Riconoscimento di Penne "Città degli arazzi".

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.           La Regione, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di valorizzare la tecnica del basso liccio nella tessitura degli arazzi sviluppatasi nel corso degli anni nel comune di Penne.

 

Art. 2

(Riconoscimento)

 

1.           La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, riconosce a Penne la qualifica di "Città degli arazzi" in considerazione della valenza internazionale e dell’importanza storicamente assunta dalla produzione degli arazzi nel suo territorio.

 

 

Art. 3

(Obiettivi)

 

1.           Il riconoscimento di cui all’articolo 2 persegue i seguenti obiettivi:

a)           diffondere la conoscenza della tecnica di arazzeria del basso liccio quale peculiarità unica del territorio di Penne;

b)          creare opportune iniziative formative e didattiche della tecnica del basso liccio in collaborazione con la Riserva regionale "Lago di Penne" e la Fondazione Penne Musei e Archivi (MUSAP);

c)           valorizzare e documentare il patrimonio degli arazzi di Penne anche attraverso eventi divulgativi e conoscitivi.

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

 

1.           La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 5
(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 Aprile 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso