IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione
Abruzzo promuove politiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”; a
tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché
nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle
informazioni ambientali;
VISTA la L.R.
21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)” che prevede una nuova
governance nelle gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani,
pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;
RICHIAMATI:
-
la Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del
22 novembre 2008, n. L 312;
-
il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.,
avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la
legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella
parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati” ed in particolare l’art. 200 “Organizzazione territoriale del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” che prevede che: “[omissis] .. 1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla
base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, …
omissis”;
-
la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per
la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha
approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che ha abrogato la
precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83
“Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del
piano regionale dei rifiuti”;
-
l’art.
113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle
reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, testo
vigente;
-
la L. n. 148/2011, art. 3-bis “Ambiti
territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali”;
-
la legge 7 agosto 2015, n. 124,
recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche”, che, all’art. 19 “Riordino della disciplina dei
servizi pubblici locali di interesse economico generale”, primo comma, lett.
d), prevede la “Definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e
armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale
ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
-
il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
(G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.), art. 37, comma 5, a tenore del quale “[…]
In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico
generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide
con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della
normativa di settore[…]”;
RICHIAMATA la DGR n. 925 del
09.12.2013 recante: “L.R. 21.10.2013, n. 36, art. 3 - Commissario Unico
Straordinario. Modalità ed indirizzi delle attività”;
VISTO il DPGR n. 3 del
12.01.2016 con cui è stato nominato il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità
di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R, in attuazione del suddetto art. 3 e
degli indirizzi dettati con DGR n. 925 del 09.12.2013 “L.R. 21.10.2013, n. 36,
art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle
attività”;
CONSIDERATO che l’art. 3
della L.R. 36/2013, prevede, tra l’altro, al comma 1, lett. d) ed e), che il
Commissario Unico Straordinario, ai fini della costituzione dell’AGIR, elabori:
- lo “Schema di Convenzione” dell’AGIR di
cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, previo parere del Consiglio delle Autonomie
locali (CAL), di cui alla L.R. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del
Consiglio delle Autonomie Locali), da proporre alla Giunta regionale che lo
approva con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente;
- lo “Schema di Statuto” contenente le
norme di funzionamento dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. 36/2013, da
proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la
Commissione consiliare competente;
VISTE le D.G.R. n°247 e 248
del 07/04/2014 con cui si è provveduto ad approvare rispettivamente:
- lo “Schema di Convenzione” dell’Autorità
per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. d) della L.R. 36/2013, corredato dell’Allegato 1A “Calcolo e
metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- lo “Schema di Statuto” dell’Autorità per
la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. e), corredato dell’Allegato 1 “Calcolo e metodo di calcolo delle quote di
rappresentanza dei Comuni nell’AGIR “ e l’Allegato 2 “Calcolo e metodo di
calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell’AGIR”,
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTA la nota della
Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al
Comune di Lama dei Peligni lo “Schema di convenzione dell’Autorità per la
Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A
“Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni
nell’AGIR”, ai fini dell’approvazione da parte dello stesso, entro il termine
perentorio di 30 giorni, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui
all’articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;
ATTESO che il Comune di
Lama dei Peligni non
ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;
RICHIAMATO l’art. 3, comma
2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale “Il Commissario Unico Straordinario invia
ai comuni dell’ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è
approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il
Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi,
in particolare per: a) l’approvazione della convenzione e dello statuto
dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’AGIR di cui
all’articolo 4 […]”;
RICHIAMATA la Circolare “Indirizzi
interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013”,
approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state
affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine
all’approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;
RICHIAMATA altresì la D.G.R.
n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in
ordine all’applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni
inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra
cui rientra il
Comune di Lama dei Peligni;
CONSIDERATO che con nota
Prot.n. RA/26808 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario
A.G.I.R. ha provveduto all’avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della
L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario “ad acta” ai fini
dell’approvazione dello “Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione
Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)”, precisando che, qualora anteriormente
alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all’approvazione
dell’atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;
RILEVATO che, a seguito
del suddetto procedimento, il Comune di Lama dei Peligni non risulta aver
provveduto all’adozione dello “Schema di Convenzione A.G.I.R.” e del relativo
Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario
Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;
RICHIAMATI, a tale
proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali
alla base dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali
nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent.
n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):
- le ipotesi di esercizio di poteri
sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì
definirne i presupposti sostanziali e procedurali;
- la sostituzione può essere prevista solo
per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso
degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede
l'intervento sostitutivo;
- il potere sostitutivo deve essere
esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione
di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia
costituzionale dell'ente sostituito;
- la legge predisponga congrue garanzie
procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al
principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in
grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo
adempimento;
RILEVATO che la procedura
prevista ed attuata in base all’art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i
presupposti e limiti previsti dall’ordinamento per l’esercizio di poteri
sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la
L.R. n. 36/2013 si inscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall’art.3-bis della
L. n. 148/2011 e ribadito dall’art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015,
che pone per le Regioni l’obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai
servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali,
quantomeno di estensione provinciale;
RITENUTO, pertanto, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire
l’incarico di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di
Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo
delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di Lama dei
Peligni, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico
Straordinario A.G.I.R, in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;
STABILITO che l’incarico di
cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata
limitata all’approvazione da parte del Comune di Lama dei Peligni dello “Schema
di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani
(AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle quote
di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione al Servizio
Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., pubblicato
nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;
VISTO altresì il D.Lgs.
08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”, in attuazione della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali – DPC026 - ha espresso il proprio parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento;
Per
tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato
DECRETA
1.
di nominare il Dott. Piergiorgio Tittarelli in
qualità di Commissario “ad acta” per l’approvazione dello “Schema di
Convenzione A.G.I.R.” e del relativo Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo
delle quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR” per il Comune di lama dei
Peligni;
2.
di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 viene
conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Lama dei
Peligni;
3.
di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 ha una
durata limitata all’approvazione da parte del Comune di Lama dei Peligni dello
“Schema di convenzione dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti
Urbani (AGIR)” comprensivo dell’Allegato 1A “Calcolo e metodo di calcolo delle
quote di rappresentanza dei Comuni nell’AGIR”, e relativa trasmissione di tale
atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;
4.
di disporre che il presente Decreto sia notificato,
da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;
5.
di disporre altresì, che il presente Decreto sia
inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Lama dei Pelignil,
per opportuna conoscenza;
6.
di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul
sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso