IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
CONSIDERATA la necessità di emanare
disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività
turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione
Abruzzo, che garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio marittimo lungo
tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di
gestione delle amministrazioni comunali costiere;
VISTO il D.P.R. 470 in data
08.06.1982 e successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità
delle acque di balneazione;
VISTA la Direttiva
2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la Direttiva
76/160/CE;
VISTO il D.Lgs. n. 116 del
30/05/2008 – Attuazione della Direttiva 2006/7/CE ;
VISTO il Decreto del Ministero
del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla
liberalizzazione delle tariffe;
VISTA la Legge 05.02.1992 n.104
relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone
disabili;
VISTA la Legge 04.12.1993 n.494
recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime;
VISTE le Circolari del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione- Direzione Generale Demanio Marittimo e dei
Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente
07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.
VISTO il D.P.R. 616/77 in data
24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n.
112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali;
VISTA la Legge Regionale
17.12.1997, n. 141 e successive integrazioni e modifiche, recante
norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo con finalità turistiche e ricreative;
VISTO il Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché
la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;
VISTA la L.R. 04.08.2009
n.10/2009: Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, 135 recante “Norme
e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel
territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.114;
VISTO l’atto di intesa, in data
16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari
concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 51 del
03.03.2003;
VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689
– Modifiche al sistema penale;
VISTE le disposizioni relative
all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTI gli artt. 30, 68,
81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt.27, 28, 59 e
524 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA la Deliberazione n.33
del 23.01.2004 con la quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con decorrenza
31.01.2004;
VISTO il Piano Demaniale
Marittimo regionale (PDM) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione
n. 20/4 del 24/02/2015;
VISTI il: Decreto Ministeriale 30.03.2010, “Definizione dei criteri per
determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche
per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento
della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione e la L.R. 22.12.2010,
n. 59, art. 37 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE”.
PRESO ATTO che annualmente la Giunta
Regionale in ossequio delle predette normative approva le risultanze dei
campionamenti analitici dell’anno precedente (2016) e dispone gli adempimenti
per l’anno di riferimento (2016) riferiti alle acque di balneazione;
classificando le stesse acque in classi di qualità ed individuando nelle acque
marino-costiere quelle non adibite a balneazione e/o quelle vietate alla
balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento
per la stagione balneare 2017;le acque
classificate “scarse” a seguito di recenti episodi di inquinamento o di
fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare
2017;le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l’anno 2017 (foci dei fiumi, dei torrenti
e aree portuali);
PRESO
ATTO,
inoltre che la Giunta Regionale, come per le passate stagioni stabilisce che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e
termina il 30 settembre 2016, e
che i prelievi analitici vengono
effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i
valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle
acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010,
attuativo del D.lgs. n. 116/08;
RITENUTO pertanto che le disposizioni inerenti le acque di
balneazione che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che saranno
oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri
costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza,
in particolare in relazione agli
obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e
l’informazione del pubblico(cittadini-utenti)rispetto alla qualità delle stesse
acque di balneazione;
RAVVISATA la necessità di adottare
apposita Ordinanza Balneare per l’anno 2017;
PRESO ATTO dell’Ordinanza predisposta
dall’Ufficio Demanio Marittimo di questo Servizio che forma parte integrante della presente
determinazione (All.1);
SENTITI i Comuni costieri, la
Direzione Marittima, La Capitaneria di Porto di Ortona, l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Giulianova e
Vasto , le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in merito
alla redazione dell’Ordinanza Balneare
2017;
DATO ATTO che, per quanto non
espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni
delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano
Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità
Marittime;
DETERMINA
Per
tutti i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente
riportati e confermati di:
1.
di approvare l’Ordinanza Balneare 2017
come da allegato 1) che forma parte integrante della presente determinazione.
2.
di dare mandato al Responsabile
dell’Ufficio di provvedere alla pubblicazione dell’apposita Ordinanza sul Burat
e sul sito Web Sezione “Amministrazione Trasparente” e “Avvisi” della Regione
Abruzzo ai sensi della normativa vigente.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Francesco Di Filippo
Segue
Allegato