Avvio procedimento di negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carattere riabilitativo. biennio 2016/2017.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATO il Decreto n.90 del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;

 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

 

ATTESO che, in base all’art.4, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge 29 novembre 2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

 

CONSIDERATO che:

       occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle prestazioni sanitarie erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata;

       la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;

       i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in strutture residenziali riabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

 

ATTESO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

 

VISTO l’art.17 comma 1, lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n. 11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

 

TENUTO CONTO dell’insieme degli adempimenti richiesti alla Regione Abruzzo dal Tavolo di monitoraggio, in ordine al processo di riconversione delle strutture della rete residenziale e semiresidenziale, avviato con DCA 20/2014, nell’ottica della migliore allocazione delle risorse del SSR su una domanda di prestazioni appropriate, per setting a diversa e decrescente intensità assistenziale, relativamente al fabbisogno stimato dal D.C.A. n. 52/2012, con possibilità di integrarne il fabbisogno;

 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del D.C.A. n. 20/2014 così come modificato ed integrato dal D.C.A. n. 133/2014, sono state acquisite le proposte aziendali di rimodulazione per la successiva istruttoria e che, con nota Prot. n. RA/280821/COMM del 9 novembre 2015, il Commissario ad Acta ha disposto la costituzione di un Gruppo di lavoro per la redazione di un documento tecnico di supporto per consentire il completamento del procedimento in essere, anche sotto il profilo della valorizzazione della capacità produttiva delle strutture interessate e dell’equilibrio dell’offerta di servizi su base territoriale, anche in termini di verifica sulla sostenibilità, dei relativi costi per il SSR;

 

TENUTO CONTO, inoltre, che il D.M. n. 70/2015 ha avviato un processo di riqualificazione del sistema ospedaliero ed ha imposto alle Regioni di intervenire con provvedimenti generali di programmazione riducendo la “dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni”;

 

ATTESO che, in particolare per le Regioni in piano di rientro, la rimodulazione di cui al menzionato decreto 70/2015 “avverrà progressivamente entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016, nei tempi e con le modalità definite nei vigenti programmi operativi 2013-2015 ovvero nei piani di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del Servizio sanitario regionale, così' come ridefiniti ai sensi dell'articolo 12 del nuovo patto per la salute 2014-2016”, considerando l’equivalenza tra i posti letto ospedalieri, conseguentemente rientranti nelle relativa dotazione per mille abitanti, ed i posti di residenzialità presso strutture sanitarie territoriali, per i quali le regioni coprono un costo giornaliero a carico del Servizio sanitario regionale pari o superiore ad un valore soglia della tariffa regionale giornaliera corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera;

 

CONSIDERATO che il mutamento degli attuali assetti organizzativi e gestionali, dettato dalla predetta normativa nazionale,  comporterà un rafforzamento del modello regionale di welfare e conseguentemente un più ampio governo della domanda e dell’offerta di servizi di tutela della salute e consentirà anche di intervenire sul piano della riqualificazione della spesa stessa, non più soggetta ad ulteriori “tagli lineari”, già effettuati in regime di Spending Review, e sul piano del governo della domanda di salute, per assicurare il massimo sforzo di equità e protezione sociale;

 

CONSIDERATO altresì che, la definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato di cui al decreto commissariale n. 52 dell’11.10.2012, deve ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con le modalità indicate nella L.R. 31 marzo 2008 n. 5 recante “Piano Sanitario Regionale 2008/2010”;

 

RILEVATO che il procedimento di negoziazione con gli erogatori privati accreditati è finalizzato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - a stabilire quali attività siano riservate alla Regione Abruzzo, in funzione di ente di programmazione, quali attività siano invece attribuite alle Aziende Sanitarie, quali enti del SSN e quali diritti ed obblighi assuma l’erogatore privato che acconsente alla stipula dell’accordo contrattuale, la cui esistenza e validità è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del SSR;

 

RILEVATO, con riferimento alle prestazioni riabilitative, che i tetti di spesa nell’ammontare individuali e complessivi risultano essere stati determinati con una riduzione lineare del 5% rispetto agli importi massimi stabiliti con riferimento al biennio 2011-2012;

 

ATTESO che il Programma Operativo 2013-2015, approvato con D.C.A. n. 84/2013 e s.m.i. con D.C.A. n. 112/2013 e i cui effetti sono venuti a cessare al 31 dicembre 2015, nel definire i tetti di spesa, per il triennio

2013-2015, per l’acquisto di prestazioni sanitarie nelle strutture riabilitazione ha assunto come parametro di riferimento il fatturato storico, così come rilevato e riportato nei rapporti riepilogativi trasmessi con cadenza trimestrale e consuntiva annuale dall’Agenzia Sanitaria Regionale;

 

PRESO ATTO che tale riduzione lineare non risulta coerente con quanto previsto dall’art. 14 D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che espressamente circoscrive tale riduzione alle prestazioni di carattere ospedaliero ed ambulatoriale e che, pertanto, si rende necessario individuare parametri per la definizione dei tetti di spesa relativi all’acquisto di siffatte tipologie di prestazioni coerenti con la normativa vigente e con le dimensioni dell’attuale domanda ed offerta di servizi riabilitativi;

 

RITENUTO pertanto che, nel definire i volumi massimi di spesa preventivabili, non sia più funzionale, nell’attuale contesto di transizione, mutuare il c.d criterio di “spesa storica”, soprattutto alla luce del descritto processo di riorganizzazione, che determinerà una riallocazione della domanda e dell’offerta di servizi di riabilitazione;

 

RITENUTO altresì che una metodologia di calcolo dei tetti di spesa, che consenta una graduale valorizzazione della spesa effettiva in rapporto ai posti letto ed alle prestazioni accreditati rispetto alla succitata spesa storica assoggettata, peraltro a progressive riduzioni lineari, appare maggiormente coerente con l’obiettivo di  garantire la sostenibilità economica del Sistema Sanitario Regionale per assicurare, al contempo, livelli prestazionali di servizi di riabilitazione adeguati e qualità nell’assistenza ai pazienti in carico, rispetto al setting appropriato;

 

VALUTATO per quanto sopra descritto, di poter procedere a detta definizione, per il biennio 2016 – 2017, tenendo conto:

-            del numero di prestazioni per setting erogato;

-            della durata degli interventi riabilitativi, intensivi od estensivi:     

a.       in regime residenziale per le 24 ore  e in regime semiresidenziale per le 6/12 ore;

b.      in regime ambulatoriale e domiciliare, per i pazienti in grado di vivere con sicurezza nel proprio ambiente di vita ed ambulanti, che manifestano disabilità di modesta entità e gravità o che manifestano difficoltà al trasporto e che tuttavia “necessitano di completare il processo di recupero e/o di prevenire il degrado delle abilitá”, come descritti nella Tabella 22 del PSR 2008 – 2010;

 

RICHIAMATA la L.R. n. 5/2008 di approvazione del PSR 2008- 2010 in particolare al par.  5.2.7.3.3. “Le criticità della riabilitazione in Abruzzo” nella quale si sottolinea l’esistenza di un “sistema di offerta dei servizi di Riabilitazione nella Regione Abruzzo” caratterizzato da “una serie di criticità legate alla assenza di percorsi clinici e regole definite, configurando una situazione di indeterminatezza che è particolarmente delicata anche avuto riguardo alla concentrazione di detta offerta in maniera pressoché esclusiva nel settore del c.d. privato convenzionato e conseguentemente si evidenzia l’anomalia regionale, con eccesso di PL residenziali e semiresidenziali e prestazioni ex. art 26 rispetto al dato medio italiano - Tabella 25 del PSR 2008 - 2010;

 

CONSIDERATO che, per ciascun erogatore di prestazioni di riabilitazione (ex art.26 Legge n. 833/1978), alla luce delle evidenze del P.S.R. 2008 -2010 citato, la relativa istruttoria è stata opportunamente preceduta dalla ricognizione sulla base dei dati di flussi informativi trasmessi mensilmente dalle strutture alle Aziende USL, giusta nota del 08.03.2016 Prot. n. RA/ 51001del Servizio Contratti erogati privati e Sistema di remunerazione delle prestazioni Rete Territoriale e Ospedaliera, determinando:

       numero di prestazioni fascia A e fascia B - Riabilitazione residenziale intensiva (Rei);

       numero di prestazioni per internato grave e medio grave - Riabilitazione residenziale estensiva (Ree);

       numero di prestazioni per internato grave e medio grave - Riabilitazione estensiva semiresidenziale (Rse);

       numero di prestazioni singole e di gruppo, extramurali singole e di gruppo - Riabilitazione in regime ambulatoriale;

       numero di prestazioni domiciliari - Riabilitazione in regime domiciliare;

 

PRESO ATTO dei provvedimenti commissariali - DCA 103/2014 e 19/2015- in materia di adeguamento e/o introduzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente/ Comune di residenza dell’assistito, e del prevedibile risparmio di oneri impropriamente posti a carico per gli anni pregressi della spesa sanitaria, determinato per singolo erogatore e tipologia nell’all. A “ Tetti di spesa” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

 

PRECISATO che, i vincoli imposti alla Regione Abruzzo di contenimento dei costi, “essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”, nelle more della formalizzazione del nuovo strumento di programmazione operativa 2016-2018,  per la presente fase di transizione verso il nuovo assetto dell’offerta di servizi residenziali, non appare funzionale fare riferimento al numero di posti letto accreditati ed al tasso di occupazione, dagli stessi solo teoricamente sviluppabile;

 

PRECISATO, altresì, che per le strutture ammesse alla negoziazione:

       con contratto per l’acquisto di prestazioni di carattere riabilitativo (ex art. 26 Legge n. 833/1978) residenziali, intensive, estensive e semiresidenziali estensive;

       con contratto per l’acquisto di prestazioni di carattere riabilitativo (ex art. 26 Legge n. 833/1978) di carattere ambulatoriale e sue declinazioni e domiciliare;

nelle more del procedimento di riconversione e riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale, nonché, nello specifico per la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, dell’adozione dei relativi atti di programmazione regionale del fabbisogno di prestazioni, i tetti di spesa sono stati rideterminati con riguardo all’ammontare complessivo delle prestazioni (numero di prestazioni) sviluppato da ciascun erogatore, nel triennio 2013 – 2015 - con particolare riguardo all’annualità 2015 -, commisurato alle giornate di degenza/ai pazienti trattati/al setting di afferenza, come rilevato dall’evidenza dei flussi aziendali e dal Flusso Informativo Ministeriale RIA, ferme le indicazioni di cui alla L.R. n. 5/2008 di approvazione del P.S.R. 2008-2010 recante “Un sistema di garanzie per la salute” e ferme le tariffe stabilite dai provvedimenti regionali relativi a ciascun setting;

 

RITENUTO, conseguentemente e prima che siano determinate le classi di erogatori con riguardo ai livelli effettivamente erogati, di valorizzare le prestazioni a carattere estensivo, residenziale e semiresidenziale, tale che siano erogati trattamenti riabilitativi finalizzati al recupero funzionale in un tempo definito a persone con disabilità complessa, nella fase di immediata post acuzie e/o riacutizzazione della malattia, rispetto a quello di prestazioni cosiddette di mantenimento, ad alto o a basso carico assistenziale, che invece prevedono trattamenti a persone con grave disabilità, clinicamente stabilizzate, non assistibili a domicilio e che necessitano di azioni finalizzate ad evitare l'aggravamento e favorire l'autonomia nella vita quotidiana, riconoscendo una quota non superiore al 10% a carico del SSR, ritenuta la ragionevolezza dell’incidenza media sulla domanda complessiva di prestazioni;

RILEVATO che, con riferimento alle strutture ammesse alla negoziazione con contratto per l’acquisto di prestazioni di carattere riabilitativo (ex art. 26 Legge n. 833/1978), le quali erogano servizi in favore di soggetti autistici o assimilati, attesa la necessità di non procedere per la conferma dei tetti di spesa previsti per il triennio 2013-2015, il tetto di spesa per la contrattualizzazione di dette strutture si intende determinato con riferimento alle rilevazioni dei dati aziendali e dei flussi regionali - Flusso Informativo Ministeriale RIA -  con la precisazione che, per le prestazioni erogate in favore di soggetti minori, i quali necessitano di un trattamento ad alta intensità assistenziale, le stesse non risultano soggette a compartecipazione da parte dell’assistito a termini del D.C.A. n. 103/2014 e D.C.A n. 19/2015, mentre per le prestazioni erogate in favore di soggetti autistici, i quali necessitino di trattamento assimilabile, sotto il profilo dell’intensità assistenziale a quello erogato in favore di soggetti inabili fisici, psichici e sensoriali, trovano applicazione le disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’assistito, di cui al D.C.A. n. 104/2014 e al D.C.A. n. 20/2015;

 

RITENUTO di riservare la successiva integrazione dei budget individuati per l’acquisto di prestazioni da strutture ammesse alla negoziazione con contratto per l’acquisto di prestazioni di carattere riabilitativo (ex art. 26 Legge n. 833/1978), le quali erogano servizi in favore di soggetti autistici o assimilati, all’apprezzamento tariffario riconosciuto da specifico provvedimento commissariale, anche, medio tempore, al fine di consentire alle Aziende UU.SS.LL di poter procedere senza soluzione di continuità alla  remunerazione delle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della stipula del accordo negoziale con le suddette strutture;

 

PRECISATO, altresì, che i suddetti tetti di spesa si intendono calcolati, per le strutture che erogano prestazioni di carattere residenziale riabilitativo, avuto riguardo ai requisiti strutturali ed organizzativi che consentono alle stesse di garantire prestazioni idonee, individuando quota sanitaria della tariffa e la quota dovuta dall’assistito o in caso di incapienza di questo dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa lea introdotti con D.C.A. n. 92/2014, D.C.A. n. 103/2014, D.C.A. n. 104/2014, D.C.A. n. 19/2015 e D.C.A. n. 20/2015;

 

RICHIAMATA riguardo alla ragionevolezza dei parametri di determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie di carattere residenziale riabilitativo, ex multiis la sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1353/2015, nella quale, l’organo giurisdizionale adito precisa che il termine generalmente fissato alle regioni nella L. 133/2008, poiché tale sistema presupponendo una totale identità e coincidenza tra status di accreditamento predefinitivo e sistema convenzionale (art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992) sarebbe produttivo di inefficienze, laddove accelerare e/o favorire con tempi amministrativi certi l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato potrebbe portare ad esternalità positive o anche ad economie di scala;

 

PRECISATO a tale riguardo che, l’Agenzia Sanitaria Regionale ha provveduto in data 18 marzo 2016 a trasmettere, ai componenti del Gruppo di lavoro individuato con nota del Commissario ad acta del 12 novembre 2015 - resosi necessario, anche in conseguenza dei nuovi termini previsti dalla Legge n. 124/2015 per l’esercizio del potere di autotutela riconosciuto in capo alla P.A.-,  apposito documento tecnico, attualmente all’esame dei competenti uffici regionali, per la verifica e predisposizione di apposita proposta di decreto commissariale; 

 

RITENUTO, inoltre, di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UU.SS.LL. insistenti nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;

 

VISTO l’allegato schema di contratto di cui all’Allegato 2 “Schema di accordo contrattuale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – predisposto ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UU.SS.LL. insistenti nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture residenziali riabilitative in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATO l’art. 8, c.4, L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii. che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento, unitamente all’Allegato 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017” e all’Allegato 2 “Schema di accordo contrattuale” viene notificato – a mezzo PEC – a ciascun erogatore privato fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 20 (venti) giorni;

 

DATO ATTO che il suddetto schema di accordo negoziale è stato condiviso con i referenti aziendali per il Tavolo di monitoraggio, analisi e verifica per i contratti e il contenzioso costituito con Determina Dirigenziale 3/2015/DPF006 – ritualmente notificata agli interessati – e opportunamente integrato con le osservazioni da essi formulate;

 

PRECISATO, altresì, che le osservazioni trasmesse dagli erogatori privati in merito allo schema di accordo contrattuale, proposto ed approvato in forza del presente atto, saranno sottoposte a valutazione congiunta da parte dei competenti uffici regionali e dei referenti aziendali di cui alla determinazione dirigenziale n. 3/2015 e riscontrate nel termine di 20 (venti) giorni dalla acquisizione al protocollo del Servizio “Contratti con gli erogatori privati e Sistema di remunerazione delle prestazioni rete territoriale e ospedaliera” delle suddette osservazioni;

 

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del ………………….come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali/negoziali relativi alle strutture residenziali, riabilitative, anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione; 

 

RICHIAMATA, in tal senso e tra le altre, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 7581/2014, la quale espressamente precisa, con riferimento alle clausole dell’accordo negoziale, per cui è prevista la sottoscri zione espressa del privato erogatore ai sensi dell’art. 1341 c.c. e in particolare alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 20 del predetto schema di accordo negoziale, in adesione alle richieste dei Dicasteri affiancanti per esigenze di programmazione finanziaria che le stesse “lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembrano evocare un impegno della parte privata contraente al rispetto ed all’accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”;

 

RIBADITO che la Regione Abruzzo, in quanto in Piano di Rientro e in regime di commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere posto unicamente a carico delle strutture private;

 

PRECISATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere da questi erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8-quinquies, comma 2 -quinquies, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

 

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, potranno essere indennizzate nella misura massima del 90% delle tariffe stabilite;

 

PRECISATO che, qualora nell’arco del biennio di vigenza contrattuale, si pervenga alla definizione del processo di riorganizzazione della rete territoriale riabilitativa ed al completamento del procedimento di ricognizione, che per disposizione del legislatore statale, è condizione ineludibile per l’esercizio del potere di concedere i nuovi accreditamenti, si potrà procedere alla rideterminazione dell’ammontare complessivo delle risorse per l’area della riabilitazione, all’esito dell’accertamento della sostenibilità economica del nuovo fabbisogno dei posti contrattualizzabili;

 

EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sarà eventualmente disposto da futuri provvedimenti commissariali di programmazione relativamente al secondo anno di vigenza contrattuale, si potrà procedere alla ridefinizione dell’ammontare, complessivo e per singola struttura, delle risorse destinate all’area riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, RP, RSA, strutture psicoriabilitative;

 

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di ultimare in tempi rapidi la definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di dare atto che, in forza del presente provvedimento, è avviato il procedimento di negoziazione con gli erogatori privati titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale - sue declinazioni e domiciliare riabilitativo per il biennio 2016-2017; 

2.      di approvare l’Allegato 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017” e l’Allegato 2 “Schema di accordo contrattuale” precisando che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3.      di precisare che nelle more del procedimento di riconversione e riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale, nonché, nello specifico per la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, dell’adozione dei relativi atti di programmazione regionale del fabbisogno di prestazioni, per le strutture ammesse alla negoziazione per l’acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 l. 833/78, i tetti di spesa, per il biennio 2016 – 2017, vengono rideterminati secondo le modalità di cui in narrativa;

4.      di stabilire che, conseguentemente e prima che siano determinate le classi di erogatori con riguardo ai livelli  effettivamente erogati,  siano valorizzate  le prestazioni  a carattere estensivo,  residenziale e semiresidenziale, riconoscendo una quota non superiore al 10% a carico del SSR, ritenuta la ragionevolezza dell’incidenza media di tale tipologia sulla domanda complessiva di prestazioni, rispetto  alle prestazioni cosiddette di mantenimento, come premesso in narrativa;

5.      di dare atto, altresì, che i suddetti tetti di spesa, si intendono calcolati con riferimento alla quota sanitaria della tariffa e con indicazione della quota a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, dovuta dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza, in coerenza con gli adeguamenti alla normativa Lea introdotti con i D.C.A. 103/2014 e D.C.A. n. 19/2015;

6.      di precisare che, con riferimento alle strutture ammesse alla negoziazione con contratto per l’acquisto di prestazioni di carattere riabilitativo (ex art. 26 Legge n. 833/1978), le quali erogano servizi in favore di soggetti autistici o assimilati, i relativi tetti di spesa sono determinati facendo riferimento alle rilevazioni dei dati aziendali e dei flussi regionali - Flusso Informativo Ministeriale RIA -  con la puntualizzazione che, per le prestazioni erogate in favore di soggetti minori, i quali necessitano di un trattamento ad alta intensità assistenziale, le stesse non risultano soggette a compartecipazione da parte dell’assistito a termini dei D.C.A. n. 103/2014 e D.C.A. n. 19/2015, mentre per le prestazioni erogate in favore di soggetti autistici, i quali necessitino di trattamento assimilabile, sotto il profilo dell’intensità assistenziale a quello erogato in favore di soggetti inabili fisici, psichici e sensoriali, trovano applicazione le disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’assistito, di cui al D.C.A. n. 104/2014 e al D.C.A. n. 20/2015;

7.      di riservare a successivo provvedimento commissariale l’integrazione dei budget individuati per l’acquisto di prestazioni da strutture di cui al punto precedente, le quali erogano servizi in favore di soggetti autistici o assimilati, a definitivo apprezzamento tariffario e ciò al fine di consentire alle Aziende UU.SS.LL di poter procedere, senza soluzione di continuità, alla remunerazione delle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della stipula del accordo negoziale con le suddette strutture;

8.           di evidenziare che, alla luce di quanto sarà eventualmente disposto da futuri provvedimenti commissariali di programmazione relativamente al secondo anno di vigenza contrattuale, si potrà procedere alla ridefinizione dell’ammontare, complessivo e per singola struttura, delle risorse destinate all’area riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, RP, RSA, strutture psicoriabilitative;

9.      di precisare che il suddetto schema di accordo negoziale è stato condiviso con i referenti aziendali per il Tavolo di monitoraggio, analisi e verifica per i contratti e il contenzioso costituito con Determina Dirigenziale 3/2015/DPF006 – ritualmente notificata agli interessati – e opportunamente integrato con le osservazioni da essi formulate;

10.    di specificare che le osservazioni trasmesse dagli erogatori privati in merito allo schema di accordo contrattuale proposto ed approvato in forza del presente atto, saranno sottoposte a valutazione congiunta da parte dei competenti uffici regionali e dei referenti aziendali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3/2015/DPF006 e riscontrate nel termine di 20 (venti) giorni dalla acquisizione al protocollo del Servizio “Contratti erogatori privati e Sistema di remunerazione delle prestazioni rete territoriale e ospedaliera” delle suddette osservazioni;

11.    di notificare copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende USL e agli erogatori privati interessati, precisando che il procedimento di negoziazione avviato in forza del medesimo dovrà concludersi entro il termine di giorni 60 (sessanta);

12.    di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai fini della successiva validazione;

13.    di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T).

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2