IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione
precaria per la durata di 5 (cinque)
anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2015 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della
strada in brecciato“ a favore delle Sig.re MANZOLI lucia , Maria e Antonietta nate a Cugnoli (PE) rispettivamente il 26.06.1937 ,
09.11.1945 e 25.10.1940 e residenti
Chieti in Via Pescara 149 e Alanno (PE) in V. Colonna 2 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq 1.500 circa
delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE)
distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 257 ,
257/A e 257/C , la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai
sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’
ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del
D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui
in premessa , ammonta ad euro € .
143,42 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/45433 del 20.09.2016
, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art.
90 )
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal
disciplinare allegato alla nota dello
STA Abruzzo Est di Teramo n.
RA/45433 del 20.09.2016 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7. di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la
presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo