IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
RILEVATO che, ai sensi del comma 1
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, le amministrazioni
devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante
trasferimento di personale da altre amministrazioni;
VISTA la Legge
Regionale dell’Abruzzo 17 novembre 2010, n. 49 contenente“Interventi
normativi e finanziari per l'anno 2010”;
VISTA la
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 147 del 6/12/2016 avente ad oggetto
“Modifica dotazione organica. Programmazione dei fabbisogni di personale e
della Dirigenza triennio 2016/2018”, modificata ed integrata con deliberazione
n. 155 del 21/12/2016;
VISTO il regolamento
di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre 2009 con
deliberazione n. 138 per dare concreta attuazione al principio del previo
esperimento delle procedure di mobilità, così come modificato con Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 158 del 30 dicembre 2016;
VISTA la propria
precedente determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016 con la quale è stata
indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs.
n. 165/2001, procedura di mobilità esterna del personale di ruolo dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti a tempo
pieno e indeterminato di diverse categorie e profili professionali presso gli
uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;
VISTA la “Disciplina
dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale”, approvata con
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 114 dell’11 agosto 2015;
RICHIAMATA
la
propria precedente Determinazione n. 19/AA/OG del 23 febbraio 2017 con la quale
si è proceduto all’ammissione ed esclusione dei candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione alla procedura selettiva la Categoria C con profilo
professionale di “Assistente Amministrativo”;
CONSIDERATO che,
nell’ambito della procedura in parola, il candidato Murzilli
Alessandro è stato dichiarato in possesso dei requisiti di ammissione di cui
all’art. 3 del bando;
VERICATO che nel corso
dell’istruttoria per mero errore materiale non si è tenuto conto che, il
candidato in parola dichiarava di essere
dipendente del Consorzio di Ricerche applicate alla Biotecnologia;
RITENUTO di dover ribadire le
medesime considerazioni già espresse nei provvedimenti relativi
all’ammissione/esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione per i diversi profili professionali, nell’ambito della procedura
di mobilità indetta con la richiamata Determinazione n. 77/AA/OG del
29/12/2016;
ATTESO che taluna
giurisprudenza è orientata a limitare la mobilità di cui all’articolo 30 del D.
Lgs 165/2001 per l’immissione dei dipendenti delle
società partecipate nei ruoli degli enti locali partecipanti ;
RAVVISATA, tuttavia, la peculiare
rilevanza regionale del Consorzio di Ricerche applicate alla Biotecnologia annoverata
tra le società partecipate della Regione Abruzzo;
RILEVATO che la questione
necessita, quindi, di un ulteriore approfondimento per valutare la circostanza
di includere tali organismi, in primo luogo, tra le Amministrazioni Pubbliche
di cui all’articolo 1,
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 ed, in secondo
luogo, tra gli enti o Agenzie o Aziende Regionali di cui all’articolo 4 della
L.R. 49/2010;
CONSIDERATO
-
che l’accesso alle
pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico
(come sancito dall’articolo 97 della Costituzione);
-
che una procedura
selettiva di reclutamento per essere equiparabile ad un concorso pubblico deve
avere natura comparativa ed essere aperta per garantire il principio di
imparzialità mediante l’accesso dall’esterno;
EVIDENZIATO che anche tale questione
necessita di un ulteriore approfondimento per valutare la possibile
equiparazione delle procedure selettive sostenute dai candidati e il pubblico
concorso;
PRECISATO dunque di dover
rettificare la propria precedente determinazione in ordine alla ammissione del candidato, significando
che la ammissione di che trattasi è da intendersi con riserva
RITENUTO
opportuno,
pertanto, per ragioni prudenziali, ribadire che tale riserva sarà sciolta solo
in seguito alle verifiche volte ad accertare quanto sopra esposto in ragione
della qualificazione giuridica dell’ente di provenienza e della natura
comparativa ed aperta della procedura selettive;
VISTA la L. R.
14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare
gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale;
VISTA la L.R.
9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e
funzionale del Consiglio regionale, come modificata dalla L.R. n. 35 del 26
agosto 2014;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in
narrativa:
-
di rettificare parzialmente la propria precedente Determinazione
n. 19/AA/OG del 23/02/2017 in ordine all’ammissione
del candidato Murzilli Alessandro, significando che
la stessa è da intendersi con riserva;
-
di rinviare a successivo
atto lo scioglimento della riserva di che trattasi;
-
di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa Tiziana Grassi