LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI:
-
il
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo Unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative" e successive modifiche, ed in
particolare l’art. 24, nonché il punto 5 della tabella A allegata a tali
disposizioni, che prevedono l’esenzione o l’applicazione di aliquote ridotte di
accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
-
la
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica", ed in particolare:
·
il
comma 126 dell’art. 2, il quale prevede che il Ministero delle Risorse Agricole
e Forestali, ora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, determini i
consumi medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura;
·
il
comma 127 dello stesso articolo, che prevede l’applicazione di una specifica
aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle
serre adibite a colture florovivaistiche;
-
il
decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 4 del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n.
92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell’applicazione delle aliquote
ridotte o dell’esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
53 del 4 marzo 2000;
-
il
decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all’articolato ed all’allegato 1
del decreto sopra richiamato;
-
il
D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art.
7 della Legge 5 marzo 2001, n.57" ed in particolare l’art. 2, comma 3, che
equipara l’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo;
-
il
Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015
“Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle
coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o
dell’esenzione dell’accisa” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016 con efficacia
decorrente dal 01-02-2016;
-
la D.G.R. n.538 dell’11-08-2016 con la quale
sono stati determinati gli adeguamenti alle tabelle dei consumi medi di gasolio
e benzina per l'impiego agevolato in agricoltura nonché le maggiorazioni e le
riassegnazioni rispetto ai parametri contenuti nell’allegato 1 dei citati
Decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 dicembre 2015,
limitatamente al 2016;
PRESO
ATTO
che il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre
2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte
o dell’esenzione dell’accisa” ha dato facoltà alle Regioni - sentite le
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle
delle imprese agromeccaniche - di determinare i
consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli,
in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto
serra, ed in particolare:
-
a
norma dell’art. 1 comma 3, di determinare con appositi atti approvati i valori
relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima
trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti
nell’allegato 1 del citato Decreto;
-
a
norma dell’art. 1 comma 4,di determinare i valori relativi alle macchine
alimentate a benzina;
ATTESO altresì che il
sopracitato D.M. a norma dell'art. 2 comma 1 lettera a), b), c), verificate le
peculiarità del proprio territorio, dà facoltà alle Regioni di disporre
motivate maggiorazioni alle attribuzioni di cui all'allegato 1 entro la misura
massima del 100% per:
-
condizioni
climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli
allevamenti, elevate profondità delle falde
da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione, ordinamenti e
tecniche colturali particolari localmente in uso;
VISTA la L. R. 77/99
e s. m. e i.;
A voti unanimi espressi nelle
forme di legge:
DELIBERA
1.
di richiamare le
considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte
integrante del presente dispositivo;
2.
di confermare le tabelle dei
consumi medi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura con
modificazioni, integrazioni e maggiorazioni dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, come risulta dall’allegato A), della
D.G.R. n.538/2016;
3.
di demandare al Dirigente
del Servizio Politiche per l’Inclusione, lo Sviluppo e l’Attrattività delle
Aree Rurali l’applicazione della citata tabella allegata alla D.G.R. n.538/2016
per gli anni 2017 e seguenti, salvo ulteriori disposizioni ministeriali e
legislative;
4.
di rinviare a ulteriori
deliberazioni l’eventuale applicazione in ragione di quanto previsto dall’art.2
comma 2 del DM 30 dicembre 2015;
5.
di inviare il presente al Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali;
6.
di pubblicare la presente
deliberazione, per estratto, sul BURAT della Regione Abruzzo e sul sito della Regione;
7.
di rinviare a successivi
atti dirigenziali la modifica e/o l’approvazione della relativa modulistica e
di eventuali procedure attuative che potrebbero derivare dall’applicazione
delle nuove normativa nazionali.