Comune di Balsorano (AQ) – Rimodulazione Piano alienazione alloggi ERP anno 2016. – Legge Regionale 06.07.2011, n.19 e successive modificazioni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge Regionale del 06.07.2011, n.19 recante norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da parte dei Comuni, che consente agli stessi di proporre alla Giunta Regionale, per l’approvazione, piani di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del loro patrimonio, salvaguardando i diritti degli assegnatari legittimi;

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 828 del 12.11.2013, con la quale è stato approvato il Piano di vendita degli alloggi del Comune di Balsorano (AQ);

 

VISTO il D.M. 24.02.2015 “Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica” che all’art. 1 testualmente recita: “Sono fatti salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtù di provvedimenti regionali;

 

VISTA  la nota acquisita al protocollo di questo Servizio con il n. RA/24972 del 29.08.2016, con la quale il Comune di Balsorano (AQ) ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2016, concernente la rimodulazione del Piano di alienazione alloggi – anno 2016, da considerarsi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’ art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;

 

CONSIDERATO che le finalità ed il reimpiego dei proventi delle vendite di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono espressamente disciplinati dalle specifiche normative di settore ed in particolare dal

comma 13 della Legge 560/93, dall’ art. 4 della L.R.76/2001, dall’ art. 8 della L.R. 8 novembre 2006 n.33 e dall’ art. 17, comma 1 della L.R. 19 agosto 2009, n.16;

 

PRESO ATTO della rimodulazione del Piano degli alloggi da alienare, proposta dal Comune di Balsorano, allegato alla presente (All. A);

 

CONSIDERATO che il suddetto “Piano delle alienazioni valorizzazioni immobiliari – Rimodulazione anno 2016” risulta predisposto secondo le indicazioni dell’art.4 della Legge 560/93, individuando il 75% del totale patrimonio abitativo vendibile;

 

RITENUTO:

-            necessario in proposito richiamare ancora l’interesse pubblico generale che è sotteso alle dismissioni degli alloggi in questione (valorizzazione del patrimonio pubblico) per evidenziare che, pur nell’interesse regionale della migliore valorizzazione del bene da cedere, non compete a questa Regione la verifica della congruità del prezzo di cessione, che è quello previsto dalla legge, ed in particolare dal comma 10 dell’art.1 della L. 560/93, secondo le norme in esso richiamate, aggiornate con le successive revisioni o, in alternativa, dal comma 11 dell’art. 1 della Legge 560/93 predetta;

-            che l’Amministrazione Comunale dovrà porre particolare attenzione nella determinazione del prezzo degli alloggi con l’aggiornamento/verifica, obbligatorio e attualizzato, al momento della cessione, delle rendite catastali, che vanno  a determinare il valore minimo degli alloggi stessi, cui si applica una riduzione fino al 20% del valore, in funzione della vetustà, come precisato al comma 10 dell’art.1 della Legge 560/93, più un’ulteriore riduzione del 10% applicata in caso di pagamento in unica soluzione, come precisato al successivo comma 12, lett. a);

-            che la Deliberazione del Consiglio del Comune di Balsorano n. 14/2016, come sopra specificato, è da intendersi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’ art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19;

-            di poter approvare, pertanto,  la rimodulazione del piano di vendita proposta dal Comune di Balsorano (AQ) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2016;

 

RILEVATO che per “successive revisioni” delle norme devono intendersi le modifiche intervenute negli anni nella legislazione per la determinazione dei valori reali degli immobili;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, considerata la natura giuridica del medesimo;

 

PRESO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata, con le firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ognuno per le proprie competenze;

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente.

 

DELIBERA

 

1.      di dare atto che la Deliberazione del Consiglio del Comune di Balsorano n. 14/2016, come sopra specificato, è da intendersi quale proposta da sottoporre alla Giunta Regionale per l’assunzione delle determinazioni di competenza ai sensi dell’ art. 1 commi 1 e 4 della L.R. 6.07.2011 n. 19.

2.      di approvare la rimodulazione del piano di vendita degli alloggi di cui alla precedente Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.828 del 12.11.2013, sulla base della proposta inviata dal Comune di Balsorano (AQ), in forza della citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.14/2016, allegata alla presente (All. A), con le precisazione e le prescrizioni riportate in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

3.      di impegnare l’Amministrazione Comunale:

a.       a dare atto nella vendita degli immobili che l’acquirente è il legittimo assegnatario e che lo stesso risulta in possesso, previa verifica, al momento della cessione, dei requisiti per la permanenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, anche ricorrendo all’esame della Commissione assegnazione alloggi territorialmente competente. Qualora non ricorrano dette circostanze, l’immobile va comunque dismesso tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato (comma 2, art.1, L.R. 19/2001);

b.       a rispettare, nella determinazione del prezzo di cessione, quanto previsto dal comma 10 dell’art.1 della Legge 560/93, secondo le norme in esso richiamate, aggiornate con le “successive revisioni” o, in alternativa, secondo le previsioni di cui al comma11 dell’art.1, della L. 560/93 predetta;

c.       a versare immediatamente la somma introitata, in attesa dell’impiego, nella contabilità Speciale secondo le indicazioni dell’Ater di l’Aquila;

d.       a procedere comunque alla dismissione degli alloggi ricompresi nel Piano di vendita ricorrendo alla procedura prevista dall’art.1, comma 2 della L.R. 6.07.2011, n.19, stante il superiore interesse pubblico alla dismissione dello stesso, manifestato dall’Amministrazione Comunale;

e.       a trasmettere al più presto alla Regione Abruzzo, per l’approvazione, la proposta  di piano dettagliato per il reimpiego delle risorse, accompagnato da apposito quadro economico per ciascuna destinazione di reimpiego;

f.       a rendicontare annualmente gli incassi e le spese al Servizio competente della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato