E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione, in attuazione dell’articolo 8, comma 1,
dello Statuto regionale, si propone di valorizzare la tecnica del basso liccio
nella tessitura degli arazzi sviluppatasi nel corso degli anni nel comune di
Penne.
Art. 2
(Riconoscimento)
1.
La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1,
riconosce a Penne la qualifica di "Città degli arazzi" in
considerazione della valenza internazionale e dell’importanza storicamente
assunta dalla produzione degli arazzi nel suo territorio.
Art. 3
(Obiettivi)
1.
Il riconoscimento di cui all’articolo 2 persegue i
seguenti obiettivi:
a)
diffondere la conoscenza della tecnica di arazzeria del basso liccio quale
peculiarità unica del territorio di Penne;
b)
creare opportune iniziative formative e didattiche della tecnica del basso
liccio in collaborazione con la Riserva regionale "Lago di Penne" e
la Fondazione Penne Musei e Archivi (MUSAP);
c)
valorizzare e documentare il patrimonio degli arazzi di Penne anche attraverso
eventi divulgativi e conoscitivi.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1.
La presente legge non comporta oneri a carico del
bilancio regionale.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 4 Aprile 2017
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso