IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RILEVATO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni;

VISTA la Legge Regionale dell’Abruzzo 17 novembre 2010, n. 49 contenente“Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010”;

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 147 del 6/12/2016 avente ad oggetto “Modifica dotazione organica. Programmazione dei fabbisogni di personale e della Dirigenza triennio 2016/2018”, modificata ed integrata con deliberazione n. 155 del 21/12/2016;

VISTO il regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre 2009 con deliberazione n. 138 per dare concreta attuazione al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità, così come modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 158 del 30 dicembre 2016;

VISTA la propria precedente determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, procedura di mobilità esterna del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di diverse categorie e profili professionali presso gli uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;

VISTA la “Disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale”, approvata con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 114 dell’11 agosto 2015;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 19/AA/OG del 23 febbraio 2017 con la quale si è proceduto all’ammissione ed esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva la Categoria C con profilo professionale di “Assistente Amministrativo”;

CONSIDERATO che, nell’ambito della procedura in parola, il candidato Murzilli Alessandro è stato dichiarato in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando;

VERICATO che nel corso dell’istruttoria per mero errore materiale non si è tenuto conto che, il candidato in parola  dichiarava di essere dipendente del Consorzio di Ricerche applicate alla Biotecnologia;

RITENUTO di dover ribadire le medesime considerazioni già espresse nei provvedimenti relativi all’ammissione/esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i diversi profili professionali, nell’ambito della procedura di mobilità indetta con la richiamata Determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016;

ATTESO che taluna giurisprudenza è orientata a limitare la mobilità di cui all’articolo 30 del D. Lgs 165/2001 per l’immissione dei dipendenti delle società partecipate nei ruoli degli enti locali partecipanti ;

RAVVISATA, tuttavia, la peculiare rilevanza regionale del Consorzio di Ricerche applicate alla Biotecnologia annoverata tra le società partecipate della Regione Abruzzo;

RILEVATO che la questione necessita, quindi, di un ulteriore approfondimento per valutare la circostanza di includere tali organismi, in primo luogo, tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 ed, in secondo luogo, tra gli enti o Agenzie o Aziende Regionali di cui all’articolo 4 della L.R. 49/2010;

CONSIDERATO

-                              che l’accesso alle pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico (come sancito dall’articolo 97 della Costituzione);

-                              che una procedura selettiva di reclutamento per essere equiparabile ad un concorso pubblico deve avere natura comparativa ed essere aperta per garantire il principio di imparzialità mediante l’accesso dall’esterno;

 

EVIDENZIATO che anche tale questione necessita di un ulteriore approfondimento per valutare la possibile equiparazione delle procedure selettive sostenute dai candidati e il pubblico concorso;

PRECISATO dunque di dover rettificare la propria precedente determinazione in ordine  alla ammissione del candidato, significando che la ammissione di che trattasi è da intendersi con riserva

RITENUTO opportuno, pertanto, per ragioni prudenziali, ribadire che tale riserva sarà sciolta solo in seguito alle verifiche volte ad accertare quanto sopra esposto in ragione della qualificazione giuridica dell’ente di provenienza e della natura comparativa ed aperta della procedura selettive;

VISTA la L. R. 14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale;

VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale, come modificata dalla L.R. n. 35 del 26 agosto 2014;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

-                              di rettificare parzialmente la propria precedente Determinazione n. 19/AA/OG del 23/02/2017 in ordine all’ammissione del candidato Murzilli Alessandro, significando che la stessa è da intendersi con riserva;

-                              di rinviare a successivo atto lo scioglimento della riserva di che trattasi;

-                              di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tiziana Grassi