IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo, dott. Luciano D’Alfonso, è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui
all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto
commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO il PSR 2008 –
2010 approvato con L.R. n. 5/2008 del 10 marzo 2008;
RICHIAMATO, in particolare,
il paragrafo 5.2.6.1.3 del PSR 2008-2010 che, nell’ambito del macro livello
territoriale, disciplina l’Ospedale di Comunità quale modello organizzativo
alternativo a maggior valenza sanitaria territoriale idoneo a fornire risposte
efficaci alle esigenze assistenziali tradizionali;
CONSIDERATO che ai sensi del
PSR 2008 – 2010:
• l’Ospedale di Comunità è rivolto ai
pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero ordinario per acuti ma
che, nel contempo, non possono vedere risolti i loro problemi di salute in
ambito domiciliare o presso una R.S.A.;
Nello
specifico, “l’Ospedale di Comunità è rivolto a pazienti affetti da patologie
cronico-degenerative associate a particolari e significative condizioni di
rischio sociale , ovvero bisognevoli di una continua
sorveglianza medica ed un nursing
infermieristico erogabili in regime
extra ospedaliero”;
• la degenza media, stimata sulle
esperienze delle altre regioni, è intorno a 15-20 giorni;
• l’èquipe
deputata all’assistenza è costituita dai medici di medicina generale, compresa
la continuità assistenziale, dai medici della pediatria di libera scelta, dai
medici specialisti ed infermieri coordinati dal Responsabile sanitario della
struttura. La gestione e l’organizzazione dell’Ospedale di Comunità competono
al Distretto;
VISTA la deliberazione
commissariale n. 45/2010 del 05 agosto 2010 di riordino e di razionalizzazione
della rete ospedaliera regionale pubblica e privata;
RICHIAMATO, in particolare, l’Allegato
B della DCA n. 45/2010 che, nel dettagliare le caratteristiche e le attività
dei Presidi Territoriali di Assistenza H 24 derivanti dalle riconversioni degli
ospedali di Casoli, Gissi, Tagliacozzo, Pescina e Guardiagrele, ha anche
previsto la possibilità di attivarvi forme di associazionismo dei MMG e dei PLS
per assicurare l’importante funzione della continuità assistenziale;
VISTO il DCA n. 9/2011
del 22 marzo 2011 che, nell’ambito delle predette forme di associazionismo, ha
programmato, presso i PTA h 24, l’attivazione, in via sperimentale, degli
Ospedali di Comunità;
VISTO il Patto per la
Salute 2014-2016 di cui all’Intesa sancita il 10 luglio 2014 fra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in cui l’Ospedale di Comunità
trova specifica definizione come struttura intermedia sanitaria a valenza
territoriale funzionale alla riduzione dei ricoveri inappropriati ed ai
percorsi di deospedalizzazione;
VISTO il DM n. 70/2015
del 02 aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
Richiamato,
in particolare, il punto 10.1 del Regolamento che, nell’ambito della Continuità
“Ospedale-Territorio”, disciplina l’Ospedale di Comunità quale struttura
intermedia di diretta interfaccia tra l’assistenza territoriale e quella
ospedaliera;
CONSIDERATO che, ai sensi del
suddetto Regolamento, l’Ospedale di Comunità:
• prende in carico i pazienti che
necessitano di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che
necessitano di ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità al
domicilio (strutturale e familiare) e perché bisognevoli di sorveglianza infermieristica continuativa
• l’accesso avviene dal domicilio o dalle
strutture residenziali su proposta del medico di famiglia titolare della
scelta, dai reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso;
• la degenza media prevedibile è di 15/20
giorni;
• la dotazione non è superiore a 15/20 posti letto
gestiti da personale infermieristico in cui l’assistenza medica è assicurata
dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri
medici dipendenti o convenzionati con il SSN. Nello specifico, l’assistenza è
garantita sulle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all’assistenza,
dai medici di medici generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici di
continuità assistenziale;
• la responsabilità igienico-organizzativa
e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze
specialistiche;
CONSIDERATO che la
costituzione degli Ospedali di Comunità, nell’ottica di potenziamento dei
Servizi Sanitari Territoriali , consente di:
a ridurre
i ricoveri impropri ospedalieri;
b ridurre
il disagio ambientale e la spersonalizzazione del ricovero ospedaliero;
c ridurre
i rischi da ospedalizzazione e relativi costi umani e finanziari (infezioni,
cadute, incontinenza, sindromi ipocinetiche, piaghe da decubito, ecc.);
d razionalizzare
le risorse strutturali (recupero di immobili dismessi o sottoutilizzati),
finanziarie (riduzione dei costi dei ricoveri ospedalieri), umane
(riconversione, mantenimento di strutture sanitarie in zone disagiate o
decentrate), occupazionali;
e favorire
l'accesso e la collaborazione dei familiari e del volontariato;
f garantire
maggiore continuità assistenziale attraverso la centralità del MMG e le forme
associative della medicina generale anche con la creazione di Equipe
territoriali che favoriscano la massima integrazione professionale e la maggior
presenza sul territorio;
g valorizzare
il M.M.G. nell'ambito delle Cure Primarie favorendone l'integrazione nel
Distretto e con le cure di secondo livello;
h valorizzare
il ruolo infermieristico aumentandone le responsabilità e rivalutandone la
professionalità;
i favorire
un approccio multidimensionale ai problemi della persona.
RITENUTO, ai fini di una
implementazione quantitativa e qualitativa dell’offerta sanitaria regionale, di
fornire alle Aziende UUSSLL gli indirizzi preliminari per l’attivazione, in via
sperimentale, del suddetto modello organizzativo, allo scopo di valutarne
concretamente l’efficienza, in termini assistenziali, individuandone,
correlativamente, gli effettivi costi gestionali ed organizzativi;
STABILITO, in tal senso,
che:
- per una maggiore tutela degli assistiti, durante la predetta fase sperimentale, gli
Ospedali di Comunità possono essere istituiti esclusivamente presso i PTA h 24
in quanto in possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento
individuati dalle disposizioni regionali in relazione ai Presidi ospedalieri;
- le caratteristiche assistenziali ed
organizzative degli Ospedali di Comunità sono quelle stabilite dal PSR 2008 –
2010 come ulteriormente innovate e precisate dal DM n. 70/2015 e,
specificatamente:
·
prende in carico
pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero ordinario per acuti ma
che, nel contempo, non possono vedere risolti i loro problemi di salute in
ambito domiciliare (per inidoneità del domicilio: strutturale o familiare) o
residenziale e che necessitano di assistenza infermieristica continuativa.
·
l’accesso avviene dal
domicilio, su proposta del MMG, ovvero, dalle strutture residenziali, dai
reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso dell’ospedale su
proposta del medico della struttura sentiti il Responsabile dell’Ospedale di
Comunità e del Responsabile del Distretto di afferenza;
·
la degenza media è di 15 – 20 giorni;
·
la dotazione di posti letto non è
superiore a 15/20 unità;
·
i posti letto sono gestiti da
personale infermieristico. L’assistenza è garantita sulle 24 ore dal personale
infermieristico ed addetto all’assistenza, dai medici di medici generale, dai
pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale coordinati
dal Responsabile della struttura;
·
la Responsabilità
igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le
necessarie consulenze specialistiche;
- negli Ospedali di Comunità da attivare
in via sperimentale l’assistenza infermieristica e socio sanitaria è assicurata
dal personale dipendente assegnato al Presidio territoriale all’interno del
quale detto Ospedale è istituito;
- ai fini dell’attivazione sperimentale
degli Ospedali di Comunità, le Aziende Sanitarie Locali definiscono l’emergenza
ed il trasposto per il ricovero in ospedale per acuti, la fornitura di farmaci,
presidi e materiale sanitario e gli strumenti di verifica della funzionalità
dell’Ospedale di Comunità dando preventiva comunicazione all’Organo
commissariale per l’acquisizione del relativo assenso;
PRECISATO che, nella fase
sperimentale, gli oneri derivanti dall’attivazione dell’Ospedale di Comunità
gravano esclusivamente sui fondi Progetti Obiettivo con risorse vincolate ai
sensi dell’art. 1 c. 34 della L. 23 dicembre 1996 n. 662;
RITENUTO di demandare alle
Aziende UUSSLL il monitoraggio ed il controllo continuo delle attività erogate
dagli Ospedali di Comunità rendicontando trimestralmente l’Organo commissariale
per l’eventuale adozione dei provvedimenti idonei a garantirne la maggiore
efficienza e l’appropriatezza delle prestazioni erogate;
PRECISATO che la fase di
attivazione sperimentale avrà durata annuale, al termine, i risultati ottenuti saranno
valutati in termini di efficacia ed efficienza ;
PRECISATO, inoltre, che,
all’esito delle suddette valutazioni, con distinto provvedimento, saranno
dettagliati i requisiti organizzativi e gestionali dell’Ospedale di Comunità
individuandone anche i requisiti di autorizzazione e di accreditamento
istituzionale;
RITENUTO, per l’urgenza
che riveste il presente provvedimento, di procederne all’immediata adozione
curandone la trasmissione ai Ministeri per la relativa validazione;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
-
di fornire, alle Aziende UUSSLL regionali, gli indirizzi
preliminari, di seguito indicati, per l’attivazione, in via sperimentale, del
modello organizzativo “Ospedale di Comunità”, allo scopo di valutarne
concretamente l’efficienza, in termini assistenziali, individuandone,
correlativamente, gli effettivi costi gestionali ed organizzativi:
·
gli Ospedali di Comunità possono
essere istituiti esclusivamente presso i PTA h 24;
·
le caratteristiche assistenziali ed
organizzative degli Ospedali di Comunità sono quelle sono quelle stabilite dal
PSR 2008 – 2010 come innovate e precisate dal DM n. 70/2015 e,
specificatamente,:
o
prende in carico
pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero ordinario per acuti ma
che, nel contempo, non possono vedere risolti i loro problemi di salute in
ambito domiciliare (per inidoneità del domicilio: strutturale o familiare) o
residenziale e che necessitano di assistenza infermieristica continuativa.
o
l’accesso avviene: dal
domicilio, su proposta del MMG, ovvero, dalle strutture residenziali, dai
reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso dell’ospedale su
proposta del medico della struttura sentiti il Responsabile dell’Ospedale di
Comunità e del Responsabile del Distretto di afferenza;
o
la degenza media è di 15 – 20 giorni;
o
la dotazione di posti letto non è
superiore a 15/20 unità;
o
i posti letto sono gestiti da
personale infermieristico. L’assistenza è garantita sulle 24 ore dal personale
infermieristico ed addetto all’assistenza, dai medici di medici generale, dai
pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale coordinati
dal Responsabile della struttura;
o
la Responsabilità
igienico-organizzativa e gestionale fa capo al Distretto che assicura anche le
necessarie consulenze specialistiche;
·
negli Ospedali di Comunità l’assistenza
infermieristica e socio sanitaria è assicurata dal personale dipendente
assegnato al Presidio territoriale all’interno del quale detto Ospedale è
istituito;
·
ai fini dell’attivazione degli
Ospedali di Comunità, le Aziende Sanitarie Locali definiscono l’emergenza ed il
trasporto per il ricovero in ospedale per acuti, la fornitura di farmaci,
presidi e materiale sanitario, gli strumenti di verifica della funzionalità
dell’Ospedale di Comunità dando preventiva comunicazione all’Organo
commissariale per l’acquisizione del relativo assenso;
-
di precisare che, nella fase sperimentale, gli oneri
derivanti dall’attivazione dell’Ospedale di Comunità gravano esclusivamente sui
fondi Progetti Obiettivo con risorse vincolate ai sensi dell’art. 1 c. 34 della
L. 23 dicembre 1996 n. 662;
-
di demandare alle Aziende UUSSLL il monitoraggio ed il
controllo continuo delle attività erogate dagli Ospedali di Comunità
rendicontando trimestralmente all’Organo commissariale per l’eventuale adozione
dei provvedimenti idonei a garantirne la maggiore efficienza e l’appropriatezza
delle prestazioni erogate;
-
di stabilire che la fase di attivazione sperimentale
avrà durata annuale, al termine, ne saranno valutati i risultati ottenuti in
termini di efficacia e di efficienza;
-
di stabilire che all’esito delle valutazioni condotte,
saranno dettagliati i requisiti organizzativi e gestionali dell’Ospedale di
Comunità con individuazione dei relativi requisiti di autorizzazione e di
accreditamento istituzionale
-
di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri
della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione,
provvedendone, inoltre, alla notifica alle Aziende UUSSLL regionali, alla
pubblicazione sul BURA e sul sito istituzionale dell’Ente Regione,
notiziandone, inoltre, l’Agenzia sanitaria regionale ed i competenti Servizi
del Dipartimento per la Salute ed il Welfare
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso