LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 8-quater, comma 1 del d. lgs. n.502/1992 e s.m.i che stabilisce che “L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”;

 

VISTO l’art.6 comma 1 della L.R. n.32/2007 inerente “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii., che espressamente recita: “I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento”;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.67/2012 che approva il fabbisogno teorico di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2013-2015 di diagnostica per immagine, medicina nucleare, medicina fisica ed FKT, odontoiatria e branche a visita, come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale dello stesso;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.46/2013 del 24/06/2013 che, in armonia con le indicazione del PSR 2008-2010 approvato con la L.R. n.5/2008, ha ripartito a livello di Distretto sanitario di Base o gruppo di Distretti, i fabbisogni di assistenza specialistica ambulatoriale come definiti a livello aziendale e regionale dal  DCA n.67/2012, individuando, per ciascun Distretto, il numero massimo di Centri di erogazione necessari alla copertura delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, allo scopo di garantire su tutto il territorio regionale la più ampia e capillare offerta di prestazioni specialistiche;

 

VISTE le sentenze TAR Abruzzo L’Aquila nn. 138/2014, 139/2014, 140/2014, 141/2014, che, in accoglimento dei ricorsi promossi avverso il DCA n.67/2012, ne hanno disposto l’annullamento nella parte in cui ha previsto la sospensione delle procedure di accreditamento istituzionale, escludendo, in relazione agli effetti dell’annullamento, l’immediata procedimentalizzazione, fino al relativo esito procedimentale delle istanze di accreditamento proposte dalle ricorrenti “….posto che la L.R. (L.R. n.32/2007) di cui le stesse lamentano la mancata applicazione, richiede la previa pubblicazione di un bando semestrale rivolto a tutte le strutture operanti sul territorio ed in possesso dei requisiti previsti per le branche sanitarie fatte oggetto della definizione del fabbisogno regionale”;

 

VISTE le sentenze nn. 1354/2015, 1355/2015, 1353/2015 e 1356/2015 con le quali il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente in ordine ai contenzioni decisi, in primo grado, con le suddette pronunce TAR, ha rigettato gli appelli proposti dall’Organo commissariale evidenziando tra l’altro che:

·         “da solo l’accreditamento predefinitivo non è argomento legittimo per impedire ad una struttura newcomer di accedere al procedimento di accreditamento istituzionale”

·         “il bando non è legato neppure per ragioni di priorità logica all’estenuante definizione della procedura di accreditamento definitivo ma risponde ad esigenze del fabbisogno e nella sola misura in cui esse sono eque e razionali”

·         “nella specie, il fabbisogno è stato già determinato proprio con il DCA n.67/2012, è quest’ultimo …. A definire l’esistenza ed il dimensionamento del superamento della capacità produttiva e, quindi, se sarà possibile generare nuovi accreditamenti istituzionali per il triennio di riferimento”;

 

VISTE le sentenze TAR Abruzzo L’Aquila nn. 119, 120, 121, 122 del 2016 che, pronunciandosi sull’esecuzione delle predette sentenze, hanno ordinato alla Regione Abruzzo ed al Commissario ad Acta, ciascuno per la propria parte, a predisporre e pubblicare il bando di cui all’art. 6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii.;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.41/2016 del 05/05/2016 che approva l’Avviso Pubblico per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (stabilimento FKT) e diagnostica per immagini ai sensi dell’art.6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii., del DCA n.67/2016 e del DCA n.46/2013;

 

PRESO ATTO dell’Avviso Pubblico per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (stabilimento FKT) e diagnostica per immagini ai sensi dell’art.6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii., del DCA n. 67/2012 e del DCA n. 46/2013 corredato dei relativi Allegati 1, 2, 3,4, pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo n. 75 Speciale del 06/05/2016, che disciplina le modalità, i termini, i requisiti di ammissibilità per la partecipazione, da parte delle strutture pubbliche e private, al bando per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali nello stesso contemplate;

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.6 del suddetto avviso, l’istruttoria delle istanze pervenute nei termini stabiliti dal bando e la verifica della completezza della documentazione prodotta dagli istanti è effettuata dal Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., e dell’allegato 6 “Procedure” della DGR n. 591/P del 1° Luglio 2008 e ss.mm.ii., in conformità alle disposizioni di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e degli atti di programmazione adottati con DCA n. 67/2012 e DCA n. 46/2013;

 

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’art.6, comma 3, del medesimo avviso, i criteri preferenziali da utilizzare nell’ipotesi di domande concorrenti per lo stesso distretto eccedenti rispetto al fabbisogno definito dal DCA 67/2012, come articolato a livello distrettuale dal DCA n. 46/2013 sono i seguenti:

·         Anteriorità della data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ex art. 4 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii;

·         In caso di coincidenza delle date di rilascio delle autorizzazioni, sarà data preferenza alla struttura che comproverà il maggior fatturato relativo all’ultimo biennio con riferimento alle prestazioni oggetto dell’Avviso.

 

RILEVATO che ai sensi dell’art.7, comma 2, dell’Avviso, in caso di diniego dell’accreditamento istituzionale, per mancanza dei requisiti di cui al “Manuale di Accreditamento”, approvato con DGR n. 591/P del 01/07/2008 e s.m.i., quale allegato n. 8, il Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (CCRA) sottopone a verifica la prima struttura utilmente collocata nell’Elenco degli ammessi insistente nello stesso ambito distrettuale;

 

PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria e della verifica della completezza della documentazione prodotta a corredo delle istanze pervenute, effettuata dal Servizio Programmazione Socio-sanitaria come risultante dall’Elenco degli Ammessi ed idonei -Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che per i soggetti la cui istanza è risultata non ammissibile a seguito di istruttoria negativa, prima della formale adozione del provvedimento negativo, si è proceduto, ai sensi dell’art.6 comma 5 dell’Avviso, all’attivazione della procedura di cui all’art.10-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. di comunicazione delle motivazioni ostative all’accoglimento delle istanze ed assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni con le seguenti note:

·         prot. n. 0023283/17 del 03/02/2017 a Radiosanit s.r.l (diagnostica per immagini);

·         prot. n. 0023302/17 del 03/02/2017 a Ambulatorio Fisioterapia Carlino (FKT);

·         prot. n. 0023335/17 del 03/02/2017 a Ambulatorio Polispecialistico Italiano Madonna del Ponte s.r.l. (FKT);

·         prot. n. 0023384/17 del 03/02/2017 a Centro Polispecialistico Farnese s.r.l. (FKT);

·         prot. n. 0023439/17 del 03/02/2017 a Società Cooperativa Monte d’Oro (FKT);

·         prot. n. 0023631/17 del 03/02/2017 a Studio Medico Associato Valdem (diagnostica per immagini);

·         prot. n. 0023689/17 del 03/02/2017 a Casa di Cura Privata Villa Serena del Dott. Leonardo Petruzzi s.r.l. (diagnostica per immagini);

·         prot. n. 0023820/17 del 03/02/2017 a Nova Salus (FKT);

·         prot. n. 0023862/17 del 03/02/2017 a Nova Salus (diagnostica per immagini);

·         prot. n. 0023952/17 del 03/02/2017 a Medilab s.r.l.s. (FKT);

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 20.10.2016 con cui si è preso atto, a seguito della nota del USCM/124/U/2016 del 05.10.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della cessazione, con decorrenza dal 30.09.2016, dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al Sub-Commissario, ferme restando le modalità di verifica ed affiancamento di cui alla lett. g) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15.09.2016 e sono state precisate le funzioni già ricomprese nel mandato commissariale che rientrano nel legittimo esercizio degli organi della Regione Abruzzo a far data dalla cessazione del commissariamento;

 

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

TANTO PREMESSO, dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate

 

1.             di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria e della verifica della completezza della documentazione prodotta a corredo delle istanze pervenute, effettuata dal Servizio Programmazione Socio-sanitaria come risultante dall’Elenco degli Ammessi e degli idonei -Allegato 1);

2.             di approvare, ai sensi dell’art.7 dell’avviso, l’elenco degli Ammessi alla procedura di accreditamento e degli idonei come risultanti dall’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.             di specificare che nell’Allegato 1) sono stati inseriti anche i soggetti idonei che, pur non essendo ammessi alla procedura in quanto, concorrendo per un distretto in cui la capienza del fabbisogno è insufficiente, risultano posizionati, in applicazione dei criteri di cui all’art.6 comma 3 dell’Avviso del bando al 2° posto, potrebbero eventualmente subentrare nell’ipotesi in cui il soggetto che li precede in graduatoria dovesse risultare privo dei requisiti prescritti per l’accreditamento ovvero rinunciare all’istanza;

4.             di dare atto che per i soggetti, la cui istanza è risultata non ammissibile a seguito di istruttoria negativa, prima della formale adozione del provvedimento negativo, si è proceduto, ai sensi dell’art.6 comma 5 dell’Avviso, all’attivazione della procedura di cui all’art.10-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. di comunicazione delle motivazioni ostative all’accoglimento delle istanze ed assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni eventualmente corredate da documenti, con le seguenti note:

·         prot. n. 0023283/17 del 03/02/2017 a Radiosanit s.r.l (diagnostica per immagini);

·         prot. n. 0023302/17 del 03/02/2017 a Ambulatorio Fisioterapia Carlino (FKT);

·         prot. n. 0023335/17 del 03/02/2017 a Ambulatorio Polispecialistico Italiano Madonna del Ponte s.r.l. (FKT);

·         prot. n. 0023384/17 del 03/02/2017 a Centro Polispecialistico Farnese s.r.l. (FKT);

·         prot. n. 0023439/17 del 03/02/2017 a Società Cooperativa Monte d’Oro (FKT);

·         prot. n. 0023631/17 del 03/02/2017 a Studio Medico Associato Valdem (diagnostica per immagini);

·         prot. n. 0023689/17 del 03/02/2017 a Casa di Cura Privata Villa Serena del Dott. Leonardo Petruzzi s.r.l. (diagnostica per immagini);

·         prot. n. 0023820/17 del 03/02/2017 a Nova Salus (FKT);

·         prot. n. 0023862/17 del 03/02/2017 a Nova Salus (diagnostica per immagini);

·         prot. n. 0023952/17 del 03/02/2017 a Medilab s.r.l.s. (FKT);

5.             di stabilire che l’ammissione al procedimento di accreditamento di cui all’Avviso Pubblico approvato con DCA n.41/2016 del 05.05.2016 dei soggetti pubblici e privati riportati nell’Elenco degli Ammessi – Allegato 1, avviene con la riserva dell’accertamento, da parte del competente Servizio Programmazione Socio-sanitaria, della veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla vigente normativa e degli ulteriori requisiti prescritti dall’art.3 comma 1 lett.c) del medesimo avviso, autocertificati dagli istanti, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i, in fase di partecipazione al bando;

6.             di stabilire inoltre che qualora venga accertata, nella fase di verifica di cui al precedente punto, la mancanza in capo ai soggetti ammessi, dei requisiti prescritti si procederà allo loro esclusione dal procedimento di accreditamento;

7.             di precisare che, ai sensi dell’art.7 comma 2 dell’Avviso, in caso di diniego dell’accreditamento istituzionale, per mancanza dei requisiti, il CCRA sottopone a verifica la prima struttura utilmente collocata nell’Elenco degli ammessi insistente nello stesso ambito distrettuale;

8.             di precisare che avverso l’Avviso approvato con DCA n.41/2016 del 05.05.2016 pende ricorso dinnanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila, il cui esito potrà condizionare la conclusione del procedimento di accreditamento;

9.             di evidenziare che, ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies.

Gli accordi contrattuali di cui all’art.8-quinquies dello stesso decreto potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell’offerta pubblica;

10.         di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Sanitaria Regionale per l’espletamento delle attività di cui all’art.7 dell’Avviso;

11.         di precisare che il presente provvedimento giuntale riveste carattere di indifferibilità e di urgenza in relazione alla necessità di rispettare i tempi di conclusione del procedimento istruttorio previsti nell’Avviso Pubblico citato in premessa;

12.         di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione per la relativa validazione;

13.         di disporre la pubblicazione del presente atto sul Burat della Regione Abruzzo con valore di notifica e sul sito istituzionale della Regione, Sez. Avvisi.

 

Segue Allegato