L’AUTORITA’ COMPETENTE

 

Omissis

 

AUTORIZZA

 

Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

 

Art. 1

 

Il Comune di Gessopalena (CH), con sede legale in Gessopalena, Piazzale Marino Turchi n.6, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 975 KW, da fonte rinnovabile idraulica, nonché delle infrastrutture indispensabili per la connessione alla rete, da ubicarsi nel Comune di Gessopalena (CH), loc. ex Molino Tozzi.

 

Art. 2

 

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 26/01/2017 e agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

Gli impianti e le opere connesse, così come approvati dalla conferenza dei servizi del 26/01/2017, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti con la conseguenza che, ai sensi del D.P.R. n.327/2001 l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio equivale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

L’autorità competente ai fini espropriativi è l’Amministrazione comunale di Gessopalena (CH).

 

Art. 3

 

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

-                   Comitato di Coordinamento della Valutazione di Impatto Ambientale CCR-VIA con Giudizio n.402 del 29/07/2004 ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’intervento in questione, quali: “Che le sponde vengano ricondotte ad un minor impatto ambientale-paesaggistico con opere di ingegneria naturalistica”;

-                   Valutazione di incidenza favorevole, con prescrizioni/misure di mitigazione, approvata con determina n.52 del 16/05/2016 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gessopalena;

-                   Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, parere favorevole con prescrizioni espresso con prot.RA/75320/16 del 21/10/2016, integrato con nota prot.RA/81339/16 del 28/10/2016:“- prima dell’inizio dei lavori il Comune di Gessopalena (CH) dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite con nota n.0021509 del 4/11/2014 del Ministero delle Infrastrutture idriche ed elettriche; - prima dell’inizio dei lavori il Comune di Gessopalena (CH) dovrà provvedere alla sottoscrizione del disciplinare aggiuntivo, in fase di approvazione da parte dell’Autorità Concedente, con il quale saranno stabilite le nuove condizioni alle quali sarà assoggettata la connessione di che trattasi; - prima dell’inizio dei lavori il Comune di Gessopalena (CH) dovrà presentare apposita domanda per l’acquisizione, da parte del Servizio scrivente, della prescritta autorizzazione ai sensi del R.D. n.523 del 26/07/1904 art.93 e seguenti finalizzata a dimostrare, attraverso specifiche verifiche idrauliche con ritorno di almeno 200 anni, che l’opera di presa da realizzare non andrà a creare restringimenti o a modificare la sezione libera di deflusso e quindi non inciderà sulla funzionalità dell’alveo del fiume Aventino”;

-                   ARTA Abruzzo, parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso con nota prot.8057 del 28/10/2016: “- qualora durante le operazioni di scavo fosse rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di concentrazione (CSC) anche per un solo parametro, dovrà essere avviata la procedura prevista dall’art.242 DLgs 151/2006 e s.m.i.. Inoltre, se risultasse la presenza di materiali di riporto, il proponente dovrà contattare l’ARTA e verificare se i materiali, ai sensi dell’art.41 della L.98/13, sono assimilabili a terreno o rifiuto; - a seguito dell’approvazione del piano di classificazione acustica, venga effettuata la verifica di compatibilità dell’opera con i valori assegnati all’area in esame e a quelle limitrofe, con particolare riferimento a quelle eventualmente caratterizzate dalla presenza di civili abitazioni”;

-                   Provincia di Chieti, parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n.23355 del 17/10/2016: “che il progetto esecutivo assicuri, in modo puntuale e circostanziato, la continuità nella fruizione turistica, ecosostenibile della risorsa fluviale, evitando ogni possibile interferenza progettuale che possa arrecare danno alla naturalità e percorribilità del corso d’acqua (v. alterazioni degli argini con opere di presa, ecc.), nonché possibili squilibri al complesso ecosistema della flora e fauna locale (v. approfondimenti vinca su habitat, lontra e gambero di fiume)”;

-                   Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Regione Abruzzo, parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi dell’8/11/2016 con la seguente prescrizione: “prima dell’avvio dei lavori sarà necessario da parte del proponente attivare tutte le procedure autorizzative previste dalla L.R. 3/2014 e relative al taglio di essenze arboree o arbustive e i movimenti terra lungo i tratti interessati dal passaggio della condotta forzata e nell’area di realizzazione della centrale, il proponente inoltre nell’eventualità in cui i lavori richiedano l’apertura di nuove piste dovrà concordare con lo STA competente le modalità autorizzative”;

-                   Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo, dichiarazione di nulla-osta alla realizzazione delle opere di progetto del con nota 1289 del 2/02/2017 con richiesta “che tutte le operazioni relative agli sbancamenti e movimentazione di terreno vengano seguite da un archeologo professionista il cui curriculum dovrà essere inviato alla Soprintendenza prima dell’inizio dei lavori”;

 

Art. 4

 

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente-Servizio Politica Energetica, all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti.

 

Art. 5

 

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

 

Art. 6

 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a.           alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b.           alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c.           alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

 

Art. 7

 

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

 

Art. 8

 

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

 

Art. 9

 

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

a.           Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di Gessopalena (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b.           Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco