Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 39 (Istituzione del premio di studio in memoria dei 77 studenti deceduti durante il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009).

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della L.R. 39/2016)

 

1.           Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 39 (Istituzione del premio di studio in memoria dei 77 studenti deceduti durante il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009) è sostituito dal seguente:

"1.     Il premio è conferito annualmente ai 77 migliori studenti che hanno ultimato le scuole primarie, che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la laurea. Questi studenti, per quanto riguarda la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, devono frequentare lo stesso istituto scolastico che era frequentato dal ragazzo che ha perso la vita durante il terremoto. Per quanto concerne le lauree, gli studenti premiati sono quelli che frequentano il medesimo corso di laurea che era seguito dal ragazzo deceduto.".

2.           Al comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 39/2016 la parola "elementari" è sostituita con le parole "scuole primarie".

3.           Al comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 39/2016 le parole "medie inferiori" sono sostituite con le parole "scuole secondarie di primo grado".

4.           Al comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 39/2016 le parole "medie superiori" sono sostituite con le parole "scuole secondarie di secondo grado".

 

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della L.R. 39/2016)

 

1.           La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 39/2016 è sostituita dalla seguente:

"b)    aver ultimato la scuola primaria, aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, il diploma di scuola secondaria di secondo grado o la laurea con il punteggio più alto rispetto ai propri compagni d'istituto;".

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 Aprile 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso