Nomina revisore legale ADSU Teramo.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

PREMESSO che con deliberazione n. 155 del 10.11.2015 l’Ufficio di Presidenza ha deliberato di dare esecuzione alla sentenza n. 328/2015 del 12.8.2015 del Tribunale di Teramo Giudice del Lavoro reintegrando nell’incarico di componenti il Collegio dei revisori dei Conti dell’ADSU di Teramo i Sig.ri Carlo Barrella, Massimo Mancinelli e Alfonso Di Sabatino per un periodo di 422 giorni;

 

DATO ATTO che:

-              i predetti componenti sono stati reintegrati nelle funzioni con decorrenza dal 2.12.2015;

-              i suddetti incarichi sono scaduti il 27 gennaio 2017;

 

VISTO l’art. 4, comma 2, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 che prevede  tra gli organi delle Aziende regionali, il Revisore legale;

 

VISTA la L.R. 6.12.1994, n. 91, così come modificata dalla L.R. 7 marzo 2017, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390)”;

 

VISTO, in particolare, l’art. 10 (Revisore legale) della L.R. n. 91/94 ai sensi del quale “la revisione legale dell'Azienda è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni”;

 

CONSIDERATO che l’art. 5, comma 1 bis, della L.R. 4/2009, dispone che: “Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo;”

 

VISTO il “Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali dall'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 e per la nomina dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo dall'Elenco formato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68” approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 13.4.2016 e pubblicato sul BURAT ordinario n. 16 del 27.4.2016;

 

VISTO l’Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4, approvato con determinazione dirigenziale n. 18/AL/AIE del 10.3.2016 e pubblicato sul BURAT ordinario n. 10 del 16 marzo 2016;

 

CONSIDERATO che il giorno 14 marzo 2017, il Vice Presidente Lucrezio Paolini, delegato dal Presidente del Consiglio regionale, con l’assistenza del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei, Avv. Giovanni Giardino, in seduta pubblica, ha proceduto, tramite sistema informatico, al sorteggio dall’Elenco degli organi di controllo di un nominativo per la nomina del Revisore legale dell’Azienda per il Diritto agli studi Universitari di Teramo (ADSU);

 

DATO ATTO che il primo nominativo estratto è risultato quello di Katia Verdecchia nata a Giulianova (TE) il 20 agosto 1980;

 

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, con nota prot. 6908 del 14.3.2017, ha invitato la Dott.ssa Katia Verdecchia a comunicare l’accettazione o la non accettazione dell’incarico e a rendere la dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità previste ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che la Dott.ssa Katia Verdecchia, con nota  acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 7048 del 16.3.2017, ha comunicato di volere accettare l’incarico di Revisore Legale dell’ADSU di Teramo e ha rappresentato, altresì, che l’incarico di Revisore dell’ADSU di Teramo risulta essere incompatibile con l’incarico di Revisore dell’ATER di Chieti, dalla stessa ricoperto;

 

VISTO l’art. 5 bis (Cause di esclusione ed incompatibilità) della L.R. 4/2009 ed in particolare:

-              il comma 5, che testualmente recita. “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;

-              il comma 6 che dispone: “I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”;

 

VISTA la nota prot. n. 7762 del 23.3.2017 con cui la Dott.ssa Katia Verdecchia si è dimessa, con effetto immediato, dall’incarico di Revisore legale dell’ATER di Chieti.

 

DECRETA

 

Per le motivazioni esposte in narrativa :

 

-              di nominare Revisore Legale dell’Azienda per il Diritto agli studi Universitari di Teramo (ADSU) la Dott.ssa Katia Verdecchia nata a Giulianova (TE) il 20 agosto 1980;

-              di dare, altresì, atto che:

·             l’incarico ha una durata di tre anni decorrenti dalla data del presente decreto;

·             ai sensi dell’art. 11, comma 1 (Indennità) della L.R. n. 91/94 : “al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge.”;

·             la nominata deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, al Servizio Affari Istituzionali ed Europei e all’ADSU di Teramo, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009;

-            di disporre la notifica del presente decreto alla nominata;

-            di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT);

-            di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

-            di trasmettere il presente decreto:

·             all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) di Teramo;

·             al Presidente della Giunta regionale;

·             all’Assessore competente in materia di Diritto allo studio;

·             al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università.

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Pangrazio