IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui
le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che,
sono considerate associazioni di
promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012,
n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata
sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con
l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della
medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività
prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a.
socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b.
solidarietà, diritti dei
cittadini, ricerca etica e spirituale;
c.
ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione
Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9
della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto
previsto dalla D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 e
D.G.R. n. 115 del 21.03.2017 “Aggiornamento, su proposta del
Responsabile per la prevenzione della corruzione del Piano triennale della
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI) – triennio 2016/2018 e triennio 2017/2019, di cui alla
Legge 190/2012” – il competente ufficio ha proceduto alla Verifica
della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza
all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale
iscritte alla data del 31.12.2016;
VISTA la nota acquisita dal Dipartimento per la
Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/36882/17 DPF014 del 16/02/2016, dell’Associazione “ESSERE PACE” di Castelli
(TE) con la quale ha trasmesso copia
conforme dell’atto costitutivo e dello
Statuto vigente nonché la relativa documentazione attestante i requisiti per la permanenza
all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale
L.R. 01.03.2012, n. 11;
DATO ATTO che
il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la
conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima, Articolazione a )
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
RITENUTO pertanto, di poter confermare, ai sensi
delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione dell’Associazione
“ESSERE PACE” con sede legale nel Comune
di Castelli, (TE), Fraz.ne Villa Rossi,
alla Sezione prima, Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i
requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con Determinazione n. DL33/97 del 24/04/2013;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di prendere atto che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute
e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/36882/17/DPF014 del
16/02/2017, l’ Associazione “ESSERE PACE” di Castelli (TE) - ha
trasmesso copia conforme dell’atto costitutivo
e dello Statuto vigente nonché la relativa documentazione attestante i requisiti per la permanenza
all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale
L.R. 01.03.2012, n. 11
b.
di dare atto che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata alla nota
sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti, necessari per la conferma della originaria
iscrizione alla Sezione prima, Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione,
c.
di confermare, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, l’ iscrizione dell’ Associazione
“ESSERE PACE” - con sede legale nel Comune di Castelli (TE), Fraz.ne Villa
Rossi – C.F.97185170152 - alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che avevano
dato luogo alla originaria iscrizione,
disposta con Determinazione n. DL33/97 del 24/04/2013;
d.
di definire quale elemento integrativo dell’efficacia
del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d.
Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e.
di disporre la notifica del presente provvedimento
all’associazione interessata;
f.
di trasmettere copia del presente atto al Direttore
Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle
Politiche Sociali;
g.
di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.
11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul
B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini