IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui
le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti;
-
che,
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che,
sono considerate associazioni di
promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012,
n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata
sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del
Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a.
socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b.
solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c.
ambiente,
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale
sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30
settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c),
e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta
la cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto
previsto dalla D.G.R. n. 714 del 15.11.2016 e
D.G.R. n. 115 del 21.03.2017
“Aggiornamento, su proposta del Responsabile per la prevenzione della
corruzione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del
programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) – triennio 2016/2018
e triennio 2017/2019, di cui alla Legge 190/2012” – il competente ufficio ha
proceduto alla Verifica della
sussistenza dei requisiti
richiesti per la permanenza all’iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di promozione Sociale iscritte alla data del 31.12.2016;
VISTA la nota acquisita dal Dipartimento per la
Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema
Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/252847/DPF014 del
7/02/2016, dell’Associazione
IGIRASOLI di San Benedetto dei Marsi
(AQ), con la quale ha trasmesso copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto vigente nonché la relativa
documentazione attestante i requisiti
per la permanenza all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11;
DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle
richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione
allegata alla nota sopramenzionata, ed
ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti,
necessari per la conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima,
Articolazione a )socio –sanitaria assistenziale, educativa e dell’inclusione
sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
RITENUTO pertanto, di poter confermare, ai sensi
delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione dell’Associazione
“I GIRASOLI” con sede legale Comune di
S. Benedetto dei Marsi (AQ), alla
Sezione prima, Articolazione a)socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla
originaria iscrizione, disposta con
Determinazione n. DL27/348 del
24/09/2012;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii
DETERMINA
Per le
motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte:
a.
di prendere atto che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute
e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/25847/17/DPF014 del
7/02/2017, l’Associazione “ I GIRASOLI” di San Benedetto dei Marsi (AQ)
ha trasmesso copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto vigente nonché la relativa
documentazione attestante i requisiti
per la permanenza all’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale L.R. 01.03.2012, n. 11
b.
di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alla nota sopramenzionata, ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la
conferma della originaria iscrizione alla Sezione prima, Articolazione a)socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
c.
di confermare, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, l’ iscrizione dell’Associazione “ I
GIRASOLI” con sede legale Comune di
San Benedetto dei Marsi (AQ), Via Genovese, n. 5 – C.F. 90026730664 - alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che avevano
dato luogo alla originaria iscrizione,
disposta con Determinazione n. DL27/348 del 24/09/2012;
d.
di definire quale elemento
integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi
all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e.
dare atto che la presente
determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in
materia;
f.
di disporre la notifica del
presente provvedimento all’associazione interessata;
g.
di trasmettere copia del
presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
h.
di disporre ai sensi del
comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini