IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di
approvare ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., il progetto di un impianto sperimentale denominato
per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di ricerca e di
sperimentazione per lo stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non
pericolosi da ubicarsi nella zona industriale di Vasto (CH) in Via Osca,
identificato al NCEU del comune di Vasto al FG. 9 Part. 4072 sub 9;
2. di
autorizzare la Ditta IGUANA s.r.l. – C.so Dante n. 46 – Vasto (CH) - P.IVA 02411430693, ai sensi dell’art. 211 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
dell’art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., alla
realizzazione ed esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per
lo stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi con le seguenti
caratteristiche:
-
Rifiuti trattati dall’impianto: CER
160304 e CER 160509;
-
Quantitativo massimo di rifiuti non
pericolosi da sottoporre ad operazione di recupero (R5): sarà pari a 5t/g per
complessivi 1.500 t/anno;
-
Quantità media di rifiuti in messa
di riserva (R13): si stima essere di 30 tonnellate;
3. di
richiamare per quanto riguarda il punto 2) i seguenti elaborati tecnici e
grafici:
-
Relazione Tecnica a firma del dott.
Francesco D’Alessandro (datata 01/08/2016);
-
Certificato di destinazione
urbanistica datato 02/08/2016;
-
Agibilità del fabbricato esistente
(rilasciato in data 30/06/2010);
-
Iscrizione CCIAA di Chieti;
-
Contratto di sub locazione tra la
Ditta Puccioni 1888 s.r.l e
la Ditta Iguana s.r.l.;
-
Valutazione previsionale di Impatto
Acustico Ambientale;
-
Lay
out impianto e cartografia;
-
Visura catastale storica della
Particella 4072 sub 9 del FG. 9 del NCEU del comune di Vasto;
4. di
prescrivere per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, il
rispetto delle condizioni di cui ai pareri tecnici favorevoli dell’ARTA –
Distretto di San Salvo, Prot. N. 2273 del 13/12/2016
e Prot. N. 9124 del 09/12/2016 che di seguito si
riportano integralmente:
“omissis …
-
realizzi
un vano contenitore per la raccolta degli eventuali reflui prodotti nella fase
di miscelazione,
-
trasmetta
il QRE debitamente compilato,
-
trasmetta
i rapporti di prova delle emissioni in atmosfera del punto E1,
-
trasmetta
le analisi delle caratteristiche del prodotto finito ottenuto,
-
venga
assicurato nel tempo il mantenimento dei valori di emissione e immissione, in
periodo di riferimento diurno e notturno, entro i limiti di legge previsti per
l’ambiente esterno ed abitativo”;
5. di
stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per
un periodo di anni 2 (due), dalla data di notifica del presente provvedimento;
detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase
di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dall’art. 49,
comma 2 e 3 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
6. di
stabilire che la Ditta IGUANA s.r.l. provveda a trasmettere gli estremi
della registrazione del contratto di sub locazione entro 30 giorni dal rilascio
del presente provvedimento;
7. di
precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) può essere ai
sensi dell’art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i.:
-
interrotta
in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli
rilevino rischi di danno ambientale e territoriale;
-
assoggettata
a proroga, che non potrà, comunque, superare altri due anni, previa verifica
annuale dei risultati delle attività;
8. di
richiamare la Ditta IGUANA s.r.l., all’osservanza di quanto previsto e per
quanto applicabili, degli obblighi di cui all’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e
dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza
semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA – Distretto di San Salvo, di
una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione;
9. di
richiamare il rispetto del D.M. 18.02.2011, n. 52 “Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della traccabilità
sei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile;
10. di
stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio,
al Servizio Gestione Rifiuti, della seguente documentazione:
9.1
documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in
conformità a quanto
stabilito dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016;
9.2
comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore
dei lavori contenente:
9.2.1)
l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
9.2.2)
l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità
funzionale;
9.2.3)il nominativo del
Responsabile Tecnico della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e
documentate conoscenze tecniche;
9.2.4)
data di avvio dell’impianto;
9.2.5)certificato di
agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità competente ai sensi delle vigenti
normative in materia.
10. di
precisare altresì, che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto
delle seguenti ulteriori prescrizioni:
10.1)
deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il
benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
10.2)
deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato
ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
10.3)
devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni
degrado dell’ambiente e del paesaggio;
10.4)
devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed
efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il
recupero di materie prime ed energia;
11. di
fare salvi le competenze di altre Autorità interessate al presente
procedimento, agli aspetti igienico-sanitari ed urbanistici, alla prevenzione
incendio, alla sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso
manipolate;
12. di
redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato,
ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP
territorialmente competente;
13. di
trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione
Provinciale di Chieti, all’ARTA – Direzione Centrale ed all’ARTA - Distretto di
San Salvo, nonché all’ISPRA, ai sensi 49 comma 4 della L.R. 45/2007;
14. di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 211, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del
presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila per il seguito di
competenza;
15. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.).
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini