IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda presentata dal Signor ANGELUCCI
Leonardo, nato a Roma (RM) il 01.03.1985, e residente in Lama Dei Peligni (CH)
Via San Rocco, n. 7 - Cod. Fisc. n. NGL LRD 85C01 H501X; Partita IVA n.
VISTA la legge 15 gennaio 1991
n. 30, concernente la “Disciplina della riproduzione animale”;
VISTO il decreto
ministeriale 13 gennaio 1994 n. 172, Regolamento di esecuzione della legge
15 gennaio 1991, n. 30;
VISTE le procedure amministrative per
l’attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio 1991, n. 30;
VISTE le leggi n. 280/1999 e n. 403/2000, concernenti la
disciplina della riproduzione animale;
DATO
ATTO che alle ulteriori modificazioni delle normative
primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei
disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare
direttamente i dispositivi normativi nazionali;
RITENUTO, infine, che il
Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale della Regione
Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento sul
BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
VISTO il certificato
attestante l’iscrizione
al Registro Nazionale degli Operatori di Fecondazione Artificiale
tenuto dall’U.O.F.A.A. del 14.04.2016 n. CH 0016;
VISTA la legge regionale
n. 77/99;
DISPONE
l’iscrizione del Signor:
Cognome |
Nome |
ANGELUCCI |
Leonardo |
Omissis
Nell’elenco
Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione L – OPERATORI
PRATICI;
2.
al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco
a livello nazionale, di seguito indicato:
C |
H |
0 |
0 |
1 |
6 |
L |
3.
di fare obbligo al Sig.
ANGELUCCI Leonardo;
3.1
di rifornirsi di materiale seminale
esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;
3.2
di mantenere in buono stato di
conservazione il materiale seminale;
3.3
di utilizzare esclusivamente
materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;
3.4
di certificare, sugli appositi moduli
distribuiti dall’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo, l’intervento di
inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e
matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della
fattrice;
3.5
di utilizzare ciascuna dose di
materiale seminale per una sola fattrice;
3.6
di non suddividere le singole dosi,
né impiegarle per più di una fecondazione;
3.7
di trasmettere la certificazione
degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione
all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo;
3.8
di comunicare al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara -
preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata
in data 18.01.2017 Protocollo n. RA 0009514/17;
3.9
di praticare l’inseminazione
artificiale per la specie bovina in altrui allevamenti ricadenti nell’ambito
territoriale della regione Abruzzo;
4.
di autorizzare il Servizio assistenza atti del
Presidente e della Giunta Regionale della Regione Abruzzo a pubblicare
il presente provvedimento sul BURAT, ai
sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fausto Fanti