IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 63, comma
1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, reso esecutivo in data 29 luglio 2009 con Intesa
sancita in Conferenza Stato/Regioni, (per brevità vigente A.C.N.), in base al
quale ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con
la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli
incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale
determinazione delle Aziende previa comunicazione al Comitato aziendale di cui
all’art. 23 dello stesso A.C.N., rispettivamente alla data del 1° marzo e del
1° settembre dell’anno in corso nell’ambito delle singole Aziende;
RICHIAMATA, per la materia
in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale integrativo reso
esecutivo con delibera di Giunta Regionale n. 916 del 9 agosto 2006;
RICORDATO che, ai sensi del
comma 1 dell’art. 15 del vigente A.C.N., il citato Accordo regionale
integrativo ha individuato, a partire dall’anno 2007, quattro distinte
graduatorie di settore per la medicina generale;
CONSIDERATO che con
deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12.07.2005, le Aziende UU.SS.LL.
di questa Regione sono state indicate quali soggetti responsabili
dell’espletamento dei compiti operativi inerenti il procedimento amministrativo
di copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e degli
incarichi vacanti di continuità assistenziale in base ai criteri di cui agli
artt. 34 e 63 ACN;
DATO ATTO che possono
concorrere al conferimento degli incarichi per trasferimento, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera a, i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende UU.SS.LL., anche
diverse, della Regione Abruzzo da almeno due anni nell’incarico dal quale
provengono o in Aziende UU.SS.LL. di altre Regioni, anche diverse, da almeno
tre anni nell’incarico dal quale provengono a condizione che, al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre attività a qualsiasi
titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base,
con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350.
DATO ATTO che possono concorrere
al conferimento degli incarichi vacanti per graduatoria, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lettera b), i medici inclusi nella graduatoria definitiva regionale,
settore continuità assistenziale, valevole per l’anno 2016 pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 68 Speciale del 29.04.2016;
DATO ATTO che l’Accordo
integrativo regionale per la medicina generale, ai sensi dell’art. 16, comma 7,
A.C.N., dispone che per l’assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza
primaria e di continuità assistenziale le percentuali di riserva sono
determinate nel 67% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione
specifica in medicina generale e nel 33% a favore dei medici in possesso di
titolo equipollente;
RILEVATO che il Direttore
Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, a seguito della richiesta di questo
Servizio, con nota prot. n. 18091/CH dell’11.04.2016,
ha comunicato di voler subordinare la pubblicazione
delle carenze di continuità assistenziale alla definizione delle procedure
inerenti il completamento della rete di emergenza-urgenza;
RILEVATO, altresì, che il
Direttore del Coordinamento Assistenza Distrettuale della ASL Teramo con nota prot. n. 31242/16 del 12.04.2016 ha comunicato la mancanza
di carenze per la continuità assistenziale in previsione della riorganizzazione
delle sedi di continuità assistenziale e, successivamente, a seguito della
richiesta di questo Servizio, con nota pec del
27.04.2016, prot. ricezione
n. RA/90796, ha comunicato che la ASL di Teramo provvederà alla pubblicazione
delle carenze di continuità assistenziale nel secondo semestre 2016;
DATO ATTO che in relazione
alle predette comunicazioni, ai sensi della L.R. n. 66/1991 e s.m.i., il Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale
Medicina Convenzionata e Penitenziaria ha provveduto a segnalare ai soggetti
competenti la mancata individuazione, così come previsto dall’art. 63 del
vigente A.C.N. per la medicina generale, degli incarichi vacanti di continuità
assistenziale alla data del 1° marzo 2016;
VISTI i formali
provvedimenti con i quali le ASL hanno individuato gli incarichi vacanti di
continuità assistenziale al 1° marzo 2016, inviati alla Regione per la relativa
pubblicazione sul BURA, come di seguito elencati:
- Provvedimento del Dipartimento
Amministrativo UOC Personale e Direzione amministrativa dei Distretti della
Avezzano Sulmona L’Aquila n. 89/DAD del 19.04.2016;
- Deliberazione del Direttore Generale
della ASL Pescara n. 275 del 24.03.2016;
RITENUTO di dover
pubblicare i suddetti incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati
alla data del 1° marzo 2016 dalla ASL Avezzano Sulmona L’Aquila e dalla ASL
Pescara elencati nel prospetto riepilogativo, Allegato 1), parte integrante del
presente provvedimento nel quale sono indicati i criteri e le modalità di
assegnazione degli incarichi;
DATO ATTO che, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli
iscritti nella graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell’incarico
dovranno presentare alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla
pubblicazione nel BURA dell’Allegato 1) al presente provvedimento, una domanda
conforme allo schema di cui all’allegato A o all’allegato B oltre alla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato C;
VISTA la L. R.
14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
Tutto
ciò premesso
DETERMINA
1. di
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dall’art.
63, comma 1, del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale 29.07.2009, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale
individuati alla data del 1° marzo 2016 nell’ambito della ASL Avezzano Sulmona
L’Aquila, e della ASL Pescara elencati nell’Avviso, allegato 1), parte
integrante del presente provvedimento in cui sono indicati i criteri e le
modalità di assegnazione degli incarichi;
2. di
dare atto che, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del citato ACN, i medici
aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria regionale
aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno presentare alle singole
Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BURA dell’allegato
1), una domanda conforme allo schema di cui all’allegato A o all’allegato B
oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato C,
tutti acclusi al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Crocco