LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-                              il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 24, nonché il punto 5 della tabella A allegata a tali disposizioni, che prevedono l’esenzione o l’applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

-                              la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare:

·                il comma 126 dell’art. 2, il quale prevede che il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, ora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura;

·                il comma 127 dello stesso articolo, che prevede l’applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;

-                              il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;

-                              il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all’articolato ed all’allegato 1 del decreto sopra richiamato;

-                              il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n.57" ed in particolare l’art. 2, comma 3, che equipara l’imprenditore ittico all’imprenditore agricolo;

-                              il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016 con efficacia decorrente dal 01-02-2016;

-                              la  D.G.R. n.538 dell’11-08-2016 con la quale sono stati determinati gli adeguamenti alle tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l'impiego agevolato in agricoltura nonché le maggiorazioni e le riassegnazioni rispetto ai parametri contenuti nell’allegato 1 dei citati Decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 dicembre 2015, limitatamente al 2016;

 

PRESO ATTO che il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa” ha dato facoltà alle Regioni - sentite le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche - di determinare i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ed in particolare:

-                              a norma dell’art. 1 comma 3, di determinare con appositi atti approvati i valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell’allegato 1 del citato Decreto;

-                              a norma dell’art. 1 comma 4,di determinare i valori relativi alle macchine alimentate a benzina;

 

ATTESO altresì che il sopracitato D.M. a norma dell'art. 2 comma 1 lettera a), b), c), verificate le peculiarità del proprio territorio, dà facoltà alle Regioni di disporre motivate maggiorazioni alle attribuzioni di cui all'allegato 1 entro la misura massima del 100% per:

-                              condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti, elevate   profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione, ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

 

VISTA la L. R. 77/99 e s. m. e i.;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

 

DELIBERA

 

1.      di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2.      di confermare le tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura con modificazioni, integrazioni e maggiorazioni dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, come risulta dall’allegato A), della D.G.R. n.538/2016;

3.      di demandare al Dirigente del Servizio Politiche per l’Inclusione, lo Sviluppo e l’Attrattività delle Aree Rurali l’applicazione della citata tabella allegata alla D.G.R. n.538/2016 per gli anni 2017 e seguenti, salvo ulteriori disposizioni ministeriali e legislative;

4.      di rinviare a ulteriori deliberazioni l’eventuale applicazione in ragione di quanto previsto dall’art.2 comma 2 del DM 30 dicembre 2015;

5.      di  inviare il presente al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

6.      di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul BURAT della Regione Abruzzo e sul sito   della Regione;

7.      di rinviare a successivi atti dirigenziali la modifica e/o l’approvazione della relativa modulistica e di eventuali procedure attuative che potrebbero derivare dall’applicazione delle nuove normativa nazionali.