Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992 recante“ Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga . Adozione Carta di Localizzazione dei pericoli da Valanga- Massiccio del Gran Sasso D’Italia settore occidentale.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i., ed in particolare:

-                   l’art. 17, comma 1, che definisce il «Piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

-                   l’art. 17, comma 6-ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di Bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

-                   l’art. 20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l’elaborazione ed approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale;

 

VISTA la L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i. “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” ed in particolare:

-                   l’art. 6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso;

-                   l’art. 6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali;

 

CONSIDERATO che i Piani di Settore ed i Progetti Speciali Territoriali della Regione Abruzzo riguardano, tra le altre, la materia della tutela dei beni ambientali e naturali, così come previsto  dall’art. 6, comma 3, della L.R. n. 18/83 sopra citata;

 

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed in particolare gli art. 56, comma 1, lettera e) e 65, comma 3, che ricomprendono, tra gli altri, nelle attività di programmazione, pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all’art. 53 dello stesso Decreto Legislativo la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro le valanghe;

 

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992 recante “Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga”, pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 luglio 1992 n. 24, ed in particolare:

-              gli art. 2 e 3 che disciplinano modalità e procedure, tramite il Servizio regionale di Protezione Civile, per la formazione ed adozione della Carta di Localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV ), nonché prevedono l’adozione delle relative misure di salvaguardia;

-              l’art. 5 che disciplina modalità e procedure per l’approvazione definitiva degli elaborati che individuano e perimetrano i rischi locali di valanga e le conseguenti prescrizioni e divieti di cui al successivo art. 8 della stessa Legge regionale;

 

DATO ATTO  che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Prevenzione dei Rischi di protezione Civile n° DC34/ 33 del 28.11.2013:

-                      è stata indetta la procedura per l’affidamento di un incarico professionale per la realizzazione di una CLPV per il massiccio del Gran Sasso;

-                      è stato approvato l’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse per l’affidamento di un incarico di collaborazione libero-professionale per l’esecuzione di servizi finalizzati alla realizzazione della CLPV;

 

DATO ATTO:

-                   che in data 31 ottobre 2014 si è riunita la Commissione istituita con determina dirigenziale n. DC34/71 del 28.10.2014 per l’esame delle offerte pervenute entro il termine finale del 27.10.2014 per l’esecuzione di servizi finalizzati alla realizzazione di una CLPV per le aree sciistiche ricomprese nell’area del massiccio del Gran Sasso ;

-                   che con determina dirigenziale n DC34/2 del 23.01.2015, dopo le verifiche di rito,  è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva, al Dott. Geol. Pinuccio D’Aquila nato a Castrovillari (CS) il 04.04.1979, per la realizzazione dei servizi finalizzati alla realizzazione di una Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga per l’area del massiccio del Gran Sasso per un importo totale comprensivo di tutte le spese ed al lordo dell’IVA pari a € 20.862,00, così come disciplinato e descritto negli atti della gara;

-                   che la Commissione, di cui alla nomina effettuata con nota RA/102765 del 9 maggio 2016 del Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, nella riunione del 15 giugno 2016 ha esaminato ed approvato la menzionata carta di localizzazione dei pericoli da valanga (Allegato 1);

-                   che nella seduta del CO.RE.NE.VA. del 8 marzo 2016 è stato esposto il lavoro svolto dal tecnico incaricato.

CONSIDERATO che l’adozione della Carta Localizzazione dei Pericoli da Valanga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 LR 47/92, comporta in particolare che:

-              ciascun Comune interessato dia applicazione immediata delle misure di salvaguardia di cui al Titolo V della LR 12.4.1983 n. 18;

-              le aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure stabilite dalla LR 47/92, in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici) allo scopo di definire la "Carta dei rischi locali di valanga" con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi, nonché con l’applicazione dei divieti e prescrizioni di cui all’art. 8 della stessa L.R. n. 47/92;

-                   che l'analisi delle singole aree a rischio comporta l'inserimento delle stesse in una delle due sotto indicate categorie:

·                    a) aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio permanente e non eliminabile;

·                    b) aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio che può essere sufficientemente ridotto o eliminato con adeguate opere o interventi di prevenzione.

-              che in attesa di definire la "Carta dei rischi locali di valanga" è sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità;

-              che in presenza di esigenze contingenti di carattere locale ed in attesa dell'inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio sopra indicate, le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un'area inclusa nella Carta regionale;

-              che  lo studio di cui sopra può essere realizzato anche a cura di soggetti privati, i quali rimettono i relativi elaborati al Comune territorialmente competente per il successivo inoltro alla Regione entro 30 giorni dall'acquisizione degli atti;

-              che entro dieci giorni dall'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 2 e 6 della LR 47/92, il Sindaco, con le formalità prescritte dal codice di procedura civile, notifica l'esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate;

-              che il Sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva e completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti regionali, mediante idonei ed efficaci mezzi di comunicazione;

-              le Amministrazioni comunali siano tenute a notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta stessa da parte della Giunta regionale. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro i quarantacinque giorni successivi alla citata notifica;

-              il CO.RE.NE.VA., con priorità rispetto ad ogni altro adempimento, e comunque entro i successivi novanta giorni, valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni segnalate, previa acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo, e formula le prescrizioni ritenute idonee, in relazione allo stato di fatto, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

-              qualora le condizioni di rischio siano ritenute eccezionali ed attuali, il Comitato può prescrivere l'immediata sospensione di ogni utilizzazione delle opere e delle aree, condizionandone il ripristino alla preventiva realizzazione di idonei interventi di difesa;

-              che gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste dalla LR 47/92, devono contenere un elaborato con l'evidenziazione delle aree soggette a pericolo da valanga.

 

CONSIDERATO necessario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L.R. n. 83/18 sopra citata, per il principio del giusto procedimento e nell’obiettivo di conseguire una pianificazione, il più possibile, condivisa ed efficace, concertata con gli Enti Locali ed i soggetti portatori di interesse:

1.           attivare la fase di consultazione per le Conferenze programmatiche attraverso il deposito degli atti ed elaborati presso le sedi dei Comuni e anche delle Province interessate per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURA della presente deliberazione, consentendo a chiunque ne abbia interesse di prendere visione degli atti e presentare, presso la medesima sezione comunale e provinciale o la sede della Regione, le proprie osservazioni in merito entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURA;

2.           promuovere la istituzione di apposita Conferenza Programmatica alle quali partecipano i Rappresentanti della Regione Abruzzo, della Provincia, dei Comuni, degli altri Enti pubblici competenti in materia e dei portatori di interesse, al fine dell’esame in contraddittorio delle osservazioni presentate in ordine alla perimetrazione delle aree a pericolo da valanga, nonché al fine dell’espressione di un parere sulla Carta di Localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV );

3.           stabilire che nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine previsto al precedente punto 1) del presente capoverso, la Giunta Regionale sentito il CORENEVA, si esprima sulle osservazioni,  recepisca quelle ritenute di interesse e adotti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i.., la Carta dei rischi locali di valanga riferita al Massiccio del Gran Sasso d’Italia Settore Occidentale, per la definitiva approvazione e per consentirne la necessaria attuazione;

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 47/92, ed ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e s.m.i., di dover procedere ad adottare Carta di Localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV) riferita al Massiccio del Gran Sasso d’Italia Settore Occidentale;

 

VISTE :

-                   la mail del 01.02.2017 con cui il Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile quantifica in euro 1.300.000,00 le somme occorrenti per la realizzazione della CLPV sull’intero territorio regionale al netto del 1° lotto oggetto della presente deliberazione (Allegato 3) ;

-                   la nota prot RA 22799/17 a firma del Direttore del Dipartimento DPC con la quale si richiede la disponibilità di euro 1.300.000 al fine di provvedere alla realizzazione della CLPV sull’intero territorio regionale (allegato 4);

-                   la nota prot. RA 25664/17 con la quale il Componente la Giunta  Dott. Silvio Paolucci rassicura sulla predisposizione di apposita variazione di bilancio per dar luogo al reperimento fondi per la realizzazione della CLPV (Allegato 5);

-                   la mail a firma del Presidente della Giunta regionale con la quale si dà riscontro favorevole alla richiesta del Direttore del DPC e si dà mandato al Componente la Giunta al Bilancio di provvedere a rendere disponibile la cifra indicata dal capo Dipartimento Primavera (allegato 6).

 

DATO ATTO che con nota prot. 50695 del 28.2.2017 il Servizio Bilancio  ha comunicato al Direttore delle OOPP di aver disposto la variazione di bilancio allegando alla predetta nota la norma finanziaria al fine della predisposizione del disegno di Legge da parte della Struttura competente per materia (Allegato 7).

 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile con la firma in calce allo stesso, a norma dell’art. 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.; 

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con gli indirizzi e obiettivi assegnati alla Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa attestata con le firma in calce allo stesso, a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

 

A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni e finalità illustrate in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di:

 

-              prendere atto di quanto rappresentato in narrativa nonché degli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

-              adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e s.m.i e dell’art. 2 della L.R. n. 47/92 e s.m.i., la Carta di localizzazione dei pericoli da valanga riferita al Massiccio del Gran Sasso d’Italia Settore Occidentale quale indicata in premessa allegata  alla presente deliberazione in formato DVD (Allegato 2) e contenente i seguenti elaborati: Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, Allegato E, Allegato F, Allegato G, Relazione illustrativa, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

-              adottare, in conformità a quanto già disposto dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 47/92 e s.m.i., nelle suddette aree perimetrate a pericolo da valanga per la parte di territorio riferito al Massiccio del Gran Sasso d’Italia Settore Occidentale, le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della L.R. n 18/83 decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURA della presente deliberazione.

-              dar mandato alla Direzione Regionale preposta alle OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali di procedere all’adozione dei necessari provvedimenti connessi e conseguenti alla attuazione del presente deliberato.

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito regionale www.regione.abruzzo.it.