IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
RICHIAMATO il Decreto n.90
del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro-tempore della Regione
Abruzzo, Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;
CONSIDERATO che la predetta
deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al
Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la
definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di
spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;
ATTESO che, in base
all’art.4, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge 29
novembre 2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo
di vigenza del Piano di Rientro;
CONSIDERATO che:
– occorre procedere in tempo utile alla
definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle prestazioni
sanitarie erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata;
– la definizione dei summenzionati tetti di
spesa va effettuata per singola struttura;
– i citati tetti di spesa sono stabiliti
con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in strutture
residenziali riabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella
Regione Abruzzo;
ATTESO che condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la
concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali
finalità;
VISTO l’art.17 comma 1,
lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito –
con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n. 11, il quale prevede che le
Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per
gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati
accreditati;
TENUTO CONTO dell’insieme
degli adempimenti richiesti alla Regione Abruzzo dal Tavolo di monitoraggio, in
ordine al processo di riconversione delle strutture della rete residenziale e
semiresidenziale, avviato con DCA 20/2014, nell’ottica della migliore
allocazione delle risorse del SSR su una domanda di prestazioni appropriate,
per setting a diversa e decrescente intensità
assistenziale, relativamente al fabbisogno stimato dal D.C.A. n. 52/2012, con
possibilità di integrarne il fabbisogno;
CONSIDERATO che, ai sensi e
per gli effetti del D.C.A. n. 20/2014 così come modificato ed integrato dal
D.C.A. n. 133/2014, sono state acquisite le proposte aziendali di rimodulazione
per la successiva istruttoria e che, con nota Prot.
n. RA/280821/COMM del 9 novembre 2015, il Commissario ad Acta ha disposto la
costituzione di un Gruppo di lavoro per la redazione di un documento tecnico di
supporto per consentire il completamento del procedimento in essere, anche
sotto il profilo della valorizzazione della capacità produttiva delle strutture
interessate e dell’equilibrio dell’offerta di servizi su base territoriale,
anche in termini di verifica sulla sostenibilità, dei relativi costi per il
SSR;
TENUTO CONTO, inoltre, che il
D.M. n. 70/2015 ha avviato un processo di riqualificazione del sistema
ospedaliero ed ha imposto alle Regioni di intervenire con provvedimenti
generali di programmazione riducendo la “dotazione dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale,
garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016,
il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza
con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e
nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle
prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e
successive modificazioni”;
ATTESO che, in
particolare per le Regioni in piano di rientro, la rimodulazione di cui al
menzionato decreto 70/2015 “avverrà progressivamente entro il triennio di attuazione
del patto per la salute 2014-2016, nei tempi e con le modalità definite nei
vigenti programmi operativi 2013-2015 ovvero nei piani di riorganizzazione,
riqualificazione e rafforzamento del Servizio sanitario regionale, così' come
ridefiniti ai sensi dell'articolo 12 del nuovo patto per la salute 2014-2016”,
considerando l’equivalenza tra i posti letto ospedalieri, conseguentemente
rientranti nelle relativa dotazione per mille abitanti, ed i posti di
residenzialità presso strutture sanitarie territoriali, per i quali le regioni
coprono un costo giornaliero a carico del Servizio sanitario regionale pari o
superiore ad un valore soglia della tariffa regionale giornaliera corrisposta
per la giornata di lungodegenza ospedaliera;
CONSIDERATO che il mutamento
degli attuali assetti organizzativi e gestionali, dettato dalla predetta
normativa nazionale, comporterà un
rafforzamento del modello regionale di welfare e conseguentemente un più ampio
governo della domanda e dell’offerta di servizi di tutela della salute e
consentirà anche di intervenire sul piano della riqualificazione della spesa
stessa, non più soggetta ad ulteriori “tagli lineari”, già effettuati in regime
di Spending Review, e sul
piano del governo della domanda di salute, per assicurare il massimo sforzo di
equità e protezione sociale;
CONSIDERATO altresì che, la
definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato
di cui al decreto commissariale n. 52 dell’11.10.2012, deve ragionevolmente
essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna
struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con
le modalità indicate nella L.R. 31 marzo 2008 n. 5 recante “Piano Sanitario
Regionale 2008/2010”;
RILEVATO che il
procedimento di negoziazione con gli erogatori privati accreditati è
finalizzato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - a
stabilire quali attività siano riservate alla Regione Abruzzo, in funzione di
ente di programmazione, quali attività siano invece attribuite alle Aziende
Sanitarie, quali enti del SSN e quali diritti ed obblighi assuma l’erogatore
privato che acconsente alla stipula dell’accordo contrattuale, la cui esistenza
e validità è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a
carico del SSR;
RILEVATO, con riferimento
alle prestazioni riabilitative, che i tetti di spesa nell’ammontare individuali
e complessivi risultano essere stati determinati con una riduzione lineare del
5% rispetto agli importi massimi stabiliti con riferimento al biennio
2011-2012;
ATTESO che il Programma
Operativo 2013-2015, approvato con D.C.A. n. 84/2013 e s.m.i.
con D.C.A. n. 112/2013 e i cui effetti sono venuti a cessare al 31 dicembre
2015, nel definire i tetti di spesa, per il triennio
2013-2015,
per l’acquisto di prestazioni sanitarie nelle strutture riabilitazione ha
assunto come parametro di riferimento il fatturato storico, così come rilevato
e riportato nei rapporti riepilogativi trasmessi con cadenza trimestrale e
consuntiva annuale dall’Agenzia Sanitaria Regionale;
PRESO ATTO che tale riduzione
lineare non risulta coerente con quanto previsto dall’art. 14 D.L. n. 95/2012,
convertito in Legge n. 135/2012, che espressamente circoscrive tale riduzione
alle prestazioni di carattere ospedaliero ed ambulatoriale e che, pertanto, si
rende necessario individuare parametri per la definizione dei tetti di spesa
relativi all’acquisto di siffatte tipologie di prestazioni coerenti con la
normativa vigente e con le dimensioni dell’attuale domanda ed offerta di
servizi riabilitativi;
RITENUTO pertanto che, nel
definire i volumi massimi di spesa preventivabili, non sia più funzionale,
nell’attuale contesto di transizione, mutuare il c.d
criterio di “spesa storica”, soprattutto alla luce del descritto processo di
riorganizzazione, che determinerà una riallocazione della domanda e
dell’offerta di servizi di riabilitazione;
RITENUTO altresì che una
metodologia di calcolo dei tetti di spesa, che consenta una graduale
valorizzazione della spesa effettiva in rapporto ai posti letto ed alle
prestazioni accreditati rispetto alla succitata spesa storica assoggettata,
peraltro a progressive riduzioni lineari, appare maggiormente coerente con
l’obiettivo di garantire la
sostenibilità economica del Sistema Sanitario Regionale per assicurare, al
contempo, livelli prestazionali di servizi di riabilitazione adeguati e qualità
nell’assistenza ai pazienti in carico, rispetto al setting
appropriato;
VALUTATO per quanto sopra
descritto, di poter procedere a detta definizione, per il biennio 2016 – 2017,
tenendo conto:
-
del numero di prestazioni per setting erogato;
-
della durata degli interventi
riabilitativi, intensivi od estensivi:
a. in regime residenziale per le 24 ore e in regime
semiresidenziale per le 6/12 ore;
b. in regime ambulatoriale e domiciliare, per
i pazienti in grado di vivere con sicurezza nel proprio ambiente di vita ed
ambulanti, che manifestano disabilità di modesta entità e gravità o che
manifestano difficoltà al trasporto e che tuttavia “necessitano di completare
il processo di recupero e/o di prevenire il degrado delle abilitá”,
come descritti nella Tabella 22 del PSR 2008 – 2010;
RICHIAMATA la L.R. n. 5/2008
di approvazione del PSR 2008- 2010 in particolare al par. 5.2.7.3.3. “Le criticità della riabilitazione
in Abruzzo” nella quale si sottolinea l’esistenza di un “sistema di offerta dei
servizi di Riabilitazione nella Regione Abruzzo” caratterizzato da “una serie
di criticità legate alla assenza di percorsi clinici e regole definite,
configurando una situazione di indeterminatezza che è particolarmente delicata
anche avuto riguardo alla concentrazione di detta offerta in maniera pressoché
esclusiva nel settore del c.d. privato convenzionato e conseguentemente si
evidenzia l’anomalia regionale, con eccesso di PL residenziali e
semiresidenziali e prestazioni ex. art 26 rispetto al
dato medio italiano - Tabella 25 del PSR 2008 - 2010;
CONSIDERATO che, per ciascun erogatore
di prestazioni di riabilitazione (ex art.26 Legge n. 833/1978), alla luce delle
evidenze del P.S.R. 2008 -2010 citato, la relativa istruttoria è stata
opportunamente preceduta dalla ricognizione sulla base dei dati di flussi
informativi trasmessi mensilmente dalle strutture alle Aziende USL, giusta nota
del 08.03.2016 Prot. n. RA/ 51001del Servizio
Contratti erogati privati e Sistema di remunerazione delle prestazioni Rete
Territoriale e Ospedaliera, determinando:
– numero di prestazioni fascia A e fascia B
- Riabilitazione residenziale intensiva (Rei);
– numero di prestazioni per internato grave
e medio grave - Riabilitazione residenziale estensiva (Ree);
– numero di prestazioni per internato grave
e medio grave - Riabilitazione estensiva semiresidenziale (Rse);
– numero di prestazioni singole e di
gruppo, extramurali singole e di gruppo - Riabilitazione in regime
ambulatoriale;
– numero di prestazioni domiciliari -
Riabilitazione in regime domiciliare;
PRESO ATTO dei provvedimenti
commissariali - DCA 103/2014 e 19/2015- in materia di adeguamento e/o
introduzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria da parte
dell’utente/ Comune di residenza dell’assistito, e del prevedibile risparmio di
oneri impropriamente posti a carico per gli anni pregressi della spesa
sanitaria, determinato per singolo erogatore e tipologia nell’all. A “ Tetti di spesa” parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
PRECISATO che, i vincoli
imposti alla Regione Abruzzo di contenimento dei costi, “essenziali in un
regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”, nelle
more della formalizzazione del nuovo strumento di programmazione operativa
2016-2018, per la presente fase di
transizione verso il nuovo assetto dell’offerta di servizi residenziali, non
appare funzionale fare riferimento al numero di posti letto accreditati ed al
tasso di occupazione, dagli stessi solo teoricamente sviluppabile;
PRECISATO, altresì, che per
le strutture ammesse alla negoziazione:
– con contratto per l’acquisto di
prestazioni di carattere riabilitativo (ex art. 26 Legge n. 833/1978)
residenziali, intensive, estensive e semiresidenziali estensive;
– con contratto per l’acquisto di
prestazioni di carattere riabilitativo (ex art. 26 Legge n. 833/1978) di
carattere ambulatoriale e sue declinazioni e domiciliare;
nelle
more del procedimento di riconversione e riorganizzazione dell’offerta
sanitaria territoriale, nonché, nello specifico per la riabilitazione
ambulatoriale e domiciliare, dell’adozione dei relativi atti di programmazione
regionale del fabbisogno di prestazioni, i tetti di spesa sono stati
rideterminati con riguardo all’ammontare complessivo delle prestazioni (numero
di prestazioni) sviluppato da ciascun erogatore, nel triennio 2013 – 2015 - con
particolare riguardo all’annualità 2015 -, commisurato alle giornate di
degenza/ai pazienti trattati/al setting di afferenza,
come rilevato dall’evidenza dei flussi aziendali e dal Flusso Informativo
Ministeriale RIA, ferme le indicazioni di cui alla L.R. n. 5/2008 di
approvazione del P.S.R. 2008-2010 recante “Un sistema di garanzie per la
salute” e ferme le tariffe stabilite dai provvedimenti regionali relativi a
ciascun setting;
RITENUTO, conseguentemente
e prima che siano determinate le classi di erogatori con riguardo ai livelli
effettivamente erogati, di valorizzare le prestazioni a carattere estensivo,
residenziale e semiresidenziale, tale che siano erogati trattamenti
riabilitativi finalizzati al recupero funzionale in un tempo definito a persone
con disabilità complessa, nella fase di immediata post acuzie e/o
riacutizzazione della malattia, rispetto a quello di prestazioni cosiddette di
mantenimento, ad alto o a basso carico assistenziale, che invece prevedono
trattamenti a persone con grave disabilità, clinicamente stabilizzate, non
assistibili a domicilio e che necessitano di azioni finalizzate ad evitare
l'aggravamento e favorire l'autonomia nella vita quotidiana, riconoscendo una
quota non superiore al 10% a carico del SSR, ritenuta la ragionevolezza
dell’incidenza media sulla domanda complessiva di prestazioni;
RILEVATO che, con
riferimento alle strutture ammesse alla negoziazione con contratto per
l’acquisto di prestazioni di carattere riabilitativo (ex art. 26 Legge n.
833/1978), le quali erogano servizi in favore di soggetti autistici o
assimilati, attesa la necessità di non procedere per la conferma dei tetti di
spesa previsti per il triennio 2013-2015, il tetto di spesa per la
contrattualizzazione di dette strutture si intende determinato con riferimento
alle rilevazioni dei dati aziendali e dei flussi regionali - Flusso Informativo
Ministeriale RIA - con la precisazione
che, per le prestazioni erogate in favore di soggetti minori, i quali
necessitano di un trattamento ad alta intensità assistenziale, le stesse non
risultano soggette a compartecipazione da parte dell’assistito a termini del
D.C.A. n. 103/2014 e D.C.A n. 19/2015, mentre per le prestazioni erogate in
favore di soggetti autistici, i quali necessitino di trattamento assimilabile,
sotto il profilo dell’intensità assistenziale a quello erogato in favore di
soggetti inabili fisici, psichici e sensoriali, trovano applicazione le
disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte
dell’assistito, di cui al D.C.A. n. 104/2014 e al D.C.A. n. 20/2015;
RITENUTO di riservare la
successiva integrazione dei budget individuati per l’acquisto di prestazioni da
strutture ammesse alla negoziazione con contratto per l’acquisto di prestazioni
di carattere riabilitativo (ex art. 26 Legge n. 833/1978), le quali erogano
servizi in favore di soggetti autistici o assimilati, all’apprezzamento
tariffario riconosciuto da specifico provvedimento commissariale, anche, medio
tempore, al fine di consentire alle Aziende UU.SS.LL di poter procedere senza
soluzione di continuità alla
remunerazione delle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario
Regionale dalla data della stipula del accordo negoziale con le suddette
strutture;
PRECISATO, altresì, che i
suddetti tetti di spesa si intendono calcolati, per le strutture che erogano
prestazioni di carattere residenziale riabilitativo, avuto riguardo ai
requisiti strutturali ed organizzativi che consentono alle stesse di garantire
prestazioni idonee, individuando quota sanitaria della tariffa e la quota
dovuta dall’assistito o in caso di incapienza di questo dal Comune di residenza
a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti
alla normativa lea introdotti con D.C.A. n. 92/2014, D.C.A. n. 103/2014, D.C.A.
n. 104/2014, D.C.A. n. 19/2015 e D.C.A. n. 20/2015;
RICHIAMATA riguardo alla
ragionevolezza dei parametri di determinazione dei tetti di spesa per
l’acquisto delle prestazioni sanitarie di carattere residenziale riabilitativo,
ex multiis la sentenza Consiglio di Stato, Sez. III,
n. 1353/2015, nella quale, l’organo giurisdizionale adito precisa che il
termine generalmente fissato alle regioni nella L. 133/2008, poiché tale
sistema presupponendo una totale identità e coincidenza tra status di
accreditamento predefinitivo e sistema convenzionale
(art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992) sarebbe
produttivo di inefficienze, laddove accelerare e/o favorire con tempi
amministrativi certi l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato potrebbe portare
ad esternalità positive o anche ad economie di scala;
PRECISATO a tale riguardo
che, l’Agenzia Sanitaria Regionale ha provveduto in data 18 marzo 2016 a
trasmettere, ai componenti del Gruppo di lavoro individuato con nota del
Commissario ad acta del 12 novembre 2015 - resosi necessario, anche in
conseguenza dei nuovi termini previsti dalla Legge n. 124/2015 per l’esercizio
del potere di autotutela riconosciuto in capo alla P.A.-, apposito documento tecnico, attualmente
all’esame dei competenti uffici regionali, per la verifica e predisposizione di
apposita proposta di decreto commissariale;
RITENUTO, inoltre, di
dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da
sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UU.SS.LL. insistenti nel
territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;
VISTO l’allegato schema
di contratto di cui all’Allegato 2 “Schema di accordo contrattuale”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento – predisposto ai fini della
sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro
Aziende UU.SS.LL. insistenti nel territorio regionale e le strutture
provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture
residenziali riabilitative in favore dei pazienti residenti nella Regione
Abruzzo;
RICHIAMATO l’art. 8, c.4,
L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii. che
stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione
regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO che il presente
provvedimento, unitamente all’Allegato 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017” e
all’Allegato 2 “Schema di accordo contrattuale” viene notificato – a mezzo PEC
– a ciascun erogatore privato fissando, altresì, la data di sottoscrizione del
contratto che deve essere effettuata entro i successivi 20 (venti) giorni;
DATO ATTO che il suddetto
schema di accordo negoziale è stato condiviso con i referenti aziendali per il
Tavolo di monitoraggio, analisi e verifica per i contratti e il contenzioso
costituito con Determina Dirigenziale 3/2015/DPF006 – ritualmente notificata
agli interessati – e opportunamente integrato con le osservazioni da essi
formulate;
PRECISATO, altresì, che le
osservazioni trasmesse dagli erogatori privati in merito allo schema di accordo
contrattuale, proposto ed approvato in forza del presente atto, saranno
sottoposte a valutazione congiunta da parte dei competenti uffici regionali e
dei referenti aziendali di cui alla determinazione dirigenziale n. 3/2015 e
riscontrate nel termine di 20 (venti) giorni dalla acquisizione al protocollo
del Servizio “Contratti con gli erogatori privati e Sistema di remunerazione
delle prestazioni rete territoriale e ospedaliera” delle suddette osservazioni;
ATTESO che, in ogni
caso, viene fissata la data del ………………….come termine
ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali/negoziali
relativi alle strutture residenziali, riabilitative, anche a seguito di
eventuale fase di interlocuzione;
RICHIAMATA, in tal senso e
tra le altre, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 7581/2014, la quale
espressamente precisa, con riferimento alle clausole dell’accordo negoziale,
per cui è prevista la sottoscri zione espressa del
privato erogatore ai sensi dell’art. 1341 c.c. e in particolare alla clausola
di salvaguardia di cui all’art. 20 del predetto schema di accordo negoziale, in
adesione alle richieste dei Dicasteri affiancanti per esigenze di programmazione
finanziaria che le stesse “lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembrano
evocare un impegno della parte privata contraente al rispetto ed
all’accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello
esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”;
RIBADITO che la Regione
Abruzzo, in quanto in Piano di Rientro e in regime di commissariamento, non
dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali
prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo
essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il
limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere
posto unicamente a carico delle strutture private;
PRECISATO, con riferimento
agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto,
che non potranno essere da questi erogate a nessun titolo prestazioni a carico
del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto
accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale
comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione
dell’accreditamento per effetto dell’art. 8-quinquies, comma 2 -quinquies, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017 –
ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva
utilità ricevuta, potranno essere indennizzate nella misura massima del 90%
delle tariffe stabilite;
PRECISATO che, qualora
nell’arco del biennio di vigenza contrattuale, si pervenga alla definizione del
processo di riorganizzazione della rete territoriale riabilitativa ed al
completamento del procedimento di ricognizione, che per disposizione del
legislatore statale, è condizione ineludibile per l’esercizio del potere di
concedere i nuovi accreditamenti, si potrà procedere alla rideterminazione
dell’ammontare complessivo delle risorse per l’area della riabilitazione,
all’esito dell’accertamento della sostenibilità economica del nuovo fabbisogno
dei posti contrattualizzabili;
EVIDENZIATO che, alla luce di
quanto sarà eventualmente disposto da futuri provvedimenti commissariali di
programmazione relativamente al secondo anno di vigenza contrattuale, si potrà
procedere alla ridefinizione dell’ammontare, complessivo e per singola
struttura, delle risorse destinate all’area riabilitazione ex art. 26 L.
833/78, RP, RSA, strutture psicoriabilitative;
RILEVATO che quanto sopra rappresentato
riveste carattere di urgenza stante la necessità di ultimare in tempi rapidi la
definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente
accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto
al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di
dare atto che, in forza del presente provvedimento, è avviato il procedimento
di negoziazione con gli erogatori privati titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni in regime
residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale - sue declinazioni e domiciliare
riabilitativo per il biennio 2016-2017;
2. di
approvare l’Allegato 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017” e l’Allegato 2
“Schema di accordo contrattuale” precisando che gli stessi costituiscono parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di
precisare che nelle more del procedimento di riconversione e
riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale, nonché, nello specifico
per la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, dell’adozione dei relativi
atti di programmazione regionale del fabbisogno di prestazioni, per le strutture
ammesse alla negoziazione per l’acquisto di prestazioni riabilitative di cui
all’art. 26 l. 833/78, i tetti di spesa, per il biennio 2016 – 2017, vengono
rideterminati secondo le modalità di cui in narrativa;
4. di
stabilire che, conseguentemente e prima che siano determinate le classi di
erogatori con riguardo ai livelli effettivamente erogati, siano valorizzate le prestazioni a carattere estensivo, residenziale e semiresidenziale, riconoscendo
una quota non superiore al 10% a carico del SSR, ritenuta la ragionevolezza
dell’incidenza media di tale tipologia sulla domanda complessiva di
prestazioni, rispetto alle prestazioni
cosiddette di mantenimento, come premesso in narrativa;
5. di
dare atto, altresì, che i suddetti tetti di spesa, si intendono calcolati
con riferimento alla quota sanitaria della tariffa e con indicazione della
quota a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, dovuta dall’assistito o,
in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza, in coerenza con gli
adeguamenti alla normativa Lea introdotti con i D.C.A. 103/2014 e D.C.A. n.
19/2015;
6. di
precisare che, con riferimento alle strutture ammesse alla negoziazione con
contratto per l’acquisto di prestazioni di carattere riabilitativo (ex art. 26
Legge n. 833/1978), le quali erogano servizi in favore di soggetti autistici o
assimilati, i relativi tetti di spesa sono determinati facendo riferimento alle
rilevazioni dei dati aziendali e dei flussi regionali - Flusso Informativo
Ministeriale RIA - con la
puntualizzazione che, per le prestazioni erogate in favore di soggetti minori,
i quali necessitano di un trattamento ad alta intensità assistenziale, le
stesse non risultano soggette a compartecipazione da parte dell’assistito a
termini dei D.C.A. n. 103/2014 e D.C.A. n. 19/2015, mentre per le prestazioni
erogate in favore di soggetti autistici, i quali necessitino di trattamento
assimilabile, sotto il profilo dell’intensità assistenziale a quello erogato in
favore di soggetti inabili fisici, psichici e sensoriali, trovano applicazione
le disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte
dell’assistito, di cui al D.C.A. n. 104/2014 e al D.C.A. n. 20/2015;
7. di
riservare a successivo provvedimento commissariale l’integrazione dei
budget individuati per l’acquisto di prestazioni da strutture di cui al punto
precedente, le quali erogano servizi in favore di soggetti autistici o
assimilati, a definitivo apprezzamento tariffario e ciò al fine di consentire
alle Aziende UU.SS.LL di poter procedere, senza soluzione di continuità, alla
remunerazione delle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario
Regionale dalla data della stipula del accordo negoziale con le suddette
strutture;
8.
di evidenziare che, alla luce di quanto sarà
eventualmente disposto da futuri provvedimenti commissariali di programmazione
relativamente al secondo anno di vigenza contrattuale, si potrà procedere alla
ridefinizione dell’ammontare, complessivo e per singola struttura, delle
risorse destinate all’area riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, RP, RSA,
strutture psicoriabilitative;
9. di
precisare che il suddetto schema di accordo negoziale è stato condiviso con
i referenti aziendali per il Tavolo di monitoraggio, analisi e verifica per i
contratti e il contenzioso costituito con Determina Dirigenziale 3/2015/DPF006
– ritualmente notificata agli interessati – e opportunamente integrato con le
osservazioni da essi formulate;
10. di
specificare che le osservazioni trasmesse dagli erogatori privati in merito
allo schema di accordo contrattuale proposto ed approvato in forza del presente
atto, saranno sottoposte a valutazione congiunta da parte dei competenti uffici
regionali e dei referenti aziendali di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
3/2015/DPF006 e riscontrate nel termine di 20 (venti) giorni dalla acquisizione
al protocollo del Servizio “Contratti erogatori privati e Sistema di
remunerazione delle prestazioni rete territoriale e ospedaliera” delle suddette
osservazioni;
11. di
notificare copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle
Aziende USL e agli erogatori privati interessati, precisando che il
procedimento di negoziazione avviato in forza del medesimo dovrà concludersi
entro il termine di giorni 60 (sessanta);
12. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione
Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione
degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai fini della
successiva validazione;
13. di
pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T).
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue
Allegato