LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 18
maggio 1989 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo” e s.m.i., ed in particolare:
-
l’art.
17, comma 1, che definisce il «Piano di bacino», individuandolo come lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato;
-
l’art.
17, comma 6-ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione
dello stesso Piano di Bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali;
-
l’art.
20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l’elaborazione ed
approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale;
VISTA la L.R. 12 aprile
1983 n. 18 e s.m.i. “Norme per la conservazione,
tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” ed in particolare:
-
l’art.
6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o
Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a
parti di esso;
-
l’art.
6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei
Progetti speciali territoriali;
CONSIDERATO che i Piani di
Settore ed i Progetti Speciali Territoriali della Regione Abruzzo riguardano,
tra le altre, la materia della tutela dei beni ambientali e naturali, così come
previsto dall’art.
6, comma 3, della L.R. n. 18/83 sopra citata;
VISTO il Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed in particolare gli art. 56, comma 1, lettera
e) e 65, comma 3, che ricomprendono, tra gli altri, nelle attività di
programmazione, pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a
realizzare le finalità di cui all’art. 53 dello stesso Decreto Legislativo la
difesa degli abitati e delle infrastrutture contro le valanghe;
VISTA la
Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992 recante “Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga”, pubblicata
nel B.U. Abruzzo 23 luglio 1992 n. 24, ed in particolare:
-
gli art. 2 e 3 che disciplinano
modalità e procedure, tramite il Servizio regionale di Protezione Civile, per
la formazione ed adozione della Carta di Localizzazione dei pericoli da valanga
(CLPV ), nonché prevedono l’adozione delle relative misure di salvaguardia;
-
l’art.
5 che disciplina modalità e procedure per l’approvazione definitiva degli
elaborati che individuano e perimetrano i rischi locali di valanga e le
conseguenti prescrizioni e divieti di cui al successivo art. 8 della stessa
Legge regionale;
DATO
ATTO che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Prevenzione dei Rischi di
protezione Civile n° DC34/ 33 del 28.11.2013:
-
è stata indetta la procedura per l’affidamento di un
incarico professionale per la realizzazione di una CLPV per il massiccio del
Gran Sasso;
-
è stato approvato
l’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse per
l’affidamento di un incarico di
collaborazione libero-professionale per l’esecuzione di servizi finalizzati
alla realizzazione della CLPV;
DATO
ATTO:
-
che in data 31 ottobre 2014 si è riunita la Commissione istituita con
determina dirigenziale n. DC34/71 del 28.10.2014 per l’esame delle offerte
pervenute entro il termine finale del 27.10.2014 per l’esecuzione di servizi
finalizzati alla realizzazione di una CLPV per le aree sciistiche ricomprese
nell’area del massiccio del Gran Sasso ;
-
che con determina dirigenziale n DC34/2 del 23.01.2015, dopo le verifiche di
rito, è stata effettuata
l’aggiudicazione definitiva, al Dott. Geol. Pinuccio D’Aquila
nato a Castrovillari (CS) il 04.04.1979, per la realizzazione dei servizi finalizzati alla realizzazione
di una Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga per l’area del
massiccio del Gran Sasso per un importo totale comprensivo di tutte le spese ed
al lordo dell’IVA pari a € 20.862,00, così come disciplinato e descritto negli
atti della gara;
-
che la Commissione, di cui alla nomina effettuata con nota RA/102765 del 9
maggio 2016 del Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione
Civile, nella riunione del 15 giugno 2016 ha esaminato ed approvato la
menzionata carta di localizzazione dei pericoli da valanga (Allegato 1);
-
che nella seduta del
CO.RE.NE.VA. del 8 marzo 2016 è stato esposto il
lavoro svolto dal tecnico incaricato.
CONSIDERATO che l’adozione
della Carta Localizzazione dei Pericoli da Valanga, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 LR 47/92, comporta in particolare che:
-
ciascun Comune
interessato dia applicazione immediata delle misure di salvaguardia di cui al
Titolo V della LR 12.4.1983 n. 18;
-
le
aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" vengono
successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure
stabilite dalla LR 47/92, in modo analitico, attraverso la verifica e
l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici,
orografici, climatici e tecnico-scientifici) allo scopo di definire la
"Carta dei rischi locali di valanga" con la determinazione, per
ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi, nonché con
l’applicazione dei divieti e prescrizioni di cui all’art. 8 della stessa L.R.
n. 47/92;
-
che l'analisi delle singole aree a
rischio comporta l'inserimento delle stesse in una delle due sotto indicate
categorie:
·
a)
aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio permanente e non
eliminabile;
·
b)
aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio che può essere
sufficientemente ridotto o eliminato con adeguate opere o interventi di prevenzione.
-
che in attesa di definire la
"Carta dei rischi locali di valanga" è sospesa, a titolo cautelativo,
l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini
residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale,
turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per
la pubblica e privata incolumità;
-
che in presenza di esigenze
contingenti di carattere locale ed in attesa dell'inclusione delle singole aree
nelle due categorie di rischio sopra indicate, le Amministrazioni locali
interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed
avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad
elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un'area
inclusa nella Carta regionale;
-
che
lo
studio di cui sopra può essere realizzato anche a cura di soggetti privati, i
quali rimettono i relativi elaborati al Comune territorialmente competente per
il successivo inoltro alla Regione entro 30 giorni dall'acquisizione degli
atti;
-
che entro dieci giorni
dall'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 2 e 6 della LR 47/92, il
Sindaco, con le formalità prescritte dal codice di procedura civile, notifica
l'esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori
e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate;
-
che il Sindaco assicura, in ogni caso,
una tempestiva e completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli
effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti regionali, mediante idonei
ed efficaci mezzi di comunicazione;
-
le Amministrazioni comunali siano
tenute a notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli
usi consentiti nelle aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da
valanga" alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta
stessa da parte della Giunta regionale. Tale obbligo deve essere soddisfatto
entro i quarantacinque giorni successivi alla citata notifica;
-
il CO.RE.NE.VA., con priorità
rispetto ad ogni altro adempimento, e comunque entro i successivi novanta
giorni, valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni
segnalate, previa acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo, e formula le
prescrizioni ritenute idonee, in relazione allo stato di fatto, a salvaguardare
la pubblica e privata incolumità;
-
qualora le condizioni di
rischio siano ritenute eccezionali ed attuali, il Comitato può prescrivere
l'immediata sospensione di ogni utilizzazione delle opere e delle aree,
condizionandone il ripristino alla preventiva realizzazione di idonei
interventi di difesa;
-
che gli strumenti urbanistici generali
dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste
dalla LR 47/92, devono contenere un elaborato con l'evidenziazione delle aree
soggette a pericolo da valanga.
CONSIDERATO necessario, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L.R. n. 83/18 sopra citata, per
il principio del giusto procedimento e nell’obiettivo di conseguire una
pianificazione, il più possibile, condivisa ed efficace, concertata con gli
Enti Locali ed i soggetti portatori di interesse:
1.
attivare
la fase di consultazione per le Conferenze programmatiche attraverso il
deposito degli atti ed elaborati presso le sedi dei Comuni e anche delle
Province interessate per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul BURA della presente deliberazione, consentendo a chiunque ne
abbia interesse di prendere visione degli atti e presentare, presso la medesima
sezione comunale e provinciale o la sede della Regione, le proprie osservazioni
in merito entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
della presente deliberazione sul BURA;
2.
promuovere la istituzione di
apposita Conferenza Programmatica alle quali partecipano i Rappresentanti della
Regione Abruzzo, della Provincia, dei Comuni, degli altri Enti pubblici
competenti in materia e dei portatori di interesse, al fine dell’esame in
contraddittorio delle osservazioni presentate in ordine alla perimetrazione delle
aree a pericolo da valanga, nonché al fine dell’espressione di un parere sulla
Carta di Localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV );
3.
stabilire
che nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine previsto al precedente
punto 1) del presente capoverso, la Giunta Regionale sentito il CORENEVA, si
esprima sulle osservazioni, recepisca
quelle ritenute di interesse e adotti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i.., la Carta
dei rischi locali di valanga riferita al Massiccio del Gran Sasso d’Italia
Settore Occidentale, per la definitiva approvazione e per consentirne la
necessaria attuazione;
RITENUTO, pertanto, ai
sensi dell’art. 2 della L.R. 47/92, ed ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della
L.R. 83/18 e s.m.i., di dover procedere ad adottare
Carta di Localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV) riferita al Massiccio
del Gran Sasso d’Italia Settore Occidentale;
VISTE :
-
la mail del 01.02.2017 con cui il
Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile quantifica
in euro 1.300.000,00 le somme occorrenti per la realizzazione della CLPV
sull’intero territorio regionale al netto del 1° lotto oggetto della presente
deliberazione (Allegato 3) ;
-
la nota prot
RA 22799/17 a firma del Direttore del Dipartimento DPC con la quale si richiede
la disponibilità di euro 1.300.000 al fine di provvedere alla realizzazione
della CLPV sull’intero territorio regionale (allegato 4);
-
la nota prot.
RA 25664/17 con la quale il Componente la Giunta Dott. Silvio Paolucci rassicura sulla
predisposizione di apposita variazione di bilancio per dar luogo al reperimento
fondi per la realizzazione della CLPV (Allegato 5);
-
la mail a firma del Presidente della
Giunta regionale con la quale si dà riscontro favorevole alla richiesta del
Direttore del DPC e si dà mandato al Componente la Giunta al Bilancio di
provvedere a rendere disponibile la cifra indicata dal capo Dipartimento
Primavera (allegato 6).
DATO ATTO che con nota prot. 50695 del 28.2.2017 il Servizio Bilancio ha comunicato al Direttore delle OOPP
di aver disposto la variazione di bilancio allegando alla predetta nota la
norma finanziaria al fine della predisposizione del disegno di Legge da parte
della Struttura competente per materia (Allegato 7).
DATO ATTO della legittimità
e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal
Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile con la firma
in calce allo stesso, a norma dell’art. 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;
DATO ATTO della coerenza
del presente provvedimento con gli indirizzi e obiettivi assegnati alla
Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa
attestata con le firma in calce allo stesso, a norma dell’art. 23 della L.R. n.
77/99 e s.m.i.;
Ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge
A
voti unanimi ed espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni e finalità illustrate in premessa, quali parti integranti e
sostanziali del presente deliberato, di:
-
prendere atto di quanto rappresentato in narrativa
nonché degli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 parte integrante e sostanziale del
presente deliberato.
-
adottare, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e s.m.i
e dell’art. 2 della L.R. n. 47/92 e s.m.i., la Carta
di localizzazione dei pericoli da valanga riferita al Massiccio del Gran Sasso
d’Italia Settore Occidentale quale indicata in premessa allegata alla presente deliberazione in formato DVD
(Allegato 2) e contenente i seguenti elaborati: Allegato A, Allegato B,
Allegato C, Allegato D, Allegato E, Allegato F, Allegato G, Relazione
illustrativa, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
-
adottare, in conformità a
quanto già disposto dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 47/92 e s.m.i., nelle suddette aree perimetrate a pericolo da
valanga per la parte di territorio riferito al Massiccio del Gran Sasso
d’Italia Settore Occidentale, le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della L.R. n 18/83 decorrenti dalla data di
pubblicazione sul BURA della presente deliberazione.
-
dar mandato alla Direzione Regionale preposta alle
OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali di procedere all’adozione
dei necessari provvedimenti connessi e conseguenti alla attuazione del presente
deliberato.
La
presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e sul sito regionale www.regione.abruzzo.it.