Procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 comma 2bis del D. Lgs. n. 165/2001, mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di diverse categorie e profili professionali - presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila. Ammissione ed esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva la Categoria B (accesso B1) con profilo professionale di “collaboratore per l’attivita’ di supporto”.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 

RILEVATO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni;

 

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 147 del 6/12/2016 avente ad oggetto “Modifica dotazione organica. Programmazione dei fabbisogni di personale e della Dirigenza triennio 2016/2018”, modificata ed integrata con deliberazione n. 155 del 21/12/2016;

 

VISTO il regolamento di mobilità adottato dall’Ufficio di Presidenza in data 10 dicembre 2009 con deliberazione n. 138 per dare concreta attuazione al principio del previo esperimento delle procedure di mobilità, così come modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 158;

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016 con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, procedura di mobilità esterna del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato di diverse categorie e profili professionali presso gli uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;

 

VISTA la “Disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale”, approvata con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 114 dell’11 agosto 2015;

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della procedura in parola, alla data di scadenza per la presentazione delle istanze, sono pervenute n. 10 domande di candidati per il profilo di “Collaboratore per l’attività di supporto (Accesso B1)”;

 

PRESO ATTO che, nel corso dell’istruttoria, è stato rispettato quanto prescritto dall’ articolo 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale, in base al quale il dipendente agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di parenti, di affini entro il secondo grado;

 

ESAMINATE le domande pervenute con riferimento ai requisiti di ammissione previsti nell’avviso di mobilità;

ACCERTATO che il Signor Di Paolo Antonio, dipendente del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti, non è in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) dell’avviso di selezione in quanto la V qualifica funzionale, che dichiara di possedere, non corrisponde all’inquadramento nella categoria B (accesso B1)”;

 

RITENUTO, pertanto, di dover escludere il suddetto candidato dalla procedura di che trattasi per carenza dei requisiti richiesti;

 

PRESO ATTO, inoltre, che il Signor Giovannone Paride nella domanda di partecipazione ha chiesto di essere ammesso sia alla procedura selettiva per il profilo di Collaboratore per le attività di supporto - Categoria B (accesso B1) - che a quella per il profilo di Collaboratore specializzato per l’assistenza d’aula - Categoria B (accesso B3);

 

TENUTO CONTO che nella medesima istanza il candidato ha dichiarato, altresì, di essere inquadrato nella categoria B, posizione economica B1;

 

VALUTATO, pertanto, di dover ammettere il Signor Giovannone Paride alla procedura selettiva per il profilo di Collaboratore per le attività di supporto (accesso B1);

 

DATO ATTO che il Signor Abbandonato Gianfranco nella domanda di partecipazione non ha allegato copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità come prescritto dall’articolo 4, comma 2, lettera c) dell’avviso di mobilità approvato con la citata Determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016;

 

ATTESO

-                   che il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere l’integrazione all’interessato, fissando un termine di 5 giorni per adempiere;

-                   che tale integrazione non è pervenuta in virtù della infruttuosa notifica, inviata per mezzo di raccomandata a/r, della richiesta;

 

RITENUTO, pertanto, di dover escludere il suddetto candidato dalla procedura di che trattasi per carenza della documentazione richiesta atteso che la copia fotostatica completa di un documento di identità in corso di validità è indispensabile al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda e nell’allegato curriculum, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

 

VISTA la L. R. 14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 23 sulle competenze del Direttore regionale;

 

VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale, come modificata dalla L.R. n. 35 del 26 agosto 2014;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

-                   di ammettere alla procedura di mobilità esterna, approvata con precedente determinazione n. 77/AA/OG del 29/12/2016, i candidati:

1.           Asci Adele;

2.           Berardi Adriana;

3.           Caratelli Nicola;

4.           Di Sano Lucia;

5.           Ferrante Donatella;

6.           Giovannone Paride;

7.           Giuliani Gabriella;

8.           Quintiliani Luigi;

-                   di escludere dalla procedura il candidato Di Paolo Antonio poiché non in possesso del requisito previsto dall’art. 2,  comma 1, lettera a) dell’avviso di selezione e il Signor Abbandonato Gianfranco per carenza della documentazione richiesta;

-                   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tiziana Grassi