Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie: farmaci biologici e biosimilari.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche e integrazioni;

 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, quale specifica funzione attribuita al Commissario, la realizzazione di interventi prioritari per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano,  tra cui sono annoverati gli interventi sulla spesa farmaceutica;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012 con la quale il dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre  2009 e s.m.i., di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, con particolare riferimento ai provvedimenti inerenti la spesa farmaceutica convenzionata, necessari all’attuazione del Piano di Rientro;

 

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 20 del 11.06.2012 avente ad oggetto “Insediamento del Subcommissario dr. Giuseppe Zuccatelli per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese – deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012”;

 

RICHIAMATI

-            l’articolo 15 comma 3 del DL 6 luglio 2012, n.95 precisa che “a decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

-            l’articolo 15 comma 4 del DL 6 luglio 2012, n.95 precisa che “a decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, è rideterminato nella misura del 3,5 per cento;

 

TENUTO CONTO del documento dell’Agenzia Italiana del Farmaco – approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10.02.2016 ed avente ad oggetto “Monitoraggio della spesa farmaceutica Regionale – Gennaio–Novembre 2015” nel quale viene effettuata la verifica del rispetto dei tetti programmati di spesa territoriale del 11,35% e di spesa ospedaliera del 3,5% di tutte le Regioni sulla base dei dati di spesa convenzionata dell’OsMed e delle DCR acquisite dall’AGENAS, nonché dei dati della tracciabilità (DM 15 luglio 2004) e della distribuzione diretta (DM 31 luglio 2007) certificati dall’NSIS;

 

RICHIAMATA la tabella 9 riportata nel predetto Documento AIFA relativa alla spesa farmaceutica territoriale sostenuta dalle Regioni nel periodo Gennaio – Novembre 2015   nella quale, considerando il Fondo Sanitario Regionale stagionalizzato relativo al periodo di analisi:

-            la spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale nel periodo Gennaio – Novembre 2015 ha inciso sul Fondo Sanitario Regionale per una percentuale pari al 12,73%;

-            la spesa sostenuta nella Regione Abruzzo per l’assistenza farmaceutica territoriale ha supera quindi il tetto prefissato del 11,35%, evidenziando uno scostamento assoluto dal tetto pari a 30,5 milioni di €;

 

RICHIAMATA altresì la tabella 11 riportata nel predetto Documento AIFA relativa alla spesa farmaceutica ospedaliera sostenuta dalle Regioni nel periodo Gennaio – Novembre 2015   nella quale, considerando il Fondo Sanitario Regionale stagionalizzato relativo al periodo di analisi:

-            la spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera della regione Abruzzo nel periodo Gennaio – Novembre 2015   ha inciso sul Fondo Sanitario Regionale per una percentuale pari al 5,5%;

-            la spesa sostenuta nella Regione Abruzzo per l’assistenza farmaceutica ospedaliera supera quindi il tetto prefissato del 3,5%, evidenziando uno scostamento assoluto dal tetto pari a 45,7 milioni di €;

 

VALUTATO che l’utilizzo del farmaco biosimilare/biologico a minor costo terapia nel paziente “naive”, ovvero mai trattato o esposto a nuovo trattamento dopo adeguato wash out, in assenza di indicazioni contrarie, può apportare un considerevole contributo alla sostenibilità del SSR, liberando risorse per l’utilizzo dei farmaci innovativi;

 

PRESO ATTO del Bando Semplificato SDAPA n. 852708 “Appalto specifico indetto dalla A.S.L. Lanciano Vasto Chieti quale capofila dell’unione di acquisto delle aziende sanitarie della Regione Abruzzo per la fornitura di prodotti farmaceutici, radiofarmaci e vaccini” del 30 settembre 2015;

 

VISTO il capitolato tecnico al paragrafo 1.4 “Farmaci Biologici originator e farmaci biosimilari”;

 

ATTESO che nel predetto paragrafo del capitolato tecnico viene stabilito che:

·             per ogni lotto relativo a farmaci biologici, oggetto della gara sarà il principio attivo, non differenziando il farmaco originator con brevetto scaduto ed il farmaco biosimilare”;

·             l’aggiudicazione del lotto sarà in favore del principio attivo biologico che otterrà il prezzo più basso, e questo dovrà essere prescritto ai pazienti di nuova diagnosi, fatta salva la diversa, specifica per singolo paziente indicato nominativamente, e motivata indicazione avanzata dal medico prescrittore agli organismi individuati da ogni Direzione Aziendale di ogni singola Asl aderente all’unione di acquisto”;

·             la continuità terapeutica per farmaci già utilizzati in terapia al momento dell’aggiudicazione, e diversi dalla specialità che risulterà aggiudicataria, sarà garantita, fatta salva la possibilità per il medico prescrittore di formulare diversa indicazione”;

 

CONSIDERATO che

-            l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in accordo con l’Agenzia europea (EMA), raccomanda cautela nell’effettuare la sostituzione del farmaco biologico originatore con il biosimilare ed esclude la possibilità di sostituzione automatica. Per i pazienti di nuova diagnosi o naive, invece, non vi sono motivi per consigliare cautela nell’utilizzo dei biosimilari, che rappresentano, pertanto, un’ulteriore opzione terapeutica;

-            i farmaci biosimilari, secondo i dati inseriti nella Rete nazionale di farmacovigilanza (presso l’AIFA), non presentano un’incidenza maggiore di segnalazioni di sospette reazioni avverse rispetto agli “originator” e che comunque non esistono evidenze di inefficacia terapeutica dovute all’utilizzo dei farmaci biosimilari;

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.87 del 10.02.2015 avente ad oggetto “Recepimento Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di progetti di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per la realizzazione di iniziative di farmacovigilanza e l’utilizzazione di risorse di cui all’art. 36, comma 14 legge 449/1997, per gli anni 2010-2011 – Rep. Atti n. 138/CSR del 26 settembre 2013” -Modalità organizzative e di funzionamento del Centro Regionale di Farmacovigilanza Modifica e integrazione D.G.R. n.  406 del 25 giugno 2012” in cui - al punto 5 - viene stabilito di attribuire al Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV), oltre ai  compiti e le funzioni di cui alla L.R. n. 64/2012 e dall’Accordo n. 138/CSR, le funzioni già svolte dal Centro di Informazione Indipendente sui Medicinali di cui alla D.G.R. n. 675/2005 e ss.mm.ii. e le funzioni di supporto della valutazione HTA previste dal Patto della Salute 2014-2016 del 10 luglio 2014 e, nella fattispecie, le funzioni di Farmacovigilanza, di Informazione sul Farmaco, di Governo dell’Appropriatezza prescrittiva e della Spesa farmaceutica, di Monitoraggio dei consumi dei farmaci, di Valutazione farmaco economiche e dell’efficacia dei farmaci (HTA);

 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.57 del 10.12.2015 con cui si provvedete alla costituzione di un Gruppo di Lavoro regionale per l’appropriatezza prescrittiva in ambito farmaceutico, al fine di garantire il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e di consentire alla regione Abruzzo di incidere sul governo della spesa farmaceutica;

 

PRESO ATTO del “Documento di indirizzo alle aziende sanitarie: farmaci biologici e biosimilari” elaborato dal predetto Gruppo di Lavoro con il coordinamento del personale del CRFV di cui all’Allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

 

RITENUTO di condividere quanto riportato nel predetto documento – Allegato 1 al Decreto, ed in particolare:

-            che il farmaco biologico, originatore o corrispondente biosimilare, a minor costo terapia, debba essere utilizzato come prima scelta nel paziente naive (mai trattato o esposto a nuovo trattamento dopo adeguato wash out) salvo diverso giudizio clinico;

-            che in caso di inefficacia terapeutica, presenza di reazioni avverse o diversa decisione clinica, va garantito il ricorso ad un altro farmaco biologico/biosimilare;

-            tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione dei farmaci di cui trattasi, sarà compito delle Farmacie Ospedaliere fornire ai medici prescrittori tutte le informazioni sui farmaci in oggetto affinché questi possano effettuare la giusta scelta di costo/terapia;

-            se il clinico ritiene che sussistano le condizioni tali da giustificare l'impiego del farmaco biologico, originatore o biosimilare non a minor costo terapia, lo stesso provvede a motivare la scelta, tramite apposita relazione secondo il modello contenuto nell’allegato 1 al paragrafo 6.1 “SCHEDA DI PRESCRIZIONE FARMACO BIOLOGICO O BIOSIMILARE A MAGGIOR COSTO-TERAPIA”;

-            che la “SCHEDA DI PRESCRIZIONE FARMACO BIOLOGICO O BIOSIMILARE A MAGGIOR COSTO-TERAPIA” dovrà essere fornita, unitamente alla prescrizione, alla Farmacia che effettua la dispensazione del farmaco;

-            le Aziende Sanitarie dovranno fornire trimestralmente al Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza un report con gli indicatori di esito riportati nella sezione “Monitoraggio” dell’Allegato 1.

 

RITENUTO che il presente atto ha carattere di indifferibilità ed urgenza e che, pertanto, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione, per la relativa validazione;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di condividere ed approvare il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro regionale per l’appropriatezza prescrittiva di cui all’Allegato 1- parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

2.      di disporre che:

a        il farmaco biologico, originatore o corrispondente biosimilare, a minor costo terapia, debba essere utilizzato come prima scelta nel paziente naive (mai trattato o esposto a nuovo trattamento dopo adeguato wash out) salvo diverso giudizio clinico;

b       in caso di inefficacia terapeutica, presenza di reazioni avverse o diversa decisione clinica, va garantito il ricorso ad un altro farmaco biologico/biosimilare;

c        tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione dei farmaci di cui trattasi, sarà compito delle Farmacie Ospedaliere fornire ai medici prescrittori tutte le informazioni sui farmaci in oggetto affinché questi possano effettuare la giusta scelta di costo/terapia;

d       se il clinico ritiene che sussistano le condizioni tali da giustificare l'impiego del farmaco biologico, originatore o biosimilare non a minor costo terapia, lo stesso provvede a motivare la scelta, tramite apposita relazione secondo il modello contenuto nell’allegato 1 al paragrafo 6.1 “SCHEDA DI PRESCRIZIONE FARMACO BIOLOGICO O BIOSIMILARE A MAGGIOR COSTO-TERAPIA”;

e        la “SCHEDA DI PRESCRIZIONE FARMACO BIOLOGICO O BIOSIMILARE A MAGGIOR COSTO-TERAPIA” dovrà essere fornita, unitamente alla prescrizione, alla Farmacia che effettua la dispensazione del farmaco;

f        le Aziende Sanitarie dovranno fornire trimestralmente al Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza un report con gli indicatori di esito riportati nella sezione “Monitoraggio” dell’Allegato 1;

3.      i Direttori Generali sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto;

4.      di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza:

a        ai Direttori Generali, ai Direttori Sanitari, ai Servizi Farmaceutici Territoriali ed Ospedalieri delle AASSLL della Regione Abruzzo;

b       ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze per la relativa validazione;

5.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato