IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
RICHIAMATO il Decreto n. 90
del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro-tempore della Regione
Abruzzo, Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;
CONSIDERATO che la predetta
deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al
Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la
definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di
spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;
ATTESO che, in base
all’art.4, comma 2, del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge 29
novembre 2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo
di vigenza del Piano di Rientro;
CONSIDERATO:
– che occorre procedere in tempo utile alla
definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle prestazioni
sanitarie erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata;
– che la definizione dei summenzionati
tetti di spesa va effettuata per singola struttura;
– che i citati tetti di spesa sono
stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in strutture
residenziali, riabilitative e psicoriabilitative da
erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
ATTESO che condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la
concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali
finalità;
VISTO l’art.17, comma
1, lett. a), D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito –
con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n. 11, il quale prevede che le
Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per
gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati
accreditati;
CONSIDERATO altresì che la
definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato
di cui al D.C.A.to commissariale n. 52 dell’11 ottobre 2012, deve
ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima
di ciascuna struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati,
calcolata con le modalità indicate nella L.R. 31 marzo 2008 n. 5 recante “Piano
Sanitario Regionale 2008/2010”;
RILEVATO che il
procedimento di negoziazione con gli erogatori privati accreditati è
finalizzato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 - a stabilire quali attività siano
riservate alla Regione, in funzione di ente di programmazione, quali attività
siano invece attribuite alle Aziende Sanitarie, quali enti del SSN e quali
diritti ed obblighi assuma l’erogatore privato che acconsente alla stipula
dell’accordo contrattuale, la cui esistenza e validità è condizione essenziale
al fine di poter erogare prestazioni a carico del SSR;
DATO ATTO che risultano
essere operative sul territorio regionale n. 17 strutture titolari di
accreditamento predefinitivo per l’erogazione di
prestazioni in RSA, n. 16 Strutture titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni in RP e n. 6 strutture titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni sanitarie in
strutture psico- riabilitative e che dal competente Servizio “Programmazione
socio-sanitaria” non risultano ad oggi essere state comunicate circostanze e/o
condizioni ostative all’ammissione alla negoziazione delle predette strutture;
PRECISATO che nella definizione
dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie nelle strutture psico-riabilitative individuati per il triennio 2013-2015
dal Programma Operativo 2013-2015 approvato con D.C.A. n. 84/2013 e s.m.i. e con D.C.A. n. 112/2013 – i cui effetti sono venuti
a cessare in data 31 dicembre 2015, è
stato assunto come parametro di riferimento il fatturato storico così come
rilevato ed riportato nei rapporti riepilogativi trasmessi con cadenza
trimestrale e consuntiva annuale dall’Agenzia Sanitaria Regionale;
RILEVATO, altresì, con
particolare riferimento alle predette strutture psico-riabilitative,
che i tetti di spesa nell’ammontare individuali e complessivi risultano essere
stati determinati con una riduzione lineare del 10% rispetto agli importi
massimi stabiliti con riferimento al biennio 2011-2012;
CONSIDERATO che tale
riduzione lineare non risulta coerente con quanto previsto dall’art. 14 D.L. n.
95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che espressamente circoscrive tale
riduzione alle prestazioni di carattere ospedaliero e ambulatoriale e che,
pertanto, si rende necessario individuare parametri per la definizione dei
tetti di spesa relativi all’acquisto di siffatte tipologie di prestazioni
coerenti con la normativa vigente e con le dimensioni dell’attuale domanda ed
offerta di servizi psicoriabilitativi;
RITENUTO di poter
applicare, nelle more della formalizzazione del nuovo strumento di
programmazione operativa 2016-2018, nella definizione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie in strutture psicoriabilitative,
e nelle more del processo di riconversione delle strutture psichiatriche, di
cui al D.C.A. n. 10/2016, il criterio del tasso medio annuo di occupazione, in
analogia con il criterio di calcolo – mutuato nella Programmazione operativa
2013-2015 – per le strutture residenziali;
DATO ATTO che i suddetti
tetti di spesa si intendono calcolati, per le strutture che erogano prestazioni
di carattere residenziale e psicoriabilitativo, con
riferimento al tasso medio annuo di occupazione, e avuto riguardo ai volumi
effettivi di prestazioni appropriate, oltre che al numero dei posti letto
accreditati per i quali le strutture sono in grado, avuto riguardo ai requisiti
strutturali ed organizzativi di garantire prestazioni idonee, alla sola quota
sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o in caso di
incapienza di questo dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla
spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa lea introdotti con
i D.C.A. n. 91/2014, D.C.A. n. 92/2014, D.C.A. n. 104/2014, D.C.A. n. 105/2014
e s.m.i., D.C.A. n. 13/2015 e D.C.A. n. 20/2015;
PRECISATO con riferimento
alle strutture psico-riabilitative ed ai processi di
riorganizzazione dell’offerta sanitaria in itinere che, con riguardo alle
Strutture SRP3.1 – ex tipologia B di cui alla DGR 877/2001, il nominato decreto
10/2016, in adesione alle previsioni di cui al DPCM lea, introduce la
compartecipazione alla spesa sanitaria anche per detta tipologia di struttura,
con conseguente verosimile risparmio e riqualificazione strutturale della spesa
sanitaria in un settore per cui la domanda di servizi di media intensità
assistenziale risulta crescente (così come evidenziato nel documento tecnico all. 1 parte integrante e sostanziale al predetto decreto
commissariale);
RICHIAMATA riguardo alla
ragionevolezza dei parametri di determinazione dei tetti di spesa per
l’acquisto delle prestazioni sanitarie di carattere residenziale e psico-riabilitativo, ex multiis
la sentenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 1353/2015,
nella quale, si precisa che il termine generalmente fissato alle regioni nella
Legge n. 133/2008, poiché tale sistema, presupponendo una totale identità e
coincidenza tra status di accreditamento predefinitivo
e sistema convenzionale (art. 8-quinquies, D.Lgs. n.
502/1992) sarebbe pro-duttivo di inefficienze, per le
quali pertanto si rende necessario, introdurre correttivi volti a una
progressiva ristrutturazione della spesa nel breve- medio termine funzionale ad
una riqualificazione strutturale dell’equilibrio domanda - offerta nel settore;
RITENUTO inoltre di dover
procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme per l’acquisto
delle prestazioni in strutture residenziali psicoriabilitative,
da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti
nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;
VISTO l’allegato schema
di contratto di cui all’allegato 2 “Schema di accordo contrattuale”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento – predisposto ai fini della
sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro
Aziende USL insistenti nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente
accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le modalità di
erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture residenziali e psico-riabilitative in favore dei pazienti residenti nella
Regione Abruzzo;
RICHIAMATO l’art .8, comma
4, L.R. 31 luglio 2007, n. 32, che stabilisce che gli accordi contrattuali
vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente
della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO che il presente
provvedimento, unitamente agli allegati 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017” e
2 “Schema di accordo contrattuale” viene notificato – a mezzo PEC – a ciascun
erogatore privato fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto al
giorno ;
DATO ATTO che il suddetto
schema di accordo negoziale è stato condiviso con i referenti aziendali per il
Tavolo di monitoraggio, analisi e verifica per i contratti e il contenzioso
costituito con Determina Dirigenziale n. DPF006/3/2015 – ritualmente notificata
agli interessati – e opportunamente integrato con le osservazioni da essi formulate;
PRECISATO che entro il
termine stabilito del ………gli erogatori privati interessati possono produrre
osservazioni allo schema di accordo contrattuale, da notificarsi a mezzo PEC /
raccomandata A/R all’Ufficio commissariale e alle Aziende USL di afferenza;
PRECISATO altresì che le
osservazioni trasmesse dagli erogatori privati in merito allo schema di accordo
contrattuale proposto ed approvato in forza del presente atto, saranno
sottoposte a valutazione congiunta da parte dei competenti uffici regionali e
dei referenti aziendali di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
DPF006/3/2015 e riscontrate nel termine di 20 (venti) giorni dalla acquisizione
al protocollo del Servizio “Contratti con gli erogatori privati e Sistema di
remunerazione delle prestazioni rete territoriale e ospedaliera” delle suddette
osservazioni;
ATTESO che, in ogni
caso, viene fissata la data del come termine
ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali negoziali
relativi alle strutture residenziali e psicoriabilitative,
anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione e che successivamente a
tale fase si procederà, in caso di accoglimento anche parziale delle
osservazioni formulate alla predisposizione di apposito provvedimento
ricognitivo degli esiti della interlocuzione negoziale;
RICHIAMATA, in tal senso e
tra le altre, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 7581/2014 la quale
espressamente precisa, con riferimento alle clausole dell’accordo negoziale, per
cui è prevista la sottoscrizione espressa del privato erogatore ai sensi
dell’art. 1341 c.c. e, in particolare, alla clausola di salvaguardia di cui
all’art. 20 del predetto schema di accordo negoziale, in adesione alle
richieste dei Dicasteri affiancanti per esigenze di programmazione finanziaria
che le stesse “lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembrano evocare un
impegno della parte privata contraente al rispetto ed all’accettazione dei
vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo
sottoposto a Piano di rientro”;
RIBADITO che la Regione
Abruzzo, in quanto in Piano di Rientro e in regime di commissariamento, non
dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali
prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo
essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il
limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere
posto unicamente a carico delle strutture private;
PRECISATO, con riferimento
agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto,
che non potranno essere da questi erogate a nessun titolo prestazioni a carico
del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto
accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale
comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8, Legge, n. 241/1990 e ss. mm. ii.,di avvio del procedimento di
sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8-quinquies, comma
2-quinquies, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss. mm. ii;
CONSIDERATO che le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi- che ha
decorrenza giuridica a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017 –
ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva
utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura massima del 90% delle
tariffe stabilite;
DATO ATTO della natura
complessa del procedimento per l’effetto del presente atto avviato e della
conseguente necessità di prevedere quale termine massimo per la sua definizione
quello di giorni 90 (novanta) dalla sua approvazione da parte dell’Organo
commissariale;
PRECISATO, altresì, che per
le strutture riabilitative ex art. 26 Legge n. 833/1978, si procederà, in
ragione della pluralità di erogatori attualmente titolari di accreditamento predefinitivo per tipologie di prestazioni a vario titolo ascrivibili
all’area della riabilitazione residenziale e ambulatoriale, domiciliare, nonché
della peculiare situazione delle strutture precedentemente ammesse a
finanziamento tramite progetti obiettivo, per l’erogazione di prestazioni in
favore di soggetti affetti da autismo, e dal 2013 ammesse a negoziazione ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 Legge n. 833/1978, con apposito e
successivo provvedimento alla determinazione dei tetti di spesa individuali e
complessivi e all’approvazione del relativo schema di accordo contrattuale;
EVIDENZIATO che, alla luce di
quanto sarà eventualmente disposto da futuri provvedimenti commissariali di
programmazione relativamente al secondo anno di vigenza contrattuale, si potrà
procedere alla ridefinizione dell’ammontare, complessivo e per singola struttura,
delle risorse destinate all’area riabilitazione ex art.26 L.833/78, RP, RSA,
strutture psicoriabilitative;
RILEVATO che quanto sopra
rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di ultimare in
tempi rapidi la definizione delle negoziazioni con le strutture private
provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto
non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di
dare atto che, in forza del presente atto, è avviato il procedimento di
negoziazione con gli erogatori privati titolari di accreditamento predefinitivo per l’erogazione di prestazioni in regime
residenziale, riabilitativo e psico-riabilitativo per
il biennio 2016-2017;
2. di
approvare l’allegato 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017” e l’allegato 2
“Schema di accordo contrattuale” precisando che gli stessi costituiscono parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di
precisare che, nelle more della formalizzazione del nuovo strumento di
programmazione operativa 2016-2018, nonché del completamento del processo di
riorganizzazione dell’offerta residenziale psichiatrica di cui al DCA 10/2016,
nella definizione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie in
strutture psico-riabilitative, trova applicazione il
criterio del tasso medio annuo di occupazione, in analogia con il criterio di
calcolo – mutuato dalla L.R. n. 5/2008 nonché nella Programmazione operativa
2013-2015 – per le strutture residenziali;
4. di
dare atto, altresì, che i suddetti tetti di spesa si intendono calcolati
con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto
dovuto dall’assistito o in caso di incapienza di questo dal Comune di residenza
a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti
alla normativa lea introdotti con i D.C.A. n. 91/2014, D.C.A. n. 92/2014,
D.C.A. n. 104/2014, D.C.A. n. 105/2014 e s.m.i.,
D.C.A. n. 13/2015 e D.C.A. n. 20/2015;
5. di
precisare che il suddetto schema di accordo negoziale è stato condiviso con
i referenti aziendali per il Tavolo di monitoraggio, analisi e verifica per i
contratti e il contenzioso costituito con Determina Dirigenziale n.
DPF006/3/2015 – ritualmente notificata agli interessati – e opportunamente
integrato con le osservazioni da essi formulate;
6. di
precisare altresì che entro il termine stabilito del gli erogatori privati interessati possono
produrre osservazioni allo schema di accordo contrattuale, da notificarsi a
mezzo PEC / raccomandata A/R all’Ufficio commissariale e alle Aziende USL di
afferenza;
7. di
specificare che le osservazioni trasmesse dagli erogatori privati in merito
allo schema di accordo contrattuale proposto ed approvato in forza del presente
atto, saranno sottoposte a valutazione congiunta da parte dei competenti uffici
regionali e dei referenti aziendali di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
DPF006/3/2015 e riscontrate nel termine di 20 (venti) giorni dalla acquisizione
al protocollo del Servizio “Contratti erogatori privati e Sistema di
remunerazione delle prestazioni rete territoriale e ospedaliera” delle suddette
osservazioni;
8. di
dare atto che a seguito di eventuale fase di interlocuzione e,
successivamente, a tale fase si procederà, in caso di accoglimento anche
parziale delle osservazioni formulate alla predisposizione di apposito provvedimento
ricognitivo degli esiti della interlocuzione negoziale;
9. di
precisare, altresì, che per le strutture riabilitative ex art. 26 Legge n.
833/1978, si procederà, in ragione della pluralità di erogatori attualmente
titolari di accreditamento predefinitivo per
tipologie di prestazioni a vario titolo ascrivibili all’area della
riabilitazione residenziale e ambulatoriale, domiciliare, nonché della
peculiare situazione delle strutture precedentemente ammesse a finanziamento
tramite progetti obiettivo, per l’erogazione di prestazioni in favore di
soggetti affetti da autismo, e dal 2013 ammesse a negoziazione ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 26 Legge n. 833/1978, con apposito e successivo
provvedimento alla determinazione dei tetti di spesa individuali e complessivi
e all’approvazione del relativo schema di accordo contrattuale;
10. di
evidenziare che, alla luce di quanto sarà eventualmente disposto da futuri
provvedimenti commissariali di programmazione relativamente al secondo anno di
vigenza contrattuale, si potrà procedere alla ridefinizione dell’ammontare, complessivo e per singola struttura,
delle risorse destinate all’area riabilitazione ex art.26 L.833/78, RP, RSA,
strutture psicoriabilitative;
11. di
notificare copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle
Aziende USL e agli erogatori privati interessati, precisando che il
procedimento di negoziazione avviato in forza del medesimo, in quanto connotato
da elevata complessità dovrà concludersi entro il termine massimo di giorni 90
(novanta);
12. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione
Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai fini della
successiva validazione;
13. di
pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T).
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue
Allegato