D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 211 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 49 - Ditta IGUANA s.r.l. – C.so Dante n. 46 – Vasto (CH) -  P.IVA 02411430693 - Autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nella zona industriale di Vasto (CH) in Via Osca, identificato al NCEU del comune di Vasto al FG. 9 Part. 4072 sub 9.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.      di approvare ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., il progetto di un impianto sperimentale denominato per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nella zona industriale di Vasto (CH) in Via Osca, identificato al NCEU del comune di Vasto al FG. 9 Part. 4072 sub 9;

2.      di autorizzare la Ditta IGUANA s.r.l. – C.so Dante n. 46 – Vasto (CH) -  P.IVA 02411430693, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi con le seguenti caratteristiche:

-            Rifiuti trattati dall’impianto: CER 160304 e CER 160509;

-            Quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazione di recupero (R5): sarà pari a 5t/g per complessivi 1.500 t/anno;

-            Quantità media di rifiuti in messa di riserva (R13): si stima essere di 30 tonnellate;

3.      di richiamare per quanto riguarda il punto 2) i seguenti elaborati tecnici e grafici:

-            Relazione Tecnica a firma del dott. Francesco D’Alessandro (datata 01/08/2016);

-            Certificato di destinazione urbanistica datato 02/08/2016;

-            Agibilità del fabbricato esistente (rilasciato in data 30/06/2010);

-            Iscrizione CCIAA di Chieti;

-            Contratto di sub locazione tra la Ditta Puccioni 1888 s.r.l e la Ditta Iguana s.r.l.;

-            Valutazione previsionale di Impatto Acustico Ambientale;

-            Lay out impianto e cartografia;

-            Visura catastale storica della Particella 4072 sub 9 del FG. 9 del NCEU del comune di Vasto;

4.      di prescrivere per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, il rispetto delle condizioni di cui ai pareri tecnici favorevoli dell’ARTA – Distretto di San Salvo, Prot. N. 2273 del 13/12/2016 e Prot. N. 9124 del 09/12/2016 che di seguito si riportano integralmente:

omissis

-            realizzi un vano contenitore per la raccolta degli eventuali reflui prodotti nella fase di miscelazione,

-            trasmetta il QRE debitamente compilato,

-            trasmetta i rapporti di prova delle emissioni in atmosfera del punto E1,

-            trasmetta le analisi delle caratteristiche del prodotto finito ottenuto,

-            venga assicurato nel tempo il mantenimento dei valori di emissione e immissione, in periodo di riferimento diurno e notturno, entro i limiti di legge previsti per l’ambiente esterno ed abitativo”;

5.      di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo di anni 2 (due), dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dall’art. 49, comma 2 e 3 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

6.      di stabilire che la Ditta IGUANA s.r.l. provveda a trasmettere gli estremi della registrazione del contratto di sub locazione entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento;

7.      di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) può essere ai sensi dell’art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i.:

-            interrotta in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale;

-            assoggettata a proroga, che non potrà, comunque, superare altri due anni, previa verifica annuale dei risultati delle attività;

8.      di richiamare la Ditta IGUANA s.r.l., all’osservanza di quanto previsto e per quanto applicabili, degli obblighi di cui all’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA – Distretto di San Salvo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9.      di richiamare il rispetto del D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità sei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile;

10.    di stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, al Servizio Gestione Rifiuti, della seguente documentazione:

9.1 documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto  stabilito dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016;

9.2 comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:

9.2.1) l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

9.2.2) l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

9.2.3)il nominativo del Responsabile Tecnico della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

9.2.4) data di avvio dell’impianto;

9.2.5)certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia.

10.    di precisare altresì, che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

10.1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

10.2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

10.3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio; 

10.4) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11.    di fare salvi le competenze di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari ed urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso manipolate;

12.    di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

13.    di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA – Direzione Centrale ed all’ARTA - Distretto di San Salvo, nonché all’ISPRA, ai sensi 49 comma 4 della L.R. 45/2007;

14.    di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 211, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila per il seguito di competenza;

15.    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini