Art.
1
(Finalità)
1.
La
Regione Abruzzo con la presente legge e con i Protocolli d’intesa di cui
all’articolo 7 intende contrastare ogni forma e grado di violenza, in
particolare contro le donne, perseguendo i seguenti obiettivi:
a.
individuare un percorso
clinico-assistenziale in fase acuta e un intervento di più lungo periodo sulla
persona che ha subìto violenza;
b.
definire le modalità
d’intervento per dare immediate risposte coordinate e adeguate;
c.
istituire procedure
aziendali semplificate;
d.
garantire la privacy e la
protezione della vittima di violenza.
Art.
2
(Destinatari)
1.
Sono
destinatari della presente legge i soggetti che necessitano di essere tutelati
quando si recano in una struttura ospedaliera e nello specifico in pronto
soccorso a causa di evidente o presunta violenza domestica o sessuale.
Art.
3
(Istituzione
del Codice Rosa)
1.
Per
Codice Rosa si intende un percorso di accoglienza-assistenza al pronto soccorso
riservato a chi subisce violenza sessuale o domestica, riferito a tutte le
persone che si trovano in una situazione di debolezza e vulnerabilità i cui
segni di violenza subìta non sempre risultano conclamati.
2.
Il
Codice Rosa viene assegnato dal personale infermieristico preposto al triage e
consiste in un codice di priorità di accesso visibile esclusivamente agli
operatori sanitari che si adopereranno per una rapida presa in carico della
paziente e per l’implementazione di tutte le procedure previste dal percorso
clinico organizzativo interno nel rispetto della privacy.
3.
La
Regione Abruzzo istituisce il Codice Rosa nei pronti soccorsi dei presidi
ospedalieri delle quattro province attivi h24 in tutti i giorni dell’anno.
Art.
4
(Ruolo
delle ASL)
1.
Le
ASL adottano percorsi clinico-assistenziali volti ad assicurare la piena
assistenza alla persona che ha subìto violenza in modo
tale che:
a.
l’operatore di primo contatto
possa successivamente accompagnare la vittima di violenza in un ambulatorio
dedicato chiamato “stanza rosa” dotato di tutti i presidi sanitari che
permettano la valutazione, l’assistenza e l’osservazione della vittima di violenza
fino alla dimissione nel pieno rispetto della riservatezza e previo consenso
informato per ogni atto medico;
b.
la cartella clinica relativa al
Codice Rosa sia compilata in tempo reale durante il percorso rosa da operatori
sanitari che la prendono in carico, ciascuno per la propria competenza.
Art.
5
(Ruolo
degli operatori sanitari)
1.
La
Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli operatori sanitari che
prestano assistenza e attuano il percorso clinico sulle persone che hanno
subìto violenza in quanto gli stessi:
a.
riconoscono il valore della
persona che ha subìto violenza in ogni momento del percorso diagnostico,
terapeutico e riabilitativo;
b.
costruiscono un rapporto di
fiducia con la persona che ha subìto violenza mediante diversi colloqui con la
stessa;
c.
approfondiscono le cause delle
lesioni e dei disturbi psicologici;
d.
informano, con molta
cautela, la persona in merito agli interventi da attuare;
e.
acquisiscono le competenze
necessarie per individuare i pazienti che hanno subìto violenza;
f.
attuano le prestazioni
cliniche assistenziali in pronto soccorso e acquisiscono dati utili per
eventuali futuri procedimenti legali;
g.
attivano immediatamente
misure di profilassi nel caso venissero individuate presenze di malattie
sessualmente trasmissibili;
h.
collaborano con i servizi
sociali e sanitari territoriali al fine di facilitare l’accoglienza e il
sostegno della persona sul territorio.
Art.
6
(Assistenza
psico-sociale)
1.
Durante
l’accoglienza al pronto soccorso, potrà essere attivata la consulenza
psicologica qualora si ravveda la necessità o se richiesto dal paziente.
2.
Al
termine del percorso sanitario, gli operatori che l’hanno assistita propongono
alla vittima di violenza di prendere contatto con un centro antiviolenza
cittadino.
3.
L’assistente
sociale dovrebbe far parte del gruppo multi-disciplinare antiviolenza istituito
all’interno del pronto soccorso, collaborando e interagendo con tutte le figure
professionali coinvolte al fine di approfondire la situazione socio-familiare e
l’estrazione sociale della paziente.
Art.
7
(Protocolli
d’intesa)
1.
L’attivazione
del Codice Rosa si basa su interventi condivisi attuati mediante la stipula di
protocolli d’intesa fra i soggetti coinvolti per l’istituzione di gruppi
interforze composti dai rappresentanti delle Aziende sanitarie, dalle Procure,
dalle Forze dell’ordine, dalle strutture e dai soggetti preposti alla tutela
delle vittime di violenza.
2.
In
fase di prima attuazione, i protocolli d’intesa di cui al comma 1 sono
stipulati entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.
8
(Campagna
di sensibilizzazione)
1.
La
Regione Abruzzo il 25 novembre di ogni anno (data in cui ricorre la Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) si impegna
attraverso le Aziende Sanitarie Locali a svolgere una campagna di
sensibilizzazione all’interno di scuole e amministrazioni pubbliche attraverso
risorse strumentali e personale già esistenti.
Art.
9
(Clausola
valutativa)
1.
La
Giunta regionale rende conto al Consiglio sull’attuazione della presente legge
e a tal fine, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, presenta una
relazione alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione del
Codice Rosa nei pronti soccorsi abruzzesi e, con cadenza biennale dall’entrata
in vigore della legge, sulla base dei dati forniti dalle ASL, una relazione
dalla quale emergano:
a.
numero e caratteristiche
delle prestazioni erogate da ciascuna ASL, caratteristiche dei soggetti
destinatari, durata ed esito dei percorsi clinici e di assistenza psico-sociale;
b.
quali protocolli d’intesa ex articolo 7
siano stati sottoscritti e in quale modo abbiano contribuito all’efficacia
degli interventi di assistenza e di accompagnamento successivi alle dimissioni
dalla struttura ospedaliera;
c.
quali criticità siano state riscontrate
nella fase di attuazione e le soluzioni approntate per farvi fronte.
2.
La
Commissione competente discute gli esiti della valutazione per eventuale
rimodulazione dell’intervento normativo.
3.
La
relazione sarà resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.
Art.
10
(Norma
finanziaria)
1.
All’attuazione
della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale.
Art.
11
(Entrata
in vigore)
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 23 Giugno 2016
IL PRESIDENTE
Dott
Luciano D’Alfonso