IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione
Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a
tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché
nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle
informazioni ambientali;
VISTA la L.R.
21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova
governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani,
pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;
RICHIAMATI:
-
la
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce
del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
-
il
Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”,
che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei
rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione
territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede
che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base
di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, … omissis”;
-
la
L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.,
con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia
di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei
rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
-
l’art.
113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle
reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo
vigente;
-
la
L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione
dello svolgimento dei servizi pubblici locali”;
-
la
legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 19 “Riordino
della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”,
primo comma, lett. d), prevede la “Definizione, anche mediante rinvio alle
normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione
territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
-
il
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37,
comma 5, a tenore del quale “[…] In caso di concessione di servizi pubblici
locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della
centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento
(ATO), individuato ai sensi della normativa di settore[…]”;
RICHIAMATA la DGR n. 925 del
09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico
Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;
VISTO il DPGR n. 3 del
12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità
di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e
degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 “L.R. 21.10.2013, n. 36,
art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle
attività”;
CONSIDERATO che l’art. 3
della L.R. 36/2013, prevede, tra l’altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il
Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell’AGIR, elabori:
- lo “Schema di Convenzione” dell’AGIR di
cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie
locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del
Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo
approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo “Schema di Statuto” contenente le
norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, da
proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la
Commissione consiliare competente;
VISTE le D.G.R. n°247 e
248 del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:
- lo “Schema di Convenzione” dell’Autorità
per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell’Allegato 1A “Calcolo e
metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo “Schema di Statuto” dell’Autorità per
la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. e), corredato dell’Allegato 1 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di
rappresentanza dei Comuni nell’AGIR “ e
l’Allegato 2 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle
spese di funzionamento dell’AGIR”, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
VISTA la nota della
Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al
Comune di Montenerodomo lo “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione
Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e
metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, ai fini
dell’approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30
giorni, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 3, comma
2 della L.R. n.36/2013;
ATTESO che il Comune di
Montenerodomo non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di
Convenzione A.G.I.R.;
RICHIAMATO l’art. 3, comma
2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale “Il Commissario Unico Straordinario
invia ai comuni dell’ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d),
che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato,
il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri
sostitutivi, in particolare per: a) l’approvazione della convenzione e dello
statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’AGIR di cui
all’articolo 4 […]”;
RICHIAMATA la Circolare “Indirizzi interpretativi in fase di prima
interpretazione della L.R. n. 36/2013”, approvata con D.G.R. n. 774 del 26
novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e
criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all’approvazione dello schema di convenzione
A.G.I.R.;
RICHIAMATA altresì la D.G.R.
n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in
ordine all’applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni
inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra
cui rientra il Comune di Montenerodomo;
CONSIDERATO che con nota
Prot. n. RA/26709 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario
A.G.I.R. ha provveduto all’avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della
L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario “ad acta” ai fini
dell’approvazione dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione
Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)”, precisando che, qualora anteriormente
alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all’approvazione
dell’atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;
RILEVATO che, a seguito
del suddetto procedimento, il Comune di Montenerodomo non risulta aver
provveduto all’adozione dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo
Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario
Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;
RICHIAMATI, a tale
proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e
procedurali alla base dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi
regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n.
70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):
- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi
devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i
presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo
per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso
degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede
l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere
esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione
di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia
costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie
procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al
principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in
grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo
adempimento;
RILEVATO che la procedura
prevista ed attuata in base all’art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i
presupposti e limiti previsti dall’ordinamento per l’esercizio di poteri sostitutivi
da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n.
36/2013 si inscrive in un quadro normativo nazionale,
principalmente
dettato dall’art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall’art. 19, comma 1,
lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l’obbligo di
organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza
economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione
provinciale;
RITENUTO, pertanto, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire
l’incarico di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di
Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo
delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di
Montenerodomo, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario
Unico Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;
STABILITO che l’incarico di
cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata
limitata all’approvazione da parte del Comune di Montenerodomo dello “Schema di
convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)”
comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di
rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione al Servizio
Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., pubblicato nella
G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;
VISTO altresì il D.Lgs.
08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”, in attuazione della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali – DPC026 - ha espresso il proprio parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento;
Per
tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato
DECRETA
1.
di nominare il Dott.
Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario “ad acta” per l’approvazione
dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e
metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il
Comune di Montenerodomo;
2.
di stabilire che l’incarico di
cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il
Comune di Montenerodomo;
3.
di stabilire che l’incarico di
cui al punto 1 ha una durata limitata all’approvazione da parte del Comune di
Montenerodomo dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione
Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e
metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e
relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo
PEC;
4.
di disporre che il presente
Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott.
Piergiorgio Tittarelli;
5.
di disporre altresì, che il
presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune
di Montenerodomo, per opportuna conoscenza;
6.
di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.)
e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di
cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso