LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art.
8-quater, comma 1 del d. lgs. n.502/1992 e s.m.i che stabilisce che “L'accreditamento istituzionale è
rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”;
VISTO l’art.6 comma 1
della L.R. n.32/2007 inerente “Norme regionali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii., che
espressamente recita: “I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio
delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento
istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater
del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.,
nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio
dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato
alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al
rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della
qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento”;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n.67/2012 che approva il fabbisogno teorico di prestazioni
di specialistica ambulatoriale 2013-2015 di diagnostica per immagine, medicina
nucleare, medicina fisica ed FKT, odontoiatria e branche a visita, come da
Allegato 1), parte integrante e sostanziale dello stesso;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n.46/2013 del 24/06/2013 che, in armonia con le indicazione
del PSR 2008-2010 approvato con la L.R. n.5/2008, ha ripartito a livello di
Distretto sanitario di Base o gruppo di Distretti, i fabbisogni di assistenza
specialistica ambulatoriale come definiti a livello aziendale e regionale
dal DCA n.67/2012, individuando, per
ciascun Distretto, il numero massimo di Centri di erogazione necessari alla copertura
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, allo scopo di garantire su
tutto il territorio regionale la più ampia e capillare offerta di prestazioni
specialistiche;
VISTE le sentenze TAR
Abruzzo L’Aquila nn. 138/2014, 139/2014, 140/2014,
141/2014, che, in accoglimento dei ricorsi promossi avverso il DCA n.67/2012,
ne hanno disposto l’annullamento nella parte in cui ha previsto la sospensione
delle procedure di accreditamento istituzionale, escludendo, in relazione agli
effetti dell’annullamento, l’immediata procedimentalizzazione, fino al relativo
esito procedimentale delle istanze di accreditamento proposte dalle ricorrenti
“….posto che la L.R. (L.R. n.32/2007) di cui le stesse lamentano la mancata
applicazione, richiede la previa pubblicazione di un bando semestrale rivolto a
tutte le strutture operanti sul territorio ed in possesso dei requisiti
previsti per le branche sanitarie fatte oggetto della definizione del
fabbisogno regionale”;
VISTE le sentenze nn. 1354/2015, 1355/2015, 1353/2015 e 1356/2015 con le
quali il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente in ordine ai
contenzioni decisi, in primo grado, con le suddette pronunce TAR, ha rigettato
gli appelli proposti dall’Organo commissariale evidenziando tra l’altro che:
·
“da
solo l’accreditamento predefinitivo non è argomento
legittimo per impedire ad una struttura newcomer di
accedere al procedimento di accreditamento istituzionale”
·
“il
bando non è legato neppure per ragioni di priorità logica all’estenuante
definizione della procedura di accreditamento definitivo ma risponde ad
esigenze del fabbisogno e nella sola misura in cui esse sono eque e razionali”
·
“nella
specie, il fabbisogno è stato già determinato proprio con il DCA n.67/2012, è
quest’ultimo …. A definire l’esistenza ed il dimensionamento del superamento
della capacità produttiva e, quindi, se sarà possibile generare nuovi
accreditamenti istituzionali per il triennio di riferimento”;
VISTE
le
sentenze TAR Abruzzo L’Aquila nn. 119, 120, 121, 122
del 2016 che, pronunciandosi sull’esecuzione delle predette sentenze, hanno
ordinato alla Regione Abruzzo ed al Commissario ad Acta, ciascuno per la
propria parte, a predisporre e pubblicare il bando di cui all’art. 6 della L.R.
n.32/2007 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n.41/2016 del 05/05/2016 che approva l’Avviso Pubblico per
l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private
eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (stabilimento FKT) e
diagnostica per immagini ai sensi dell’art.6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii., del DCA n.67/2016 e del DCA n.46/2013;
PRESO
ATTO dell’Avviso
Pubblico per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche
e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT
(stabilimento FKT) e diagnostica per immagini ai sensi dell’art.6 della L.R.
n.32/2007 e ss.mm.ii., del DCA n. 67/2012 e del DCA
n. 46/2013 corredato dei relativi Allegati 1, 2, 3,4, pubblicato sul BURAT
della Regione Abruzzo n. 75 Speciale del 06/05/2016, che disciplina le
modalità, i termini, i requisiti di ammissibilità per la partecipazione, da parte
delle strutture pubbliche e private, al bando per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali nello stesso contemplate;
RILEVATO
che,
ai sensi dell’art.6 del suddetto avviso, l’istruttoria delle istanze pervenute
nei termini stabiliti dal bando e la verifica della completezza della
documentazione prodotta dagli istanti è effettuata dal Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, ai sensi dell’art.
6 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., e dell’allegato
6 “Procedure” della DGR n. 591/P del 1° Luglio 2008 e ss.mm.ii.,
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e degli atti di programmazione adottati
con DCA n. 67/2012 e DCA n. 46/2013;
RILEVATO inoltre che, ai
sensi dell’art.6, comma 3, del medesimo avviso, i criteri preferenziali da
utilizzare nell’ipotesi di domande concorrenti per lo stesso distretto
eccedenti rispetto al fabbisogno definito dal DCA 67/2012, come articolato a livello
distrettuale dal DCA n. 46/2013 sono i seguenti:
·
Anteriorità
della data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ex art. 4 L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii;
·
In
caso di coincidenza delle date di rilascio delle autorizzazioni, sarà data
preferenza alla struttura che comproverà il maggior fatturato relativo
all’ultimo biennio con riferimento alle prestazioni oggetto dell’Avviso.
RILEVATO
che
ai sensi dell’art.7, comma 2, dell’Avviso, in caso di diniego
dell’accreditamento istituzionale, per mancanza dei requisiti di cui al
“Manuale di Accreditamento”, approvato con DGR n. 591/P del 01/07/2008 e s.m.i., quale allegato n. 8, il Comitato di Coordinamento
Regionale per l’Accreditamento (CCRA) sottopone a verifica la prima struttura
utilmente collocata nell’Elenco degli ammessi insistente nello stesso ambito
distrettuale;
PRESO
ATTO
degli esiti dell’istruttoria e della verifica della completezza della
documentazione prodotta a corredo delle istanze pervenute, effettuata dal
Servizio Programmazione Socio-sanitaria come risultante dall’Elenco degli
Ammessi ed idonei -Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento;
DATO
ATTO
che per i soggetti la cui istanza è risultata non ammissibile a seguito di
istruttoria negativa, prima della formale adozione del provvedimento negativo,
si è proceduto, ai sensi dell’art.6 comma 5 dell’Avviso, all’attivazione della
procedura di cui all’art.10-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.
di comunicazione delle motivazioni ostative all’accoglimento delle istanze ed
assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni con
le seguenti note:
·
prot. n. 0023283/17
del 03/02/2017 a Radiosanit s.r.l
(diagnostica per immagini);
·
prot. n. 0023302/17
del 03/02/2017 a Ambulatorio Fisioterapia Carlino (FKT);
·
prot. n. 0023335/17
del 03/02/2017 a Ambulatorio Polispecialistico Italiano Madonna del Ponte
s.r.l. (FKT);
·
prot. n. 0023384/17
del 03/02/2017 a Centro Polispecialistico Farnese s.r.l. (FKT);
·
prot. n. 0023439/17
del 03/02/2017 a Società Cooperativa Monte d’Oro (FKT);
·
prot. n. 0023631/17
del 03/02/2017 a Studio Medico Associato Valdem
(diagnostica per immagini);
·
prot. n. 0023689/17
del 03/02/2017 a Casa di Cura Privata Villa Serena del Dott. Leonardo Petruzzi s.r.l. (diagnostica per immagini);
·
prot. n. 0023820/17
del 03/02/2017 a Nova Salus (FKT);
·
prot. n. 0023862/17
del 03/02/2017 a Nova Salus (diagnostica per
immagini);
·
prot. n. 0023952/17
del 03/02/2017 a Medilab s.r.l.s.
(FKT);
VISTA la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 20.10.2016 con cui si è preso atto,
a seguito della nota del USCM/124/U/2016 del 05.10.2016 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, della cessazione, con decorrenza dal 30.09.2016, dei
mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al Sub-Commissario,
ferme restando le modalità di verifica ed affiancamento di cui alla lett. g) della Delibera del Consiglio dei Ministri del
15.09.2016 e sono state precisate le funzioni già ricomprese nel mandato
commissariale che rientrano nel legittimo esercizio degli organi della Regione Abruzzo
a far data dalla cessazione del commissariamento;
VISTA la L.R.
n.77/1999 e s.m.i. recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
TANTO
PREMESSO,
dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente
A voti unanimi espressi nelle
forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa che si intendono integralmente richiamate
1.
di prendere atto delle
risultanze dell’istruttoria e della verifica della completezza della documentazione
prodotta a corredo delle istanze pervenute, effettuata dal Servizio
Programmazione Socio-sanitaria come risultante dall’Elenco degli Ammessi e
degli idonei -Allegato 1);
2.
di approvare, ai sensi
dell’art.7 dell’avviso, l’elenco degli Ammessi alla procedura di accreditamento
e degli idonei come risultanti dall’Allegato 1) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3.
di specificare che
nell’Allegato 1) sono stati inseriti anche i soggetti idonei che, pur non
essendo ammessi alla procedura in quanto, concorrendo per un distretto in cui
la capienza del fabbisogno è insufficiente, risultano posizionati, in
applicazione dei criteri di cui all’art.6 comma 3 dell’Avviso del bando al 2°
posto, potrebbero eventualmente subentrare nell’ipotesi in cui il soggetto che
li precede in graduatoria dovesse risultare privo dei requisiti prescritti per
l’accreditamento ovvero rinunciare all’istanza;
4.
di dare atto che per i
soggetti, la cui istanza è risultata non ammissibile a seguito di istruttoria
negativa, prima della formale adozione del provvedimento negativo, si è
proceduto, ai sensi dell’art.6 comma 5 dell’Avviso, all’attivazione della
procedura di cui all’art.10-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.
di comunicazione delle motivazioni ostative all’accoglimento delle istanze ed
assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni
eventualmente corredate da documenti, con le seguenti note:
·
prot. n. 0023283/17
del 03/02/2017 a Radiosanit s.r.l
(diagnostica per immagini);
·
prot. n. 0023302/17
del 03/02/2017 a Ambulatorio Fisioterapia Carlino (FKT);
·
prot. n. 0023335/17
del 03/02/2017 a Ambulatorio Polispecialistico Italiano Madonna del Ponte
s.r.l. (FKT);
·
prot. n. 0023384/17
del 03/02/2017 a Centro Polispecialistico Farnese s.r.l. (FKT);
·
prot. n. 0023439/17
del 03/02/2017 a Società Cooperativa Monte d’Oro (FKT);
·
prot. n. 0023631/17
del 03/02/2017 a Studio Medico Associato Valdem
(diagnostica per immagini);
·
prot. n. 0023689/17
del 03/02/2017 a Casa di Cura Privata Villa Serena del Dott. Leonardo Petruzzi s.r.l. (diagnostica per immagini);
·
prot. n. 0023820/17
del 03/02/2017 a Nova Salus (FKT);
·
prot. n. 0023862/17
del 03/02/2017 a Nova Salus (diagnostica per
immagini);
·
prot. n. 0023952/17
del 03/02/2017 a Medilab s.r.l.s.
(FKT);
5.
di stabilire che
l’ammissione al procedimento di accreditamento di cui all’Avviso Pubblico
approvato con DCA n.41/2016 del 05.05.2016 dei soggetti pubblici e privati
riportati nell’Elenco degli Ammessi – Allegato 1, avviene con la riserva
dell’accertamento, da parte del competente Servizio Programmazione
Socio-sanitaria, della veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui alla vigente normativa e degli ulteriori
requisiti prescritti dall’art.3 comma 1 lett.c) del
medesimo avviso, autocertificati dagli istanti, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i, in fase di partecipazione al bando;
6.
di stabilire inoltre che
qualora venga accertata, nella fase di verifica di cui al precedente punto, la
mancanza in capo ai soggetti ammessi, dei requisiti prescritti si procederà
allo loro esclusione dal procedimento di accreditamento;
7.
di precisare che, ai sensi
dell’art.7 comma 2 dell’Avviso, in caso di diniego dell’accreditamento
istituzionale, per mancanza dei requisiti, il CCRA sottopone a verifica la
prima struttura utilmente collocata nell’Elenco degli ammessi insistente nello
stesso ambito distrettuale;
8.
di precisare che avverso
l’Avviso approvato con DCA n.41/2016 del 05.05.2016 pende ricorso dinnanzi al
TAR Abruzzo – L’Aquila, il cui esito potrà condizionare la conclusione del
procedimento di accreditamento;
9.
di evidenziare che, ai sensi
dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii, la qualità di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies.
Gli accordi
contrattuali di cui all’art.8-quinquies dello stesso decreto potranno essere
conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale
integrazione dell’offerta pubblica;
10.
di trasmettere la presente
deliberazione all’Agenzia Sanitaria Regionale per l’espletamento delle attività
di cui all’art.7 dell’Avviso;
11.
di precisare che il presente
provvedimento giuntale riveste carattere di indifferibilità e di urgenza in
relazione alla necessità di rispettare i tempi di conclusione del procedimento
istruttorio previsti nell’Avviso Pubblico citato in premessa;
12.
di trasmettere il presente
provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e Finanze
successivamente alla sua adozione per la relativa validazione;
13.
di disporre la
pubblicazione del presente atto sul Burat della Regione
Abruzzo con valore di notifica e sul sito istituzionale della Regione, Sez.
Avvisi.