IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda
presentata dal Signor
MASCI Daniele, nato a Chieti (CH) il 29.05.1992, e residente in Ripa Teatina (CH)
Via Gabriele D’Annunzio, n. 1 -
Cod. Fisc. n. MSC DNL 92E29 C632Z; Partita IVA n.
VISTA la legge 15
gennaio 1991 n. 30, concernente la “Disciplina della riproduzione animale”;
VISTO il decreto
ministeriale 13 gennaio 1994 n. 172, Regolamento di esecuzione della legge
15 gennaio 1991, n. 30;
VISTE le procedure
amministrative per l’attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della
Legge 15 gennaio 1991, n. 30;
VISTE le leggi n. 280/1999 e n. 403/2000,
concernenti la disciplina della riproduzione animale;
DATO
ATTO che alle ulteriori modificazioni delle normative
primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei
disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare
direttamente i dispositivi normativi nazionali;
RITENUTO, infine, che il
Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale della Regione
Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento sul
BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
VISTO il certificato
attestante l’iscrizione al Registro Nazionale degli Operatori di Fecondazione
Artificiale tenuto dall’U.O.F.A.A. del 31.05.2016 – n. CH 0017;
VISTA la legge regionale
n. 77/99;
DISPONE
l’iscrizione del Signor:
Cognome |
Nome |
MASCI |
DANIELE |
Omissis
Nell’elenco
Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione L – OPERATORI
PRATICI;
2.
al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco
a livello nazionale, di seguito indicato:
C |
H |
0 |
0 |
1 |
7 |
L |
3.
di fare obbligo al Sig. MASCI DAniele;
3.1
di rifornirsi di materiale seminale
esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;
3.2
di mantenere in buono stato di
conservazione il materiale seminale;
3.3
di utilizzare esclusivamente
materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;
3.4
di certificare, sugli appositi moduli
distribuiti dall’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo, l’intervento di
inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e
matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della
fattrice;
3.5
di utilizzare ciascuna dose di
materiale seminale per una sola fattrice;
3.6
di non suddividere le singole dosi,
né impiegarle per più di una fecondazione;
3.7
di trasmettere la certificazione
degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione
all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo;
3.8
di comunicare al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara -
preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata
in data 07.10.2016 Protocollo n. RA 0063639/16;
3.9
di praticare l’inseminazione
artificiale per la specie bovina in altrui allevamenti ricadenti nell’ambito
territoriale della regione Abruzzo;
4.
di autorizzare il Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale della Regione Abruzzo a pubblicare
Il presente provvedimento sul BURAT, ai
sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fausto Fanti