LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Regionale
del 06.07.2011, n.19 recante norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, da parte dei Comuni, che consente agli stessi di
proporre alla Giunta Regionale, per l’approvazione, piani di vendita degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del loro patrimonio, salvaguardando i
diritti degli assegnatari legittimi;
VISTO il D.M. 24.02.2015
“Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica” che
all’art. 1 testualmente recita: “Sono fatti salvi i programmi di alienazione
degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale, in virtù di provvedimenti regionali;
RILEVATO che con Delibera
di Giunta Regionale n. 1057 del 15.03.1994, è stato approvato il Piano di vendita
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
della provincia di L’Aquila, nel quale risulta ricompreso anche quello
proposto dal Comune di Carsoli (AQ);
VISTA la nota acquisita al protocollo di questo
Servizio con il n. RA/25962 del 4.02.2016 e successiva integrazione prot. n. 4503 del 12.05.2016, con la quale il Comune di
Carsoli (AQ) ha trasmesso rispettivamente la Deliberazione di Commissario
Straordinario n. 9 del 12.05.2015, e la successiva Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 26.04.2016, concernente la rimodulazione del Piano di
alienazione alloggi in precedenza approvato, da considerarsi quale proposta da
sottoporre alla Giunta Regionale per l’assunzione delle determinazioni di
competenza ai sensi dell’ art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;
CONSIDERATO che le finalità ed
il reimpiego dei proventi delle vendite di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sono espressamente disciplinati dalle specifiche normative di settore
ed in particolare dall’art. 1, commi 13 e 14 della Legge 560/93, dall’ art. 8 della L.R. 33/2006 e
dall’ art. 17, comma 1 della L.R. 16/2009;
PRESO ATTO della
rimodulazione del Piano degli alloggi da alienare, proposta dal Comune di
Carsoli, allegato alla presente (All. A);
CONSIDERATO che il suddetto “Piano
delle alienazioni valorizzazioni immobiliari – Rimodulazione” risulta
predisposto secondo le indicazioni dell’art.4 della Legge 560/93, individuando
il 75% del totale patrimonio abitativo vendibile;
RITENUTO:
-
necessario
in proposito richiamare ancora l’interesse pubblico generale che è sotteso alle
dismissioni degli alloggi in questione (valorizzazione del patrimonio pubblico)
per evidenziare che, pur nell’interesse regionale della migliore valorizzazione
del bene da cedere, non compete a questa Regione la verifica della congruità
del prezzo di cessione, che è quello previsto dalla legge, ed in particolare
dal comma 10 dell’art.1 della L. 560/93, secondo le norme in esso richiamate,
aggiornate con le successive revisioni o, in alternativa, dal comma 11
dell’art. 1 della Legge 560/93 predetta;
-
che
l’Amministrazione Comunale dovrà porre particolare attenzione nella
determinazione del prezzo degli alloggi con l’aggiornamento/verifica,
obbligatorio e attualizzato, al momento della cessione, delle rendite catastali,
che vanno a determinare il valore minimo
degli alloggi stessi, cui si applica una riduzione fino al 20% del valore, in
funzione della vetustà, come precisato al comma 10 dell’art.1 della Legge
560/93, più un’ulteriore riduzione del 10% applicata in caso di pagamento in
unica soluzione, come precisato al successivo comma 12, lett.
a);
-
che la Deliberazione del Commissario
Straordinario del Comune di Carsoli n. 9 del 12.05.2015 e la successiva
Deliberazione del Consiglio del Comune di Carsoli n. 8 del 26.04.2016, come
sopra specificato, sono da intendersi quale proposta da sottoporre alla Giunta
Regionale per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’
art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;
-
di poter approvare, pertanto, la rimodulazione
del piano di vendita proposta dal Comune di Carsoli (AQ) con le citate
Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Carsoli n. 9 del
12.05.2015 e la successiva Deliberazione del Consiglio del Comune di Carsoli n.
8 del 26.04.201;
RILEVATO che per
“successive revisioni” delle norme devono intendersi le modifiche intervenute
negli anni nella legislazione per la determinazione dei valori reali degli
immobili;
DATO ATTO che il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO della regolarità
tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata
dal Responsabile del Servizio
Edilizia Sociale, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;
DATO ATTO del parere
favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Dipartimento;
A
voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente.
DELIBERA
1.
di dare atto che la Deliberazione del Commissario
Straordinario del Comune di Carsoli n. 9 del 12.05.2015 e la successiva
Deliberazione del Consiglio del Comune di Carsoli n. 8 del 26.04.2016, come
sopra specificato, sono da intendersi quale proposta da sottoporre alla Giunta
Regionale per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’
art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19.
2.
di approvare la rimodulazione
del piano di vendita degli alloggi di cui alla precedente Deliberazione della
Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1057 del 15.03.1994, sulla base della proposta
inviata dal Comune di Carsoli (AQ), in forza della citata Deliberazione del
Commissario Straordinario del Comune di Carsoli n. 9 del 12.05.2015 e la
successiva Deliberazione del Consiglio del Comune di Carsoli n. 8 del
26.04.2016 (All. A), con le precisazione e le
prescrizioni riportate in narrativa, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento.
3.
di impegnare l’Amministrazione Comunale:
a.
a dare atto nella vendita degli
immobili che l’acquirente è il legittimo assegnatario e che lo stesso risulta
in possesso, previa verifica, al momento della cessione, dei requisiti per la
permanenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, anche ricorrendo
all’esame della Commissione assegnazione alloggi territorialmente competente.
Qualora non ricorrano dette circostanze, l’immobile va comunque dismesso
tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato (comma 2, art.1, L.R.
19/2001);
b.
a rispettare, nella determinazione
del prezzo di cessione, quanto previsto dal comma 10 dell’art.1 della Legge
560/93, secondo le norme in esso richiamate, aggiornate con le “successive
revisioni” o, in alternativa, secondo le previsioni di cui al comma11 dell’art.1,
della L. 560/93 predetta;
c.
a versare immediatamente la somma
introitata, in attesa dell’impiego, nella contabilità Speciale secondo le
indicazioni dell’Ater di l’Aquila;
d.
a procedere comunque alla
dismissione degli alloggi ricompresi nel Piano di vendita ricorrendo alla
procedura prevista dall’art.1, comma 2 della L.R. 6.07.2011, n.19, stante il
superiore interesse pubblico alla dismissione dello stesso, manifestato
dall’Amministrazione Comunale;
e.
a trasmettere al più presto alla
Regione Abruzzo, per l’approvazione, la proposta di piano dettagliato per il reimpiego delle
risorse, accompagnato da apposito quadro economico per ciascuna destinazione di
reimpiego;
f.
a rendicontare annualmente gli
incassi e le spese al Servizio competente della Regione Abruzzo.