Art. 1
(Modifiche alla
L.R. 4/2009)
1.
All’articolo
4, comma 1 lett. b), comma 2 lett.
b) e comma 3 lett. c) della legge regionale 24 marzo
2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) le
parole "Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle
seguenti: "Revisore legale".
Art. 2
(Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 23/2011)
1.
All’articolo
1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in
materia di aree produttive) sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a.
al comma 7 le parole "Collegio
dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "Revisore
legale";
b.
al comma 7 ter le parole
"Presidente del Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite
dalle seguenti: "Revisore legale" e il periodo "Ai restanti
componenti del Collegio dei revisori compete un compenso pari a 2/3 di quello
spettante al Presidente, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti
a carico dell’ARAP da disposizioni di legge" è abrogato;
c.
dopo il comma 19 sono inseriti i
seguenti commi:
"19 bis. Nelle more della definizione
della procedura di liquidazione, la revisione legale del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara è affidata ad un Revisore
nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis
dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in
materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.
19 ter. Al Revisore legale compete un
compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante,
secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in
ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno
elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica) convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei
contributi previdenziali posti a carico del Consorzio da disposizioni di legge.
Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno del
Consorzio da adottare secondo le disposizioni di legge.".
Art. 3
(Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 25/2000)
1.
Alla
legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi
informativi e telematici) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a.
la lettera b) del comma 1
dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente: "b) il Revisore
legale";
b.
l’articolo 14 è sostituito
dal seguente:
"Art.
14
Revisione
legale
1.
La
revisione legale dell’Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio
regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge
regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli
Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.
2.
Il
Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della
contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni
ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti
nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la
consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale
sull'andamento dell’Agenzia in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi
irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e
ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare
alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre,
evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.
3.
Il
Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di
gestione, per il miglior adempimento dei compiti di istituto. Collabora altresì
mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo
e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.
4.
Il
Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al
Servizio regionale competente per il controllo di gestione.
5.
Qualora
sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del
Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne
dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione
competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.
6.
Al
Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al
compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei
conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia
demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei
contributi previdenziali posti a carico dell’Agenzia da disposizioni di legge.
Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno
dell’Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.";
c.
gli articoli 15 e 28 sono abrogati.
Art. 4
(Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 44/1999)
1.
Alla
legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di
edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a.
la lettera d) del comma 1
dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente: "d) il Revisore
legale";
b.
al comma 2 dell’articolo 20 le parole
"Collegio dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "Revisore
legale";
c.
l’articolo 21 è sostituito
dal seguente:
"Art.
21
Revisione
legale
1.
La
revisione legale dell’ATER è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio
regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge
regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli
Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.
2.
Non
possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i
consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il
quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di
prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e
soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti
lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in industrie connesse al
servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e
coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.
3.
Al
Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al
compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei
conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia
demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo
6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei
contributi previdenziali posti a carico dell’Azienda da disposizioni di legge.
Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno
dell’Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge.".
Art. 5
(Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 64/1998)
1.
Alla
legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per
la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a.
la seconda alinea del comma 1
dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente: "- il Revisore legale";
b.
l’articolo 11 è sostituito
dal seguente:
"Art.
11
Revisione
legale
1.
La
revisione legale dell’Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio
regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge
regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli
Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.
2.
Il
Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della
contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni
ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti
nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la
consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale
sull'andamento dell'A.R.T.A in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi
irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e
ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare
alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre,
evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.
3.
Il
Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di
gestione nonché con gli Uffici di controllo interno dell'Agenzia, per il
miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a
disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e
valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.
4.
Il
Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al
Servizio regionale competente per il controllo di gestione ed agli Uffici di
controllo interno dell'Agenzia.
5.
Qualora
sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del
Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne
dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione
competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.
6.
Al
Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al
compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei
conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia
demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei
contributi previdenziali posti a carico dell’Agenzia da disposizioni di legge.
Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno
dell’Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.";
c.
alla lettera f) del comma 3
dell’articolo 14 le parole "Collegio dei revisori contabili" sono
sostituite dalle seguenti: "Revisore legale";
d.
l’articolo 24 è abrogato.
Art. 6
(Modifiche e
integrazioni alla L.R. 9/2011)
1.
Al
comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in
materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) il periodo "Il
Revisore dei Conti, in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di
ruolo, dipendenti dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di
abilitazione professionale richiesti dalla legge. La retribuzione dell’incarico
di revisore è pari al cinquanta per cento della corrispondente tariffa
professionale" è sostituito dal seguente: "Il Revisore dei Conti è
nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis
dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in
materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni".
2.
Dopo
il comma 9 dell’articolo 1 della L.R. 9/2011 sono aggiunti i seguenti commi:
"9 bis. Al Revisore dei Conti compete
un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo
spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e
delle province in ragione dell’appartenenza degli stessi alla fascia
demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell’articolo 6, comma 3,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell’IVA e dei
contributi previdenziali posti a carico dell’ERSI da disposizioni di legge.
9 ter. Al Presidente, ai componenti del
Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti è riconosciuto il rimborso delle
spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito
Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.".
3.
All’articolo
1, commi 9 e 20 della L.R. 9/2011, ovunque ricorrano le parole "Consiglio
di Amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio
Direttivo".
4.
Le
nomine già intervenute prima dell’entrata in vigore della modifica di cui al
comma 3 restano valide ed efficaci.
Art. 7
(Revisione legale
dell’Agenzia Sanitaria Regionale)
1.
La
revisione legale dell’Agenzia Sanitaria Regionale è affidata ad un Revisore
unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis
dell’articolo 5 della L.R. 4/2009.
2.
Il
Revisore dura in carica tre anni e svolge i seguenti compiti:
a.
vigila sull’osservanza
delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di amministrazione e contabilità;
b.
verifica la regolare
tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle
risultanze delle scritture contabili;
c.
esamina il bilancio di
previsione e le relative variazioni, nonché il consuntivo;
d.
accerta, almeno ogni
trimestre, la consistenza di cassa;
e.
può chiedere notizie al Direttore
sull’andamento dell’Agenzia;
f.
svolge tutte le attività
previste dalla L.R. 4/2009.
3.
Il
compenso del Revisore è determinato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia ed è a carico del Bilancio dell’Agenzia.
4.
Il
Collegio sindacale dell’Agenzia resta in carica sino alla naturale scadenza.
Art. 8
(Clausola di
invarianza finanziaria)
1.
Dall’attuazione
della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 9
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 23 Giugno 2016
IL PRESIDENTE
Dott Luciano D’Alfonso