IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. (CEE) n.2078/92 del Consiglio del 30
giugno 1992, relativo a metodi di
produzione agricola compatibili con la cura dello spazio rurale;
VISTO inoltre l’art. 2, lettera f, dello stesso Reg. che
prevede il ritiro dei seminativi dalla
produzione per almeno vent’anni nella
prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale;
PRESO ATTO che nel Periodo di programmazione 1995-2000 alcuni
agricoltori regionali hanno aderito
a tale misura sottoponendosi agli impegni previsti;
DATO ATTO che annualmente le
ditte interessate possono procedere a
presentare le domande di conferma impegno a seguito di emanazione di Bandi
regionali;
CONSIDERATO che il periodo
ventennale d’impegno non è ancora terminato e che quindi si rende necessario anche per la
presente annualità attivare i
termini per la presentazione delle domande;
VISTO il Reg. (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013;
VISTO Il Reg. (CE) n. 1974/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006
recante disposizioni per l’applicazione
del Reg. CE 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con
deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai
Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;
DATO ATTO che nel PSR
Abruzzo 2007-2013 nelle “Disposizioni comuni a tutte o più misure” sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR, gli
impegni pluriennali presi nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006,
VISTA la Decisione di
Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, “che approva il
programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella
versione notificata il giorno 29/10/2015;
VISTA la Deliberazione
della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente “Regolamento
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo -
CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto;
RICHIAMATA la delibera di
Giunta Regionale n°479 del 25 maggio 2007 avente come oggetto: Reg.(CE) n.
1698/05- PSR Abruzzo 2007-20013: Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande di conferma e di aggiornamento per l’annualità 2007 derivanti da trascinamenti
di impegni assunti nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006- Misure
Agroambientali (ex Misura F) Reg CE 1257/99 e Reg CE 2078/92.;
VISTO il Reg. (UE) n.
335 del 12 aprile 2013 che modifica
il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il Reg. (UE) N.
1305 del Parlamento Europea e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) N.
1310, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo Sviluppo Rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO in particolare
l’art. 3 del Reg (UE) 1310 che precisa le condizioni da soddisfare per l’ammissibilità
di alcuni tipi di spesa ove viene
precisato che le risorse finanziarie
previste dal Reg UE 1305/2013 possono essere utilizzate, fra l’altro, anche per
liquidare gli impegni assunti nell’ambito dei Reg. CE 2078/92;
VISTO il regolamento
(UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune
disposizioni del regolamento 1305/2013, che introduce disposizioni
transitorie, come riportato nell’Allegato I (tavole di concordanza delle
misure);
VISTO il regolamento
di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
RITENUTO di stabilire che
le domande afferenti l’annualità 2017, derivanti dai trascinamenti di impegni
presi nel vecchio periodo di programmazione ai sensi del Reg. n. 2078/92
possono essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento;
DATO ATTO che l’AGEA con
nota del 19-01-2011 prot. n. DSRU.2011.184 raccomanda
di inserire anche in tutti i bandi adottati dalle Regioni la clausola
compromissoria, con il seguente contenuto “ Ogni controversia relativa alla
validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle
determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 20-12-2006
pubblicato sulla G.U. del 27.02.2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di
conoscere ed accettare”;
DATO ATTO che la circolare
AGEA n.8 del 2/03/2017 prot. N. 18983 riporta le istruzioni
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per
superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e
del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento
per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2017;
DATO ATTO che i soggetti
autorizzati, previo mandato del richiedente, provvedono all’inoltro per via
informatica delle domande, devono attestare, a pena di esclusione della
domanda, che il richiedente, oltre a possedere i requisiti richiesti, abbia
sottoscritto la copia cartacea della medesima;
DATO ATTO le copie cartacee
delle domande e la relativa documentazione devono essere conservate nei fascicoli aziendali dei
richiedenti, custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati, i quali devono tenere
detti fascicoli a disposizione per i controlli da parte degli Organi
competenti;
DATO ATTO che per le
risorse finanziarie si provvederà secondo quanto assegnato nel
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la Misura 10;
RITENUTO di poter aprire i
termini per la presentazione delle domande, di cui all’oggetto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
Determinazione e fino al 15 maggio 2017,
fatte salve eventuali successive proroghe che si ritengono accordate;
DATO ATTO che possa
procedersi all’esecuzione del presente provvedimento tramite Determina
dirigenziale ai sensi della L.R. 77/99;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in premessa:
1.
di stabilire che le domande afferenti l’annualità
2017, per le misure agroambientali –
previste all’art. 2 comma “f” del Reg. 2078/92 - possono essere presentate
limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento degli impegni ventennali assunti nel
periodo di programmazione (1996-2000);
2.
di stabilire che le domande di conferma e
aggiornamento per l’annualità 2017 di cui al precedente punto 1) vanno
presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente Determinazione
sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e fino al 15 maggio 2017, salvo
eventuali successive proroghe che si ritengono
sin d’ora accordate;
3.
le suddette domande
vanno inoltrate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della
procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN), secondo le modalità ivi predisposte, secondo le istruzioni applicative riportate
nella circolare AGEA n.8 del 2/03/2017 prot. N.
18983;
4.
i soggetti
autorizzati
i quali, previo mandato del richiedente, provvedono all’inoltro per via
telematica, attestano che il richiedente possiede i requisiti richiesti e che ha sottoscritto, a pena di esclusione
della domanda, la copia cartacea stampata, la quale unitamente alla relativa
documentazione protocollata, va conservata nel fascicolo aziendale del
richiedente medesimo, dai soggetti all’uopo autorizzati, i quali devono tenere
detti fascicoli a disposizione per i controlli da parte degli Organi
competenti;
5.
ogni controversia relativa alla validità, interpretazione,
esecuzione del presente atto è devoluta
al giudizio arbitrale od alla
procedura conciliativa in conformità
alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del
20.12.2006 pubblicato sulla G.U. del 27.02.2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di
conoscere ed accettare”.
6.
di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai
soli fini notiziali, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, la
stessa pubblicazione costituisce
notifica agli interessati;
7.
di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Web
del Dipartimento Politiche Dello
Sviluppo Rurale E Della Pesca:
www.regione.abruzzo.it;
8.
di autorizzare, altresì, la pubblicazione della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14/03/2013, n°. 33, nel sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale nella
sezione: ”Amministrazione aperta - Trasparente”;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita