L’AUTORITA’
COMPETENTE
Omissis
AUTORIZZA
Ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
Per tutto quanto esposto in premessa che in questa
sede si intende riportato:
Art. 1
Il Comune di Gessopalena
(CH), con sede legale in Gessopalena, Piazzale Marino
Turchi n.6, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale
rappresentante pro-tempore, ai sensi e
per gli effetti dell’art.12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione
e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica, di potenza
nominale pari a 975 KW, da fonte rinnovabile idraulica, nonché delle
infrastrutture indispensabili per la connessione alla rete, da ubicarsi nel
Comune di Gessopalena (CH), loc. ex Molino Tozzi.
Art. 2
Gli impianti e le opere connesse devono essere
realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei
servizi del 26/01/2017 e agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria e SINA.
Gli impianti e le opere connesse, così come
approvati dalla conferenza dei servizi del 26/01/2017, ai sensi dell’art. 12
comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti con la conseguenza
che, ai sensi del D.P.R. n.327/2001 l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio equivale all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.
L’autorità competente ai fini espropriativi è
l’Amministrazione comunale di Gessopalena (CH).
Art. 3
L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle
seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento
autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:
-
Comitato di Coordinamento della Valutazione di
Impatto Ambientale CCR-VIA con Giudizio n.402 del 29/07/2004 ha espresso parere
favorevole con prescrizioni all’intervento in questione, quali: “Che le sponde
vengano ricondotte ad un minor impatto ambientale-paesaggistico con opere di
ingegneria naturalistica”;
-
Valutazione di incidenza favorevole, con
prescrizioni/misure di mitigazione, approvata con determina n.52 del 16/05/2016
del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gessopalena;
-
Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, parere
favorevole con prescrizioni espresso con prot.RA/75320/16
del 21/10/2016, integrato con nota prot.RA/81339/16
del 28/10/2016:“- prima dell’inizio dei lavori il Comune di Gessopalena (CH)
dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite con nota n.0021509 del 4/11/2014
del Ministero delle Infrastrutture idriche ed elettriche; - prima dell’inizio
dei lavori il Comune di Gessopalena (CH) dovrà provvedere alla sottoscrizione
del disciplinare aggiuntivo, in fase di approvazione da parte dell’Autorità
Concedente, con il quale saranno stabilite le nuove condizioni alle quali sarà
assoggettata la connessione di che trattasi; - prima dell’inizio dei lavori il
Comune di Gessopalena (CH) dovrà presentare apposita domanda per
l’acquisizione, da parte del Servizio scrivente, della prescritta autorizzazione
ai sensi del R.D. n.523 del 26/07/1904 art.93 e seguenti finalizzata a
dimostrare, attraverso specifiche verifiche idrauliche con ritorno di almeno
200 anni, che l’opera di presa da realizzare non andrà a creare restringimenti
o a modificare la sezione libera di deflusso e quindi non inciderà sulla
funzionalità dell’alveo del fiume Aventino”;
-
ARTA Abruzzo, parere tecnico favorevole con
prescrizioni espresso con nota prot.8057 del 28/10/2016: “- qualora durante le
operazioni di scavo fosse rilevato il superamento delle concentrazioni soglia
di concentrazione (CSC) anche per un solo parametro, dovrà essere avviata la
procedura prevista dall’art.242 DLgs 151/2006 e s.m.i.. Inoltre, se risultasse la presenza di materiali di
riporto, il proponente dovrà contattare l’ARTA e verificare se i materiali, ai
sensi dell’art.41 della L.98/13, sono assimilabili a terreno o rifiuto; - a
seguito dell’approvazione del piano di classificazione acustica, venga
effettuata la verifica di compatibilità dell’opera con i valori assegnati
all’area in esame e a quelle limitrofe, con particolare riferimento a quelle
eventualmente caratterizzate dalla presenza di civili abitazioni”;
-
Provincia di Chieti, parere favorevole con
prescrizioni con nota prot. n.23355 del 17/10/2016:
“che il progetto esecutivo assicuri, in modo puntuale e circostanziato, la
continuità nella fruizione turistica, ecosostenibile della risorsa fluviale,
evitando ogni possibile interferenza progettuale che possa arrecare danno alla
naturalità e percorribilità del corso d’acqua (v. alterazioni degli argini con
opere di presa, ecc.), nonché possibili squilibri al complesso ecosistema della
flora e fauna locale (v. approfondimenti vinca su habitat, lontra e gambero di
fiume)”;
-
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e
della Pesca – Regione Abruzzo, parere favorevole espresso in sede di Conferenza
dei Servizi dell’8/11/2016 con la seguente prescrizione: “prima dell’avvio dei
lavori sarà necessario da parte del proponente attivare tutte le procedure
autorizzative previste dalla L.R. 3/2014 e relative al taglio di essenze
arboree o arbustive e i movimenti terra lungo i tratti interessati dal
passaggio della condotta forzata e nell’area di realizzazione della centrale,
il proponente inoltre nell’eventualità in cui i lavori richiedano l’apertura di
nuove piste dovrà concordare con lo STA competente le modalità autorizzative”;
-
Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo,
dichiarazione di nulla-osta alla realizzazione delle opere di progetto del con
nota 1289 del 2/02/2017 con richiesta “che tutte le operazioni relative agli
sbancamenti e movimentazione di terreno vengano seguite da un archeologo
professionista il cui curriculum dovrà essere inviato alla Soprintendenza prima
dell’inizio dei lavori”;
Art. 4
L’inizio dei lavori per la realizzazione
dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere
effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente
provvedimento.
E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare
all’Autorità Competente-Servizio Politica Energetica, all’ARTA Distretto
Provinciale di Chieti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.
Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il
Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare all’Autorità
Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo,
redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata
al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni
e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.
Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio
dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente e
all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti.
Art. 5
Il Proponente ha l’obbligo di comunicare
formalmente ed immediatamente all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto
Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli
impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art. 6
In caso di inosservanza delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di
cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità
Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a.
alla diffida, con l'assegnazione di un termine
entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b.
alla diffida ed alla contestuale sospensione
dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c.
alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura
dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini
situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
Art. 7
Le attività di vigilanza e controllo relativamente
al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze.
Art. 8
La presente Autorizzazione Unica ha durata
triennale relativamente alla costruzione dell’impianto.
Resta fermo l'obbligo per il Proponente di
aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le
autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere
preventivamente autorizzata dall’amministrazione competente, che nel caso di
modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale
così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un
impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il
Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già
citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non
sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può
aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a
tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
La variazione del nominativo del legale
rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni
dalla stessa.
Art. 9
Per tutto quanto non espressamente definito dal
presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre
2010.
a.
Il presente provvedimento viene redatto in numero
due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di
Gessopalena (CH), nella persona
del Legale Rappresentante pro tempore;
b.
Il Responsabile del Procedimento trasmette copia
del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal
rilascio del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco