Art.
1
(Modifiche
all’articolo 1 della L.R. 32/2007)
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge
regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio sanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente:
"4.
L'accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8 quater del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ss.mm.ii.
è il provvedimento che consente alle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, già autorizzate all'esercizio,
di diventare potenziali erogatrici di prestazioni in nome e per conto del
Servizio Sanitario Nazionale.".
2. Il comma 5 dell’articolo 1 della L.R. 32/2007
è sostituito dal seguente:
"5. L'accordo
contrattuale ai sensi dell’articolo 8 quinquies del
d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. è
il rapporto instaurato tra la struttura accreditata, la ASL di appartenenza e
la Regione Abruzzo per l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei
Livelli Essenziali di Assistenza secondo le necessità della programmazione
sanitaria e di bilancio.".
3. Il comma 6 dell’articolo 1 della L.R.
32/2007 è sostituito dal seguente:
"6. Per
struttura sanitaria e socio-sanitaria si intende la struttura fisica e
organizzativa che eroga attività finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione sanitarie e socio-sanitarie nel rispetto di quanto stabilito
dagli atti della programmazione sanitaria regionale ovvero piano sanitario,
piani stralcio, atto del fabbisogno:
a) per presidio si intende la struttura
fisica dove si erogano le prestazioni;
b) per studio medico, odontoiatrico o di
altre professioni sanitarie si intende la struttura in cui un professionista
sanitario regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di competenza
esercita la propria attività professionale, in forma singola o associata;
c) per ambulatorio si intende la struttura,
con individualità autonoma, aperta al pubblico in
giorni ed orari vincolati, la cui gestione amministrativa è distinta
dall’attività professionale ivi esercitata. L’ambulatorio opera in regime di
impresa e può essere gestito in forma individuale, associata o societaria,
avvalendosi esclusivamente di professionisti sanitari abilitati o iscritti ai
relativi ordini o albi;
d) per poliambulatorio si intende la
struttura sanitaria ambulatoriale caratterizzata dalla presenza di più
discipline specialistiche.".
Art.
2
(Sostituzione
dell’articolo 2 della L.R. 32/2007)
1.
L’articolo
2 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:
"Art.
2
(Tipologia
di strutture soggette ad autorizzazione)
1. Sono assoggettate ad autorizzazione:
a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie
che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1) di specialistica medica;
2) di specialistica chirurgica;
3) di odontoiatria e specialistica
odontoiatrica;
4) di medicina di laboratorio;
5) di radiologia medica e diagnostica per
immagini;
6) di riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
7) di recupero e rieducazione funzionale (ex
articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio
sanitario regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare;
8) di dialisi;
9) di terapia iperbarica;
10) delle professioni sanitarie;
11) di psicologia diagnostica, psicologia
clinica e psicoterapia;
12) i consultori familiari;
13) i centri di salute mentale;
14) le strutture per il trattamento delle
tossicodipendenze;
15) poliambulatori.
b) i poliambulatori e i presidi di ricovero ospedaliero
a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie
che erogano le seguenti attività assistenziali in regime residenziale o
semiresidenziale:
1) attività riabilitativa extraospedaliera
per portatori di disabilità sensoriali, fisiche e psichiche;
2) attività di tutela della salute mentale, ad
esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di persone con
problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano
prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel
nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o
contrastante con il progetto individuale;
3) attività di tutela di soggetti affetti da
dipendenze patologiche;
4) attività di assistenza di soggetti, non
esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o
miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1 del d.p.c.m. 14 febbraio
2001;
5) attività di cure palliative rivolte ai
malati terminali ovvero "hospice";
d) i complessi e gli stabilimenti termali;
e) gli studi medici, con esclusione degli
studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che
rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali, gli
studi odontoiatrici, fisioterapici e delle altre professioni sanitarie di cui
all’articolo 8 ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale o di terapia fisica, le strutture dedicate esclusivamente ad
attività diagnostiche svolte anche a favore di terzi, nonché gli studi
attrezzati per erogare procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare
complessità e/o comunque invasive o che comportino un rischio per la sicurezza
dei pazienti. Si intendono come tali le prestazioni e le procedure che
producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa, le terapie iniettive e le
biopsie e agoaspirati.
2. I professionisti non soggetti ad
autorizzazione che svolgono autonomamente la propria attività professionale in
regime fiscale di persona fisica e che non risultano titolari di contratti con
il SSN comunicano al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competenti l'inizio e la cessazione
dell'attività nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta
regionale. Oltre alla dichiarazione di inizio di attività, i professionisti
documentano e si impegnano a mantenere il possesso dei requisiti minimi
specifici previsti dal Manuale di Autorizzazione.
3. I logopedisti che svolgono autonomamente
la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica devono
essere iscritti in un apposito elenco regionale e possono esercitare solo
attraverso prescrizione medica rilasciata da un medico specialista in Medicina
Fisica e Riabilitazione, Foniatria, Neurologia o Neuropsichiatria. Gli stessi
potranno essere sottoposti a controlli ispettivi alla stessa stregua delle
strutture in possesso di autorizzazione all’esercizio.
4. La Giunta regionale definisce i requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture di cui all’articolo 8
ter del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. che erogano prestazioni socio-sanitarie.
Art.
3
(Modifiche
all’articolo 3 della L.R. 32/2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della L.R.
32/2007 è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Il parere di compatibilità
programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il
presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle
strutture ed ha validità di un anno solare.".
2. Il comma 5 dell’articolo 3 della L.R.
32/2007 è sostituito dal seguente:
"5. Il
Comune, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ne trasmette
copia alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente
competente. Nello stesso termine, nomina il responsabile del procedimento.
L’istruttoria della domanda di autorizzazione si conclude
entro novanta giorni dalla relativa presentazione previa acquisizione:
a) del parere di compatibilità con gli atti
di programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1;
b) del parere di congruità del progetto ai
requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi
contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione;
c) del parere di congruità del progetto alla
pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Il parere di compatibilità di cui alla
lettera a) è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale
entro e non oltre sessanta giorni dall’acquisizione della domanda trasmessa dal
Comune.
Il parere di congruità di cui alla lettera
b) è rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente
competente entro e non oltre sessanta giorni dall’acquisizione della domanda
trasmessa dal Comune.
Il parere di congruità di cui alla lettera
c) è rilasciato dai competenti uffici comunali entro e non oltre sessanta
giorni.
Il Comune, nei quindici giorni successivi
dal termine dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti, rilascia
l’autorizzazione, unitamente al permesso di costruire, e ne trasmette copia al
Dipartimento di Prevenzione della ASL e al competente Dipartimento della Giunta
regionale.".
3. Il comma 6 dell’articolo 3 della L.R.
32/2007 è sostituito dal seguente:
"6. Il procedimento di cui al comma 5 trova
applicazione anche in presenza di varianti in corso d’opera comportanti, a
parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente,
modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui
al comma 5. Le varianti non comportanti modifiche sostanziali dei parametri di
riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5 sono autorizzate previo
parere confermativo dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente
competente.".
Art.
4
(Sostituzione
dell’articolo 4 della L.R. 32/2007)
1. L’articolo 4 della L.R. 32/2007 è
sostituito dal seguente:
"Art.
4
(Autorizzazione
all'esercizio)
1. Le strutture autorizzate ai sensi
dell’articolo 3 per procedere all’avvio delle attività presentano al Comune
territorialmente competente domanda di autorizzazione all’esercizio. Il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è subordinato alla verifica del
possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di
dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione,
verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente
competente. La domanda indica la tipologia delle attività sanitarie di cui è
richiesto l’esercizio. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda
di autorizzazione, il Comune ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione
della ASL territorialmente competente.
2. Il Comune adotta il provvedimento di
autorizzazione all’esercizio entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del
parere, se positivo, di cui al comma 1, e ne trasmette copia al Dipartimento di
Prevenzione della ASL territorialmente competente e alla Regione, che cura l’aggiornamento
dell’elenco delle strutture autorizzate anche nell’ambito degli adempimenti di
cui all’articolo 6, comma 6, della presente legge.
3. Il provvedimento di autorizzazione
all’esercizio indica:
a) i dati anagrafici del soggetto se il
richiedente è una persona fisica;
b) la sede e la denominazione sociale se il
richiedente è un ente di diritto pubblico;
c) la sede e la ragione sociale se il
richiedente è una società;
d) la tipologia delle attività sanitarie o
socio-sanitarie autorizzate di cui all’articolo 2 della presente legge, con
specifica indicazione delle discipline specialistiche nel caso di ambulatori o
poliambulatori di specialistica medica e/o chirurgica e presidi di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
e) la capacità ricettiva autorizzata,
espressa in termini di numero di posti letto per le strutture di ricovero o di
tipo residenziale o semiresidenziale, distinta per discipline specialistiche;
f) le eventuali prescrizioni condizionanti
l’applicazione, anche con riguardo alle esigenze in materia urbanistica ed
edilizia;
g) i dati anagrafici ed i titoli del
Direttore sanitario di cui all’articolo 5 bis.
4. La struttura comunica tempestivamente al
Comune e al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competenti
ed alla Regione:
a) la sostituzione, temporanea o definitiva,
del Direttore sanitario di cui all’articolo 5 bis;
b) la cessazione dell’attività;
c) la sospensione dell’attività per un
periodo superiore a sessanta giorni.".
Art.
5
(Sostituzione
dell’articolo 5 della L.R. 32/2007)
1.
L’articolo
5 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Attività di
vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema
sanzionatorio)
1. Il legale rappresentante della struttura autorizzata
ai sensi dell’articolo 4, con cadenza triennale, presenta al Comune
territorialmente competente una autodichiarazione, in conformità alla normativa
vigente, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi
autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione.
2. Il Comune trasmette la dichiarazione di
cui al comma 1 al competente Dipartimento della Giunta regionale ed al
Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, che dispone
le attività di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti minimi
autorizzativi.
3. Il Dipartimento regionale competente, in
qualsiasi momento, mediante attività ispettive del Dipartimento di Prevenzione
della ASL territorialmente competente, verifica il possesso dei requisiti
minimi autorizzativi.
4. Il Dipartimento di Prevenzione, entro
trenta giorni, comunica l’esito delle verifiche effettuate al Comune, alla
Regione nell’ipotesi di cui al comma 3, ed alla struttura interessata.
5. In caso di accertamento di incongruità o
di mancanza di uno o più requisiti minimi autorizzativi, ovvero di violazione
delle prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera f), il Comune
assegna alla struttura un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali giustificazioni, diffidandola ad eliminare le
incongruità riscontrate, ovvero a procedere al ripristino delle prescrizioni di
cui all’articolo 4, comma 3, lettera f) entro un lasso di tempo determinato
nell’atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. Il
Comune valuta le giustificazioni entro quindici giorni dalla presentazione. Nei
casi di non validità o di mancata presentazione delle giustificazioni e
comunque decorso inutilmente il termine della diffida, il Comune sospende,
anche per parte delle attività, l’autorizzazione all’esercizio della struttura.
6. Il Comune adotta un provvedimento di
revoca dell’autorizzazione all’esercizio in caso di mancato ripristino nei
successivi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di
cui al comma 5.
7. In ogni caso l’autorizzazione di cui
all’articolo 4 è revocata in presenza di tre provvedimenti di sospensione
adottati ai sensi del comma 5 nei due anni successivi dal primo provvedimento
di sospensione.
8. In presenza di carenze comportanti grave
pregiudizio per la salute e l’incolumità delle persone, accertate dal
Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, il Comune
ordina l’immediata sospensione, anche parziale, dell’attività.
9. Il Comune dispone, con efficacia immediata,
la chiusura della struttura in mancanza dei titoli autorizzativi prescritti
dalla presente legge. Trovano inoltre applicazione le vigenti norme penali e le
sanzioni amministrative di cui all’articolo 5 quater, comma 1.".
Art.
6
(Inserimento
dell’articolo 5 bis alla L.R. 32/2007)
1.
Dopo
l’articolo 5 della L.R. 32/2007 è inserito il seguente:
"Art.
5 bis
(Direzione
sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
1. Ogni struttura deve essere dotata di un
Direttore sanitario.
2. Nelle Case di Cura il Direttore sanitario
è un medico specializzato in igiene e medicina preventiva o discipline
equipollenti.
3. Nelle Case di Cura con un numero di posti
letto superiore a centocinquanta l’incarico di Direttore sanitario è conferito
al medico che, oltre ai requisiti di cui al comma 2, ha svolto, per almeno
cinque anni anche non continuativi funzioni di direzione sanitaria in strutture
pubbliche o private. Al Direttore sanitario è vietata ogni funzione di diagnosi
e cura.
4. La funzione di Direttore sanitario di Casa
di Cura è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio
o azionista della società titolare o gerente.
5. E’ vietato svolgere le funzioni di
Direttore sanitario in più Case di Cura private. E’ vietato svolgere le
funzioni di Direttore sanitario in più strutture residenziali afferenti a
diversi erogatori. E’ vietato svolgere le funzioni di Direttore sanitario in
più di tre strutture residenziali, e, comunque fino ad un tetto massimo di 200
posti letto. E’ vietato svolgere le funzioni di Direttore sanitario in più di
tre strutture ambulatoriali o poliambulatoriali private.
6. Il titolare o gestore della struttura e il
Direttore sanitario verificano l’esistenza di incompatibilità relative al
personale operante a qualsiasi titolo nella struttura e ne assumono la
responsabilità ai sensi della normativa vigente.".
Art.
7
(Inserimento
dell’articolo 5 ter alla L.R. 32/2007)
1.
Dopo
l’articolo 5 bis della L.R. 32/2007 è inserito il seguente:
"Art.
5 ter
(Requisiti
soggettivi, cessione dell’autorizzazione all’esercizio e cause di decadenza)
1. Non può essere autorizzata la struttura il
cui titolare:
a) sia stato condannato, con sentenza
definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis e 416 ter del codice
penale o per delitto di associazione di cui all’articolo 74 del T.U. n. 309 del
1990 per un delitto di cui all’articolo 73 del citato T.U., o per un delitto
concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o la
cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per
il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai
predetti reati;
b) sia stato condannato, con sentenza
definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter,
317, 318, 319, 319 ter, 320, 356, 640 comma II, 640 bis del codice penale;
c) sia destinatario, con provvedimento
definitivo, di misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di pervenzione)
e della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni
criminali di tipo mafioso, anche straniere).
2. Nei casi in cui il titolare di una
struttura sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 sono
riferiti al legale rappresentante e/o agli amministratori muniti di potere di
rappresentanza.
3. I Comuni adottano il provvedimento di
voltura dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 4 in caso di
cessione a qualsiasi titolo dell’attività autorizzata o di fusione societaria.
Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura
cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla
cessionaria dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
Ai fini del provvedimento di voltura, si applicano le procedure di verifica dei
requisiti autorizzativi di cui all’articolo 5.
4. Il Comune trasmette alla Regione copia dei
provvedimenti adottati ai sensi del comma 3.
5. Al decesso della persona fisica titolare
della struttura autorizzata gli eredi hanno la facoltà di continuare
l’esercizio dell’attività per un periodo non superiore ad un anno; per
l’ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda di
voltura ai sensi del comma 3.
6. In caso di cessione della struttura si
applica il procedimento di cui al comma 3.
7. La struttura decade dall’autorizzazione
all’esercizio nei seguenti casi:
a) rinuncia all’autorizzazione;
b) estinzione della società di gestione;
c) mancanza, originaria o sopravvenuta, dei
requisiti soggettivi di cui al comma 1;
d) mancato avvio dell’esercizio entro sei
mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.".
Art.
8
(Inserimento
dell’articolo 5 quater alla L.R. 32/2007)
1.
Dopo
l’articolo 5 ter della L.R. 32/2007 è inserito il seguente:
"Art.
5 quater
(Sistema
sanzionatorio)
1. Al titolare della struttura che viola le
disposizioni recate dalla presente legge, oltre alle responsabilità di natura
civile e penale, si applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate:
a) da euro 10 mila a euro 100 mila per
l’esercizio di un’attività sanitaria non autorizzata;
b) da euro 5 mila a euro 50 mila per
l’erogazione di prestazioni sanitarie non oggetto di autorizzazione;
c) da euro 500 a euro 5 mila nei casi di
mancanza di uno o più requisiti minimi previsti dal vigente Manuale di
Autorizzazione, con l’eccezione dei requisiti oggetto di adeguamento ai sensi
dell’articolo 11, comma 2, per la durata dell’adeguamento;
d) da euro 100 a euro mille per omissione e/o
incompletezza nella comunicazione delle informazioni dovute.
2. Il procedimento per l’irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinato dalla
legge regionale 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l’applicazione delle sanzioni
amministrative in materia sanitaria).
3. Alle contestazioni di cui al comma 1,
lettere a) e b) consegue la segnalazione agli Ordini ed Albi professionali di
appartenenza dei professionisti o Direttori sanitari della struttura.".
Art.
9
(Modifiche
all’articolo 6 della L.R. 32/2007)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della L.R.
32/2007 è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti pubblici e privati autorizzati
all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di
accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8 quater del d.lgs.
502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando
regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della
Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le
esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati
al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale
di Accreditamento.".
2. Il comma 4 dell’articolo 6 della L.R.
32/2007 è sostituito dal seguente:
"4.
L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del
rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta
regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è
corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei
requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione
all’esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della
Giunta regionale istituzionalmente preposto all’attività ispettiva verifica il
mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di
cui all’articolo 7. L'accreditamento istituzionale viene rinnovato dalla Giunta
regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto
dell’esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto.
In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego
del rinnovo dell’autorizzazione.".
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della L.R.
32/2007 è sostituito dal seguente:
"5. Le strutture già accreditate che intendano
valorizzare il conseguimento di requisiti di qualità organizzativa o
assistenziale tali da consentire l'accesso ad una classe più elevata di
accreditamento istituzionale prevista nel relativo Manuale hanno facoltà di
inoltrare un'istanza specifica di modifica della classe di accreditamento cui
farà seguito una procedura identica a quella prevista in fase di riconoscimento
ed attribuzione.".
4. Al comma 6 dell’articolo 6 della L.R.
32/2007, il punto finale è sostituito da una virgola e, in fine, è aggiunta la
frase: "sul portale sanità della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale
della ASL territorialmente competente.".
5. All’articolo 6 della L.R. 32/2007, in
fine, è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. La
Giunta regionale adotta il provvedimento di voltura dell’accreditamento in caso
di cessione a qualsiasi titolo dell’attività accreditata o di fusione
societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta
della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del
possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all’articolo
5 ter, comma 1 e dei requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui
all’articolo 5, nonché dei requisiti di accreditamento secondo le procedure di
cui all’articolo 7. Ai fini del provvedimento di voltura, la struttura
cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di
autorizzazione e di accreditamento di cui al vigente Manuale. Al decesso della
persona fisica titolare della struttura accreditata gli eredi hanno la facoltà
di continuare l’esercizio dell’attività per un periodo non superiore ad un
anno; per l’ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda
di voltura.".
Art.
10
(Sostituzione
dell’articolo 7 della L.R. 32/2007)
1. L’articolo 7 della L.R. 32/2007 è
sostituito dal seguente:
"Art.
7
(Attività
di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale)
1. Il Dipartimento della salute, per il
tramite del Servizio istituzionalmente preposto all’attività ispettiva, può
disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei
requisiti di accreditamento.
2. Entro quindici giorni dalla conclusione
delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento regionale competente ne
comunica gli esiti alla struttura e, in caso di accertata carenza di uno o più
requisiti di cui al vigente Manuale di Accreditamento, concede dieci giorni per
la presentazione di giustificazioni, diffidando la struttura ad eliminare le
carenze accertate entro e non oltre un lasso di tempo che andrà determinato
nell’atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. La
Direzione competente della Giunta regionale valuta le giustificazioni nei
successivi quindici giorni dalla presentazione. In caso di mancanza o non
validità delle giustificazioni presentate, e comunque decorso inutilmente il
termine della diffida, la Giunta regionale dispone:
a) la revoca dell’accreditamento nel caso di
carenza dei requisiti di primo livello di cui alla lettera A del vigente
Manuale di Accreditamento;
b) il declassamento del livello di
accreditamento e la modifica degli accordi contrattuali in corso, in caso di carenza
dei requisiti relativi agli ulteriori livelli di accreditamento.
3. Il procedimento di cui al comma 2 trova
applicazione in caso di mancata richiesta del rinnovo di cui al comma 4
dell’articolo 6. In tal caso, si applica la sanzione di cui alla lettera a)
dello stesso comma.
4. La revoca dell’accreditamento
istituzionale è disposta anche nei seguenti casi:
a) revoca
dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 5;
b) decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 5 ter;
c) erogazione per
due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di
prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella
misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e
sottoscritto nell’accordo stesso;
d) inadempimento grave degli obblighi
contrattuali, così come individuati nell’accordo contrattuale.
5. La revoca dell'accreditamento determina la
risoluzione automatica degli accordi contrattuali in corso.
6. In caso di mancata sottoscrizione
dell’accordo contrattuale è disposta la sospensione dell’accreditamento.
7. La sospensione dell’autorizzazione
all’esercizio, disposta ai sensi dell’articolo 5, comporta la contestuale
adozione del provvedimento di sospensione dell’accreditamento.
8. La sospensione dell’accreditamento
comporta la contestuale sospensione dell’accordo contrattuale. Le strutture nei
cui confronti operi la sospensione non possono erogare prestazioni per conto
del Servizio Sanitario, ad eccezione:
a) di quelle relative ai pazienti già
ricoverati nelle strutture residenziali, che sono trasferiti ad altra struttura
pubblica o privata secondo un programma predisposto dalla ASL territorialmente
competente, di durata non superiore a sessanta giorni;
b) di quelle relative ai pazienti già
ricoverati nelle strutture di ricovero per acuti, fino alla loro dimissione.
9. Eventuali attività rese in violazione di
tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio
Sanitario e comportano la revoca dell’accreditamento.
Art.
11
(Modifiche
all’articolo 7 bis della L.R. 32/2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della L.R.
32/2007, in fine, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: "In caso di
sospensione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 7.".
2. Il comma 2 dell’articolo 7 bis della L.R.
32/2007 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora la struttura non provveda alla
regolarizzazione, entro sei mesi dall’accertamento delle irregolarità,
l’accreditamento è automaticamente revocato.".
3. Il comma 3 dell’articolo 7 bis della L.R.
32/2007 è soppresso.
Art.
12
(Modifiche
all’articolo 8 della L.R. 32/2007)
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della L.R.
32/2007 è sostituito dal seguente:
"1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente in materia, definisce l’ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto
previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 8 quinquies
del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii..".
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della L.R.
32/2007, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "anche in
riferimento alle attività di verifica e controllo".
3. Al comma 3 dell’articolo 8 della L.R.
32/2007, primo rigo, le parole "la Direzione Sanità" sono sostituite
dalle parole "il competente Dipartimento della Giunta regionale". Le
parole "Agenzia Sanitaria Regionale" sono soppresse.
4. Al comma 3 dell’articolo 8 della L.R.
32/2007, in fine, è aggiunta la seguente lettera:
"d bis)
decurtazione da apportare alla remunerazione delle prestazioni rese in difetto,
anche parziale, dei requisiti minimi di autorizzazione o di accreditamento di
cui ai vigenti manuali, o a seguito di inadempienze contrattuali diverse da
quelle di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c).".
Art.
13
(Sostituzione
dell’articolo 9 della L.R. 32/2007)
1. L’articolo 9 della L.R. 32/2007 è
sostituito dal seguente:
"Art.
9
(Compiti
della Regione)
1. La Giunta regionale provvede:
a) ad adottare l’atto di fabbisogno, che
stabilisce in termini qualitativi e quantitativi l’offerta sanitaria regionale,
compatibilmente con le norme e gli atti della programmazione regionale e con
eventuali vincoli finanziari e di bilancio;
b) a rendere, tramite il competente
Dipartimento, il parere di compatibilità di natura programmatoria, nei casi
previsti dalla presente legge;
c) a predisporre le nuove procedure per il
rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria;
d) a definire i requisiti, i criteri e le
procedure di autorizzazione ed accreditamento;
e) ad esercitare, tramite la competente
Direzione, i poteri di vigilanza e sanzionatori di cui agli articoli 5 e 7
della presente legge;
f) all’accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private;
g) a predisporre gli atti di programmazione
finalizzati alla negoziazione con i soggetti accreditati.".
Art.
14
(Sostituzione
dell’articolo 10 della L.R. 32/2007)
1. L’articolo 10 della L.R. 32/2007 è
sostituito dal seguente:
"Art.
10
(Compiti
dei Comuni)
1. Il Comune provvede a:
a) rilasciare le autorizzazioni alla
realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie nei modi e nei termini
definiti dalla presente legge;
b) rilasciare le autorizzazioni all’esercizio
di strutture sanitarie e sociosanitarie nei modi e nei termini definiti dalla
presente legge;
c) adottare gli atti ed i provvedimenti di
cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater.".
Art.
15
(Inserimento
dell’articolo 10 bis alla L.R. 32/2007)
1. Dopo l’articolo 10 della L.R. 32/2007 è
inserito il seguente:
"Art.
10 bis
(Compiti
dei Dipartimenti di Prevenzione)
1. I Dipartimenti di prevenzione delle ASL
svolgono le attività di vigilanza e le attività istruttorie nei casi e nei
termini previsti dalla presente legge.".
Art.
16
(Modifiche
all’articolo 11 della L.R. 32/2007)
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della L.R.
32/2007 sono aggiunti, in fine, i due periodi seguenti:
"Oltre alla diffida prevista
dall’articolo 5, comma 5, alla struttura si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 5 quater, comma 1, lettera b) in caso di mancata
o intempestiva presentazione della domanda di autorizzazione definitiva.
Decorso inutilmente il termine concesso nell’atto di diffida, il Comune dispone
l’immediata revoca dell’autorizzazione all’esercizio.".
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 2 Maggio 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso