Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), 29 luglio 2011, n. 23  (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione) e disciplina della Revisione legale dell’Agenzia sanitaria regionale

 

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 4/2009)

 

1.           All’articolo 4, comma 1 lett. b), comma 2 lett. b) e comma 3 lett. c) della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) le parole "Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "Revisore legale".

 

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23/2011)

 

1.           All’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a.           al comma 7 le parole "Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "Revisore legale";

b.           al comma 7 ter le parole "Presidente del Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "Revisore legale" e il periodo "Ai restanti componenti del Collegio dei revisori compete un compenso pari a 2/3 di quello spettante al Presidente, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ARAP da disposizioni di legge" è abrogato;

c.           dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti commi:

"19 bis. Nelle more della definizione della procedura di liquidazione, la revisione legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

19 ter. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno del Consorzio da adottare secondo le disposizioni di legge.".

 

 

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25/2000)

 

1.           Alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a.           la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente: "b) il Revisore legale";

b.           l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 14

Revisione legale

 

1.           La revisione legale dell’Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2.           Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell’Agenzia in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

3.           Il Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione, per il miglior adempimento dei compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.

4.           Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione.

5.           Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.

6.           Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell’Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.";

c.           gli articoli 15 e 28 sono abrogati.

 

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 44/1999)

 

1.           Alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a.           la lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente: "d) il Revisore legale";

b.           al comma 2 dell’articolo 20 le parole "Collegio dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "Revisore legale";

c.           l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 21

Revisione legale

 

1.           La revisione legale dell’ATER è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2.           Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.

3.           Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell’Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge.".

 

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 64/1998)

 

1.           Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a.           la seconda alinea del comma 1 dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente: "- il Revisore legale";

b.           l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 11

Revisione legale

 

1.           La revisione legale dell’Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2.           Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'A.R.T.A in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

3.           Il Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione nonché con gli Uffici di controllo interno dell'Agenzia, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.

4.           Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno dell'Agenzia.

5.           Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.

6.           Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell’Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.";

c.           alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 14 le parole "Collegio dei revisori contabili" sono sostituite dalle seguenti: "Revisore legale";

d.           l’articolo 24 è abrogato.

 

Art. 6

(Modifiche e integrazioni alla L.R. 9/2011)

 

1.           Al comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) il periodo "Il Revisore dei Conti, in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di ruolo, dipendenti dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalla legge. La retribuzione dell’incarico di revisore è pari al cinquanta per cento della corrispondente tariffa professionale" è sostituito dal seguente: "Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni".

2.           Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della L.R. 9/2011 sono aggiunti i seguenti commi:

"9 bis. Al Revisore dei Conti compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell’appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ERSI da disposizioni di legge.

9 ter. Al Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.".

3.           All’articolo 1, commi 9 e 20 della L.R. 9/2011, ovunque ricorrano le parole "Consiglio di Amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio Direttivo".

4.           Le nomine già intervenute prima dell’entrata in vigore della modifica di cui al comma 3 restano valide ed efficaci.

 

 

 

 

Art. 7

(Revisione legale dell’Agenzia Sanitaria Regionale)

 

1.           La revisione legale dell’Agenzia Sanitaria Regionale è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della L.R. 4/2009.

2.           Il Revisore dura in carica tre anni e svolge i seguenti compiti:

a.           vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di amministrazione e contabilità;

b.           verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

c.           esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il consuntivo;

d.           accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa;

e.           può chiedere notizie al Direttore sull’andamento dell’Agenzia;

f.            svolge tutte le attività previste dalla L.R. 4/2009.

3.           Il compenso del Revisore è determinato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia ed è a carico del Bilancio dell’Agenzia.

4.           Il Collegio sindacale dell’Agenzia resta in carica sino alla naturale scadenza.

 

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1.           Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 23 Giugno 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott Luciano D’Alfonso