IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01.11.2016 per uso di
colture erbacee “ a favore del Sig. MANZOLI Antonio nato a Cugnoli (PE) il 10.11.1926 ed ivi residente in C/da Vignoli , a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , per la superficie
mq 700 circa della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in
Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con il numero 181
, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del
comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della legge 203/82 e
del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00
;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato allo STA Abruzzo Est di
Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA
medesimo n. RA/91855 del 11.11.2016 , per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato allo STA Abruzzo Est di
Teramo , in sede della notifica di cui
al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario
che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente
soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/91855
del 11.11.2016 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo