IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

 

VISTO il D.P.R. 470  in data 08.06.1982 e successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione;

 

VISTA  la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CE;

 

VISTO il D.Lgs. n. 116 del 30/05/2008 – Attuazione della Direttiva 2006/7/CE ;

 

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

 

VISTA la Legge 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

 

VISTA la Legge 04.12.1993 n.494 recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

 

VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.

 

VISTO il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

 

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

 

VISTA la Legge Regionale  17.12.1997, n. 141  e successive integrazioni e modifiche, recante norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;

 

VISTA la L.R. 04.08.2009 n.10/2009: Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, 135 recante “Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

 

VISTO l’atto di intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale  n. 51 del 03.03.2003;

 

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;

 

VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;

 

VISTI gli artt. 30, 68, 81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt.27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

 

VISTA la Deliberazione  n.33 del 23.01.2004 con la quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;

 

VISTO il Piano Demaniale Marittimo regionale (PDM) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 20/4 del 24/02/2015;

 

VISTI il: Decreto Ministeriale 30.03.2010, “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE”.

 

PRESO ATTO che annualmente la Giunta Regionale in ossequio delle predette normative approva le risultanze dei campionamenti analitici dell’anno precedente (2016) e dispone gli adempimenti per l’anno di riferimento (2016) riferiti alle acque di balneazione; classificando le stesse acque in classi di qualità ed individuando nelle acque marino-costiere quelle non adibite a balneazione e/o quelle vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2017;le acque classificate “scarse” a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2017;le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate  per l’anno 2017 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

 

PRESO ATTO, inoltre che la Giunta Regionale, come per le passate stagioni stabilisce che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2016, e che i prelievi analitici  vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

 

RITENUTO  pertanto che le disposizioni inerenti le acque di balneazione che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza, in particolare in relazione agli  obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico(cittadini-utenti)rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione;

 

RAVVISATA la necessità di adottare apposita Ordinanza Balneare per l’anno 2017;

 

PRESO ATTO dell’Ordinanza predisposta dall’Ufficio Demanio Marittimo di questo Servizio che  forma parte integrante della presente determinazione (All.1);

 

SENTITI i Comuni costieri, la Direzione Marittima, La Capitaneria di Porto di Ortona, l’Ufficio Circondariale  Marittimo di Giulianova e Vasto , le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in merito alla redazione  dell’Ordinanza Balneare 2017;

 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;

 

DETERMINA

 

Per tutti i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

 

1.             di approvare l’Ordinanza Balneare 2017 come da allegato 1) che forma parte integrante della presente determinazione.

2.             di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di provvedere alla pubblicazione dell’apposita Ordinanza sul Burat e sul sito Web Sezione “Amministrazione Trasparente” e “Avvisi” della Regione Abruzzo ai sensi della normativa vigente.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Di Filippo

 

Segue Allegato

Allegato 1