E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifiche alla
L.R. 25/2011)
1. All’articolo 12 della legge regionale 3
agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo
speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le
azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di
acque pubbliche), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 1 bis, il costo unitario per l’uso idroelettrico, di cui alla lettera c)
del comma 5 dell’articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e
pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale
2003)), è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, per ogni Kw di potenza
efficiente, in euro 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di
inflazione programmata.";
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis. Per la definizione di
potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata per la
potenza efficiente netta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il
Sistema Idrico (AEEGSI).";
c) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
"1 ter. In ossequio all’articolo
93, comma 2, della L.R. 7/2003 entro il 28 febbraio di ciascun anno è versato,
anticipatamente e a titolo di acconto, il canone annuo calcolato applicando il
valore riportato al comma 1 per ogni Kw di potenza
nominale. L’utente è tenuto, altresì, a comunicare al competente Servizio
Regionale, contestualmente al Gestore della rete di trasmissione ovvero al GSE
e secondo i tempi previsti dagli stessi, la potenza efficiente dell’anno
precedente debitamente certificata da organismo terzo che attesti le modalità
di misurazione e la potenza efficiente misurata; con provvedimento della Giunta
regionale su proposta del Dipartimento competente è approvato apposito elenco
di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione, a seguito della
quale il medesimo Servizio Regionale provvede a quantificare l’importo
complessivo a conguaglio, secondo le modalità di cui al comma 1, che deve
essere versato entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Nel caso in cui il
dato della potenza efficiente risulti inferiore alla potenza nominale nulla è
dovuto al concessionario a titolo di rimborso. In caso di mancata comunicazione
della potenza efficiente il canone dovuto è triplicato rispetto al canone
dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione. La Giunta
regionale per il tramite del Dipartimento competente può affidare l’attività di
verifica della potenza efficiente fornita dai gestori mediante società
controllate dalla Regione Abruzzo sulla base di uno o più contratti di servizio
di durata pluriennale approvati con appositi provvedimenti attuativi senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.";
d) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente
comma 1 ter-1:
"1 ter-1. Il termine di cui al
primo periodo del comma 1 ter è stabilito per l’anno 2016 al 31 maggio
2016.";
e) il comma 1 quinquies
dell’articolo 12 della L.R. 25/2011 come introdotto dall’articolo 1, comma 2,
della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque
e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di
depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del
decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015) è abrogato.
2. Alla L.R. 25/2011 sono apportate le
ulteriori seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 8, le parole
"entro il 30 giugno 2016" sono sostituite dalle parole "entro il
31 dicembre 2016";
b) al comma 1 dell’articolo 9, le parole
"31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre
2016".
3. A far data dall’entrata in vigore della
presente legge è abrogato il comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale 19
gennaio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016).
Art. 2
(Modifiche alla
L.R. 5/2015)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo
regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi
regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni
urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria regionale) le parole
"novanta giorni" sono sostituite dalle parole "duecentosettanta
giorni, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’articolo 51
della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali) se in data precedente".
Art. 3
(Modifiche alla
L.R. 9/2011)
1. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge
regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato
della Regione Abruzzo) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Lo
Statuto dell’ERSI è approvato con atto della Giunta della Regione
Abruzzo.".
2. Al comma 9 dell’articolo 1 della L.R.
9/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "dall’articolo 5"
sono inserite le seguenti: "e dall’articolo 6, comma 5,";
b) le parole "quattro componenti
indicati ciascuno da ogni ASSI" sono sostituite dalle parole:
"quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta
regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno";
c) le parole "il Consiglio di
amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Ente" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio di
amministrazione ha poteri di indirizzo e controllo. Il Direttore generale ha
poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché ogni più ampio
potere di gestione dell’Ente".
Art. 4
(Modifiche alla
L.R. 38/1996)
1. Alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38
(Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco
d’Europa), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell’articolo 8, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "Sono consentite le attività cinofile e cinotecniche.";
b) dopo il comma 2 dell’articolo 9, è
aggiunto il seguente:
"2 bis. Al fine di favorire lo
sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l’incremento del turismo
cinofilo, nelle zone B, C, D sono consentite le attività cinofile e cinotecniche. I regolamenti o i piani dei parchi naturali
regionali ne regolamentano i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque
la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l’anno su aree non inferiori
al cinquanta per cento delle rispettive zone B, C e D, nel rispetto delle
caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell’adeguamento
dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali alle disposizioni di
cui al presente comma, le predette attività sono consentite per l’intero anno
su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D. Per la pratica delle attività
cinofile e cinotecniche l’interessato comunica
all’ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15
giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono
sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso,
passeggiate con cane al seguito.";
c) al comma 3 dell’articolo 19,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Al fine di favorire lo sviluppo
sostenibile delle aree interne attraverso l’incremento del turismo cinofilo,
sono consentite le attività cinofile e cinotecniche
nelle riserve regionali naturali guidate, controllate e speciali. Il relativo
piano di assetto naturalistico ne regolamenta i tempi e le aree di pratica,
garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l’anno
su aree non inferiori al trenta per cento delle predette riserve, sempre nel
rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio.
Nelle more dell’adeguamento del relativo piano di assetto naturalistico alle
disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite
tutto l’anno sull’intera superficie della riserva. Per la pratica delle
attività cinofile e cinotecniche l’interessato
comunica all’ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno
15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge.
Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso,
passeggiate con cane al seguito.".
Art. 5
(Clausola di
neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 6
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 13 Aprile 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso