IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo e la voltura della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza
dall‘ 01.11.2016 per uso di colture
erbacee“ a favore dei Sig.ri CICCHELLI Marco , Sara e ASCENZO Luciana nati rispettivamente a Popoli (PE) , Tocco
Da Casauria (PE) e Liegi ( Belgio ) il
02.02.1984 , 21.01.1981 e 23.02.1954 e
residenti A San Valentino In A.C. in
C/da Olivuccia 11
, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.960 circa della zona del Tratturo Centurelle
– Montesecco
in Comune di San Valentino In
A.C. (PE) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con il numero 515 del Fg.
13 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del
comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’
ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi della 203/83 e del D.M. 2 Marzo
1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 24,23 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente
provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota
dello STA medesimo n. RA/66199/16 del
12.10.2016 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo , in sede della notifica di cui
al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario
che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente
soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art.
90 )
6.
la
esecutività della presente concessione è
subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo
n. RA/66199/16 del 12.10.2016 da
parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.
Lgs. 42/2004 ;
7.
di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la
presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo