Nomina Commissario ad Acta per approvazione Convenzione AGIR .- Comune di Popoli.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

 

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

 

RICHIAMATI:

-        la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

-        il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, … omissis”;

-        la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

-        l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo vigente;

-        la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;

-        la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 19 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”, primo comma, lett. d), prevede la “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

-            il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale “[…] In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[…]”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 925 del 09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

 

VISTO il DPGR n. 3 del 12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;

 

CONSIDERATO che l’art. 3 della L.R. 36/2013, prevede, tra l’altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell’AGIR, elabori:

-        lo “Schema di Convenzione” dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

-        lo “Schema di Statuto” contenente le norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;

 

VISTE le D.G.R. n°247 e 248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:

-        lo “Schema di Convenzione” dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-        lo “Schema di Statuto” dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell’Allegato 1 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR  e l’Allegato 2 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell’AGIR”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

 

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Popoli lo “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, ai fini dell’approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

 

ATTESO che il Comune di Popoli, con  Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23.05.2014, ha deliberato di non approvare  lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale “Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell’ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l’approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’AGIR di cui all’articolo 4 […]”;

 

RICHIAMATA la Circolare  Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013”, approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all’approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

 

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all’applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra  il Comune di Popoli;

 

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/27071 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all’avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario “ad acta” ai fini dell’approvazione dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)”, precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all’approvazione dell’atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

 

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di  Popoli non ha approvato lo “Schema di Convenzione A.G.I.R.”;

 

TENUTO CONTO del fatto che, alla luce di quanto sopra:

-        in data 7 marzo 2016 si è svolta una riunione tra il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., i rappresentanti del Servizio Gestione dei Rifiuti ed i rappresentanti dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. ed al fine di dare a questi ultimi la possibilità di manifestare le proprie criticità in merito ed interloquire in ordine al percorso attuativo della L.R. n. 36/2013;

-        con nota prot. N. RA/64844 del 24 marzo 2016, a firma del C.U.S. A.G.I.R., è stato chiesto, tra gli altri, al Comune di Popoli di deliberare, entro il termine di 10 giorni, in ordine all’approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi;

-        sulla scorta della Relazione di sintesi trasmessa sul punto dal C.U.S. A.G.I.R. con nota prot. RA/66400 del 30 marzo 2016 al Presidente della Giunta Regionale, quest’ultimo, con nota prot. n. RA/6889 del 1° aprile 2016 ha nuovamente invitato i Sindaci dei comuni che hanno deliberato negativamente in ordine allo schema di convenzione A.G.I.R. a procedere alla relativa approvazione entro il termine di 10 gg., al fine di consentire la prosecuzione dell’iter attuativo della riforma di cui alla L.R. n. 36/2013, adempiendo agli obblighi di legge nazionale;

 

RILEVATO che, alla scadenza del termine indicato, il Comune di Popoli risulta non aver comunque proceduto all’approvazione dello Schema di Convenzione A.G.I.R.;

 

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

-        le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;

-        la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;

-        il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;

-        la legge predisponga congrue garanzie procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

 

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all’art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall’ordinamento per l’esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si inscrive in un quadro normativo nazionale,  principalmente dettato dall’art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall’art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l’obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l’incarico di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di Popoli, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

 

STABILITO che l’incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all’approvazione da parte del Comune di Popoli dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

 

VISTI:

-        il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;

-        la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

 

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, in attuazione della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato

 

DECRETA

 

1.           di nominare il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di Popoli;

2.           di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Popoli;

3.           di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all’approvazione da parte del Comune di Popoli dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

4.           di disporre che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;

5.           di disporre altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Popoli, per opportuna conoscenza;

6.           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso