IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
RILEVATO che, ai sensi del comma 1
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, le amministrazioni
devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante
trasferimento di personale da altre amministrazioni;
VISTA la
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 147 del 6/12/2016 avente ad oggetto
“Modifica dotazione organica. Programmazione dei fabbisogni di personale e
della Dirigenza triennio 2016/2018”, modificata ed integrata con deliberazione
n. 155 del 21/12/2016;
VISTO
il
regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre
2009 con deliberazione n. 138 per dare concreta attuazione al principio del
previo esperimento delle procedure di mobilità, così come modificato con
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 158;
VISTA la propria
precedente determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016 con la quale è stata
indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs.
n. 165/2001, procedura di mobilità esterna del personale di ruolo dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti a tempo
pieno e indeterminato di diverse categorie e profili professionali presso gli
uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;
VISTA
la
“Disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale”, approvata con
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 114 dell’11 agosto 2015;
CONSIDERATO che,
nell’ambito della procedura in parola, alla data di scadenza per la
presentazione delle istanze, sono pervenute n. 10 domande di candidati per il
profilo di “Collaboratore per l’attività di supporto (Accesso B1)”;
PRESO ATTO che, nel corso dell’istruttoria, è stato rispettato quanto prescritto
dall’
articolo 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale,
in base al quale il dipendente agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in
cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
ESAMINATE
le
domande pervenute con riferimento ai requisiti di ammissione previsti
nell’avviso di mobilità;
ACCERTATO
che il
Signor Di Paolo Antonio, dipendente del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti,
non è in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a)
dell’avviso di selezione in quanto la V qualifica funzionale, che dichiara di
possedere, non corrisponde all’inquadramento nella categoria B (accesso B1)”;
RITENUTO,
pertanto, di dover escludere il suddetto
candidato dalla procedura di che trattasi per carenza dei requisiti richiesti;
PRESO
ATTO, inoltre, che il Signor Giovannone
Paride nella domanda di partecipazione ha chiesto di essere ammesso sia alla
procedura selettiva per il profilo di Collaboratore per le attività di supporto
- Categoria B (accesso B1) - che a quella per il profilo di Collaboratore
specializzato per l’assistenza d’aula - Categoria B (accesso B3);
TENUTO
CONTO che nella medesima istanza il candidato ha
dichiarato, altresì, di essere inquadrato nella categoria B, posizione
economica B1;
VALUTATO, pertanto, di dover ammettere il Signor Giovannone
Paride alla procedura selettiva per il profilo di Collaboratore per le attività
di supporto (accesso B1);
DATO
ATTO che il Signor Abbandonato Gianfranco nella domanda
di partecipazione non ha allegato copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità come prescritto dall’articolo 4, comma 2, lettera c)
dell’avviso di mobilità approvato con la citata Determinazione n. 77/AA/OG del
29/12/2016;
ATTESO
-
che il responsabile del procedimento ha provveduto a
richiedere l’integrazione all’interessato, fissando un termine di 5 giorni per
adempiere;
-
che tale integrazione non è pervenuta in virtù della
infruttuosa notifica, inviata per mezzo di raccomandata a/r, della richiesta;
RITENUTO,
pertanto, di dover escludere il suddetto
candidato dalla procedura di che trattasi per carenza della documentazione
richiesta atteso che la copia fotostatica completa di un documento di identità
in corso di validità è indispensabile al fine di rendere formalmente valide le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda
e nell’allegato curriculum, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
VISTA la L. R.
14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare
gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 23 sulle competenze
del Direttore regionale;
VISTA la L.R.
9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e
funzionale del Consiglio regionale, come modificata dalla L.R. n. 35 del 26
agosto 2014;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa:
-
di ammettere alla procedura
di mobilità esterna, approvata con precedente determinazione n. 77/AA/OG del
29/12/2016, i candidati:
1.
Asci
Adele;
2.
Berardi
Adriana;
3.
Caratelli
Nicola;
4.
Di
Sano Lucia;
5.
Ferrante
Donatella;
6.
Giovannone Paride;
7.
Giuliani
Gabriella;
8.
Quintiliani Luigi;
-
di escludere dalla procedura
il candidato Di Paolo Antonio poiché non in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) dell’avviso di selezione
e il Signor Abbandonato Gianfranco per
carenza della documentazione richiesta;
-
di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tiziana Grassi