LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Regionale
del 06.07.2011, n.19 recante norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, da parte dei Comuni, che consente agli stessi di
proporre alla Giunta Regionale, per l’approvazione, piani di vendita degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del loro patrimonio, salvaguardando i
diritti degli assegnatari legittimi;
VISTA la Delibera di
Giunta Regionale n. 828 del 12.11.2013, con la quale è stato approvato il Piano
di vendita degli alloggi del Comune di Balsorano (AQ);
VISTO il D.M.
24.02.2015 “Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica” che all’art. 1 testualmente recita: “Sono fatti salvi i programmi di
alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtù di provvedimenti regionali;
VISTA la nota acquisita al protocollo di questo
Servizio con il n. RA/24972 del 29.08.2016, con la quale il Comune di Balsorano
(AQ) ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2016,
concernente la rimodulazione del Piano di alienazione alloggi – anno 2016, da
considerarsi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per
l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’ art. 1 commi 1 e
4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;
CONSIDERATO che le finalità
ed il reimpiego dei proventi delle vendite di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sono espressamente disciplinati dalle specifiche normative di settore
ed in particolare dal
comma
13 della Legge 560/93, dall’ art. 4 della L.R.76/2001, dall’ art. 8 della L.R.
8 novembre 2006 n.33 e dall’ art. 17, comma 1 della L.R. 19 agosto 2009, n.16;
PRESO ATTO della
rimodulazione del Piano degli alloggi da alienare, proposta dal Comune di
Balsorano, allegato alla presente (All. A);
CONSIDERATO che il suddetto
“Piano delle alienazioni valorizzazioni immobiliari – Rimodulazione anno 2016”
risulta predisposto secondo le indicazioni dell’art.4 della Legge 560/93,
individuando il 75% del totale patrimonio abitativo vendibile;
RITENUTO:
-
necessario
in proposito richiamare ancora l’interesse pubblico generale che è sotteso alle
dismissioni degli alloggi in questione (valorizzazione del patrimonio pubblico)
per evidenziare che, pur nell’interesse regionale della migliore valorizzazione
del bene da cedere, non compete a questa Regione la verifica della congruità
del prezzo di cessione, che è quello previsto dalla legge, ed in particolare
dal comma 10 dell’art.1 della L. 560/93, secondo le norme in esso richiamate,
aggiornate con le successive revisioni o, in alternativa, dal comma 11
dell’art. 1 della Legge 560/93 predetta;
-
che
l’Amministrazione Comunale dovrà porre particolare attenzione nella
determinazione del prezzo degli alloggi con l’aggiornamento/verifica,
obbligatorio e attualizzato, al momento della cessione, delle rendite
catastali, che vanno a determinare il
valore minimo degli alloggi stessi, cui si applica una riduzione fino al 20%
del valore, in funzione della vetustà, come precisato al comma 10 dell’art.1
della Legge 560/93, più un’ulteriore riduzione del 10% applicata in caso di
pagamento in unica soluzione, come precisato al successivo comma 12, lett. a);
-
che
la Deliberazione del Consiglio del Comune di Balsorano n. 14/2016, come sopra
specificato, è da intendersi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale
per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’ art. 1 commi
1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;
-
di
poter approvare, pertanto, la
rimodulazione del piano di vendita proposta dal Comune di Balsorano (AQ) con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2016;
RILEVATO che per
“successive revisioni” delle norme devono intendersi le modifiche intervenute
negli anni nella legislazione per la determinazione dei valori reali degli
immobili;
DATO ATTO che il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale,
considerata la natura giuridica del medesimo;
PRESO ATTO della
regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento
attestata, con le firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del
Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal
Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali, ognuno per le proprie competenze;
A
voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente.
DELIBERA
1. di
dare atto che la Deliberazione del Consiglio del Comune di Balsorano n. 14/2016,
come sopra specificato, è da intendersi quale proposta da sottoporre alla
Giunta Regionale per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi
dell’ art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19.
2. di
approvare la rimodulazione del piano di vendita degli alloggi di cui alla
precedente Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.828 del 12.11.2013,
sulla base della proposta inviata dal Comune di Balsorano (AQ), in forza della
citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.14/2016, allegata alla presente (All. A), con le precisazione e le prescrizioni riportate in
narrativa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
3. di
impegnare l’Amministrazione Comunale:
a. a dare atto nella vendita degli immobili
che l’acquirente è il legittimo assegnatario e che lo stesso risulta in
possesso, previa verifica, al momento della cessione, dei requisiti per la
permanenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, anche ricorrendo
all’esame della Commissione assegnazione alloggi territorialmente competente.
Qualora non ricorrano dette circostanze, l’immobile va comunque dismesso
tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato (comma 2, art.1, L.R.
19/2001);
b. a rispettare, nella determinazione del
prezzo di cessione, quanto previsto dal comma 10 dell’art.1 della Legge 560/93,
secondo le norme in esso richiamate, aggiornate con le “successive revisioni”
o, in alternativa, secondo le previsioni di cui al comma11 dell’art.1, della L.
560/93 predetta;
c. a versare immediatamente la somma
introitata, in attesa dell’impiego, nella contabilità Speciale secondo le
indicazioni dell’Ater di l’Aquila;
d. a procedere comunque alla dismissione
degli alloggi ricompresi nel Piano di vendita ricorrendo alla procedura
prevista dall’art.1, comma 2 della L.R. 6.07.2011, n.19, stante il superiore
interesse pubblico alla dismissione dello stesso, manifestato
dall’Amministrazione Comunale;
e. a trasmettere al più presto alla Regione
Abruzzo, per l’approvazione, la proposta
di piano dettagliato per il reimpiego delle risorse, accompagnato da
apposito quadro economico per ciascuna destinazione di reimpiego;
f. a rendicontare annualmente gli incassi e
le spese al Servizio competente della Regione Abruzzo.