IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01.11.2016 per uso di
colture erbacee “ a favore del Sig. DI LORENZO Settimio nato a Rosciano (PE) il 10.03.1952 ed ivi residente nella Fraz.
Villa Oliveti – Via AQ. Diaz 3 , a corpo
e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto
5) , per la superficie mq 2. 700 circa
della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano
(PE) distinta sulla planimetria generale
delle concessioni con il numero 121 , la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della legge 203/82 e
del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 68,85
;
3. le anzidette somme dovute devono
essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n.
10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio
Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato allo STA Abruzzo Est di
Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA
medesimo n. RA/86586 del 07.11.2016 , per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato allo STA Abruzzo Est di
Teramo , in sede della notifica di cui
al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario
che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente
soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/86586
del 07.11.2016 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ; ;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
7.
la
presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo