dell’organizzazione della squadra, questi ultimi appongono la loro firma autografa prima dell’inizio della battuta; la data ed il luogo di braccata o di girata; tutte le informazioni richieste dall’ATC.

5.      Per l'effettuazione della braccata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale sul registro di battuta e per tutta la durata della braccata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno sei componenti della squadra, per complessivi sette cacciatori.

6.      Per l'effettuazione della braccata non possono essere usati più di dieci cani contemporaneamente. Le mute devono avere una composizione il più possibile omogenea e i cani devono essere specializzati per la caccia al cinghiale.

7.      Ciascuna squadra di girata è composta da un numero di componenti compreso tra cinque e quindici cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vice-capisquadra; il caposquadra ed i due vice-capisquadra devono essere titolari della qualifica di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d). Entro il 30 giugno 2018 i conduttori dei cani della squadra di girata devono essere in possesso della qualifica di conduttore di ausiliare con funzione di cane limiere; i restanti componenti devono essere in possesso di una delle qualifiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), d) oppure g).

8.      Per l'effettuazione della girata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale e per tutta la durata della girata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno tre componenti della squadra, per complessivi quattro cacciatori.

9.      Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella Regione Abruzzo, ammessi nell’ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quinto del totale dei componenti la squadra stessa.

10.    A ciascuna braccata possono partecipare cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura non superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purché il numero minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti della squadra; ciascun ospite deve essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di dieci battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria e su tutto il territorio regionale.

11.    I componenti delle squadre di braccata che nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero di braccate pari a cinque, salve le assenze dovute a malattie o motivi opportunamente giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria.

12.    Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno il caposquadra deve richiedere all’ATC la conferma dell' iscrizione della propria squadra al registro dell’ATC dichiarando:

a)      le eventuali modifiche nella composizione della squadra o l'iscrizione al registro per le nuove squadre;

b)      mediante autocertificazione, che i componenti della squadra hanno effettuato il versamento della quota d’iscrizione o di ammissione all’ATC entro il 30 giugno e che abbiano la licenza di caccia in corso di validità o in fase di rinnovo.

13.    Il caposquadra, congiuntamente ai vice-capisquadra, è responsabile del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e dell’attuazione di quelle contenute nel regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MA  di cui all’art. 10, comma 5.

14.    Tutti i capisquadra e i vice-capisquadra devono possedere entro il 30 giugno 2018 la qualifica di selecacciatore/selecontrollore.

 

Art. 10

(Zone di caccia al cinghiale)

 

1.      L’ATC, entro il 31 luglio di ogni anno, determina le zone di caccia da assegnare alle squadre.

2.      A ciascuna squadra, fatti salvi i regolamenti delle MA di cui al comma 5 e quanto espressamente derogato dal presente Regolamento, in tutto il territorio regionale può essere assegnata una sola zona di caccia su cui praticare in forma esclusiva la caccia al cinghiale. La zona è assegnata dall’ATC, previa regolare iscrizione nel registro dell’ATC della squadra richiedente, sulla base dell’istanza formulata dalla stessa.

3.      Le zone di cui al comma 1 sono costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili. L'assegnazione delle zone vocate viene effettuata per un periodo massimo di cinque anni. Fatto salvo quanto previsto al comma 16, qualora nelle MA rimangano zone vocate non assegnate, l’ATC, su richiesta scritta da parte delle squadre della MA, da formularsi entro il 31 agosto di ogni anno, le ripartisce ed assegna entro il 15 settembre, esclusivamente per la stagione venatoria in corso, a ciascuna richiedente una sola zona di superficie proporzionale al numero dei propri iscritti, possibilmente contigua a quella già assegnata, utilizzando i criteri di priorità previsti ai commi 11 e 12. Con la nuova assegnazione la superficie complessiva a disposizione della squadra può superare il limite di 2.000 ettari. Qualora non pervengano all’ATC nuove richieste di assegnazione di zone non assegnate, per l’anno venatorio in corso, lo stesso in autonomia provvede obbligatoriamente alla ripartizione e all’assegnazione di dette zone alle squadre della MA, in modo proporzionale al numero dei propri iscritti, superando il limite dei 2.000 ettari ciascuna. L’ATC comunica alla Regione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno l’avvenuta assegnazione di tutte le zone all’interno delle aree vocate.

4.      In qualsiasi periodo dell’anno ed anche durante la stagione venatoria in corso l’ATC in presenza di contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per ottimizzare la gestione delle specie o per innalzare i livelli di sicurezza dell’attività venatoria, può revocare o modificare l’assegnazione o la perimetrazione delle zone assegnate alle squadre.

5.      Le squadre assegnate alla MA devono adottare, anche singolarmente, apposito regolamento interno per la disciplina dello svolgimento della caccia collettiva, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza dei componenti delle squadre, prevedendone chiaramente anche le modalità di occupazione e di abbandono delle poste, e degli altri fruitori del territorio, oltreché al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di gestione quinquennale del cinghiale.

6.      In caso di accordo tra due o più squadre assegnatarie della stessa MA, anche tra loro confinanti e all’interno dello stesso ATC, possono operare congiuntamente nei territori loro assegnati.

7.      Con cadenza al massimo triennale i capisquadra assegnatari della MA eleggono a maggioranza  un Responsabile (Responsabile della MA) ed un suo vice, il quale ha il compito di coordinare l'attività di caccia nell'area secondo quanto previsto dal precedente comma 5. Il Responsabile della MA è il referente nei rapporti con l’ATC. Della elezione del Responsabile della MA e del vice viene  redatto un verbale sintetico che riporta tra l’altro i presenti, le votazioni e gli eletti. Il verbale è inviato all'ATC.

8.      In mancanza della nomina del Responsabile della MA e dell'adozione o dell'approvazione del regolamento della caccia in braccata nella MA, l’ATC nomina il Responsabile della MA.

9.      Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre, anche durante lo svolgimento della caccia al cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, tranne se partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta del giorno.

10.    La richiesta di assegnazione di una zona è inoltrata all’ATC dal caposquadra attraverso modulistica predisposta dallo stesso.

11.    Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dall’ATC sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencato:

a)      squadra già censita presso l'ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC, residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni;

b)      squadra già censita presso l’ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni o altre entità territoriali di natura sub comunale, nell’assegnazione di zone di caccia è data priorità alla squadra con maggior numero di componenti residenti nella suddetta unità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia;

c)      squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l’ATC con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette;

d)      squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso  l’ATC con maggior numero di cacciatori iscritti;

e)      nella Zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), il numero dei componenti la squadra partecipante alle girate va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cacciatori incluso il conduttore del cane.

12.    Nelle aree fuori dalla Zona di protezione esterna (ZPE) del PNALM e nei siti SIC ove accertata la presenza dell’orso, sono applicate le misure di mitigazione inerenti l’attività venatoria previste nel protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità d’azione previste nel Piano d’azione di tutela dell’orso marsicano sottoscritto in data 27 marzo 2014 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il PNALM, le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Nella Zona di protezione esterna (ZPE), nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni, il criterio prioritario, rispetto a quelli indicati nel comma 11 nell’assegnazione delle zone di caccia, è costituito dalla residenza del maggior numero di componenti la squadra nella suddetta entità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia.

13.    I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica delle zone sono adottati dall’ATC sulla base dei criteri di cui ai commi 11 e 12 ed il procedimento avviato con avviso pubblicato almeno un mese prima della loro adozione ed inviato alla Regione. Nel corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno quindici braccate. L’ATC può revocare, previa valutazione delle motivazioni addotte dal Caposquadra, l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il predetto limite.

14.    E' data facoltà alla Regione di sospendere, anche durante la stagione venatoria, le squadre che incorrano in gravi violazioni delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza.

15.    All’interno delle MA o delle zone assegnate per la caccia collettiva, la caccia con la tecnica della girata può essere svolta esclusivamente dalle squadre assegnatarie delle zone.

16.    Le squadre che, pur avendo fatto domanda nei tempi previsti, non hanno trovato zone nelle MA, nel caso che un’area si dovesse rendere libera nel corso dell’anno venatorio, possono essere assegnatarie della zona di caccia con un provvedimento dell’ATC.

17.    In caso di mancato accoglimento da parte di nessuna squadra di un cacciatore può provvedere l’ATC valutando residenza anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita, sentite anche le esigenze del cacciatore.

 

Art. 11

(Norme di sicurezza per la caccia collettiva)

 

1.      Al fine di garantire la sicurezza di quanti, a qualsiasi titolo, frequentino le zone di caccia, ciascuna squadra, di braccata o di girata, deve provvedere alla segnalazione delle battute in corso attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica (cartello almeno di formato A4), con la dicitura: "ATTENZIONE - BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO". Inoltre il cartello deve riportare la denominazione della squadra e i nominativi del caposquadra e dei vice.

2.      La segnalazione di cui al comma 1 è apposta almeno un’ora prima dell'inizio della caccia al cinghiale e rimossa al termine della stessa.

3.      Durante l'attività di caccia al cinghiale il cacciatore indossa un indumento di colore ad alta visibilità, preferibilmente una casacca.

4.      Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche ad anima rigata, i fucili possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e quattro nel serbatoio e comunque nel rispetto della normativa vigente.

5.      Prima di effettuare il tiro il cacciatore si assicura che il proietto (ogiva), in caso di mancato bersaglio o di attraversamento del corpo dell'animale, termini la traiettoria sul terreno vegetale.

6.      Il tiro con arma rigata è eseguito solo in situazione di ottima visibilità dell'animale e su bersaglio posto a distanza congrua al tipo di arma utilizzata e comunque inferiore a 200 metri.

7.      Per consentire tra i cacciatori un contatto agevole, finalizzato prevalentemente alla prevenzione di incidenti connessi all'attività venatoria, durante la caccia collettiva al cinghiale, nel rispetto delle normative vigenti, è fatto obbligo ai partecipanti di utilizzare mezzi di comunicazione ausiliari.

8.      I capisquadra comunicano all’ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.

 

Art. 12

(Modalità di svolgimento della caccia collettiva in braccata)

 

1.      Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di braccata nel registro di battuta, con l'indicazione, almeno, di data, luogo della braccata ed elenco nominativo dei partecipanti alla braccata stessa. Il caposquadra, o in sua mancanza il vice facente funzione, organizza e dirige la braccata e in particolare svolge le seguenti mansioni:

a)      compila in apertura ed in chiusura il verbale di braccata nel registro di battuta; annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra intercorse durante la braccata;

b)      il componente della squadra avvisa immediatamente il caposquadra o, in sua mancanza, il vice facente funzione, dell’abbandono o dell’allontanamento dalla braccata;

c)      coordina le varie fasi delle operazioni di braccata;

d)      annota immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;

e)      chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;

f)       invia all’ATC il registro di battuta contenente i verbali di braccata, entro il termine stabilito dallo stesso;

g)      sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio;

h)      assegna le poste.

2.      Durante lo svolgimento della braccata ai partecipanti è consentito abbattere esclusivamente il cinghiale e, se nel periodo ne è consentita la caccia, la Volpe (Vulpes Vulpes). Ai partecipanti alla braccata è vietato abbattere altri tipi di selvaggina, esercitare altre forme di caccia, detenere o utilizzare munizioni diverse da quelle a palla unica.

 

Art. 13

(Modalità di svolgimento della caccia collettiva in girata)

 

1.      I capisquadra comunicano all’ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.

2.      Nel luogo di raduno viene  compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di girata, secondo il modello predisposto dall’ATC, contenente almeno  l'indicazione della data, del luogo della girata e dell' elenco nominativo dei partecipanti alla girata stessa; questi ultimi appongono la propria firma autografa negli appositi spazi del verbale.

3.      Il caposquadra, o un suo vice, organizza e dirige la girata e in particolare svolge le seguenti mansioni:

a.       compila in apertura ed in chiusura il verbale di girata;

b.      annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra intercorse durante la girata;  coordina le varie fasi delle operazioni di girata;

c.       annota immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;

d.      chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;

e.       invia alla Regione i verbali di girata, entro il termine stabilito dalla stessa;

f.       sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.

4.      In ciascuna girata può essere utilizzato un solo cane in possesso del brevetto di ausiliare con funzioni di cane limiere. Nella caccia collettiva con il metodo della girata sono consentiti ospiti esterni alla squadra, in possesso di qualifica di cacciatore in girata, per un massimo di un quinto dei componenti la squadra presenti alla girata, salvo diversa disposizione della Regione. Durante lo svolgimento della girata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale.

5.      Durante lo svolgimento della girata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.

 

Art. 14

(Caccia al cinghiale in forma individuale da postazione fissa senza ausilio del cane)

 

1.      La caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui all’art. 7, comma 1 e 2, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui all’art. 3, comma 1, lettera c).

2.      Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro superiore a 6 millimetri munite di cannocchiale di puntamento e con munizioni atossiche.

3.      E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche.

4.      I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui all’art. 8, comma 1; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Regione, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.

5.      Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.

6.      Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.

7.      Gli ultrasettantenni con i requisiti di cui al comma 1, che non hanno ricevuto richiami per infrazioni venatorie negli ultimi cinque anni, hanno priorità nella scelta degli appostamenti.

 

Art. 15

(Caccia al cinghiale in forma individuale a singolo con cane limiere)

 

1.      La caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta, nelle aree di cui all’art. 7, comma 1, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui all’art. 3, comma 1, lettera g).

2.      Durante l'azione il cacciatore a singolo può utilizzare un solo ausiliare con funzioni di cane limiere.

3.      Per tale metodo di caccia possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei calibri di cui all’art. 14, comma 2. In caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse non possono essere caricate con più di tre colpi di cui uno in canna e due nel serbatoio.

4.      I cacciatori a singolo possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui all’art. 7, comma 1 e 2; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Regione, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile anche nelle aree vietate alla caccia quali gli istituti faunistici, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.

5.      Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.

6.      Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.

7.      Al fine della sicurezza, durante l'azione di caccia, il cacciatore a singolo deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità, preferibilmente una casacca.

 

Art. 16

(Caccia al cinghiale in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane)

 

1.      La caccia in forma individuale alla cerca con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui all’art. 8, comma 1, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui all’art. 3, comma 1, lettera c).

2.      Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro superiore a 6 millimetri munite di cannocchiale di puntamento e con munizione atossiche.

3.      E' vietato l'utilizzo di armi semiautomatiche.

4.      I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui all’art. 7, comma 1 e 2; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Regione, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.

5.      L'attività di caccia in forma individuale alla cerca può essere svolta nelle zone di cui all’art. 8, comma 1.

6.      Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.

7.      Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell' eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.

 

Art. 17

(Centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti)

 

1.      Prima di caricare sull’automezzo il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC o dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA.

2.      Il capo abbattuto, se destinato ad attività di studio e ricerca, deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro dodici ore dall'abbattimento, ad un centro di raccolta e controllo organizzato dall'ATC per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.

3.      In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché delle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:

a.       autoconsumo da parte del cacciatore;

b.      cessione diretta;

c.       commercializzazione, ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un centro di lavorazione delle carni.

 

Art. 18

(Recupero dei capi feriti)

 

1.      La Regione disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera f).

2.      L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per ATC diversi.

3.      Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.

4.      Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio regionale ad esclusione delle aree protette ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione alla Regione secondo le indicazioni stabilite dalla stessa.

5.      Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.

6.      L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni due anni. Detto rinnovo è rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno tre recuperi portati a termine con esito positivo.

 

Art. 19

(Piani di gestione dei cervidi)

 

1.      La Regione e gli ATC adottano rispettivamente il Piano quinquennale di gestione del Cervo e del Capriolo. Per i cervidi nella tabella sottostante vengono fornite le superfici ottimali dei comprensori cui fare riferimento per la gestione di una popolazione:

 

Specie

Superficie (ha)

Capriolo

1.500 – 5.000

Cervo

25.000 – 60.000

 

2.      Per i cervidi, per ogni comprensorio faunistico di gestione, sono identificate le densità ottimali, dette densità obiettivo, espresse come numero di capi ogni 100 ettari di territorio, intese e calcolate rispetto alla superficie territoriale idonea alla specie di ciascuna unità di gestione. Nella tabella sottostante sono riportati i valori di riferimento delle densità obiettivo per cervo e capriolo; i valori possono variare in funzione delle condizioni locali e degli obiettivi delle specifiche strategie di gestione adottate:

 

Specie

Densità di riferimento

indicative

Capriolo

10 - 30 capi /100 ha

Cervo

1,5 - 6 capi/100 ha

 

3.      I Piani quinquennali devono contenere:

a)      la carta della vocazione faunistica;

b)      l'individuazione dei comprensori faunistici di gestione;

c)      gli obiettivi del piano;

d)      l'indicazione delle modalità per gli interventi di miglioramento ambientale;

e)      l'indicazione e la localizzazione degli eventuali danni causati dai cervidi e gli interventi di prevenzione da adottare;

f)       l'indicazione delle modalità dei censimenti delle popolazioni;

g)      le indicazioni per la modulistica relativa alle varie fasi di gestione della specie.

4.      I Piani quinquennali di gestione dei cervidi sono subordinati, per la loro adozione e diretta esecuzione, al parere vincolante dell'ISPRA.

5.      Ai fini di un'ottimale gestione faunistica delle popolazioni di cervo la Regione o gli ATC possono stipulare con altre Regioni, tra loro o con ATC non abruzzesi, nonché con gli enti gestori delle aree protette, specifici protocolli per la gestione della specie in ambiti territoriali omogenei.

6.      Gli ATC per l'espletamento delle funzioni previste nel presente articolo si avvalgono di tecnici con qualifiche definite dall'art. 3, comma 1, lettera a).

 

Art. 20

(Disposizioni Finali)

 

1.      I piani di controllo, in ottemperanza alle leggi nazionali e regionali e nel rispetto delle funzioni della Polizia Provinciale, sono redatti dalla Regione Abruzzo.

 

Art. 21

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

 

1.      Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2014, n. 5/Reg (L.R. 10/2004 – Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati).

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso