L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee  e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato  – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MANZOLI Lucia , Maria e Antonietta.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.      il rinnovo della  concessione precaria  per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2015 per uso di  colture erbacee  e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato“ a favore delle Sig.re MANZOLI lucia , Maria e Antonietta   nate a Cugnoli  (PE) rispettivamente il 26.06.1937 , 09.11.1945 e 25.10.1940 e residenti  Chieti in Via Pescara 149 e Alanno (PE) in V. Colonna 2  , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie mq  1.500 circa  delle zone del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli  (PE)  distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 257 , 257/A e 257/C  , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;

2.      l’ ammontare del  canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e  del  D.M. 2 Marzo 1998  n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € .  143,42  ;

3.      le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.      di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/45433 del 20.09.2016 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5.      di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo  , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

-        obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-        divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-        immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6.      la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo  n. RA/45433  del  20.09.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7.      di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8.           la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Di Meo