IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO
lo Statuto della Regione Abruzzo del 28 dicembre 2006 e successive
modificazioni;
VISTO
in particolare, l’art. 46, comma 2, del predetto Statuto regionale il quale
prevede che gli Assessori esercitano le proprie funzioni secondo le direttive
impartite dal Presidente della Giunta e sono responsabili collegialmente per
gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell’esercizio
delle funzioni loro delegate;
VISTO
il proprio decreto n. 32 del 24 giugno 2014 con il quale sono state stabilite
le funzioni degli Assessori della Giunta regionale;
CONSIDERATO
che le figure giuridiche di amministrazione e di vertice che a qualsiasi titolo
impegnano risorse economiche e strumentali con ricadute verso l’esterno,
debbano rispondere ad una logica di coordinamento della finanza pubblica,
poiché il vasto insieme di centri di intervento costituisce indubbiamente un
fattore di incremento dei costi a fronte di una sempre più stringente
limitatezza di risorse disponibili;
RITENUTO
di dover perseguire il fine di ricondurre la gestione di qualsiasi organismo,
comunque denominato, controllato, partecipato o vigilato dalla Regione, entro
una dinamica coerente con la stabilità finanziaria regionale e dunque verso una
ricomposizione di entrate e spese che consenta di rafforzare il percorso di
crescita e di sviluppo regionale, anche mediante efficaci strumenti di
coordinamento dei diversi livelli di amministrazione e di governo;
RITENUTO,
di dover provvedere ad integrare il proprio decreto n. 32/2014 chiarendo l’ambito
di esercizio delle funzioni delegate, nonché di stabilire che le medesime
funzioni saranno oggetto di ulteriore allineamento ratione materiae mediante
concentrazione delle deleghe per aggregazione dei settori di attività;
RITENUTO
pertanto di precisare l’ambito di esercizio delle funzioni conferite al
Vicepresidente ed agli Assessori al fine di assicurare efficacemente il
coordinamento dell’indirizzo politico rivolto alle suddette figure
dirigenziali, di amministrazione e di vertice;
DECRETA
- di
stabilire che il Presidente della Giunta Regionale esercita direttamente,
oltre le funzioni che gli sono proprie in forza dell’art. 121 della
Costituzione e dell’art. 44 dello Statuto regionale, tutte quelle non
espressamente conferite al Vicepresidente ed agli Assessori, ivi compresa
qualsiasi proposta e/o designazione riguardante ogni incarico dirigenziale
della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, nonché la
proposta e/o la designazione dei rappresentanti degli organi amministrativi e
di vertice - collegiali, individuali, ordinari e straordinari - di enti,
aziende, agenzie, società, consorzi e organismi comunque denominati che siano
controllati, partecipati o vigilati dalla Regione e la cui nomina non dipenda
dal Consiglio regionale ai sensi dello Statuto vigente, anche laddove la
predetta proposta e/o designazione coinvolga i settori di attività affidati al
Vicepresidente ed agli Assessori ai sensi delle leggi regionali di settore.
- il
presente decreto è comunicato al Vicepresidente della Giunta, agli
Assessori, al Sottosegretario alla presidenza della Giunta ed al Presidente del
Consiglio Regionale.
- il
presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51
(Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso