Indicazioni concernenti le esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e ss.mm.ii., concernente, tra l’altro, le

condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

 

VISTO l’art. 79 comma 1 sexies, lettere a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla

legge 6 agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii., che prevede che:

a.           siano potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN. A tal fine sono individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno vengono messe a disposizione del SSN le informazioni utili a consentire la verifica del diritto all’esenzione per reddito;

b.           con il medesimo decreto di cui alla lettera a) siano definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l’azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all’esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni;

 

VISTO l’art. 50 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e ss.mm.ii.;

 

VISTO il D.M. 17 marzo 2008 al cui punto 8.27, Allegato 12 – viene aggiornato l’elenco delle codifiche nazionali delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa;

 

VISTO il D.M. 11 dicembre 2009, che stabilisce nuove modalità per la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria;

DATO ATTO che alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, in base alla normativa nazionale sopra richiamata, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in particolare:

 

 



CODICE ESENZIONE

DESCRIZIONE

E01

Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);

E02

Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);

E03

Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);

E04

Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);


 

 


RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 178 del 14 marzo 2011, avente ad oggetto “D.M. 11 dicembre 2009 – compartecipazione alla spesa sanitaria – esenzione per motivi di reddito” che dispone l’adeguamento regionale, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009;

 

PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta n. 26/2012 del 4 luglio 2012, avente ad oggetto “Misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata – modifica regime esenzione per motivi di reddito – DM 11 dicembre 2009”, che dispone l’adeguamento anche per le prestazioni di assistenza farmaceutica alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009, limitatamente ai codici di esenzione E02, E03 e E04;

 

CONSIDERATO che nel corso del 2011 sono entrate in vigore nella Regione Abruzzo le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 sopra richiamato;

 

CONSIDERATO che l’elenco degli assistiti è consultabile attraverso il portale SistemaTS (www.sistemats.it) dai medici e dagli  operatori aziendali abilitati alla funzionalità e che il medico prescrittore, all’atto della prescrizione verifica, su richiesta dell’assistito,

 

il diritto all’esenzione per reddito, lo comunica all’interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta;

 

CONSIDERATO che gli assistiti che ritengono di aver diritto all’esenzione per motivi di reddito, ma che non sono compresi nel suddetto elenco, possono richiedere alla ASL di competenza il rilascio di un certificato provvisorio (valido 1 anno, con proroga tecnica fino al 31 marzo dell’anno successivo)  previa presentazione di un’autocertificazione scritta e che l’elenco fornito dal SistemaTS viene aggiornato in tempo reale anche con le esenzioni rilasciate a seguito di presentazione di tali autocertificazioni;

 

CONSIDERATO che nella Regione Abruzzo una quota significativa di assistiti che presentano l’autocertificazione annuale è rappresentata da cittadini ultra sessantacinquenni, afferenti alle condizioni di esenzione di cui ai codici E01 E03 e E04;

 

CONSIDERATO che per tali cittadini vi è una scarsa variabilità della condizione reddituale di appartenenza, e che, pertanto, appare opportuno prevedere modalità semplificate di accesso all’esenzione, che riducano agli assistiti il disagio nella fruizione del diritto e diminuiscano gli accessi alle strutture sanitarie per l’attuazione delle procedure di rinnovo;

 

RITENUTO quindi, di stabilire che l’esenzione a seguito di autocertificazione dei cittadini ultra sessantacinquenni conservi la propria validità fintanto che permangono le condizioni di status e reddito attestate; con ciò attribuendo ai cittadini la responsabilità di avvalersi dell’esenzione stante l’obbligo di comunicare alla propria Azienda Sanitaria eventuali variazioni di reddito che determinino il venir meno del diritto;

 

 

ATTESO che

-            che la normativa vigente in materia prevede che, ai fini dell'esenzione, il reddito familiare considerato sia riferito all'anno precedente all’erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale o farmaceutica;

-            in ragione di quanto sopra, i cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti siano decaduti, recandosi presso l'Asl di appartenenza e comunicando le variazioni avvenute;

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di consentire al cittadino di età superiore ai 65 anni di produrre una autocertificazione per esenzione E01, E03 o E04 con valenza non limitata alla annualità in corso, ma vincolata alla permanenza delle condizioni di reddito attestate nell’autocertificazione, con l’obbligo di comunicare alla propria Asl le eventuali variazioni dei requisiti reddituali;

 

RITENUTO inoltre, di dare mandato alle AA.SS.LL. di realizzare una attività di informazione presso gli operatori e i cittadini delle disposizioni adottate dal presente provvedimento;

 

CONSIDERATO che il 31 marzo 2017 sono scadute le autocertificazioni prodotte nel corso nell’anno 2016 e che pertanto, il presente atto riveste carattere di somma urgenza;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa,

che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.           di stabilire che - ai fini dell’esenzione per reddito dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutiche  - le autocertificazioni prodotte da cittadini con età superiore ai 65 anni afferenti i codici di esenzione E01, E03 o E04 ed attestanti la situazione reddituale, abbiano valenza non limitata alla annualità in corso, ma siano esclusivamente e strettamente vincolate alla permanenza delle condizioni di reddito attestate nell’autocertificazione, con l’obbligo di comunicare alla propria Asl le eventuali variazioni dei requisiti reddituali;

2.           di specificare che le disposizioni di cui al punto 1) si applicano per le autocertificazioni prodotte a partire dal 10 aprile 2017;

3.           di precisare, altresì, che:

a.           la normativa vigente in materia prevede che, ai fini dell'esenzione, il reddito familiare considerato sia riferito all'anno precedente all’erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale o farmaceutica;

b.           per tutti i cittadini, non compresi nella fattispecie di cui al punto 1) l’autocertificazione continuerà ad avere validità di un anno con proroga tecnica fino al 31 marzo dell’anno successivo;

c.           i cittadini, anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti, sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell’esenzione siano decaduti, recandosi presso la propria Asl e comunicando le variazioni avvenute;

4.           di dare mandato alle AA.SS.LL. di realizzare una specifica attività di informazione presso gli operatori e i cittadini delle disposizioni adottate dal presente provvedimento;

5.           di ribadire che in adempimento alla vigente normativa, le AA.SS.LL. sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e, nel caso vengano riscontrate irregolarità, ad attivare la procedura di recupero degli importi dovuti;

6.           di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

7.           di trasmettere, stante il carattere di somma urgenza, il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per la prosecuzione dell’equilibrio economico, successivamente alla sua formale adozione;

8.           di notificare il  presente atto ai Direttori Generali delle ASL del territorio,  impegnando gli stessi a darne immediata ed adeguata esecuzione;

9.           di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo oltre che sul sito web della Regione Abruzzo.