LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento
recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori
non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (16G00248) di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.2016, con il quale si è provveduto ad
individuare i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano
ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l’età del
minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si
procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione
dell’età, se del caso mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche,
attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato
e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità
relative all’origine etnica e culturale del minore;
VISTO l’art. 3 del surrichiamato Regolamento che stabilisce che quando a
conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell’articolo 2, permangono
ragionevoli dubbi circa l’età del presunto minore non accompagnato vittima di
tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela
l’autorizzazione all’avvio della procedura di cui all’articolo 5. Quando il
Giudice rilascia l’autorizzazione individua, altresì, la struttura sanitaria
pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere
la procedura di cui all’art. 5 avvalendosi di un elenco di strutture idonee
indicate dalla Regione;
ATTESO che l’art. 5 del
Regolamento di che trattasi, stabilisce che la procedura per la determinazione
dell’età è condotta un’equipe multidisciplinare e che tale procedura consiste
nello svolgimento di un colloquio sociale, di una visita pediatrica auxologica
e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se
necessario, di un mediatore culturale o un interprete;
RILEVATO, altresì, che la
procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell’autorizzazione rilasciata
dal Giudice della tutela, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento e
conclusa entro i successivi venti giorni;
RITENUTO, pertanto, in
relazione a quanto previsto dalla surrichiamata
normativa, di dover procedere ad individuare, nell’ambito della Regione
Abruzzo, le strutture sanitarie pubbliche dotate di equipe multidisciplinare
pediatrica presso le quali svolgere la procedura di cui all’art. 5 del
Regolamento di cui al DPCM 10 novembre 2016, n. 234;
CONSIDERATO di dover
individuare nelle Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri “San
Salvatore” di L’Aquila, “SS. Annunziata” di Chieti, “S. Spirito” di Pescara e
“G. Mazzini” di Teramo le strutture pubbliche presso le quali svolgere la
procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età dei minori non
accompagnati vittime di tratta;
ATTESO che i Direttori
Generali delle USL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Lanciano_Vasto-Chieti, Pescara e Teramo devono porre in
essere tutti gli accorgimenti organizzatori atti ad assicurare il
funzionamento, presso le Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri
sopra individuati, dell’equipe multidisciplinare deputata all’accertamento
dell’età del minore non accompagnato vittima di tratta;
RILEVATO che dall’attuazione
del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
dei bilanci delle Unità Sanitarie Locali della Regione, così come disposto
dall’art. 8 del Regolamento in oggetto, atteso che le pubbliche amministrazioni
interessate provvedono ai compiti previsti dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
VISTO il Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
DATO ATTO che :
1.
il
Dirigente del Servizio “Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina
Convenzionata e Penitenziaria”, competente nella materia trattata nel presente
provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello
stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2.
il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma
sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al
precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni
ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte
ed approvate:
1.
di individuare nelle Unità
Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri “San Salvatore” di L’Aquila,
“SS. Annunziata” di Chieti, “S. Spirito” di Pescara e “G. Mazzini” di Teramo le
strutture pubbliche presso le quali svolgere la procedura multidisciplinare per
l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta di cui
all’art. 5 del DPCM 10 novembre 2016, n. 234;
2.
di dare mandato ai Direttori
Generali delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo di porre in essere
tutti gli accorgimenti organizzatori atti ad assicurare il funzionamento,
presso le Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri di cui al punto
precedente, dell’equipe multidisciplinare deputata all’accertamento dell’età
del minore non accompagnato vittima di tratta nella composizione prevista
dall’art. 5, comma 2, del “Regolamento recante definizione dei meccanismi per
la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in
attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24 (16G00248)” di cui al DPCM 10 novembre 2016, n. 234;
3.
di dare atto che la
procedura per la determinazione dell’età deve essere avviata entro tre giorni
dalla data dell’autorizzazione rilasciata dal Giudice della tutela, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del Regolamento in oggetto, e conclusa entro i successivi
venti giorni;
4.
di precisare che
dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico dei bilanci delle Unità Sanitarie Locali della Regione, così
come disposto dall’art. 8 del Regolamento in oggetto, atteso che le pubbliche
amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
5.
di trasmettere, per gli
adempimenti di competenza, il presente provvedimento ai Direttori Generali
delle Unità Sanitarie Locali della Regione;
6.
di pubblicare la presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.