Riordino della rete di residenzialità psichiatrica. Approvazione documento tecnico, individuazione tariffe e definizione del processo di riorganizzazione della rete regionale residenziale e semi-residenziale della salute mentale.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’Accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D’Alfonso, è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministeri del 07 giugno 2012 con la quale il Dr Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del SS abruzzese avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2 c.88 della L. n. 191/2009;

 

ATTESO che la riferita deliberazione del 07 giugno 2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il Commissario ad Acta anche “per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria necessari all’attuazione del piano di rientro”;

 

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del dr. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;

 

VISTA la deliberazione giuntale n. 877/2011 del 03 ottobre 2001 recante “Modificazioni alla deliberazione di giunta regionale n. 187 del 23 febbraio 2000 avente ad oggetto: determinazione delle tariffe massime delle strutture residenziali riabilitative psichiatriche”

 

VISTO il DPR 10 novembre 1999 Progetto Obiettivo Nazionale Tutela della salute mentale 1998-2000 G.U. n. 274 del 22 novembre 1999 che, oltre a definire gli obiettivi e gli interventi prioritari per la salute mentale, ha introdotto specifici modelli organizzativi e modalità di verifica dei risultati, indicando, per le strutture residenziali extra ospedaliere, lo standard tendenziale di un posto letto ogni 10.000 abitanti salva la facoltà regionale di prevedere una quota aggiuntiva di un secondo posto letto ogni 10.000 abitanti;

 

VISTO il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 approvato con LR n. 5/2008 del 10 marzo 2008;

 

RICHIAMATO, in particolare, il capitolo 5.2.10 “La Salute Mentale” che ha riclassificato i setting assistenziali di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera individuando un fabbisogno di 4 PL per 10.000 abitanti;

 

VISTA la deliberazione giuntale n. 591/P del 01 luglio 2008 e ss.mm.ii. recante “Approvazione Manuali di autorizzazione ed accreditamento nonché delle procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

 

VISTI, in particolare, i paragrafi 4.2 dei suddetti Manuali che disciplinano, rispettivamente, i requisiti autorizzatori e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali per la salute mentale;

 

VISTO il DCA n. 52/2012 dell’11 ottobre 2012 che, in attuazione dell’Intervento 7- Azione 1 del Programma Operativo 2010 di cui al DCA n. 44/2010 del 02 agosto 2010, ha determinato, tra l’altro, il fabbisogno regionale di assistenza residenziale e semiresidenziale per la salute mentale;

 

PRECISATO che il suddetto fabbisogno è stato rimodulato in conformità al già riferito Progetto obiettivo nazionale Tutela della salute mentale secondo lo standard di n. 2 posti letto ogni 10.000 abitanti;

 

VISTO il Programma Operativo 2013-2015 approvato con DCA n. 84/2013, successivamente integrato e modificato dal DCA n. 112/2013, che, al Capitolo 3 “Reti di offerta sanitaria” Intervento 3 “Rete territoriale” Azione 3.3.3 “Residenzialità e semi residenzialità”, dettaglia il processo di razionalizzazione dell’attuale offerta regionale residenziale per non la non autosufficienza, la disabilità, la riabilitazione, la salute mentale e le dipendenze patologiche riallineandola ai parametri stabiliti dalla vigente normativa nazionale di riferimento;

 

CONSIDERATO che, in tal senso, è programmata:

-        la rivalutazione, da parte delle UU.VV.MM, dei pazienti ospitati presso le strutture provvisoriamente accreditate ed il piano del relativo  trasferimento presso strutture in grado di erogare prestazioni appropriate rispetto al setting richiesto;

-        la riconversione di una parte delle strutture esistenti per la Salute Mentale in strutture per assistenza agli anziani attraverso la sottoscrizione di accordi di riconversione e l’implementazione dei nuovi setting assistenziali;

-        la rimodulazione delle rette giornaliere;

 

VISTO il DCA n. 134/2014 del 29 ottobre 2014 di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane su “Le strutture residenziali psichiatriche” Rep. Atti. N. 116/CU del 17 ottobre 2013;

 

PRECISATO che il suddetto Accordo, attuando gli obiettivi assistenziali programmati nel Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PNASM) approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 maggio 2013, fornisce indirizzi omogenei nell’intero territorio nazionale mirati a promuovere, all’interno del sistema di offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale, una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati, strutturata per intensità di trattamento (dal trattamento intensivo al sostegno socio riabilitativo) e per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia ed alla complessità dei bisogni;

 

VISTI i provvedimenti commissariali n. 20/2014 del19 febbraio 2014, n. 133/2014 del 29 settembre 2014, n. 38/2015 del 01 aprile 2015, come modificato dal DCA n. 67/2015 del 01 luglio 2015, n. 88/2015 del 31 agosto 2015 e,da ultimo, il  DCA n. 1/2016, che, attuando i fabbisogni assistenziali definiti dal DCA n. 52/2012, hanno disciplinato il processo di riorganizzazione della rete regionale residenziale e semi residenziale;

 

CONSIDERATO che il DCA n. 38/2015, prendendo Atto dell’Accordo recepito dal richiamato Decreto n. 134/2014, ha rinviato ad altro provvedimento la riorganizzazione dell’offerta regionale, residenziale e semi residenziale, per la Salute Mentale;

 

VISTA la nota prot. n. RA/121902/Comm del 07 maggio 2015 con la quale il Sub Commissario, dr. Giuseppe Zuccatelli, ha istituito un Gruppo di lavoro competente a porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’Accordo di cui al DCA n. 134/2014;

 

VISTO il Documento Tecnico “Riordino della Rete di Residenzialità Psichiatrica” che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1) di seguito, per brevità, Documento Tecnico, trasmesso, a conclusione delle attività del suddetto Gruppo di Lavoro, dal Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale con missiva prot. n. 42 del 14 gennaio 2016 acquisita in pari data con prot. n. RA/7582;

 

ATTESO che:

-        il Documento Tecnico ha determinato l’attuale domanda assistenziale psicoriabilitativa regionale pari a 683 pazienti di cui n. 438 assistiti presso strutture regionali psoicoriabilitative, n. 165 assistiti presso strutture extra regionali e n. 80 provenienti dalle strutture di Villa Pini d’Abruzzo assistiti temporaneamente in regime di riabilitazione psichiatrica presso i Presidi territoriali di Assistenza di Guardiagrele, Gissi e Casoli necessitanti di urgente ricollocazione in strutture assistenziali appropriate;

-        il riferito fabbisogno è stata calcolato prendendo a riferimento il Flusso Informativo Ministeriale “STS 24” – anno 2014” ed i volumi di attività erogate in termini di giornate di degenza e di utenti trattati nel corso del 2015 dalle strutture residenziali psicoriabilitative regionali ed extraregionali; quest’ultimi dati sono stati acquisiti da una specifica rilevazione validata dai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende UU.SS.LL. regionali;

 

CONSIDERATO che:

-        il Documento tecnico ha specificato, nelle tabelle sinottiche SRP.1, SRP.2, SRP.3..1 ed SRP .3.2, le caratteristiche delle strutture residenziali per la salute mentale secondo le nuove tipologie ( SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2.) individuate e dettagliate dall’Intesa di cui al DCA n. 134/2014; 

-        le suddette tipologie innovano, sostituendole, quelle previste dalla riferita deliberazione giuntale n. 877/2001 e le tipologie introdotte dal PSR 2008 – 2010 con la previsione di requisiti di autorizzazione in parte divergenti da quelli stabiliti nel paragrafo 4.2. del Manuale di cui alla DGR n. 5917P, con specifico riferimento agli standard di personale medico;

 

TENUTO CONTO che, in relazione alle riferite tipologie di strutture il Documento Tecnico, ,sulla base del bisogno assistenziale emerso,  ha individuato l’assetto di posti letto regionale di seguito indicato valutando i dati storici e nell’ottica di una corretta allocazione clinico organizzativa dei pazienti:

 

 

 

Strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere

 

 

Strutture residenziali sociosanitarie

 

 

CONSIDERATO che le dotazioni previste, in linea tendenziale con lo standard nazionale previsto dal Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998/2000, sono coerenti con il Documento sottoscritto in sede di Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013 a tenore del quale “… le indicazioni normative di riferimento nazionale per la residenzialità psichiatrica sono da ritenersi inadeguate rispetto all’evoluzione della domanda assistenziale collegata ai bisogni di salute mentale emergenti nella popolazione, individuati sulla base del quadro epidemiologico, che connessi ai contesti operativi di riferimento (storia ed organizzazione dei servizi e delle offerte, dati di attività, standard assistenziali, aree di carenza assistenziale)”

 

RILEVATO che:

-        con riferimento alle strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere – SRP1 ed SRP2 – la dotazione di pl rideterminata è di complessivi n. 268 pl  con una decremento percentuale di circa il 40% a fronte degli attuali n. 448 pl;

-        con riferimento alle strutture residenziali socio sanitarie – SRP3.1 ed SRP 3.2 la dotazione di posti letto rideterminata è di complessivi n. 107 unità, in armonia, quindi, con le indicazioni del DCA n. 52/2012 ed, a garanzia di un percorso assistenziale integrato, in linea con l’attuale dotazione regionale di posti letto per le strutture socio – riabilitative;

 

PRECISATO i suddetti fabbisogni innovano, sostituendolo, il fabbisogno per la salute mentale di cui al riferito DCA n. 52/2012 dell’11 ottobre 2012;

 

TENUTO CONTO che il Documento tecnico, sulla base di uno studio comparativo con altre Regioni individuate come benchmark ed un’analisi sui costi giornalieri effettivi per singolo setting assistenziale, fornisce indicazioni sulle forbici tariffarie giornaliere: minime/massime da applicare per le prestazioni fruite dai pazienti ricoverati presso le strutture residenziali per la salute mentale SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2.

 

RILEVATO che, nell’ambito delle suddette forbici tariffarie, il Documento Tecnico ha evidenziato la congruità dei valori  tariffari massimi in quanto “ la tariffa appropriata deve essere tale da remunerare tutti i costi (diretti ed indiretti) sostenuti dalla struttura e deve quindi includere le voci relative ai compensi del personale diretto e di supporto, i costi per materiale di consumo, per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli spazi, per i servizi alberghieri e le utenze, per gli oneri fiscali, previdenziali e generali di esercizio”;

 

PRECISATO che la remunerazione delle prestazioni fruite dagli utenti presso le strutture a bassa intensità assistenziale (SRP 3) è posta a carico del Fondo sanitario Regionale (FSR) per la quota sanitaria delle prestazioni erogate prevedendo la compartecipazione da parte degli utenti o dei Comuni coerentemente con quanto stabilito dal DPCM del 29 novembre 2011 – Definizione dei LEA

 

RICHIAMATO, in tal senso, il suddetto DPCM 2001 che, in relazione al Macro –Livello – “Assistenza territoriale residenziale” micro livello “Attività sanitaria e socio sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi in favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie”, prevede, per le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale a carico dell’utente o del Comune, il costo del 60%;

 

RICHIAMATO il paragrafo 9 del Documento tecnico che, in conformità al P.O. 2013-2015, nel disciplinare la fase di transizione del processo per l’allineamento delle rete regionale residenziale psichiatrica agli standard individuati in relazione ai setting SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, prevede la rivalutazione, da parte delle UUVVMM, di tutti i pazienti attualmente ospitati nelle strutture residenziali regionali ed extraregionali in carico ai DSM della Regione Abruzzo ed il relativo inserimento nei setting più appropriati;

 

CONSIDERATO che, per garantire la continuità assistenziale dei pazienti risultati, all’esito della predetta rivalutazione, non più idonei al setting assistenziale psicoriabilitativo ma comunque giudicati non autosufficienti e necessitanti di un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnata da un livello “alto” di assistenza tutelare ed alberghiera, il Documento Tecnico ne prevede l’allocazione in  setting assistenziali appropriati  ed alternativi, anche attraverso l’attivazione di cd. Nuclei dedicati;

 

CONSIDERATO che, il Documento Tecnico, individua quali forme alternative di assistenza per la salute mentale:

-        I Centri diurni psichiatrici con le caratteristiche e nei limiti di fabbisogno già individuati dal PSR 2008 – 2010;

-        Le strutture abitative autogestite non a carico del FSN e destinati a pazienti clinicamente stabilizzati ed usciti dal circuito terapeutico riabilitativo psichiatrico che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa;

 

ATTESO che il Documento tecnico, utilizzando i parametri ivi indicati e prendendo a riferimento le tariffe massime ipotizzate per i diversi setting assistenziali, e prevedendo, per le SRP 3.1 ed SRP 3.1, la suddetta  quota di compartecipazione  del 60%, ha stimato l’impatto economico derivante dall’assetto della residenzialità psichiatrica sopra descritto evidenziandone la relativa sostenibilità economica comportando una spesa non superiore a quella programmata dalla Regione Abruzzo per l’annualità 2015 ex DCA n. 31/2015 del 12 marzo 2015;

 

VISTA, nello specifico, la nota “Simulazione di impatto economico posti letto salute mentale (tariffa Max) – per struttura”, agli atti dell’ufficio commissariale, con la quale l’Agenzia sanitaria regionale ha precisato che “la stima di impatto economico è stata effettuata per singola struttura, ad oggi operante, sulla base delle tariffe massime (comprensive della quota sociale a carico del comune/assistito) e dei fabbisogni stimati per singola azienda sanitaria. Da tale stima è emerso un risparmio per la Regione di euro 2.833,723 rispetto ai tetti di spesa 2015 (DCA 31/2015), potenzialmente utilizzabile nell’ambito del processo di riconversione delle strutture in setting assistenziali alternativi. Si precisa, inoltre, che la quota sociale è stata stimata in euro 1.121.280”;

 

RITENUTO che la spesa derivante dall’assetto della residenzialità per la salute mentale programmato dal Documento tecnico derivante anche dalla riconversione delle strutture attualmente esistenti sia sostenibile dalla Regione Abruzzo in quanto non superiore alla spesa sostenuta nel 2015 ai sensi del già riferito DCA n. 31/2015;

 

RILEVATA  la congruità, con la vigente normativa nazionale, dei contenuti del Documento Tecnico, la sua piena rispondenza ai fabbisogni assistenziali regionali e la relativa sostenibilità economica;

 

RITENUTO, pertanto, opportuno, procederne all’approvazione rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle caratteristiche delle strutture residenziali SRP 3.3 di cui all’ Accordo recepito dal riferito DCA n. 134/2014 e la determinazione del relativo fabbisogno nell’ipotesi in cui la valutazione delle necessità assistenziali regionali condotta dalle UUVVMM attesti la necessità della relativa istituzione;

 

RITENUTO, allo stesso modo, di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione dei fabbisogni dei setting assistenziali giudicati dalle UU.VV.MM. appropriati per i pazienti ritenuti non più idonei al setting assistenziale psicoriabilitativo ma comunque non autosufficienti e necessitanti di un livello medio di assistenza, anche attraverso la previsione di cd “Nuclei Dedicati”;

 

RITENUTO inoltre, per le motivazioni rappresentate nello stesso Documento Tecnico, di individuare, quali tariffe per le prestazioni fruite dai pazienti ricoverati presso le strutture residenziali per la salute mentale SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, il valore massimo della forbice tariffaria ivi stabilite  in relazione a ciascun setting assistenziale, prevedendo, per le strutture a bassa intensità assistenziale (SRP 3), la compartecipazione dovuta dagli utenti o dai Comuni stabilita dal DPCM del 29 novembre 2011 – Definizione dei LEA pari al 60%;

 

CONSIDERATO che lo stesso Documento tecnico dettaglia, nei termini di seguito indicati, l’iter procedimentale funzionale all’allineamento della rete residenziale regionale ai nuovi standard:

1.      Entro e non oltre tre mesi dall’approvazione del presente documento, le UU.VV.MM trasmettono al competente Servizio del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, le risultanze dell’attività di valutazione condotta.

2.      Entro 15 giorni dall’acquisizione dei verbali il Servizio predispone il provvedimento regionale che, sulla base delle risultanze delle UU.VV.MM, individua la dotazione dei posti letto delle strutture in applicazione dei fabbisogni definiti dal presente Documento tecnico. Il provvedimento stabilisce, altresì, il termine per la presentazione delle proposte dei Piani di riconversione che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento ai titolari delle strutture interessate. I Piani di riconversione dettagliano i cronoprogrammi di adeguamento.

3.      Il suddetto Servizio accerta la compatibilità dei Piani di riconversione con gli atti di programmazione regionale predisponendo, entro 30 giorni dalla loro acquisizione, Il Piano regionale delle riconversioni previa verifica della sua sostenibilità economica da parte del Servizio Programmazione economico-finanziaria del Dipartimento per la Salute ed in conformità con il principio (DCA 20/2014) sulla base del quale la regione procede al rilascio delle autorizzazioni alle nuove realizzazioni, ampliamenti, riconversioni o trasformazioni secondo la seguente priorità: enti pubblici titolari di strutture sanitarie e socio-sanitarie e strutture private interessate da programmi di riduzione/riconversione dell’offerta.

4.      Dalla notifica del Piano regionale delle riconversioni decorre il termine di 15 giorni per l’avvio dei procedimenti funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio e del titolo di accreditamento di cui alla LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. con la tempistica e le modalità ivi indicate , finalizzate alla conclusione della fase transitoria, non oltre il 31 dicembre 2016, salvo deroghe motivate.

 

RITENUTO che l’iter procedimentale descritto, secondo la tempistica ivi indicata, garantisca il buona andamento dell’azione amministrativa nell’ottica di un’efficace ed efficiente riorganizzazione della rete regionale residenziale per la Salute Mentale;

 

PRECISATO che il provvedimento di individuazione della dotazione dei posti letto di cui al suddetto punto 2, ove le risultanze delle UUVVMM ne rilevino la necessità, dovrà definire, coerentemente, anche

-            le caratteristiche ed il fabbisogno delle Strutture SPR 3.3.

-            il fabbisogno relativo ai setting assistenziali giudicati appropriati per i pazienti non più psichiatrici ma non autosufficienti e necessitanti di un livello medio di assistenza, anche attraverso la previsione di cd “Nuclei Dedicati”;

 

VISTA la deliberazione giuntale n. 341/2015 del 05 maggio 2015 che, nel formulare il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, demanda al Servizio Contratti erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni rete territoriale e ospedaliera la Cura della tutela della salute mentale e delle dipendenze patologiche;

 

RITENUTO, pertanto, di demandare al suddetto Servizio le attività sopra indicate, fatte salve quelle relative alla verifica della sostenibilità economica dei Piani di riconversione, di competenza del Servizio Programmazione economico-finanziaria, e le attività amministrative funzionali al conseguimento dei titoli di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, di competenza del Servizio Programmazione socio sanitaria del Dipartimento per la Salute ed il Welfare;

 

PRECISATO che il presente atto riveste carattere di indifferibilità ed urgenza, e che, pertanto, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione per la relativa validazione;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

-            di approvare il Documento tecnico “Riordino della Rete di Residenzialità Psichiatrica” che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1);

-            di riformare le tipologie di strutture per la salute mentale prevista dalla deliberazione giuntale n. 877/2001 e dal PSR 2008-2010 secondo le tipologie: SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2 aventi le caratteristiche descritte nelle tabelle sinottiche del Documento Tecnico: SRP.1, SRP.2, SRP.3..1 ed SRP .3.2, modificando, conseguentemente, nei termini definiti dal Documento Tecnico, i requisiti individuati nel paragrafo 4.2.del Manuale di Autorizzazione di cui alla DCA n. 591/P del 01 luglio 2008 con specifico riferimento agli standard di personale medico;

-            di individuare l’assetto di posti letto dedicato alla psicoriabilitazione regionale di seguito indicato innovando e sostituendo, correlativamente, il fabbisogno per la salute mentale definito dal DCA n. 52/2012 dell’11 ottobre 2012:

 

Strutture sanitarie residenziali extra-ospedaliere

 

 

Strutture residenziali sociosanitarie

 

 

-            di stabilire, quali tariffe per le prestazioni fruite dai pazienti ricoverati presso le strutture residenziali per la salute mentale SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, il valore massimo della forbice tariffaria individuata dal Documento Tecnico in relazione a ciascun setting assistenziale prevedendo, per le strutture a bassa intensità assistenziale (SRP 3), la compartecipazione dovuta dagli utenti o dai Comuni di cui al  DPCM del 29 novembre 2011 – Definizione dei LEA pari al 60%;

-            di individuare, quali forme alternative di assistenza per la salute mentale, i Centri Diurni Psichiatrici e le Strutture Abitative Autogestite con le caratteristiche e secondo i fabbisogni definiti dal Documento tecnico che si approva;

-            di precisare che, ai fini dell’allineamento delle rete regionale residenziale psichiatrica agli standard individuati in relazione ai setting SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, entro tre mesi dall’adozione del presente decreto, le UUVVMM procederanno alla rivalutazione di tutti i pazienti attualmente ospitati nelle strutture residenziali regionali ed extraregionali in carico ai DSM della Regione Abruzzo inserendoli nei setting assistenziali più appropriati;

-            di stabilire che, nell’ipotesi in cui la valutazione condotta dalle UUVVMM ne certifichi la necessità assistenziale, con ulteriore provvedimento:

·             saranno definite le caratteristiche delle strutture residenziali SRP. 3. 3 di cui all’Accordo del 17 ottobre 2013 con determinazione del relativo fabbisogno;

·             saranno definiti i fabbisogni dei setting assistenziali in cui collocare i pazienti giudicati dalle UUVVMM non più idonei al setting assistenziale psicoriabilitativo ma comunque non autosufficienti e necessitanti di un livello medio di assistenza, anche attraverso la previsione di cd “Nuclei Dedicati”;

-            di demandare al Servizio Contratti erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni rete territoriale ed ospedaliera del Dipartimento per la Salute ed il Welfare le attività funzionali all’allineamento della rete regionale residenziale per la salute mentale ai nuovi standard secondo le modalità e nel rispetto della tempistica individuata nel paragrafo 9 “La fase di transizione” del Documento tecnico che si approva come  sopra riportata precisando che il provvedimento di individuazione della dotazione dei posti letto di cui al punto 2 delle premesse, ove le risultanze delle UUVVMM ne rilevino la necessità, dovrà definire, coerentemente, anche:

·             le caratteristiche ed il fabbisogno delle strutture SRP 3.3;

·             i fabbisogni dei setting assistenziali giudicati dalle stesse UUVVMM appropriati per pazienti non più psichiatrici ma non autosufficienti e necessitanti di un livello medio di assistenza, anche attraverso la previsione di cd “Nuclei Dedicati”;

-            di precisare che, nell’ambito del processo di cui al paragrafo 9 del Documento tecnico, come sopra dettagliato, sono demandati: al Servizio Programmazione economico-finanziaria la verifica della sostenibilità economica dei Piani di riconversione ed al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria le attività amministrative funzionali al conseguimento dei titoli di autorizzazione e di accreditamento istituzionale;

-            di precisare che la spesa derivante dall’assetto organizzativo programmato dal Documento Tecnico che si approva conseguente anche dagli eventuali processi di riconversione delle strutture esistenti, è sostenibile dalla Regione Abruzzo in quanto non superiore a quella sostenuta nel 2015 ai sensi del DCA n. 31/2015;

-            di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, di notificarne copia alle Aziende UUSSLL della Regione Abruzzo ed alle Strutture attualmente eroganti, sul territorio regionale, prestazioni residenziali per la salute mentale in possesso dei titoli di autorizzazione e di accreditamento, procedendone, altresì, alla trasmissione all’Agenzia sanitaria regionale – ASR Abruzzo, e, per gli adempimenti di competenza, al Servizio Contratti erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni rete territoriale ed ospedaliera, al Servizio Programmazione socio sanitaria ed al Servizio Programmazione economico-finanziaria del Dipartimento per la Salute ed il Welfare;

-            di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato