IL COMMISSARIO AD
ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2,
comma 88 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012 con la quale il dr. Giuseppe
Zuccatelli è stato nominato Subcommissario per l’attuazione del Piano di
rientro della Regione Abruzzo, con le competenze ivi declinate;
VISTO il decreto
commissariale n. 20 del 11.06.2012 avente ad oggetto “Insediamento del
Subcommissario dr. Giuseppe Zuccatelli per l’attuazione del Piano di rientro
dai disavanzi del SSR abruzzese – deliberazione del Consiglio dei Ministri del
07.06.2012”;
VISTE:
-
la
legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", con
particolare riferimento all'art. 15, rubricato "Disposizioni urgenti per
l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica";
-
la
legge 8 novembre 2012, n. 189 di conversione del decreto legge 13 settembre
2012, n. 158 (cd. decreto Balduzzi),con riguardo all'art. 10, commi 2
(immediata disponibilità dei farmaci caratterizzati da innovatività
terapeutica) e 5 (aggiornamento semestrale del Prontuario Terapeutico
Ospedaliero Regionale);
RICHIAMATO l’art. 1 comma 2
della L. R. 30 dicembre 2003, n. 27 “Norme in materia di monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella
Regione Abruzzo” stabilisce che “...l’erogazione a carico del SSN è esclusa per
le prestazioni:...b) che non soddisfano i principi di efficacia e di appropriatezza, o la cui efficacia non sia
dimostra bile in base a criteri scientifici, o che siano utilizzate per
soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni
raccomandate...”;
ATTESO che
-
con
D.G.R. n.1439 del 29.12.2005 è stata disposta la istituzione della Commissione
Farmaceutica Regionale (di seguito indicata come CRF per brevità), dotata del compito precipuo di
:
·
definire
linee guida terapeutiche condivise per i medici prescrittori - siano essi
medici di medicina generale che ospedalieri - relativamente alle patologie più
incidenti e che assorbono la maggior quantità di risorse;
·
definire
il Prontuario Terapeutico Regionale;
·
definire
il Prontuario Terapeutico Regionale per le patologie trattate in regime di
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.);
·
assolvere
specifiche funzioni consultive e di supporto per il Servizio Assistenza
Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità (ora Servizio
Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e
Appropriatezza del Dipartimento della
Salute e del Welfare);
-
con
D.G.R n.1086 del 02.10.2006 è stato
stabilito che la suindicata Commissione,
nell’espletamento dei compiti assegnati,
si avvalga del gruppo di lavoro istituito presso il Servizio Assistenza
Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità (ora
Servizio Assistenza Farmaceutica
Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento della Salute e del Welfare)
ed incaricato del monitoraggio mensile della spesa farmaceutica e delle
prescrizioni farmaceutiche;
-
con
D.G.R. n.663 del 09.07.2007 recante: “Piano di Risanamento del Sistema
Sanitario Regionale – Obiettivo L1 – Istituzione ed attivazione della
Commissione Regionale del Farmaco”, è stato precisato, al punto 6 del dispositivo: “…che i membri della
Commissione di cui all’allegato 1 al presente atto (…) restino in carica per
una durata di tre anni eventualmente rinnovabili per ulteriori tre anni e sino
ad un massimo di sei”;
CONSIDERATO che la
Commissione de qua, regolarmente insediatasi, ha concluso i suoi lavori al 31
dicembre 2013;
VISTI
• la legge 27 dicembre 2006 n. 296
articolo 1 comma 796 e successivi;
• l’articolo 23 dell’Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano Rep.n.82/CSR
del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto della Salute 2014-2016 in cui le
parti si impegnano a perseguire il governo della spesa farmaceutica ospedaliera
e territoriale sia per quanto riguarda l’appropriatezza che per il rispetto dei
tetti di spesa programmati, nei limiti delle risorse stabilite dall’articolo 1,
comma 1 del suddetto Patto;
RICHIAMATO il decreto del
Commissario ad acta n. 112 del 30.12.2013 recante ad oggetto: “Decreto
Commissariale n. 84/2013 del 09.10.2013 avente ad oggetto : Legge 23.12.2009 n.
191, art. 2, comma 88 – Programma Operativo 2013-2015 – modifiche ed integrazioni” , con il quale all’azione 3 dell’Intervento 6, Assistenza
Farmaceutica, viene esplicitato, quale obiettivo programmato, che la Regione
intende rinnovare la CRF ed integrare la stessa con professionalità ritenute
necessarie, nel rispetto della normativa nazionale ed attraverso la
ridefinizione dei ruoli della CRF medesima ;
VISTA la D.G.R. 87 del
10 febbraio 2015 recante: “ Recepimento “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione degli
indirizzi per la realizzazione di progetti di farmacovigilanza attiva,
attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per la
realizzazione di iniziative di farmacovigilanza e l’utilizzazione di risorse di
cui all’art. 36, comma 14 legge 449/1997, per gli anni 2010-2011 – Rep. Atti n.
138/CSR del 26 settembre 2013” - Modalità organizzative e di funzionamento del
Centro Regionale di Farmacovigilanza
Modifica e integrazione D.G.R. n.
406 del 25 giugno 2012”, con cui si delibera:
• al punto 3 del dispositivo:”di procedere
all’attivazione del CRFV, come previsto dalla nuova legislazione (Regolamento
UE 1235/2010; Direttiva 2010/84/UE; Regolamento di Esecuzione UE 520/2012 del
19 giugno 2012) e secondo i criteri stabiliti nell’allegato 1 all’Accordo Stato
– Regioni del 26 settembre 2013, nelle more della riorganizzazione prevista
dalla L.R. n. 35/2014 ed alla luce delle disposizioni di cui agli artt, 24 e 25
della predetta L.R. n. 35/2014”;
• al punto 4 del dispositivo:”di ubicare
il CRFV presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare e di disporre che lo
stesso - nelle more della
riorganizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2014 ed alla luce delle disposizioni
di cui agli artt, 24 e 25 della predetta L.R. n. 35/2014 - operi secondo le direttive del Servizio competente
in materia di Assistenza Farmaceutica (ora Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale) del Dipartimento per la Salute e il Welfare, conferendogli la
funzione di supporto alla programmazione regionale in campo farmaceutico;
• al punto 5 del dispositivo: “di
attribuire al CRFV, oltre ai compiti e
le funzioni di cui alla L.R. n. 64/2012 e dall’Accordo n. 138/CSR, le funzioni
già svolte dal Centro di Informazione Indipendente sui Medicinali di cui alla
D.G.R. n. 675/2005 e ss.mm.ii. e le funzioni di supporto della valutazione HTA previste
dal Patto della Salute 2014-2016 del 10 luglio 2014 e, nella fattispecie, le
funzioni di Farmacovigilanza, di Informazione sul Farmaco, di Governo
dell’Appropriatezza prescrittiva e della Spesa farmaceutica, di Monitoraggio
dei consumi dei farmaci, di Valutazione farmaco economiche e dell’efficacia dei
farmaci (HTA)”;
RITENUTO alla luce di
quanto sopra, necessario assicurare lo svolgimento dei compiti della
Commissione Regionale del Farmaco e, dunque, provvedere alla costituzione ed
alla immediata attivazione della predetta Commissione , i cui componenti
resteranno in carica fino a successivo nuovo provvedimento;
PRECISATO che:
-
il
funzionamento di tale Commissione prevede la presenza del/della/dei:
·
Coordinatore
della Commissione, individuato nella figura del Dirigente del Servizio
Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionale e Trapianti – Innovazione e
Appropriatezza;
·
Componenti
della Commissione, selezionati fra professionisti di comprovata competenza
tecnica e adeguato curriculum professionale;
·
Segreteria
Tecnica - coordinata dal Referente Regionale di Farmacovigilanza - composta
dagli operatori del Centro Regionale di Farmacovigilanza - di cui alla D.G.R.
n. 87/2015, in collaborazione con esperti nella valutazione di HTA e con
componenti delle Commissioni Terapeutiche Aziendali;
-
la
CRF si avvale oltre che della Segreteria Tecnica che svolgerà attività
scientifica e amministrativa, anche del supporto tecnico scientifico di Gruppi
di lavoro regionali e, se necessario, di specialisti delle Aziende USL
regionali;
RITENUTO altresì di
integrare e/o modificare, qualora se ne ravvisi l’opportunità, la predetta
composizione della Commissione di che trattasi, con componenti di comprovata
competenza tecnica ed esperienza nel settore scientifico, anche su designazione
del Componente la Giunta preposto alla Programmazione Sanitaria ;
RITENUTO di demandare alla
Commissione Regionale del Farmaco la definizione del Regolamento con cui si esplicitano
l’organizzazione ed il funzionamento della medesima;
PRECISATO che per la
partecipazione alla Commissione Regionale del Farmaco non è previsto compenso
alcuno, in quanto le eventuali spese derivanti dalla partecipazione ai lavori
saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza;
RITENUTO di precisare che il Prontuario Terapeutico
Regionale definito dalla Commissione Farmaceutica Regionale - giusta D.G.R. n.1439/2005 - adottato con determinazione dirigenziale è di
natura giuridica vincolante per la costruzione dei Prontuari Terapeutici
Aziendali;
PRESO ATTO delle
“Dichiarazioni di Accettazione dell’incarico” dei componenti della Commissione
Regionale del Farmaco, inviate al Servizio Assistenza Farmaceutica Attività
Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per
la Salute e il Welfare;
STABILITO, in ragione del
carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procedere
all’approvazione dello stesso, disponendone l’immediato inoltro ai Ministeri
affiancanti il Piano di Rientro per la prescritta validazione;
DECRETA
Per le motivazioni
espresse in narrativa-
1.
di nominare componenti della
Commissione Regionale del Farmaco i quali resteranno in carica fino a
successivo nuovo provvedimento, nella seguente composizione :
Coordinatore |
Dirigente
pro tempore del Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e
Trapianti –Innovazione e Appropriatezza |
|
Componente |
F.
Cavallo |
Rappresentante
Pediatri di Libera Scelta – ASL Teramo |
Componente |
D.
Cicchini |
Farmacista
del Servizio Farmaceutico Territoriale
- ASL Lanciano-Vasto-Chieti |
Componente |
A.
Ciofani |
Responsabile
Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi -
ASL Pescara |
Componente |
O.
D’Alessio |
Direttore
U.O. Geriatria P.O. Vasto - ASL
Lanciano-Vasto-Chieti |
Componente |
L.
Del Forno |
Direttore
U.OC. Medicina Interna. P.O. Vasto -
ASL Lanciano-Vasto-Chieti |
Componente |
F.
De Vita |
Farmacista
U.O.S. Farmacia Ospedaliera P.P.
Renzetti - ASL Lanciano – Vasto
-Chieti |
Componente |
C.
Ferri |
Direttore
U.O.C. di Medicina Interna e Nefrologia a D.U. Universitaria – P.O San Salvatore – ASL Avezzano Sulmona
L’Aquila |
Componente |
Marco
Gabini |
Direttore
f.f. Reumatologia P.O. Pescara – ASL Pescara |
Componente |
F.Marinangeli |
Responsabile
dell’UOSD Anestesia, Terapia del Dolore e Cure Palliative - ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila |
Componente |
L.
Manzoli |
Professore
associato - Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento. Igiene
Generale e Applicata. Responsabile Scientifico del Registro Tumori Regionale |
Componente |
A.
Nuzzo |
Direttore
UOC di Oncologia dei PP.OO. di Lanciano e Vasto - ASL Lanciano-Vasto-Chieti |
Componente |
A.
Orsini |
Farmacista
del Servizio Farmaceutico Territoriale - ASL Teramo |
Componente |
L.
Orsini |
Dirigente
medico di Medicina Generale- Presidente SIICP |
Componente |
G.
Parruti |
Direttore
U.O.C. Malattie Infettive P.O. di Pescara - ASL Pescara |
Componente |
A.Spadano
|
Dirigente
Medico della U.O.C. Ematologia Clinica del P.O. di Pescara -
ASL Pescara |
Segreteria
Tecnica |
G.
Ricciotti |
Farmacista
- Servizio Farmaceutico Territoriale -
ASL Pescara |
Segreteria
Tecnica |
R.C.
Rizzo |
Farmacista
del Centro Regionale di Farmacovigilanza – Regione Abruzzo - |
Segreteria
Tecnica |
V.
Scurti |
Farmacista
del Centro Regionale di Farmacovigilanza – Regione Abruzzo - |
Segreteria
Tecnica |
I.Senesi |
Farmacista-
Servizio Farmaceutico Territoriale - ASL Teramo |
2.
di precisare che:
a ai sensi e per gli effetti della
L.R.77/1999, il Coordinatore della
Commissione è individuato nella figura del Dirigente p.t. del Servizio
Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionale e Trapianti – Innovazione e
Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare ;
b la Segreteria Tecnica - coordinata dal
Referente Regionale di Farmacovigilanza – composta dagli operatori del Centro
Regionale di Farmacovigilanza di cui alla D.G.R. n. 87/2015 - opera in
collaborazione con esperti nella valutazione di HTA e con componenti delle
Commissioni Terapeutiche Aziendali;
c la Commissione Regionale del Farmaco,
avente, fra gli altri, il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente il
PTR, è caratterizzata da una composizione tale da assicurare la presenza di
tutte le professionalità necessarie per addivenire all’ottimale elaborazione
del PTR stesso, ivi comprendendo all’occorrenza, componenti delle Commissioni
Aziendali ;
3.
di stabilire che il Prontuario
Terapeutico Regionale, adottato ed aggiornato con determinazioni dirigenziali
del Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionale e Trapianti –
Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare , è di natura giuridicamente vincolante per la
costruzione dei Prontuari Terapeutici Aziendali;
4.
di demandare alla Commissione
Regionale del Farmaco la definizione del
Regolamento con cui si esplicitano l’organizzazione ed il funzionamento
della medesima;
5.
di precisare che qualora se ne
ravvisi l’opportunità, la composizione della Commissione di che trattasi potrà
essere integrata e/o modificata con componenti di comprovata competenza tecnica
ed esperienza nel settore scientifico, anche su designazione del Componente la
Giunta preposto alla Programmazione Sanitaria;
6.
di specificare che per la
partecipazione alla Commissione Regionale del Farmaco non è previsto compenso
alcuno, in quanto le eventuali spese derivanti dalla partecipazione ai lavori
saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza;
7.
di disporre la trasmissione
del presente provvedimento ai Dicasteri della Salute e dell’Economia e Finanze,
per la successiva validazione;
8.
di disporre
la notifica del
presente atto agli interessati,
nonché la pubblicazione dello
stesso sul B.U.R.A. e
sul Portale della
Sanità della Regione Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso