IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo, dott. Luciano D’Alfonso, è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui
all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto
commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO il DPR 27 marzo
1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 ess.mm.ii. recante “Atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di
assistenza di emergenza”;
VISTE le Linee Guida sul
Sistema di emergenza sanitaria del Ministro della Sanità n. 1/1996 pubblicate
sulla GU n. 114 Serie Generale del 17 maggio 1996, con le quali, in attuazione
della sopracitata normativa, sono stati stabiliti i requisiti organizzativi,
strutturali e funzionali della rete dell’emergenza unitamente ai criteri per il
coordinamento delle strutture e degli operatori territoriali ed ospedalieri dei
vari livelli di intervento;
VISTA la legge
regionale n. 5 del 10 marzo 2008 “Un sistema di garanzie per la salute – piano
sanitario Regionale 2008 – 2009” ed in particolare il paragrafo 5.4.1 “Rete
emergenza-urgenza”;
VISTA la deliberazione
commissariale n. 45/2010 del 05 agosto 2010 recante disposizioni in materia di riordino e razionalizzazione della rete ospedaliera
regionale;
RICHIAMATI, in particolare, gli
allegati B e C della DCA n. 45/2010 che, nel disporre la disattivazione dei
Presidi ospedalieri di Casoli, Gissi, Tagliacozzo, Pescina e Guardiagrele, ne
hanno programmato la riconversione in
Presidi Territoriali di Assistenza H24 (PTA) con la possibilità di mantenervi un’articolazione funzionale
denominata Punto di Primo Intervento (PPI) operativa h24 che rappresenta la
soluzione organizzativa inserita nella Rete di Emergenza Urgenza che consiste
nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) e nel Servizio di 118
dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento;
PRECISATO che, ai sensi
dell’Allegato C della DCA n. 45/2010, i Punti di Primo Intervento si
distinguono in:
- Punti di Primo intervento mobili
(allestiti per esigenze estemporanee) o fissi (con numero di accessi inferiori
a 6.000 se attivi 24 ore o inferiori a 3.000 se attivi 12 ore, assegnati al
118);
- Punti di Primo intervento con numero di
accessi superiori a 6.000 se attivi 24 ore o superiori a 3.000 se attivi 12
ore;
VISTO il DCA n. 81/2010
del 29 dicembre 2010 che, nel precisare i contenuti della DCA n. 45/2010, con
specifico riferimento alle funzioni ed alle attività dei Punti di Primo
Intervento, ha stabilito:
“il Punto di Primo Intervento è orientato al trattamento
delle urgenze minori nonché a una prima stabilizzazione del paziente ad alta
complessità, al fine di consentirne con sicurezza e tempestività il trasporto
all’ospedale per acuti di riferimento idoneo, sicuro e attrezzato al
trattamento di tale tipologia di paziente. Nel Punto di Primo Intervento resta
sempre prioritaria la garanzia del trasferimento del paziente stabilizzato al
presidio ospedaliero più appropriato, garantendo, quindi, una prima risposta
sanitaria all'Emergenza Urgenza sul territorio”;
“parallelamente all’attivazione dei Punti di Primo
Intervento, le Aziende Sanitarie Locali mantengono o organizzano una postazione
del 118 consistente in un’autoambulanza con medico e infermiere a bordo che si
integra nella rete del 118 attraverso la gestione unitaria attuata dalla
centrale operativa aziendale del 118”
“i PPI h.24, le auto medicalizzate e non del 118 saranno
mantenuti, nei Presidi Territoriali di Assistenza, fino a quando il
monitoraggio di indicatori di qualità e di esito, eseguito mensilmente, ne
dimostrerà la necessità”;
RICHIAMATO il DCA n. 11/2013
del 20 febbraio 2013 “Rete dell’emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e Reti
IMA-STROKE-POLITRAUMA (trauma maggiore) percorso neurochirurgico”, come
successivamente precisato dal DCA n. 38/ 2013 ed integrato dal DCA n. 66/2015,
a tenore del quale:
“in questa prima
fase di riordino del sistema di emergenza urgenza, i PPI sono strutture che
afferiscono al DEA di riferimento e sono distribuite sul territorio con orario
H12/24 secondo le esigenze locali che dispongono di competenze cliniche e
strumentali adeguate a fronteggiare e stabilizzare le emergenze fino alla loro
attribuzione al pronto soccorso dell’ospedale di riferimento e fornire risposte
a situazioni di minore criticità e bassa complessità. I Punti di Primo
intervento sono individuati:
1. all’interno dei presidi di ASL
riconvertiti a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera;
2. come postazione, fissa o mobile, distante
dai presidi ospedalieri, organizzata per esigenze stagionali in località
turistiche e in occasioni di manifestazioni di massa, sportive, e culturali,
religiose, etc..”
VISTO il Patto per la
Salute 2014-2016 di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome del 10 luglio 2014 rep. Atti 82/ CSR;
VISTO il Decreto
Ministeriale n. 70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
RICHIAMATO, in particolare,
il punto 9. 1.5 del Regolamento che, nell’ambito della Rete dell’Emergenza
Urgenza, prevede l’attivazione dei Punti di Primo Intervento:
- esclusivamente a seguito della
riconversione dell’attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post
acuzie;
- in una struttura territoriale, per un
periodo di tempo limitato, con una operatività H12 ore presidiato, nelle ore
notturne, dal sistema 118;
- per esigenze temporanee ed in occasione
di manifestazioni di massa gestiti funzionalmente ed organizzativamente dal
sistema 118;
CONSIDERATO, inoltre, che ai
sensi della disposizione in commento “Qualora gli accessi del Punto di Primo
Intervento superino le 6.000 unità all’anno, la responsabilità clinica
organizzativa ricade sul DEA di riferimento che potrà avvalersi di risorse
specialistiche con adeguata formazione, presenti nella struttura”.
Correlativamente “i Punti di Primo Intervento con casistica inferiore ai 6.000
passaggi annui sono direttamente affidati al 118 come postazione territoriale”;
PRECISATO che, ai sensi
della richiamata previsione regolamentare “la funzione dei Punti di Primo
Intervento, in ogni caso, è la trasformazione in postazioni medicalizzate del
118 entro un arco temporale predefinito”;
PRECISATO, inoltre, che,
sempre ai sensi del Regolamento di cui al DM n. 70/2015, “nella fase di
transizione verso la gestione del 118 la funzione dei PPI per le urgenze si
limita unicamente ad ambienti e dotazioni tecnologiche atte al trattamento
delle urgenze minori ed ad una prima stabilizzazione del paziente ad alta
complessità al fine di consentirne il trasporto nel Pronto Soccorso più
appropriato”;
RITENUTO di adeguare gli
atti programmatori regionali alle intervenute disposizioni nazionali come sopra
richiamate;
CONSIDERATO che il PSR
2008-2010, al punto 5.4.1. ”Rete di Emergenza
Urgenza”, attribuisce al Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CREA) il
governo della programmazione del Sistema dell’Emergenza – Urgenza;
VISTA la DGR n.
702/2011 del 24 ottobre 2011 che, in attuazione del PSR 2008-2010, ha
costituito il CREA attribuendogli le competenze ivi previste;
PRECISATO che le suddette
competenze sono state ulteriormente implementate dal riferito DCA n. 11/2013 e ss.mm.ii.;
RITENUTO, nel rispetto
delle suddette attribuzioni, di demandare al CREA la definizione del percorso
di trasformazione, in postazioni medicalizzate del 118, dei Punti di Primo
Intervento regionali attivi presso i presidi ospedalieri dismessi con
l’indicazione della tempistica dei relativi processi di trasformazione e delle
misure organizzative atte a garantire il mantenimento, in favore della
popolazione di riferimento, degli attuali livelli assistenziali;
STABILITO che le risultanze
delle attività del CREA dovranno essere acquisite dall’Organo commissariale,
per le relative valutazioni, non oltre 6 mesi dalla notifica del presente
provvedimento;
PRECISATO che nella fase di
transizione verso la gestione del 118, le attività dei Punti di Primo
Intervento devono limitarsi a quelle specificamente dettagliate dalla norma
regolamentare sopra richiamata;
RITENUTO di demandare al
CREA anche l’individuazione e la tempestiva comunicazione, all’Organo
commissariale, per i provvedimenti di competenza, dei Punti di Primo intervento
da affidare direttamente al 118 come postazione territoriale in quanto
risultati, sulla base dei dati EMUR - PS
2015, con casistica inferiore a 6.000 passaggi annui;
PRECISATO che i riferiti
processi di trasformazione dei Punti di Primo Intervento in postazioni
medicalizzate del 118 non potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del
SSR;
RITENUTO, per l’urgenza
che riveste il presente decreto, di procederne alla trasmissione ai Ministeri
affiancanti il Piano di Rientro, per la relativa validazione, successivamente
alla sua formale approvazione
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di
stabilire che l’attivazione dei Punti di Primo Intervento può essere
programmata:
- esclusivamente a seguito della
riconversione dell’attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post
acuzie
- in una struttura territoriale, per un
periodo di tempo limitato, con una operatività H12 ore presidiato, nelle ore
notturne, dal sistema 118
- per esigenze temporanee ed in occasione
di manifestazioni di massa gestiti funzionalmente ed organizzativamente dal sistema
118
2. di
precisare che la funzione dei Punti di Primo Intervento, in ogni caso, è la
trasformazione in postazioni medicalizzate del 118 entro un arco temporale
predefinito;
3. di
demandare al Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CCRA) la definizione
del percorso di
trasformazione, in postazioni medicalizzate del 118, dei Punti di
Primo Intervento regionali attivi presso i presidi ospedalieri dismessi con
l’indicazione della tempistica dei relativi processi di trasformazione e delle
misure organizzative atte a garantire il mantenimento, in favore della
popolazione di riferimento, degli attuali livelli assistenziali;
4 di
stabilire che le risultanze delle attività del CREA dovranno essere
acquisite dall’Organo commissariale, per le relative valutazioni, non oltre 6
mesi dalla notifica del presente provvedimento;
5. di
precisare che, nella fase di transizione verso la gestione del 118, le
attività dei Punti di Primo Intervento devono limitarsi ad ambienti e dotazioni
tecnologiche atte al trattamento delle urgenze minori ed ad una prima
stabilizzazione del paziente ad alta complessità al fine di consentirne il
trasporto nel Pronto Soccorso più appropriato;
6. di
demandare al CREA anche l’individuazione dei Punti di Primo Intervento da
affidare direttamente al 118 come postazione territoriale in quanto, sulla base
dei dati EMUR - PS 2015, con casistica
inferiore a 6.000 passaggi annui. Le risultanze delle verifiche condotte
dovranno essere tempestivamente sottoposte all’Organo commissariale per i
provvedimenti di competenza;
7. di
precisare che i processi di trasformazione dei Punti di Primo Intervento in
postazioni medicalizzate del 118 non potranno comportare oneri aggiuntivi a
carico del SSR;
8. di
notificare il presente provvedimento al CREA, alle Aziende UUSSLL
regionali, trasmettendone copia ai Ministeri della Salute e dell’Economia e
Finanze, per la relativa validazione, ed ai competenti servizi del Dipartimento
per la Salute ed il Welfare.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano
D’Alfonso