IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.P.R. 23
aprile 2001, n. 290, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli artt.
21,22,23,24,25,26,27 e 42 che prevedono l’adozione di specifico atto
regolamentare da parte delle Regioni;
VISTO il D.P.R. 28
febbraio 2012, n. 55;
VISTO il Decreto
Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE
dell’11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo
ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine
vegetale ed animale;
VISTO il D.M.
27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze
attive nei prodotti destinati all’alimentazione;
VISTI i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n.
260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 1107/2009;
VISTA la D.G.R. n. 274
del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed individua
le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali;
VISTA la D.G.R. n. 930
del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata precedente
Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;
VISTO l’accordo 21
dicembre 2011, n. 221/CSR “Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2°,
del D. Lgs. n. 81/2008;
VISTO il Reg. CE 21
ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive
del Consiglio n. 79/117/CEE e 91/414/CEE;
VISTA la Direttiva 21
ottobre 2009, n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei
pesticidi;
VISTO il D.P.R. 28
febbraio 2012, n. 55 “Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n.
290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
VISTO il D.P.R. 14
agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei
pesticidi”;
VISTO il D.M. 22
gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M.
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri
dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare e della Salute, su
proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all’art. 5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012;
VISTA la Delibera di
Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: “Disciplina delle nuove
norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi
per venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs. 150/2012” con la quale, previa revoca delle
precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del
29.11.2010, è stato adottato uno specifico atto regolamentare da parte della
Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi del D.Lgs.
n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla formazione,
alla consulenza, all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e loro
coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche
minime per lo stoccaggio, ed i locali destinati al deposito e vendita di tali
prodotti;
PRESO ATTO che la stessa
deliberazione giuntale, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 8, comma 3°,
del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con
l’allegato 4), le procedure per l’abilitazione all’attività di consulente
sull’impiego di prodotti fitosanitari;
RILEVATO che con il
suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento per la Salute e il
Welfare della Regione Abruzzo, l’Elenco Regionale dei Soggetti Abilitati
all’Attività di Consulenza dei Prodotti Fitosanitari;
RILEVATO, altresì, che con
il ripetuto atto di Giunta regionale è stato previsto che il Servizio
competente del Dipartimento per la Salute e il Welfare rilasci il Certificato
di Abilitazione all’Attività di Consulente e, a tal fine, ha previsto che gli
interessati debbano presentare:
-
Apposita
istanza in carta semplice contenente il codice fiscale;
-
n.
2 foto tessera;
-
Copia
delle ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c postale n. 208678 intestato a
“Regione Abruzzo Servizio tesoreria L’Aquila” specificando nella causale del
versamento: “Rilascio Certificato di
abilitazione di consulente prodotti fitosanitari”;
-
Dichiarazione
di regolare frequenza del corso e la data della prova di valutazione finale
sostenuta con esito positivo oppure attestato
di abilitazione alla vendita in corso di validità;
-
Copia
di un documento di identità in corso di validità.
VISTA la propria
precedente Determinazione n. DG/21/86 del 4 giugno 2015 con la quale è stato
formalizzato l’Elenco regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti
Fitosanitari, come da modello nella narrativa della stessa Determinazione;
DATO ATTO che con la stessa
Determinazione è stato anche stabilito il formato del Certificato di
abilitazione di Consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari che, sotto
forma di tessera di riconoscimento personale, viene rappresentato in
Determinazione;
DATO ATTO che il percorso
individua nelle AA.SS.LL. le strutture incaricate della organizzazione di tutta
l’attività prevista dal D.Lgs. n. 150/2012, compresa
l’organizzazione dei corsi formativi specifici per venditori, acquirenti e
consulenti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti:
VISTE le istanze, acquisite
dal Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, come da
elenco allegato, tendenti a conseguire il rilascio del certificato di
abilitazione all’attività di consulente di prodotti fitosanitari;
RITENUTO che il
certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza
anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012;
DATO ATTO che il soggetto
che esercita l’attività di consulente, non può esercitare l’attività di vendita;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché
la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1.
di accogliere le istanze come da allegato, e di
inserire i richiedenti nell’Elenco Regionale Consulenti sull’impiego dei
Prodotti Fitosanitari;
2.
di dare atto che l’Elenco regionale dei Consulenti
sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, a seguito dei presenti inserimenti,
risulta integrato con i nominativi dei nuovi iscritti dal N° RA/90/FT al N°
RA/104/FT come da allegato, quale parte integrante e sostanziale;
3.
di pubblicare l’Elenco Regionale dei Consulenti
sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come aggiornato con il presente
provvedimento, sul sito Web della Regione Abruzzo, nell’apposita pagina
riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo;
4.
di rilasciare ai titolari dell’attività di consulente
sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari il certificato di abilitazione previsto
dalla Determinazione n. DG/21/86 del 4.6.2015;
5.
di dare atto che il certificato di abilitazione
all’attività di consulente, alla scadenza anzidetta, sarà rinnovato, a
richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.
n° 150/2012;
6.
di dare atto che il soggetto che esercita l’attività
di consulenza; non può esercitare l’attività di vendita;
7.
di trasmettere copia della presente Determina, per
e-mail, ai Direttori dei S.I.A.N. delle Aziende Sanitarie Locali regionali e
all’Ordine regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo
(protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it);
8.
di trasmettere copia della presente determinazione al
Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002,
n. 7.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli