IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento di Polizia
Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281,
recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;
DATO ATTO che la legge n. 281/91 stabilisce che
le regioni devono organizzare “corsi di aggiornamento o formazione per il
personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali
addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile
volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti
locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);
VISTO l’art. 10 della Convenzione
Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il
13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO il D. Lgs.
27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici”;
VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473
“Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;
VISTO il provvedimento 18 marzo 1999,
ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane
relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
VISTA la Circolare del Ministero della
Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
VISTO il Reg. CE/388/2010, recante
disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo alle condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di
animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;
VISTA la Decisione n. 2003/803/CE che
stabilisce il modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani
gatti e furetti;
VISTO il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 22 luglio
201° che proroga di 24 mesi l’O.M. 6 agosto 2008 per l’identificazione e la
registrazione della popolazione canina;
VISTA la Decisione 2005/91/CE sulla
vaccinazione antirabbica;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;
DATO ATTO che Il comma 2 dell’articolo 6
(Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La vigilanza sul rispetto della
presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”;
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre
2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e
protezione degli animali d’affezione” ed in particolare l’art. 25 che
disciplina l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sull’osservanza
della legge stessa, demandandone le funzioni anche alle guardie zoofile;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n.
DG21/130 dell’11.11.2014 ad oggetto: “L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25.
Approvazione del Disciplinare per la formazione e la nomina delle Guardie Zoofile
volontarie”;
VISTA la richiesta dell’Associazione
“GUARDIE AMBIENTALI” – Delegazione di Roseto degli Abruzzi effettuata con mail
del 20 febbraio 2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 20
febbraio 2017 al n° prot. RA/39344, per il rilascio
nulla osta corsi di formazione per Guardie Zoofile;
DATO ATTO che il corso di formazione dovrà
articolarsi su una durata minima di 30 ore, articolate in 20 ore di lezioni
teoriche e 10 di attività pratiche;
DATO ATTO che nessun costo relativo allo
svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a carico della
Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione richiedente è tenuta ad
assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi
e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);
ATTESO che sul territorio regionale è
necessario poter disporre, attraverso specifica formazione, di personale idoneo
al controllo degli animali d’affezione in grado di coadiuvare gli organi
preposti;
RITENUTO di poter autorizzare lo svolgimento dei
corsi;
DATO ATTO che sul territorio regionale della
Regione Abruzzo possono esercitare l’attività di Guardia Zoofila, nell’ambito
del territorio provinciale di appartenenza, solo ed esclusivamente i soggetti
formati e riconosciuti ai sensi del richiamato art. 25 della L.R. n. 47/2013
che siano inoltre in possesso di un tesserino con fotografia, rilasciato dagli
organi della Regione Abruzzo;
ATTESO che, ottenuta la nomina a Guardia
Zoofila da parte della Regione Abruzzo, l’art. 6 della Legge n. 189/04,
consente alle associazioni riconosciute di chiedere la nomina delle Guardie
Zoofile a Guardie Particolari Giurate, nominate con apposito decreto rilasciato
dal Prefetto, addette alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla
protezione degli animali;
DATO ATTO che l’art. 133 e segg. del
T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti al
Prefetto, nel caso di specie, di nominare G.P.G. da destinare agli specifici
compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze (vigilanza sul rispetto
delle norme relative alla protezione degli animali) e al territorio provinciale
di pertinenza;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché
la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni”;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1.
di autorizzare l’Associazione
“GUARDIE AMBIENTALI” Delegazione di Roseto degli Abruzzi (TE) allo svolgimento
del Corso di formazione per Guardie Zoofile di cui al programma presentato
dall’Associazione stessa in data 20/02/2017;
2.
di obbligare l’Associazione
al rispetto delle condizioni di cui in narrativa, con particolare riferimento
all’obbligo di svolgimento del corso formativo articolato su n. 20 ore di
teoria in aula e n. 10 ore di pratica per un minimo totale di n. 30 ore di
lezione;
3.
di dare atto che nessun costo
relativo allo svolgimento dei Corsi e degli esami finali può essere posto a
carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l’Associazione richiedente è
tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento dei corsi e degli esami finali
(compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature,
ecc);
4.
di rinviare a successivi
atti e previa richiesta dell’Associazione l’approvazione della Commissione
d’esame finale dei Corsi;
5.
di demandare alla
Commissione d’esame il compito di trasmettere i nominativi dei soggetti
abilitati al Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti
della Giunta Regionale, per la successiva iscrizione all’Albo regionale delle
Guardie Zoofile, previo provvedimento del Dirigente del Servizio;
6.
di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Associazione richiedente;
7.
di pubblicare il presente
provvedimento sul B.U.R.A.;
8.
di trasmettere copia della
presente determinazione al Direttore Dipartimentale, ai sensi dell’art. 16
della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli