Punti di primo intervento – recepimento ed attuazione dm n. 70/2015 del 02 aprile 2015.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, dott. Luciano D’Alfonso, è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il Decreto commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

 

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

 

VISTO il DPR 27 marzo 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 ess.mm.ii. recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza di emergenza”;

 

VISTE le Linee Guida sul Sistema di emergenza sanitaria del Ministro della Sanità n. 1/1996 pubblicate sulla GU n. 114 Serie Generale del 17 maggio 1996, con le quali, in attuazione della sopracitata normativa, sono stati stabiliti i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali della rete dell’emergenza unitamente ai criteri per il coordinamento delle strutture e degli operatori territoriali ed ospedalieri dei vari livelli di intervento;

 

VISTA la legge regionale n. 5 del 10 marzo 2008 “Un sistema di garanzie per la salute – piano sanitario Regionale 2008 – 2009” ed in particolare il paragrafo 5.4.1 “Rete emergenza-urgenza”;

 

VISTA la deliberazione commissariale n. 45/2010 del 05 agosto 2010 recante disposizioni in materia di riordino e razionalizzazione della rete ospedaliera regionale;

 

RICHIAMATI, in particolare, gli allegati B e C della DCA n. 45/2010 che, nel disporre la disattivazione dei Presidi ospedalieri di Casoli, Gissi, Tagliacozzo, Pescina e Guardiagrele, ne hanno programmato la  riconversione in Presidi Territoriali di Assistenza H24 (PTA) con la possibilità di  mantenervi un’articolazione funzionale denominata Punto di Primo Intervento (PPI) operativa h24 che rappresenta la soluzione organizzativa inserita nella Rete di Emergenza Urgenza che consiste nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) e nel Servizio di 118 dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento;

 

PRECISATO che, ai sensi dell’Allegato C della DCA n. 45/2010, i Punti di Primo Intervento si distinguono in:

-        Punti di Primo intervento mobili (allestiti per esigenze estemporanee) o fissi (con numero di accessi inferiori a 6.000 se attivi 24 ore o inferiori a 3.000 se attivi 12 ore, assegnati al 118);

-        Punti di Primo intervento con numero di accessi superiori a 6.000 se attivi 24 ore o superiori a 3.000 se attivi 12 ore;

 

VISTO il DCA n. 81/2010 del 29 dicembre 2010 che, nel precisare i contenuti della DCA n. 45/2010, con specifico riferimento alle funzioni ed alle attività dei Punti di Primo Intervento, ha stabilito:

il Punto di Primo Intervento è orientato al trattamento delle urgenze minori nonché a una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità, al fine di consentirne con sicurezza e tempestività il trasporto all’ospedale per acuti di riferimento idoneo, sicuro e attrezzato al trattamento di tale tipologia di paziente. Nel Punto di Primo Intervento resta sempre prioritaria la garanzia del trasferimento del paziente stabilizzato al presidio ospedaliero più appropriato, garantendo, quindi, una prima risposta sanitaria all'Emergenza Urgenza sul territorio”;

parallelamente all’attivazione dei Punti di Primo Intervento, le Aziende Sanitarie Locali mantengono o organizzano una postazione del 118 consistente in un’autoambulanza con medico e infermiere a bordo che si integra nella rete del 118 attraverso la gestione unitaria attuata dalla centrale operativa aziendale del 118”

i PPI h.24, le auto medicalizzate e non del 118 saranno mantenuti, nei Presidi Territoriali di Assistenza, fino a quando il monitoraggio di indicatori di qualità e di esito, eseguito mensilmente, ne dimostrerà la necessità”;

 

RICHIAMATO il DCA n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 “Rete dell’emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e Reti IMA-STROKE-POLITRAUMA (trauma maggiore) percorso neurochirurgico”, come successivamente precisato dal DCA n. 38/ 2013 ed integrato dal DCA n. 66/2015, a tenore del quale:

in questa prima fase di riordino del sistema di emergenza urgenza, i PPI sono strutture che afferiscono al DEA di riferimento e sono distribuite sul territorio con orario H12/24 secondo le esigenze locali che dispongono di competenze cliniche e strumentali adeguate a fronteggiare e stabilizzare le emergenze fino alla loro attribuzione al pronto soccorso dell’ospedale di riferimento e fornire risposte a situazioni di minore criticità e bassa complessità. I Punti di Primo intervento sono individuati:

1.      all’interno dei presidi di ASL riconvertiti a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera;

2.      come postazione, fissa o mobile, distante dai presidi ospedalieri, organizzata per esigenze stagionali in località turistiche e in occasioni di manifestazioni di massa, sportive, e culturali, religiose, etc..

VISTO il Patto per la Salute 2014-2016 di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 10 luglio 2014 rep. Atti 82/ CSR;

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;

 

RICHIAMATO, in particolare, il punto 9. 1.5 del Regolamento che, nell’ambito della Rete dell’Emergenza Urgenza, prevede l’attivazione dei Punti di Primo Intervento:

-        esclusivamente a seguito della riconversione dell’attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post acuzie;

-        in una struttura territoriale, per un periodo di tempo limitato, con una operatività H12 ore presidiato, nelle ore notturne, dal sistema 118;

-        per esigenze temporanee ed in occasione di manifestazioni di massa gestiti funzionalmente ed organizzativamente dal sistema 118;

 

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi della disposizione in commento “Qualora gli accessi del Punto di Primo Intervento superino le 6.000 unità all’anno, la responsabilità clinica organizzativa ricade sul DEA di riferimento che potrà avvalersi di risorse specialistiche con adeguata formazione, presenti nella struttura”. Correlativamente “i Punti di Primo Intervento con casistica inferiore ai 6.000 passaggi annui sono direttamente affidati al 118 come postazione territoriale”;

 

PRECISATO che, ai sensi della richiamata previsione regolamentare “la funzione dei Punti di Primo Intervento, in ogni caso, è la trasformazione in postazioni medicalizzate del 118 entro un arco temporale predefinito”;

 

PRECISATO, inoltre, che, sempre ai sensi del Regolamento di cui al DM n. 70/2015, “nella fase di transizione verso la gestione del 118 la funzione dei PPI per le urgenze si limita unicamente ad ambienti e dotazioni tecnologiche atte al trattamento delle urgenze minori ed ad una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità al fine di consentirne il trasporto nel Pronto Soccorso più appropriato”;

RITENUTO di adeguare gli atti programmatori regionali alle intervenute disposizioni nazionali come sopra richiamate;

 

CONSIDERATO che il PSR 2008-2010, al punto 5.4.1. ”Rete di Emergenza Urgenza”, attribuisce al Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CREA) il governo della programmazione del Sistema dell’Emergenza – Urgenza;

 

VISTA la DGR n. 702/2011 del 24 ottobre 2011 che, in attuazione del PSR 2008-2010, ha costituito il CREA attribuendogli le competenze ivi previste;

 

PRECISATO che le suddette competenze sono state ulteriormente implementate dal riferito DCA n. 11/2013 e ss.mm.ii.;

 

RITENUTO, nel rispetto delle suddette attribuzioni, di demandare al CREA la definizione del percorso di trasformazione, in postazioni medicalizzate del 118, dei Punti di Primo Intervento regionali attivi presso i presidi ospedalieri dismessi con l’indicazione della tempistica dei relativi processi di trasformazione e delle misure organizzative atte a garantire il mantenimento, in favore della popolazione di riferimento, degli attuali livelli assistenziali;

 

STABILITO che le risultanze delle attività del CREA dovranno essere acquisite dall’Organo commissariale, per le relative valutazioni, non oltre 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento;

 

PRECISATO che nella fase di transizione verso la gestione del 118, le attività dei Punti di Primo Intervento devono limitarsi a quelle specificamente dettagliate dalla norma regolamentare sopra richiamata;

 

RITENUTO di demandare al CREA anche l’individuazione e la tempestiva comunicazione, all’Organo commissariale, per i provvedimenti di competenza, dei Punti di Primo intervento da affidare direttamente al 118 come postazione territoriale in quanto risultati, sulla base dei dati EMUR -  PS 2015, con casistica inferiore a 6.000 passaggi annui;

 

PRECISATO che i riferiti processi di trasformazione dei Punti di Primo Intervento in postazioni medicalizzate del 118 non potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del SSR;

 

RITENUTO, per l’urgenza che riveste il presente decreto, di procederne alla trasmissione ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, per la relativa validazione, successivamente alla sua formale approvazione

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di stabilire che l’attivazione dei Punti di Primo Intervento può essere programmata:

-        esclusivamente a seguito della riconversione dell’attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post acuzie

-        in una struttura territoriale, per un periodo di tempo limitato, con una operatività H12 ore presidiato, nelle ore notturne, dal sistema 118

-        per esigenze temporanee ed in occasione di manifestazioni di massa gestiti funzionalmente ed organizzativamente dal sistema 118

2.      di precisare che la funzione dei Punti di Primo Intervento, in ogni caso, è la trasformazione in postazioni medicalizzate del 118 entro un arco temporale predefinito;

3.      di demandare al Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CCRA) la definizione del percorso di  trasformazione, in postazioni medicalizzate del 118, dei Punti di Primo Intervento regionali attivi presso i presidi ospedalieri dismessi con l’indicazione della tempistica dei relativi processi di trasformazione e delle misure organizzative atte a garantire il mantenimento, in favore della popolazione di riferimento, degli attuali livelli assistenziali;

4       di stabilire che le risultanze delle attività del CREA dovranno essere acquisite dall’Organo commissariale, per le relative valutazioni, non oltre 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento;

5.      di precisare che, nella fase di transizione verso la gestione del 118, le attività dei Punti di Primo Intervento devono limitarsi ad ambienti e dotazioni tecnologiche atte al trattamento delle urgenze minori ed ad una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità al fine di consentirne il trasporto nel Pronto Soccorso più appropriato;

6.      di demandare al CREA anche l’individuazione dei Punti di Primo Intervento da affidare direttamente al 118 come postazione territoriale in quanto, sulla base dei dati EMUR -  PS 2015, con casistica inferiore a 6.000 passaggi annui. Le risultanze delle verifiche condotte dovranno essere tempestivamente sottoposte all’Organo commissariale per i provvedimenti di competenza;

7.      di precisare che i processi di trasformazione dei Punti di Primo Intervento in postazioni medicalizzate del 118 non potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del SSR;

8.      di notificare il presente provvedimento al CREA, alle Aziende UUSSLL regionali, trasmettendone copia ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa validazione, ed ai competenti servizi del Dipartimento per la Salute ed il Welfare.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso