L. 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M. 13 gennaio 1994, n. 172. Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA  la domanda presentata dal Signor ANGELUCCI Leonardo,  nato a Roma (RM)  il 01.03.1985, e  residente in Lama Dei Peligni  (CH)  Via San Rocco, n. 7 -  Cod. Fisc. n. NGL LRD 85C01 H501X;  Partita IVA n.

 

VISTA la legge  15 gennaio 1991 n. 30, concernente la “Disciplina della riproduzione animale”;

 

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 1994 n. 172,   Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991,  n. 30;

 

VISTE le procedure amministrative  per l’attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione   della Legge 15 gennaio 1991, n. 30;

VISTE le leggi n.  280/1999 e n. 403/2000, concernenti la disciplina della riproduzione animale;

 

DATO ATTO che alle ulteriori modificazioni delle normative primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;

 

RITENUTO, infine, che il Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza; 

 

VISTO il certificato attestante l’iscrizione  al Registro Nazionale degli Operatori di Fecondazione Artificiale tenuto dall’U.O.F.A.A. del 14.04.2016 n. CH 0016;

 

VISTA la legge regionale n. 77/99;

 

DISPONE

 

l’iscrizione del Signor:

 

Cognome

Nome

ANGELUCCI

Leonardo

 

Omissis

 

Nell’elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione L – OPERATORI PRATICI;

 

2.           al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

 

C

H

0

0

1

6

L

 

3.           di fare obbligo al Sig.  ANGELUCCI Leonardo;

3.1        di rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2        di mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3        di utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4        di certificare, sugli appositi moduli distribuiti dall’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5        di utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6        di non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;

3.7        di trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo;

3.8        di comunicare al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data  18.01.2017  Protocollo n. RA 0009514/17;

3.9        di praticare l’inseminazione artificiale per la specie bovina in altrui allevamenti ricadenti nell’ambito territoriale della regione Abruzzo;

4.           di autorizzare il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale della Regione Abruzzo a pubblicare

il presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Fausto Fanti