“Rifinanziamento delle provvidenze a favore dei nefropatici, portatori di                  patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati”.

 

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

 

VISTA la risoluzione n. 24 del 12 ottobre 2016 a firma dei Consiglieri Monaco, Olivieri, Smargiassi e Sospiri recante: “Rifinanziamento delle provvidenze a favore dei nefropatici, portatori di  patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati”;

 

UDITA l’illustrazione dei proponenti e l’intervento della signora Eleonora Corona segretaria regionale dell’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati – Dialisi e Trapianto ONLUS);

 

VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

 

All’unanimità  dei Consiglieri presenti

 

L’APPROVA

 

Nel testo che di seguito si trascrive:

 

VISTA la Legge Regionale 21 aprile 1998, n. 29 ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. nr. 19/77, n. 69/78 e n. 60/83 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici” che, all’art. 1, comma 2, prevede “ che le Aziende Usl della Regione forniscono prodotti dietetici aproteici fino ad un importo massimo di lire 40.000 mensili per ciascun paziente in favore dei nefropatici con insufficienza renale media, in terapia conservativa, accertata da struttura nefrologica ospedaliera o universitaria, al fine di prevenire uremia cronica terminale. Tale importo è elevato a lire 60.000 mensili a favore dei pazienti che fruiscono di esenzione totale del ticket”;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17-bis L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale) i provvedimenti di cui alla L.R. 21 aprile 1998, n. 29, sono estesi ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati;

 

RILEVATO che la sopra menzionata L.R. n. 29/98 risulta finanziata con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

 

VISTO l’accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanità della Regione Abruzzo Dr. Gino Redigolo 27 febbraio 2009, n. 2/09 (Provvidenze a favore dei nefropatici. Sospensione art.1 - comma 2 della L.R. n. 29/1998 e successive modifiche ed integrazioni), pubblicato nel BURA 15 maggio 2009, n. 25.

 

VISTO l'art. 3, della L.R. 16 ottobre 2012, n. 50, che prevede che “Le provvidenze previste dal comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 21 aprile 1998, n. 29 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 1977, alla L.R. n. 69 del 1978 e alla L.R. n. 60 del 1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici" sono sospese sino alla conclusione del piano di rientro”

 

CONSIDERATO che, come dichiarato dall’Assessore alla Sanità Paolucci a settembre 2016 “ L'Abruzzo ha "tecnicamente" meritato di uscire dal commissariamento "perché ha risanato i conti economici ma, soprattutto, perché è riuscita a raggiungere il fatidico parametro di 160 che attesta la qualità dei livelli essenziali di assistenza;

 

RILEVATO, quindi, che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo completati;

 

RICHIAMATO l’obiettivo posto dall’assessore Silvio Paolucci "Accompagnare i fragili e i cronici nel loro lungo percorso di assistenza è la vera sfida e mi aspetto molto dagli operatori, che dovranno guardare a questi pazienti con amicizia";

 

Per tutto quanto premesso e considerato,

 

IMPEGNA

 

LA GIUNTA REGIONALE E, PER ESSA, L’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E AL BILANCIO

 

-                   a prevedere quanto prima, anche in sede di stesura della nuova legge di stabilità e di bilancio regionale, la previsione della copertura finanziaria e, quindi il ripristino della concessione delle provvidenze a favore dei malati prevista dalla L.R. 21 aprile 1998, n. 29.