Avvio procedimento di negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento pre-definitivo per l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale e psicoriabilitativo. biennio 2016/2017.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATO il Decreto n. 90 del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;

 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

 

ATTESO che, in base all’art.4, comma 2, del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge 29 novembre 2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

 

CONSIDERATO:

       che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle prestazioni sanitarie erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata;

       che la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;

       che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in strutture residenziali, riabilitative e psicoriabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

 

ATTESO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

 

VISTO l’art.17, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n. 11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

 

CONSIDERATO altresì che la definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato di cui al D.C.A.to commissariale n. 52 dell’11 ottobre 2012, deve ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con le modalità indicate nella L.R. 31 marzo 2008 n. 5 recante “Piano Sanitario Regionale 2008/2010”;

 

RILEVATO che il procedimento di negoziazione con gli erogatori privati accreditati è finalizzato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 - a stabilire quali attività siano riservate alla Regione, in funzione di ente di programmazione, quali attività siano invece attribuite alle Aziende Sanitarie, quali enti del SSN e quali diritti ed obblighi assuma l’erogatore privato che acconsente alla stipula dell’accordo contrattuale, la cui esistenza e validità è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del SSR;

 

DATO ATTO che risultano essere operative sul territorio regionale n. 17 strutture titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni in RSA, n. 16 Strutture titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni in RP e  n. 6 strutture titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni sanitarie in strutture psico- riabilitative  e che dal competente Servizio “Programmazione socio-sanitaria” non risultano ad oggi essere state comunicate circostanze e/o condizioni ostative all’ammissione alla negoziazione delle predette strutture;

 

PRECISATO che nella definizione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie nelle strutture psico-riabilitative individuati per il triennio 2013-2015 dal Programma Operativo 2013-2015 approvato con D.C.A. n. 84/2013 e s.m.i. e con D.C.A. n. 112/2013 – i cui effetti sono venuti a cessare in data 31 dicembre 2015,  è stato assunto come parametro di riferimento il fatturato storico così come rilevato ed riportato nei rapporti riepilogativi trasmessi con cadenza trimestrale e consuntiva annuale dall’Agenzia Sanitaria Regionale;

 

RILEVATO, altresì, con particolare riferimento alle predette strutture psico-riabilitative, che i tetti di spesa nell’ammontare individuali e complessivi risultano essere stati determinati con una riduzione lineare del 10% rispetto agli importi massimi stabiliti con riferimento al biennio 2011-2012;

 

CONSIDERATO che tale riduzione lineare non risulta coerente con quanto previsto dall’art. 14 D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che espressamente circoscrive tale riduzione alle prestazioni di carattere ospedaliero e ambulatoriale e che, pertanto, si rende necessario individuare parametri per la definizione dei tetti di spesa relativi all’acquisto di siffatte tipologie di prestazioni coerenti con la normativa vigente e con le dimensioni dell’attuale domanda ed offerta di servizi psicoriabilitativi;

 

RITENUTO di poter applicare, nelle more della formalizzazione del nuovo strumento di programmazione operativa 2016-2018, nella definizione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie in strutture psicoriabilitative, e nelle more del processo di riconversione delle strutture psichiatriche, di cui al D.C.A. n. 10/2016, il criterio del tasso medio annuo di occupazione, in analogia con il criterio di calcolo – mutuato nella Programmazione operativa 2013-2015 – per le strutture residenziali;

 

DATO ATTO che i suddetti tetti di spesa si intendono calcolati, per le strutture che erogano prestazioni di carattere residenziale e psicoriabilitativo, con riferimento al tasso medio annuo di occupazione, e avuto riguardo ai volumi effettivi di prestazioni appropriate, oltre che al numero dei posti letto accreditati per i quali le strutture sono in grado, avuto riguardo ai requisiti strutturali ed organizzativi di garantire prestazioni idonee, alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o in caso di incapienza di questo dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa lea introdotti con i D.C.A. n. 91/2014, D.C.A. n. 92/2014, D.C.A. n. 104/2014, D.C.A. n. 105/2014 e s.m.i., D.C.A. n. 13/2015 e D.C.A. n. 20/2015;

 

PRECISATO con riferimento alle strutture psico-riabilitative ed ai processi di riorganizzazione dell’offerta sanitaria in itinere che, con riguardo alle Strutture SRP3.1 – ex tipologia B di cui alla DGR 877/2001, il nominato decreto 10/2016, in adesione alle previsioni di cui al DPCM lea, introduce la compartecipazione alla spesa sanitaria anche per detta tipologia di struttura, con conseguente verosimile risparmio e riqualificazione strutturale della spesa sanitaria in un settore per cui la domanda di servizi di media intensità assistenziale risulta crescente (così come evidenziato nel documento tecnico all. 1 parte integrante e sostanziale al predetto decreto commissariale);

 

RICHIAMATA riguardo alla ragionevolezza dei parametri di determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie di carattere residenziale e psico-riabilitativo, ex multiis la sentenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 1353/2015, nella quale, si precisa che il termine generalmente fissato alle regioni nella Legge n. 133/2008, poiché tale sistema, presupponendo una totale identità e coincidenza tra status di accreditamento predefinitivo e sistema convenzionale (art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992) sarebbe pro-duttivo di inefficienze, per le quali pertanto si rende necessario, introdurre correttivi volti a una progressiva ristrutturazione della spesa nel breve- medio termine funzionale ad una riqualificazione strutturale dell’equilibrio domanda - offerta nel settore;

 

RITENUTO inoltre di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme per l’acquisto delle prestazioni in strutture residenziali psicoriabilitative, da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;

 

VISTO l’allegato schema di contratto di cui all’allegato 2 “Schema di accordo contrattuale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – predisposto ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende USL insistenti nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture residenziali e psico-riabilitative in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATO l’art .8, comma 4, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017” e 2 “Schema di accordo contrattuale” viene notificato – a mezzo PEC – a ciascun erogatore privato fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto al giorno                ;

 

DATO ATTO che il suddetto schema di accordo negoziale è stato condiviso con i referenti aziendali per il Tavolo di monitoraggio, analisi e verifica per i contratti e il contenzioso costituito con Determina Dirigenziale n. DPF006/3/2015 – ritualmente notificata agli interessati – e opportunamente integrato con le osservazioni da essi formulate;

 

PRECISATO che entro il termine stabilito del ………gli erogatori privati interessati possono produrre osservazioni allo schema di accordo contrattuale, da notificarsi a mezzo PEC / raccomandata A/R all’Ufficio commissariale e alle Aziende USL di afferenza;

 

PRECISATO altresì che le osservazioni trasmesse dagli erogatori privati in merito allo schema di accordo contrattuale proposto ed approvato in forza del presente atto, saranno sottoposte a valutazione congiunta da parte dei competenti uffici regionali e dei referenti aziendali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPF006/3/2015 e riscontrate nel termine di 20 (venti) giorni dalla acquisizione al protocollo del Servizio “Contratti con gli erogatori privati e Sistema di remunerazione delle prestazioni rete territoriale e ospedaliera” delle suddette osservazioni;

 

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del                                 come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali negoziali relativi alle strutture residenziali e psicoriabilitative, anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione e che successivamente a tale fase si procederà, in caso di accoglimento anche parziale delle osservazioni formulate alla predisposizione di apposito provvedimento ricognitivo degli esiti della interlocuzione negoziale; 

 

RICHIAMATA, in tal senso e tra le altre, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 7581/2014 la quale espressamente precisa, con riferimento alle clausole dell’accordo negoziale, per cui è prevista la sottoscrizione espressa del privato erogatore ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, in particolare, alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 20 del predetto schema di accordo negoziale, in adesione alle richieste dei Dicasteri affiancanti per esigenze di programmazione finanziaria che le stesse “lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembrano evocare un impegno della parte privata contraente al rispetto ed all’accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”;

 

RIBADITO che la Regione Abruzzo, in quanto in Piano di Rientro e in regime di commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere posto unicamente a carico delle strutture private;

 

PRECISATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere da questi erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, Legge, n. 241/1990 e ss. mm. ii.,di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.  502 e ss. mm. ii;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi- che ha decorrenza giuridica a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura massima del 90% delle tariffe stabilite;

 

DATO ATTO della natura complessa del procedimento per l’effetto del presente atto avviato e della conseguente necessità di prevedere quale termine massimo per la sua definizione quello di giorni 90 (novanta) dalla sua approvazione da parte dell’Organo commissariale;

 

PRECISATO, altresì, che per le strutture riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/1978, si procederà, in ragione della pluralità di erogatori attualmente titolari di accreditamento predefinitivo per tipologie di prestazioni a vario titolo ascrivibili all’area della riabilitazione residenziale e ambulatoriale, domiciliare, nonché della peculiare situazione delle strutture precedentemente ammesse a finanziamento tramite progetti obiettivo, per l’erogazione di prestazioni in favore di soggetti affetti da autismo, e dal 2013 ammesse a negoziazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 Legge n. 833/1978, con apposito e successivo provvedimento alla determinazione dei tetti di spesa individuali e complessivi e all’approvazione del relativo schema di accordo contrattuale;

 

EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sarà eventualmente disposto da futuri provvedimenti commissariali di programmazione relativamente al secondo anno di vigenza contrattuale, si potrà procedere alla ridefinizione dell’ammontare,  complessivo e per singola struttura, delle risorse destinate all’area riabilitazione ex art.26 L.833/78, RP, RSA, strutture psicoriabilitative;

 

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di ultimare in tempi rapidi la definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di dare atto che, in forza del presente atto, è avviato il procedimento di negoziazione con gli erogatori privati titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni in regime residenziale, riabilitativo e psico-riabilitativo per il biennio 2016-2017; 

2.      di approvare l’allegato 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017” e l’allegato 2 “Schema di accordo contrattuale” precisando che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3.      di precisare che, nelle more della formalizzazione del nuovo strumento di programmazione operativa 2016-2018, nonché del completamento del processo di riorganizzazione dell’offerta residenziale psichiatrica di cui al DCA 10/2016, nella definizione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie in strutture psico-riabilitative, trova applicazione il criterio del tasso medio annuo di occupazione, in analogia con il criterio di calcolo – mutuato dalla L.R. n. 5/2008 nonché nella Programmazione operativa 2013-2015 – per le strutture residenziali;

4.      di dare atto, altresì, che i suddetti tetti di spesa si intendono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o in caso di incapienza di questo dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa lea introdotti con i D.C.A. n. 91/2014, D.C.A. n. 92/2014, D.C.A. n. 104/2014, D.C.A. n. 105/2014 e s.m.i., D.C.A. n. 13/2015 e D.C.A. n. 20/2015;

5.      di precisare che il suddetto schema di accordo negoziale è stato condiviso con i referenti aziendali per il Tavolo di monitoraggio, analisi e verifica per i contratti e il contenzioso costituito con Determina Dirigenziale n. DPF006/3/2015 – ritualmente notificata agli interessati – e opportunamente integrato con le osservazioni da essi formulate;

6.      di precisare altresì che entro il termine stabilito del                               gli erogatori privati interessati possono produrre osservazioni allo schema di accordo contrattuale, da notificarsi a mezzo PEC / raccomandata A/R all’Ufficio commissariale e alle Aziende USL di afferenza;

7.      di specificare che le osservazioni trasmesse dagli erogatori privati in merito allo schema di accordo contrattuale proposto ed approvato in forza del presente atto, saranno sottoposte a valutazione congiunta da parte dei competenti uffici regionali e dei referenti aziendali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPF006/3/2015 e riscontrate nel termine di 20 (venti) giorni dalla acquisizione al protocollo del Servizio “Contratti erogatori privati e Sistema di remunerazione delle prestazioni rete territoriale e ospedaliera” delle suddette osservazioni;

8.      di dare atto che a seguito di eventuale fase di interlocuzione e, successivamente, a tale fase si procederà, in caso di accoglimento anche parziale delle osservazioni formulate alla predisposizione di apposito provvedimento ricognitivo degli esiti della interlocuzione negoziale;

9.      di precisare, altresì, che per le strutture riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/1978, si procederà, in ragione della pluralità di erogatori attualmente titolari di accreditamento predefinitivo per tipologie di prestazioni a vario titolo ascrivibili all’area della riabilitazione residenziale e ambulatoriale, domiciliare, nonché della peculiare situazione delle strutture precedentemente ammesse a finanziamento tramite progetti obiettivo, per l’erogazione di prestazioni in favore di soggetti affetti da autismo, e dal 2013 ammesse a negoziazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 Legge n. 833/1978, con apposito e successivo provvedimento alla determinazione dei tetti di spesa individuali e complessivi e all’approvazione del relativo schema di accordo contrattuale;

10.    di evidenziare che, alla luce di quanto sarà eventualmente disposto da futuri provvedimenti commissariali di programmazione relativamente al secondo anno di vigenza contrattuale, si potrà procedere alla ridefinizione dell’ammontare,  complessivo e per singola struttura, delle risorse destinate all’area riabilitazione ex art.26 L.833/78, RP, RSA, strutture psicoriabilitative;

11.    di notificare copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende USL e agli erogatori privati interessati, precisando che il procedimento di negoziazione avviato in forza del medesimo, in quanto connotato da elevata complessità dovrà concludersi entro il termine massimo di giorni 90 (novanta);

12.    di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai fini della successiva validazione;

13.    di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T).

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2

Allegato3

Allegato4