Risoluzione: Affido ai Comuni dei minori non accompagnati.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTA la risoluzione a firma del consigliere Berardinetti recante: Affido ai Comuni dei minori non accompagnati;

 

UDITA l'illustrazione del consigliere Berardinetti;

 

A maggioranza

 

L’APPROVA

 

Nel testo che di seguito si trascrive:

 

«IL CONSIGLIO REGIONALE

 

PREMESSO che:

-              la dimensione del fenomeno relativo all’allontanamento di minori dalla propria famiglia e il loro affidamento in strutture esterne è in costante crescita negli ultimi anni, insieme al recente problema di una sempre più consistente presenza di minori stranieri non accompagnati (che trovano accoglienza quasi esclusivamente nei servizi residenziali) e ciò impone a tutti la ricerca di soluzioni qualitativamente e socialmente adeguate, sostenibili e appropriate ai bisogni del minorenne;

-              secondo l’ultimo monitoraggio effettuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si evidenzia una situazione di particolare preoccupazione: frammentarietà di molti interventi di accoglienza; elevata incidenza degli allontanamenti coatti disposti dai Tribunali per i Minorenni rispetto a quelli attivati dai Servizi Sociali dei Comuni; forte percentuale dei provvedimenti d’urgenza, che manifesta una difficoltà di prevenzione del disagio familiare e minorile;

-              le strutture sociali e le case famiglia che ospitano i minori sono diverse tra di loro, hanno all’interno personale specializzato e aree di gioco e i prezzi variano in base all’offerta di ciascuna;

-              a titolo di esempio, nella sola provincia dell’Aquila, i Comuni hanno speso, nel 2016, intorno ai 2 milioni e 500 mila euro;

-              le amministrazioni locali versano in una situazione di fortissima contrazione di risorse, tale da non poter oggi sostenere ulteriori servizi alla persona, così importanti per la collettività, come l’affido minorile.

 

CONSIDERATO che:

-              la legge n. 184 del 1983, modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001, prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia;

-              il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno;

-              ove non sia possibile l’affidamento nei termini suindicati è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza;

-              la Regione Abruzzo, con L.R. n. 15 del 14 febbraio 1989, promuove e favorisce interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori, diretti a prevenire e superare situazioni di bisogno e di emarginazione. A tale scopo, la Regione detta norme per l’organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali rivolti a minori, che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di educazione e stabilisce che le attività e i servizi socio-assistenziali sono esercitate dai Comuni;

-              la legge regionale n. 135 del 17 dicembre 1996 prevede l’istituzione del Fondo Sociale Regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale. Nel fondo confluiscono le risorse finanziarie previste dalle specifiche leggi regionali per la realizzazione di interventi e servizi socio-assistenziali, costituite da stanziamenti statali e comunitari;

-              il Fondo è suddiviso in quote percentuali distinte in relazione a determinate aree di interventi e non è sufficiente a coprire le spese dei Comuni per i servizi in materia sociale e socio-assistenziale;

 

EVIDENZIATO che:

-              il 70 per cento dei tagli nel servizio sociale territoriale e le problematiche sempre diverse che le famiglie sono costrette ad affrontare hanno generato ulteriori difficoltà nel gestire il settore e, soprattutto, un allungamento dei tempi che spesso va in conflitto con i diritti dei minori.

 

Tutto ciò premesso,

 

IMPEGNA

 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

 

-              a porre in essere, in prima istanza, tutte le azioni necessarie per individuare e stanziare maggiori risorse finanziarie da destinare ai Comuni per le attività e i servizi nel settore sociale relativamente all’affido dei minori non accompagnati;

-              a definire, in sede di Conferenza Stato-Regioni e presso le istituzioni competenti, iniziative di coordinamento volte a determinare atti necessari al fine di rimodulare le competenze tra la Regione e i Comuni per far sì che le spese destinate a garantire il diritto di assistenza in favore dei minori non gravino sui bilanci di questi ultimi».