Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Novembre 2016, n. 234 – Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (16G00248) - Provvedimenti.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (16G00248) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.2016, con il quale si è provveduto ad individuare i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l’età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell’età, se del caso mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all’origine etnica e culturale del minore;

 

VISTO l’art. 3 del surrichiamato Regolamento che stabilisce che quando a conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell’articolo 2, permangono ragionevoli dubbi circa l’età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l’autorizzazione all’avvio della procedura di cui all’articolo 5. Quando il Giudice rilascia l’autorizzazione individua, altresì, la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all’art. 5 avvalendosi di un elenco di strutture idonee indicate dalla Regione;

 

ATTESO che l’art. 5 del Regolamento di che trattasi, stabilisce che la procedura per la determinazione dell’età è condotta un’equipe multidisciplinare e che tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o un interprete;

 

RILEVATO, altresì, che la procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell’autorizzazione rilasciata dal Giudice della tutela, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento e conclusa entro i successivi venti giorni;

 

RITENUTO, pertanto, in relazione a quanto previsto dalla surrichiamata normativa, di dover procedere ad individuare, nell’ambito della Regione Abruzzo, le strutture sanitarie pubbliche dotate di equipe multidisciplinare pediatrica presso le quali svolgere la procedura di cui all’art. 5 del Regolamento di cui al DPCM 10 novembre 2016, n. 234;

 

CONSIDERATO di dover individuare nelle Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri “San Salvatore” di L’Aquila, “SS. Annunziata” di Chieti, “S. Spirito” di Pescara e “G. Mazzini” di Teramo le strutture pubbliche presso le quali svolgere la procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta;

 

ATTESO che i Direttori Generali delle USL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Lanciano_Vasto-Chieti, Pescara e Teramo devono porre in essere tutti gli accorgimenti organizzatori atti ad assicurare il funzionamento, presso le Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri sopra individuati, dell’equipe multidisciplinare deputata all’accertamento dell’età del minore non accompagnato vittima di tratta;

 

RILEVATO che dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle Unità Sanitarie Locali della Regione, così come disposto dall’art. 8 del Regolamento in oggetto, atteso che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

 

DATO ATTO che :

1.           il Dirigente del Servizio “Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria”, competente nella materia trattata nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

2.           il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

 

1.           di individuare nelle Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri “San Salvatore” di L’Aquila, “SS. Annunziata” di Chieti, “S. Spirito” di Pescara e “G. Mazzini” di Teramo le strutture pubbliche presso le quali svolgere la procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta di cui all’art. 5 del DPCM 10 novembre 2016, n. 234;

2.           di dare mandato ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo di porre in essere tutti gli accorgimenti organizzatori atti ad assicurare il funzionamento, presso le Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri di cui al punto precedente, dell’equipe multidisciplinare deputata all’accertamento dell’età del minore non accompagnato vittima di tratta nella composizione prevista dall’art. 5, comma 2, del “Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (16G00248)” di cui al DPCM 10 novembre 2016, n. 234;

3.           di dare atto che la procedura per la determinazione dell’età deve essere avviata entro tre giorni dalla data dell’autorizzazione rilasciata dal Giudice della tutela, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento in oggetto, e conclusa entro i successivi venti giorni;

4.           di precisare che dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle Unità Sanitarie Locali della Regione, così come disposto dall’art. 8 del Regolamento in oggetto, atteso che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

5.           di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali della Regione;

6.           di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.