Indirizzi preliminari per l’attivazione, in via sperimentale, del modello organizzativo “Ospedale di Comunità”.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, dott. Luciano D’Alfonso, è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il Decreto commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

 

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

 

VISTO il PSR 2008 – 2010 approvato con L.R. n. 5/2008 del 10 marzo 2008;

 

RICHIAMATO, in particolare, il paragrafo 5.2.6.1.3 del PSR 2008-2010 che, nell’ambito del macro livello territoriale, disciplina l’Ospedale di Comunità quale modello organizzativo alternativo a maggior valenza sanitaria territoriale idoneo a fornire risposte efficaci alle esigenze assistenziali tradizionali;

 

CONSIDERATO che ai sensi del PSR 2008 – 2010:

        l’Ospedale di Comunità è rivolto ai pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero ordinario per acuti ma che, nel contempo, non possono vedere risolti i loro problemi di salute in ambito domiciliare o presso una R.S.A.;

Nello specifico, “l’Ospedale di Comunità è rivolto a pazienti affetti da patologie cronico-degenerative associate a particolari e significative condizioni di rischio sociale , ovvero bisognevoli di una continua sorveglianza medica  ed un nursing infermieristico  erogabili in regime extra ospedaliero”;

        la degenza media, stimata sulle esperienze delle altre regioni, è intorno a 15-20 giorni;

        l’èquipe deputata all’assistenza è costituita dai medici di medicina generale, compresa la continuità assistenziale, dai medici della pediatria di libera scelta, dai medici specialisti ed infermieri coordinati dal Responsabile sanitario della struttura. La gestione e l’organizzazione dell’Ospedale di Comunità competono al Distretto;

 

VISTA la deliberazione commissariale n. 45/2010 del 05 agosto 2010 di riordino e di razionalizzazione della rete ospedaliera regionale pubblica e privata;

 

RICHIAMATO, in particolare, l’Allegato B della DCA n. 45/2010 che, nel dettagliare le caratteristiche e le attività dei Presidi Territoriali di Assistenza H 24 derivanti dalle riconversioni degli ospedali di Casoli, Gissi, Tagliacozzo, Pescina e Guardiagrele, ha anche previsto la possibilità di attivarvi forme di associazionismo dei MMG e dei PLS per assicurare l’importante funzione della continuità assistenziale;

 

VISTO il DCA n. 9/2011 del 22 marzo 2011 che, nell’ambito delle predette forme di associazionismo, ha programmato, presso i PTA h 24, l’attivazione, in via sperimentale, degli Ospedali di Comunità;

 

VISTO il Patto per la Salute 2014-2016 di cui all’Intesa sancita il 10 luglio 2014 fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in cui l’Ospedale di Comunità trova specifica definizione come struttura intermedia sanitaria a valenza territoriale funzionale alla riduzione dei ricoveri inappropriati ed ai percorsi di deospedalizzazione;

 

VISTO il DM n. 70/2015 del 02 aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;

Richiamato, in particolare, il punto 10.1 del Regolamento che, nell’ambito della Continuità “Ospedale-Territorio”, disciplina l’Ospedale di Comunità quale struttura intermedia di diretta interfaccia tra l’assistenza territoriale e quella ospedaliera;

 

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto Regolamento, l’Ospedale di Comunità:

        prende in carico i pazienti che necessitano di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio  ma che necessitano di ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità al domicilio (strutturale e familiare) e perché bisognevoli  di sorveglianza infermieristica continuativa

        l’accesso avviene dal domicilio o dalle strutture residenziali su proposta del medico di famiglia titolare della scelta, dai reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso;

        la degenza media prevedibile è di 15/20 giorni;

        la dotazione non  è superiore a 15/20 posti letto gestiti da personale infermieristico in cui l’assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN. Nello specifico, l’assistenza è garantita sulle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all’assistenza, dai medici di medici generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale;

        la responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche;

 

CONSIDERATO che la costituzione degli Ospedali di Comunità, nell’ottica di potenziamento dei Servizi Sanitari Territoriali , consente di:

a        ridurre i ricoveri impropri ospedalieri;

b       ridurre il disagio ambientale e la spersonalizzazione del ricovero ospedaliero;

c        ridurre i rischi da ospedalizzazione e relativi costi umani e finanziari (infezioni, cadute, incontinenza, sindromi ipocinetiche, piaghe da decubito, ecc.);

d       razionalizzare le risorse strutturali (recupero di immobili dismessi o sottoutilizzati), finanziarie (riduzione dei costi dei ricoveri ospedalieri), umane (riconversione, mantenimento di strutture sanitarie in zone disagiate o decentrate), occupazionali;

e        favorire l'accesso e la collaborazione dei familiari e del volontariato;

f        garantire maggiore continuità assistenziale attraverso la centralità del MMG e le forme associative della medicina generale anche con la creazione di Equipe territoriali che favoriscano la massima integrazione professionale e la maggior presenza sul territorio;

g       valorizzare il M.M.G. nell'ambito delle Cure Primarie favorendone l'integrazione nel Distretto e con le cure di secondo livello;

h       valorizzare il ruolo infermieristico aumentandone le responsabilità e rivalutandone la professionalità;

i        favorire un approccio multidimensionale ai problemi della persona.

 

RITENUTO, ai fini di una implementazione quantitativa e qualitativa dell’offerta sanitaria regionale, di fornire alle Aziende UUSSLL gli indirizzi preliminari per l’attivazione, in via sperimentale, del suddetto modello organizzativo, allo scopo di valutarne concretamente l’efficienza, in termini assistenziali, individuandone, correlativamente, gli effettivi costi gestionali ed organizzativi;

 

STABILITO, in tal senso, che:

-        per una  maggiore tutela degli assistiti,  durante la predetta fase sperimentale, gli Ospedali di Comunità possono essere istituiti esclusivamente presso i PTA h 24 in quanto in possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento individuati dalle disposizioni regionali in relazione ai Presidi ospedalieri;

-        le caratteristiche assistenziali ed organizzative degli Ospedali di Comunità sono quelle stabilite dal PSR 2008 – 2010 come ulteriormente innovate e precisate dal DM n. 70/2015 e, specificatamente:

·             prende in carico pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero ordinario per acuti ma che, nel contempo, non possono vedere risolti i loro problemi di salute in ambito domiciliare (per inidoneità del domicilio: strutturale o familiare) o residenziale e che necessitano di assistenza infermieristica continuativa.

·             l’accesso avviene dal domicilio, su proposta del MMG, ovvero, dalle strutture residenziali, dai reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso dell’ospedale su proposta del medico della struttura sentiti il Responsabile dell’Ospedale di Comunità e del Responsabile del Distretto di afferenza;

·             la degenza media è di 15 – 20 giorni;

·             la dotazione di posti letto non è superiore a 15/20 unità;

·             i posti letto sono gestiti da personale infermieristico. L’assistenza è garantita sulle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all’assistenza, dai medici di medici generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale coordinati dal Responsabile della struttura;

·             la Responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche;

-        negli Ospedali di Comunità da attivare in via sperimentale l’assistenza infermieristica e socio sanitaria è assicurata dal personale dipendente assegnato al Presidio territoriale all’interno del quale detto Ospedale è istituito;

-        ai fini dell’attivazione sperimentale degli Ospedali di Comunità, le Aziende Sanitarie Locali definiscono l’emergenza ed il trasposto per il ricovero in ospedale per acuti, la fornitura di farmaci, presidi e materiale sanitario e gli strumenti di verifica della funzionalità dell’Ospedale di Comunità dando preventiva comunicazione all’Organo commissariale per l’acquisizione del relativo assenso;

 

PRECISATO che, nella fase sperimentale, gli oneri derivanti dall’attivazione dell’Ospedale di Comunità gravano esclusivamente sui fondi Progetti Obiettivo con risorse vincolate ai sensi dell’art. 1 c. 34 della L. 23 dicembre 1996 n. 662;

 

RITENUTO di demandare alle Aziende UUSSLL il monitoraggio ed il controllo continuo delle attività erogate dagli Ospedali di Comunità rendicontando trimestralmente l’Organo commissariale per l’eventuale adozione dei provvedimenti idonei a garantirne la maggiore efficienza e l’appropriatezza delle prestazioni erogate;

 

PRECISATO che la fase di attivazione sperimentale avrà durata annuale, al termine, i risultati ottenuti  saranno valutati in termini di efficacia ed efficienza ;

 

PRECISATO, inoltre, che, all’esito delle suddette valutazioni, con distinto provvedimento, saranno dettagliati i requisiti organizzativi e gestionali dell’Ospedale di Comunità individuandone anche i requisiti di autorizzazione e di accreditamento istituzionale;

 

RITENUTO, per l’urgenza che riveste il presente provvedimento, di procederne all’immediata adozione curandone la trasmissione ai Ministeri per la relativa validazione;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

-            di fornire, alle Aziende UUSSLL regionali, gli indirizzi preliminari, di seguito indicati, per l’attivazione, in via sperimentale, del modello organizzativo “Ospedale di Comunità”, allo scopo di valutarne concretamente l’efficienza, in termini assistenziali, individuandone, correlativamente, gli effettivi costi gestionali ed organizzativi:

·             gli Ospedali di Comunità possono essere istituiti esclusivamente presso i PTA h 24;

·             le caratteristiche assistenziali ed organizzative degli Ospedali di Comunità sono quelle sono quelle stabilite dal PSR 2008 – 2010 come innovate e precisate dal DM n. 70/2015 e, specificatamente,:

o     prende in carico pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero ordinario per acuti ma che, nel contempo, non possono vedere risolti i loro problemi di salute in ambito domiciliare (per inidoneità del domicilio: strutturale o familiare) o residenziale e che necessitano di assistenza infermieristica continuativa.

o     l’accesso avviene: dal domicilio, su proposta del MMG, ovvero, dalle strutture residenziali, dai reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso dell’ospedale su proposta del medico della struttura sentiti il Responsabile dell’Ospedale di Comunità e del Responsabile del Distretto di afferenza;

o     la degenza media è di 15 – 20 giorni;

o     la dotazione di posti letto non è superiore a 15/20 unità;

o     i posti letto sono gestiti da personale infermieristico. L’assistenza è garantita sulle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all’assistenza, dai medici di medici generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale coordinati dal Responsabile della struttura;

o     la Responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al Distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche;

·             negli Ospedali di Comunità l’assistenza infermieristica e socio sanitaria è assicurata dal personale dipendente assegnato al Presidio territoriale all’interno del quale detto Ospedale è istituito;

·             ai fini dell’attivazione degli Ospedali di Comunità, le Aziende Sanitarie Locali definiscono l’emergenza ed il trasporto per il ricovero in ospedale per acuti, la fornitura di farmaci, presidi e materiale sanitario, gli strumenti di verifica della funzionalità dell’Ospedale di Comunità dando preventiva comunicazione all’Organo commissariale per l’acquisizione del relativo assenso;

-            di precisare che, nella fase sperimentale, gli oneri derivanti dall’attivazione dell’Ospedale di Comunità gravano esclusivamente sui fondi Progetti Obiettivo con risorse vincolate ai sensi dell’art. 1 c. 34 della L. 23 dicembre 1996 n. 662;

-            di demandare alle Aziende UUSSLL il monitoraggio ed il controllo continuo delle attività erogate dagli Ospedali di Comunità rendicontando trimestralmente all’Organo commissariale per l’eventuale adozione dei provvedimenti idonei a garantirne la maggiore efficienza e l’appropriatezza delle prestazioni erogate;

-            di stabilire che la fase di attivazione sperimentale avrà durata annuale, al termine, ne saranno valutati i risultati ottenuti in termini di efficacia e di efficienza;

-            di stabilire che all’esito delle valutazioni condotte, saranno dettagliati i requisiti organizzativi e gestionali dell’Ospedale di Comunità con individuazione dei relativi requisiti di autorizzazione e di accreditamento istituzionale

-            di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione, provvedendone, inoltre, alla notifica alle Aziende UUSSLL regionali, alla pubblicazione sul BURA e sul sito istituzionale dell’Ente Regione, notiziandone, inoltre, l’Agenzia sanitaria regionale ed i competenti Servizi del Dipartimento per la Salute ed il Welfare

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso