LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 8 comma 16
della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e ss.mm.ii., concernente, tra l’altro, le
condizioni
di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
VISTO l’art. 79 comma 1
sexies, lettere a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito
dalla
legge
6 agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii., che prevede che:
a.
siano
potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito,
dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale a carico del SSN. A tal fine sono individuate con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze le modalità con le quali
entro il 15 marzo di ogni anno vengono messe a disposizione del SSN le
informazioni utili a consentire la verifica del diritto all’esenzione per
reddito;
b.
con
il medesimo decreto di cui alla lettera a) siano definite le modalità con cui
il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l’azienda sanitaria locale di
competenza la sussistenza del diritto all’esenzione per reddito in difformità
dalle predette informazioni;
VISTO l’art. 50 del
D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003 n. 326 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 17 marzo
2008 al cui punto 8.27, Allegato 12 – viene aggiornato l’elenco delle codifiche
nazionali delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa;
VISTO il D.M. 11
dicembre 2009, che stabilisce nuove modalità per la verifica delle esenzioni,
in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il
supporto del Sistema Tessera Sanitaria;
DATO ATTO che alcune condizioni personali e sociali,
associate a determinate situazioni reddituali, in base alla normativa nazionale
sopra richiamata, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo
(ticket) sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in particolare:
CODICE
ESENZIONE |
DESCRIZIONE |
E01 |
Soggetti
con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a
36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e
integrazioni); |
E02 |
Disoccupati
– e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di
ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L.
537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); |
E03 |
Titolari
di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 8 comma
16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); |
E04 |
Titolari
di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con
reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza
del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); |
RICHIAMATA la Delibera di
Giunta Regionale n. 178 del 14 marzo 2011, avente ad oggetto “D.M. 11 dicembre
2009 – compartecipazione alla spesa sanitaria – esenzione per motivi di
reddito” che dispone l’adeguamento regionale, per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale, alle nuove misure di rilevazione e verifica delle
esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito,
tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11
dicembre 2009;
PRESO ATTO del Decreto del
Commissario ad Acta n. 26/2012 del 4 luglio 2012, avente ad oggetto “Misure di
compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata – modifica regime
esenzione per motivi di reddito – DM 11 dicembre 2009”, che dispone
l’adeguamento anche per le prestazioni di assistenza farmaceutica alle nuove
misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera
Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009, limitatamente ai codici di
esenzione E02, E03 e E04;
CONSIDERATO che nel corso del
2011 sono entrate in vigore nella Regione Abruzzo le nuove modalità di verifica
delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre
2009 sopra richiamato;
CONSIDERATO che l’elenco
degli assistiti è consultabile attraverso il portale SistemaTS
(www.sistemats.it) dai medici e dagli
operatori aziendali abilitati alla funzionalità e che il medico
prescrittore, all’atto della prescrizione verifica, su richiesta
dell’assistito,
il
diritto all’esenzione per reddito, lo comunica all’interessato e riporta il
relativo codice sulla ricetta;
CONSIDERATO che gli assistiti
che ritengono di aver diritto all’esenzione per motivi di reddito, ma che non
sono compresi nel suddetto elenco, possono richiedere alla ASL di competenza il
rilascio di un certificato provvisorio (valido 1 anno, con proroga tecnica fino
al 31 marzo dell’anno successivo) previa
presentazione di un’autocertificazione scritta e che l’elenco fornito dal
SistemaTS viene aggiornato in tempo reale anche con le esenzioni rilasciate a
seguito di presentazione di tali autocertificazioni;
CONSIDERATO che nella Regione
Abruzzo una quota significativa di assistiti che presentano
l’autocertificazione annuale è rappresentata da cittadini ultra
sessantacinquenni, afferenti alle condizioni di esenzione di cui ai codici E01
E03 e E04;
CONSIDERATO che per tali cittadini vi è una scarsa
variabilità della condizione reddituale di appartenenza, e che, pertanto,
appare opportuno prevedere modalità semplificate di accesso all’esenzione, che
riducano agli assistiti il disagio nella fruizione del diritto e diminuiscano
gli accessi alle strutture sanitarie per l’attuazione delle procedure di
rinnovo;
RITENUTO quindi, di
stabilire che l’esenzione a seguito di autocertificazione dei cittadini ultra
sessantacinquenni conservi la propria validità fintanto che permangono le
condizioni di status e reddito attestate; con ciò attribuendo ai cittadini la
responsabilità di avvalersi dell’esenzione stante l’obbligo di comunicare alla
propria Azienda Sanitaria eventuali variazioni di reddito che determinino il
venir meno del diritto;
ATTESO che
-
che
la normativa vigente in materia prevede che, ai fini dell'esenzione, il reddito
familiare considerato sia riferito all'anno precedente all’erogazione della
prestazione di specialistica ambulatoriale o farmaceutica;
-
in
ragione di quanto sopra, i cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti
sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se
la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti
siano decaduti, recandosi presso l'Asl di appartenenza e comunicando le
variazioni avvenute;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra esposto, di consentire al cittadino di età superiore ai 65
anni di produrre una autocertificazione per esenzione E01, E03 o E04 con
valenza non limitata alla annualità in corso, ma vincolata alla permanenza
delle condizioni di reddito attestate nell’autocertificazione, con l’obbligo di
comunicare alla propria Asl le eventuali variazioni dei requisiti reddituali;
RITENUTO inoltre, di dare
mandato alle AA.SS.LL. di realizzare una attività di informazione presso gli
operatori e i cittadini delle disposizioni adottate dal presente provvedimento;
CONSIDERATO che il 31 marzo 2017 sono scadute le autocertificazioni prodotte nel
corso nell’anno 2016 e che pertanto, il presente atto riveste carattere di
somma urgenza;
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, attesta
che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa,
che
qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1.
di stabilire che - ai fini
dell’esenzione per reddito dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di
specialistica ambulatoriale e farmaceutiche
- le autocertificazioni prodotte da cittadini con età superiore ai 65
anni afferenti i codici di esenzione E01, E03 o E04 ed attestanti la situazione
reddituale, abbiano valenza non limitata alla annualità in corso, ma siano
esclusivamente e strettamente vincolate alla permanenza delle condizioni di
reddito attestate nell’autocertificazione, con l’obbligo di comunicare alla
propria Asl le eventuali variazioni dei requisiti reddituali;
2.
di specificare che le
disposizioni di cui al punto 1) si applicano per le autocertificazioni prodotte
a partire dal 10 aprile 2017;
3.
di precisare, altresì, che:
a.
la
normativa vigente in materia prevede che, ai fini dell'esenzione, il reddito
familiare considerato sia riferito all'anno precedente all’erogazione della
prestazione di specialistica ambulatoriale o farmaceutica;
b.
per
tutti i cittadini, non compresi nella fattispecie di cui al punto 1)
l’autocertificazione continuerà ad avere validità di un anno con proroga
tecnica fino al 31 marzo dell’anno successivo;
c.
i
cittadini, anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti, sono tenuti,
sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la
situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per
avvalersi dell’esenzione siano decaduti, recandosi presso la propria Asl e
comunicando le variazioni avvenute;
4.
di dare mandato alle AA.SS.LL. di
realizzare una specifica attività di informazione presso gli operatori e i
cittadini delle disposizioni adottate dal presente provvedimento;
5.
di ribadire che in
adempimento alla vigente normativa, le AA.SS.LL. sono tenute ad effettuare i
controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate nonché
sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto
all'esenzione e, nel caso vengano riscontrate irregolarità, ad attivare la
procedura di recupero degli importi dovuti;
6.
di dare atto che il presente
provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio
regionale;
7.
di trasmettere, stante il carattere
di somma urgenza, il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione
Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione
degli interventi per la prosecuzione dell’equilibrio economico, successivamente
alla sua formale adozione;
8.
di notificare il presente atto ai Direttori Generali delle ASL
del territorio, impegnando gli stessi a
darne immediata ed adeguata esecuzione;
9.
di disporre la pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo oltre che sul sito
web della Regione Abruzzo.