E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Finalità)
1. La
Regione, in considerazione dell’attuale situazione di crisi economica e delle
ripercussioni negative della stessa sui lavoratori, le famiglie e le imprese,
intende promuovere interventi a favore di soggetti che versino in condizioni di
morosità incolpevole nell’ambito di mutui bancari contratti per l’acquisto di
immobili da destinare ad abitazione principale (c.d. prima casa).
Art.2
(Interventi)
1. Per le
finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede a coloro che versino nella
condizione di morosità incolpevole di cui all’articolo 3 un contributo per
l’estinzione anticipata del mutuo bancario contratto per l’acquisto della prima
casa.
2. Il
contributo di cui al comma 1 può essere concesso per un importo massimo non
superiore ad euro 40.000,00, comprensivo anche delle spese occorrenti per
l’estinzione anticipata del mutuo.
3. La
Regione, contestualmente all’estinzione del mutuo, subentra ai sensi
dell’articolo 1201 c.c. nella garanzia reale costituita dall'ipoteca
sull’immobile. L’atto di surroga è stipulato nelle forme e modalità e nel
rispetto delle condizioni previste dalla normativa civilistica in materia.
4. La
Regione, contestualmente all’estinzione del mutuo, stipula con il proprietario
beneficiario del contributo apposito contratto per la restituzione rateizzata
del contributo concesso, definendo termini, modalità e condizioni di
restituzione che tengano conto della particolare situazione economica in cui
versa il contraente e in ogni caso di maggior favore rispetto a quelli pattuiti
originariamente dal proprietario con l’istituto bancario.
5. Nel
caso di inadempimento contrattuale da parte del proprietario beneficiario del
contributo, la Regione intraprende le procedure legali volte al recupero del
credito, pari al contributo concesso, ai costi dell’atto di surrogazione ed
alle spese sostenute.
6. Per gli
interventi previsti dalla presente legge, la Regione può avvalersi
dell’assistenza tecnico-finanziaria della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale
abruzzese), secondo le disposizioni attuative di cui all’articolo 8 stabilite
dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa statale ed europea di
riferimento.
Art. 3
(Morosità incolpevole)
1. Per
morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a
provvedere al pagamento della rata di mutuo a ragione della perdita o
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La
perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1
possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
a) perdita
del lavoro per licenziamento;
b) accordi
aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa
integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità
reddituale;
d) mancato
rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni
di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di
forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente ovvero
consistente e persistente riduzione del reddito derivante da attività
libero-professionali o da imprese registrate;
f) malattia
grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo
medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per
fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Art. 4
(Criteri per l’accesso alla garanzia)
1. La
Regione, nel concedere il contributo di cui all’articolo 2, nei limiti delle
disponibilità finanziarie di cui all’articolo 9, verifica:
a)
che il
richiedente abbia un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un
reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non
superiore ad euro 26.000,00;
b)
che il
richiedente sia titolare di un contratto di mutuo bancario per l’acquisto di
una unità immobiliare ad uso abitativo principale (prima casa) ubicata nel
territorio della Regione Abruzzo e risieda stabilmente nell’immobile, ad
esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e
A10;
c)
che il
richiedente abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi
di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
d)
che il
richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza
di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare.
Art. 5
(Priorità nella concessione della
garanzia)
1. Nell’ordine
che segue, hanno priorità nella concessione del contributo di cui all’articolo
2 i proprietari:
a) destinatari
di un provvedimento esecutivo;
b) destinatari
di un atto di formale messa in mora per il mancato pagamento della rata di
mutuo.
2. A
parità di condizioni, costituisce criterio preferenziale per la concessione del
contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente
che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per
almeno il 74%, ovvero in carico ai
servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per
l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Art. 6
(Vigilanza e monitoraggio)
1. La
Regione esercita le attività di vigilanza e monitoraggio sull’operato svolto
dalla FI.R.A. S.p.A.
Art. 7
(Convenzioni)
1. La
Regione, anche in considerazione delle particolari finalità di carattere
sociale che ispirano la presente legge, promuove convenzioni con i singoli
istituti di credito, ovvero con le loro associazioni maggiormente
rappresentative, al fine di ottenere condizioni di particolare favore per
l’estinzione anticipata del contratto di mutuo e con singoli studi notarili,
ovvero con l’ordine territoriale del Notariato, al fine di ottenere condizioni
di particolare favore per la stipula degli atti pubblici necessari.
Art. 8
(Disposizioni di attuazione)
1. La
Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, detta, con delibera, disposizioni di attuazione della presente legge.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Al fine
di assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, per l’esercizio 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 è
autorizzata la spesa di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse di
apposito stanziamento di nuova istituzione “Interventi per l’acquisto di
immobili da destinare ad abitazione principale per morosità incolpevole – L.R.____del____” nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale”, Titolo 2.
2. Ai fini
della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione
2016-2018, è apportata, per l’annualità 2016, la seguente variazione per
competenza e cassa di uguale importo:
a) in
aumento: Titolo 2, Missione 12, Programma 04 per euro 100.000,00 dello
stanziamento di nuova istituzione “Interventi per l’acquisto di immobili da
destinare ad abitazione principale per morosità incolpevole – L.R.____del____”;
b) in
diminuzione: Titolo 1, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”, Programma 12 “Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione” per euro 100.000,00.
3. Per le
annualità successive, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni
della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello
stanziamento annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai
sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì
12 Aprile 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso