Comune di Carsoli (AQ) – Rimodulazione Piano alienazione alloggi ERP  Legge Regionale 06.07.2011, n.19 e successive modificazioni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge Regionale del 06.07.2011, n.19 recante norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da parte dei Comuni, che consente agli stessi di proporre alla Giunta Regionale, per l’approvazione, piani di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del loro patrimonio, salvaguardando i diritti degli assegnatari legittimi;

 

VISTO il D.M. 24.02.2015 “Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica” che all’art. 1 testualmente recita: “Sono fatti salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtù di provvedimenti regionali;

 

RILEVATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1057 del 15.03.1994,  è stato approvato il Piano di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica  della provincia di L’Aquila, nel quale risulta ricompreso anche quello proposto dal Comune di Carsoli (AQ);

 

VISTA  la nota acquisita al protocollo di questo Servizio con il n. RA/25962 del 4.02.2016 e successiva integrazione prot. n. 4503 del 12.05.2016, con la quale il Comune di Carsoli (AQ) ha trasmesso rispettivamente la Deliberazione di Commissario Straordinario n. 9 del 12.05.2015, e la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.04.2016, concernente la rimodulazione del Piano di alienazione alloggi in precedenza approvato, da considerarsi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’ art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;

 

CONSIDERATO che le finalità ed il reimpiego dei proventi delle vendite di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono espressamente disciplinati dalle specifiche normative di settore ed in particolare dall’art. 1, commi 13 e 14 della Legge 560/93,  dall’ art. 8 della L.R. 33/2006 e dall’ art. 17, comma 1 della L.R. 16/2009;

 

PRESO ATTO della rimodulazione del Piano degli alloggi da alienare, proposta dal Comune di Carsoli, allegato alla presente (All. A);

 

CONSIDERATO che il suddetto “Piano delle alienazioni valorizzazioni immobiliari – Rimodulazione” risulta predisposto secondo le indicazioni dell’art.4 della Legge 560/93, individuando il 75% del totale patrimonio abitativo vendibile;

 

RITENUTO:

-                   necessario in proposito richiamare ancora l’interesse pubblico generale che è sotteso alle dismissioni degli alloggi in questione (valorizzazione del patrimonio pubblico) per evidenziare che, pur nell’interesse regionale della migliore valorizzazione del bene da cedere, non compete a questa Regione la verifica della congruità del prezzo di cessione, che è quello previsto dalla legge, ed in particolare dal comma 10 dell’art.1 della L. 560/93, secondo le norme in esso richiamate, aggiornate con le successive revisioni o, in alternativa, dal comma 11 dell’art. 1 della Legge 560/93 predetta;

-                   che l’Amministrazione Comunale dovrà porre particolare attenzione nella determinazione del prezzo degli alloggi con l’aggiornamento/verifica, obbligatorio e attualizzato, al momento della cessione, delle rendite catastali, che vanno  a determinare il valore minimo degli alloggi stessi, cui si applica una riduzione fino al 20% del valore, in funzione della vetustà, come precisato al comma 10 dell’art.1 della Legge 560/93, più un’ulteriore riduzione del 10% applicata in caso di pagamento in unica soluzione, come precisato al successivo comma 12, lett. a);

-                   che la Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Carsoli n. 9 del 12.05.2015 e la successiva Deliberazione del Consiglio del Comune di Carsoli n. 8 del 26.04.2016, come sopra specificato, sono da intendersi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’ art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;

-                   di poter approvare, pertanto, la rimodulazione del piano di vendita proposta dal Comune di Carsoli (AQ) con le citate Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Carsoli n. 9 del 12.05.2015 e la successiva Deliberazione del Consiglio del Comune di Carsoli n. 8 del 26.04.201;

 

RILEVATO che per “successive revisioni” delle norme devono intendersi le modifiche intervenute negli anni nella legislazione per la determinazione dei valori reali degli immobili;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata dal Responsabile del Servizio Edilizia Sociale, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;

 

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Dipartimento;

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente.

 

DELIBERA

 

1.           di dare atto che la Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Carsoli n. 9 del 12.05.2015 e la successiva Deliberazione del Consiglio del Comune di Carsoli n. 8 del 26.04.2016, come sopra specificato, sono da intendersi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’ art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19.

2.           di approvare la rimodulazione del piano di vendita degli alloggi di cui alla precedente Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1057 del 15.03.1994, sulla base della proposta inviata dal Comune di Carsoli (AQ), in forza della citata Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Carsoli n. 9 del 12.05.2015 e la successiva Deliberazione del Consiglio del Comune di Carsoli n. 8 del 26.04.2016 (All. A), con le precisazione e le prescrizioni riportate in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

3.           di impegnare l’Amministrazione Comunale:

a.           a dare atto nella vendita degli immobili che l’acquirente è il legittimo assegnatario e che lo stesso risulta in possesso, previa verifica, al momento della cessione, dei requisiti per la permanenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, anche ricorrendo all’esame della Commissione assegnazione alloggi territorialmente competente. Qualora non ricorrano dette circostanze, l’immobile va comunque dismesso tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato (comma 2, art.1, L.R. 19/2001);

b.           a rispettare, nella determinazione del prezzo di cessione, quanto previsto dal comma 10 dell’art.1 della Legge 560/93, secondo le norme in esso richiamate, aggiornate con le “successive revisioni” o, in alternativa, secondo le previsioni di cui al comma11 dell’art.1, della L. 560/93 predetta;

c.           a versare immediatamente la somma introitata, in attesa dell’impiego, nella contabilità Speciale secondo le indicazioni dell’Ater di l’Aquila;

d.           a procedere comunque alla dismissione degli alloggi ricompresi nel Piano di vendita ricorrendo alla procedura prevista dall’art.1, comma 2 della L.R. 6.07.2011, n.19, stante il superiore interesse pubblico alla dismissione dello stesso, manifestato dall’Amministrazione Comunale;

e.           a trasmettere al più presto alla Regione Abruzzo, per l’approvazione, la proposta  di piano dettagliato per il reimpiego delle risorse, accompagnato da apposito quadro economico per ciascuna destinazione di reimpiego;

f.            a rendicontare annualmente gli incassi e le spese al Servizio competente della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato