IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato
l’Accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del
Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge
30.12.2004 n. 311;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D’Alfonso, è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministeri del 07 giugno 2012 con la quale il Dr Giuseppe
Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del SS abruzzese avviato nell’anno 2007 e
proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2 c.88 della L. n.
191/2009;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 07 giugno 2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con
il Commissario ad Acta anche “per gli aspetti di programmazione sanitaria, per
l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente
ordinamento in materia sanitaria necessari all’attuazione del piano di
rientro”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del dr. Giuseppe
Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza dell’incarico dall’11
giugno 2012;
VISTA la deliberazione
giuntale n. 877/2011 del 03 ottobre 2001 recante “Modificazioni alla
deliberazione di giunta regionale n. 187 del 23 febbraio 2000 avente ad
oggetto: determinazione delle tariffe massime delle strutture residenziali
riabilitative psichiatriche”
VISTO il DPR 10
novembre 1999 Progetto Obiettivo Nazionale Tutela della salute mentale
1998-2000 G.U. n. 274 del 22 novembre 1999 che, oltre a definire gli obiettivi
e gli interventi prioritari per la salute mentale, ha introdotto specifici
modelli organizzativi e modalità di verifica dei risultati, indicando, per le
strutture residenziali extra ospedaliere, lo standard tendenziale di un posto
letto ogni 10.000 abitanti salva la facoltà regionale di prevedere una quota
aggiuntiva di un secondo posto letto ogni 10.000 abitanti;
VISTO il Piano
Sanitario Regionale 2008-2010 approvato con LR n. 5/2008 del 10 marzo 2008;
RICHIAMATO, in particolare,
il capitolo 5.2.10 “La Salute Mentale” che ha riclassificato i setting
assistenziali di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera individuando un
fabbisogno di 4 PL per 10.000 abitanti;
VISTA la deliberazione
giuntale n. 591/P del 01 luglio 2008 e ss.mm.ii. recante
“Approvazione Manuali di autorizzazione ed accreditamento nonché delle
procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
VISTI, in particolare,
i paragrafi 4.2 dei suddetti Manuali che disciplinano, rispettivamente, i
requisiti autorizzatori e di accreditamento istituzionale delle strutture
residenziali per la salute mentale;
VISTO il DCA n. 52/2012
dell’11 ottobre 2012 che, in attuazione dell’Intervento 7- Azione 1 del
Programma Operativo 2010 di cui al DCA n. 44/2010 del 02 agosto 2010, ha
determinato, tra l’altro, il fabbisogno regionale di assistenza residenziale e
semiresidenziale per la salute mentale;
PRECISATO che il suddetto
fabbisogno è stato rimodulato in conformità al già riferito Progetto obiettivo nazionale
Tutela della salute mentale secondo lo standard di n. 2 posti letto ogni 10.000
abitanti;
VISTO il Programma
Operativo 2013-2015 approvato con DCA n. 84/2013, successivamente integrato e
modificato dal DCA n. 112/2013, che, al Capitolo 3 “Reti di offerta sanitaria”
Intervento 3 “Rete territoriale” Azione 3.3.3 “Residenzialità e semi
residenzialità”, dettaglia il processo di razionalizzazione dell’attuale
offerta regionale residenziale per non la non autosufficienza, la disabilità,
la riabilitazione, la salute mentale e le dipendenze patologiche riallineandola
ai parametri stabiliti dalla vigente normativa nazionale di riferimento;
CONSIDERATO che, in tal
senso, è programmata:
- la rivalutazione, da parte delle
UU.VV.MM, dei pazienti ospitati presso le strutture provvisoriamente
accreditate ed il piano del relativo trasferimento presso strutture in
grado di erogare prestazioni appropriate rispetto al setting richiesto;
- la riconversione di una parte delle
strutture esistenti per la Salute Mentale in strutture per assistenza agli
anziani attraverso la sottoscrizione di accordi di riconversione e
l’implementazione dei nuovi setting assistenziali;
- la rimodulazione delle rette
giornaliere;
VISTO il DCA n.
134/2014 del 29 ottobre 2014 di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e
le Comunità Montane su “Le strutture residenziali psichiatriche” Rep. Atti. N.
116/CU del 17 ottobre 2013;
PRECISATO che il suddetto
Accordo, attuando gli obiettivi assistenziali programmati nel Piano Nazionale
di Azioni per la Salute Mentale (PNASM) approvato dalla Conferenza Unificata
nella seduta del 24 maggio 2013, fornisce indirizzi omogenei nell’intero
territorio nazionale mirati a promuovere, all’interno del sistema di offerta
dei Dipartimenti di Salute Mentale, una residenzialità funzionale ai percorsi
individualizzati, strutturata per intensità di trattamento (dal trattamento
intensivo al sostegno socio riabilitativo) e per programmi e tipologie di
intervento correlati alla patologia ed alla complessità dei bisogni;
VISTI i provvedimenti
commissariali n. 20/2014 del19 febbraio 2014, n. 133/2014 del 29 settembre
2014, n. 38/2015 del 01 aprile 2015, come modificato dal DCA n. 67/2015 del 01
luglio 2015, n. 88/2015 del 31 agosto 2015 e,da
ultimo, il DCA n. 1/2016, che, attuando
i fabbisogni assistenziali definiti dal DCA n. 52/2012, hanno disciplinato il
processo di riorganizzazione della rete regionale residenziale e semi
residenziale;
CONSIDERATO che il DCA n.
38/2015, prendendo Atto dell’Accordo recepito dal richiamato Decreto n.
134/2014, ha rinviato ad altro provvedimento la riorganizzazione dell’offerta
regionale, residenziale e semi residenziale, per la Salute Mentale;
VISTA la nota prot. n.
RA/121902/Comm del 07 maggio 2015 con la quale il Sub Commissario, dr. Giuseppe
Zuccatelli, ha istituito un Gruppo di lavoro competente a porre in essere gli
adempimenti necessari all’attuazione dell’Accordo di cui al DCA n. 134/2014;
VISTO il Documento
Tecnico “Riordino della Rete di Residenzialità Psichiatrica” che si allega al
presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1) di seguito, per
brevità, Documento Tecnico, trasmesso, a conclusione delle attività del
suddetto Gruppo di Lavoro, dal Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale con
missiva prot. n. 42 del 14 gennaio 2016 acquisita in pari data con prot. n.
RA/7582;
ATTESO che:
- il Documento Tecnico ha determinato
l’attuale domanda assistenziale psicoriabilitativa regionale pari a 683
pazienti di cui n. 438 assistiti presso strutture regionali
psoicoriabilitative, n. 165 assistiti presso strutture extra regionali e n. 80
provenienti dalle strutture di Villa Pini d’Abruzzo assistiti temporaneamente
in regime di riabilitazione psichiatrica presso i Presidi territoriali di
Assistenza di Guardiagrele, Gissi e Casoli necessitanti di urgente
ricollocazione in strutture assistenziali appropriate;
- il riferito fabbisogno è stata calcolato
prendendo a riferimento il Flusso Informativo Ministeriale “STS 24” – anno
2014” ed i volumi di attività erogate in termini di giornate di degenza e di
utenti trattati nel corso del 2015 dalle strutture residenziali
psicoriabilitative regionali ed extraregionali; quest’ultimi dati sono stati
acquisiti da una specifica rilevazione validata dai Direttori dei Dipartimenti
di Salute Mentale delle Aziende UU.SS.LL. regionali;
CONSIDERATO che:
- il Documento tecnico ha specificato,
nelle tabelle sinottiche SRP.1, SRP.2, SRP.3..1 ed SRP
.3.2, le caratteristiche delle strutture residenziali per la salute mentale
secondo le nuove tipologie ( SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2.) individuate e
dettagliate dall’Intesa di cui al DCA n. 134/2014;
- le suddette tipologie innovano,
sostituendole, quelle previste dalla riferita deliberazione giuntale n.
877/2001 e le tipologie introdotte dal PSR 2008 – 2010 con la previsione di
requisiti di autorizzazione in parte divergenti da quelli stabiliti nel
paragrafo 4.2. del Manuale di cui alla DGR n. 5917P,
con specifico riferimento agli standard di personale medico;
TENUTO CONTO che, in relazione
alle riferite tipologie di strutture il Documento Tecnico,
,sulla base del bisogno assistenziale emerso, ha individuato l’assetto di posti letto regionale
di seguito indicato valutando i dati storici e nell’ottica di una corretta
allocazione clinico organizzativa dei pazienti:
Strutture
sanitarie residenziali extra ospedaliere
Strutture
residenziali sociosanitarie
CONSIDERATO che le dotazioni
previste, in linea tendenziale con lo standard nazionale previsto dal Progetto
Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998/2000, sono coerenti con il Documento
sottoscritto in sede di Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013 a tenore del
quale “… le indicazioni normative di riferimento nazionale per la
residenzialità psichiatrica sono da ritenersi inadeguate rispetto
all’evoluzione della domanda assistenziale collegata ai bisogni di salute
mentale emergenti nella popolazione, individuati sulla base del quadro
epidemiologico, che connessi ai contesti operativi di riferimento (storia ed
organizzazione dei servizi e delle offerte, dati di attività, standard
assistenziali, aree di carenza assistenziale)”
RILEVATO che:
- con riferimento alle strutture sanitarie
residenziali extra ospedaliere – SRP1 ed SRP2 – la dotazione di pl
rideterminata è di complessivi n. 268 pl con una decremento percentuale di
circa il 40% a fronte degli attuali n. 448 pl;
- con riferimento alle strutture
residenziali socio sanitarie – SRP3.1 ed SRP 3.2 la dotazione di posti letto
rideterminata è di complessivi n. 107 unità, in armonia, quindi, con le
indicazioni del DCA n. 52/2012 ed, a garanzia di un percorso assistenziale
integrato, in linea con l’attuale dotazione regionale di posti letto per le
strutture socio – riabilitative;
PRECISATO i suddetti
fabbisogni innovano, sostituendolo, il fabbisogno per la salute mentale di cui
al riferito DCA n. 52/2012 dell’11 ottobre 2012;
TENUTO CONTO che il Documento tecnico,
sulla base di uno studio comparativo con altre Regioni individuate come
benchmark ed un’analisi sui costi giornalieri effettivi per singolo setting
assistenziale, fornisce indicazioni sulle forbici tariffarie giornaliere:
minime/massime da applicare per le prestazioni fruite dai pazienti ricoverati
presso le strutture residenziali per la salute mentale SRP.1- SRP.2, SRP.3.1,
SRP.3.2.
RILEVATO che, nell’ambito
delle suddette forbici tariffarie, il Documento Tecnico ha evidenziato la
congruità dei valori tariffari massimi
in quanto “ la tariffa appropriata deve essere tale da remunerare tutti i costi
(diretti ed indiretti) sostenuti dalla struttura e deve quindi includere le
voci relative ai compensi del personale diretto e di supporto, i costi per
materiale di consumo, per l’ammortamento e la manutenzione delle
apparecchiature e degli spazi, per i servizi alberghieri e le utenze, per gli
oneri fiscali, previdenziali e generali di esercizio”;
PRECISATO che la
remunerazione delle prestazioni fruite dagli utenti presso le strutture a bassa
intensità assistenziale (SRP 3) è posta a carico del Fondo sanitario Regionale
(FSR) per la quota sanitaria delle prestazioni erogate prevedendo la
compartecipazione da parte degli utenti o dei Comuni coerentemente con quanto
stabilito dal DPCM del 29 novembre 2011 – Definizione dei LEA
RICHIAMATO, in tal senso, il
suddetto DPCM 2001 che, in relazione al Macro –Livello – “Assistenza
territoriale residenziale” micro livello “Attività sanitaria e socio sanitaria
nell’ambito di programmi riabilitativi in favore delle persone con problemi
psichiatrici e/o delle famiglie”, prevede, per le prestazioni terapeutiche e
socio-riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale a carico
dell’utente o del Comune, il costo del 60%;
RICHIAMATO il paragrafo 9
del Documento tecnico che, in conformità al P.O. 2013-2015, nel disciplinare la
fase di transizione del processo per l’allineamento delle rete regionale
residenziale psichiatrica agli standard individuati in relazione ai setting
SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, prevede la rivalutazione, da parte delle
UUVVMM, di tutti i pazienti attualmente ospitati nelle strutture residenziali
regionali ed extraregionali in carico ai DSM della Regione Abruzzo ed il
relativo inserimento nei setting più appropriati;
CONSIDERATO che, per
garantire la continuità assistenziale dei pazienti risultati, all’esito della
predetta rivalutazione, non più idonei al setting assistenziale
psicoriabilitativo ma comunque giudicati non autosufficienti e necessitanti di
un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa
accompagnata da un livello “alto” di assistenza tutelare ed alberghiera, il
Documento Tecnico ne prevede l’allocazione in
setting assistenziali appropriati
ed alternativi, anche attraverso l’attivazione di cd. Nuclei dedicati;
CONSIDERATO che, il Documento
Tecnico, individua quali forme alternative di assistenza per la salute mentale:
- I Centri diurni psichiatrici con le
caratteristiche e nei limiti di fabbisogno già individuati dal PSR 2008 – 2010;
- Le strutture abitative autogestite non a
carico del FSN e destinati a pazienti clinicamente stabilizzati ed usciti dal
circuito terapeutico riabilitativo psichiatrico che non necessitano di
assistenza sanitaria continuativa;
ATTESO che il Documento
tecnico, utilizzando i parametri ivi indicati e prendendo a riferimento le
tariffe massime ipotizzate per i diversi setting assistenziali, e prevedendo,
per le SRP 3.1 ed SRP 3.1, la suddetta
quota di compartecipazione del
60%, ha stimato l’impatto economico derivante dall’assetto della residenzialità
psichiatrica sopra descritto evidenziandone la relativa sostenibilità economica
comportando una spesa non superiore a quella programmata dalla Regione Abruzzo
per l’annualità 2015 ex DCA n. 31/2015 del 12 marzo 2015;
VISTA, nello specifico,
la nota “Simulazione di impatto economico posti letto salute mentale (tariffa
Max) – per struttura”, agli atti dell’ufficio commissariale, con la quale
l’Agenzia sanitaria regionale ha precisato che “la stima di impatto economico è
stata effettuata per singola struttura, ad oggi operante, sulla base delle
tariffe massime (comprensive della quota sociale a carico del comune/assistito)
e dei fabbisogni stimati per singola azienda sanitaria. Da tale stima è emerso
un risparmio per la Regione di euro 2.833,723 rispetto ai tetti di spesa 2015
(DCA 31/2015), potenzialmente utilizzabile nell’ambito del processo di
riconversione delle strutture in setting assistenziali alternativi. Si precisa,
inoltre, che la quota sociale è stata stimata in euro 1.121.280”;
RITENUTO che la spesa
derivante dall’assetto della residenzialità per la salute mentale programmato
dal Documento tecnico derivante anche dalla riconversione delle strutture
attualmente esistenti sia sostenibile dalla Regione Abruzzo in quanto non
superiore alla spesa sostenuta nel 2015 ai sensi del già riferito DCA n.
31/2015;
RILEVATA la congruità, con la vigente
normativa nazionale, dei contenuti del Documento Tecnico, la sua piena
rispondenza ai fabbisogni assistenziali regionali e la relativa sostenibilità
economica;
RITENUTO, pertanto,
opportuno, procederne all’approvazione rinviando ad un successivo provvedimento
la definizione delle caratteristiche delle strutture residenziali SRP 3.3 di
cui all’ Accordo recepito dal riferito DCA n. 134/2014 e la determinazione del
relativo fabbisogno nell’ipotesi in cui la valutazione delle necessità
assistenziali regionali condotta dalle UUVVMM attesti la necessità della
relativa istituzione;
RITENUTO, allo stesso modo,
di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione dei fabbisogni dei
setting assistenziali giudicati dalle UU.VV.MM. appropriati
per i pazienti ritenuti non più idonei al setting assistenziale
psicoriabilitativo ma comunque non autosufficienti e necessitanti di un livello
medio di assistenza, anche attraverso la previsione di cd “Nuclei Dedicati”;
RITENUTO inoltre, per le
motivazioni rappresentate nello stesso Documento Tecnico, di individuare, quali
tariffe per le prestazioni fruite dai pazienti ricoverati presso le strutture
residenziali per la salute mentale SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, il valore
massimo della forbice tariffaria ivi stabilite
in relazione a ciascun setting assistenziale, prevedendo, per le
strutture a bassa intensità assistenziale (SRP 3), la compartecipazione dovuta
dagli utenti o dai Comuni stabilita dal DPCM del 29 novembre 2011 – Definizione
dei LEA pari al 60%;
CONSIDERATO che lo stesso
Documento tecnico dettaglia, nei termini di seguito indicati, l’iter procedimentale
funzionale all’allineamento della rete residenziale regionale ai nuovi
standard:
1. Entro e non oltre tre mesi
dall’approvazione del presente documento, le UU.VV.MM trasmettono al competente
Servizio del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, le risultanze
dell’attività di valutazione condotta.
2. Entro 15 giorni dall’acquisizione dei
verbali il Servizio predispone il provvedimento regionale che, sulla base delle
risultanze delle UU.VV.MM, individua la dotazione dei posti letto delle
strutture in applicazione dei fabbisogni definiti dal presente Documento
tecnico. Il provvedimento stabilisce, altresì, il termine per la presentazione
delle proposte dei Piani di riconversione che, in ogni caso, non potrà essere
superiore a 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento ai titolari
delle strutture interessate. I Piani di riconversione dettagliano i
cronoprogrammi di adeguamento.
3. Il suddetto Servizio accerta la
compatibilità dei Piani di riconversione con gli atti di programmazione
regionale predisponendo, entro 30 giorni dalla loro acquisizione, Il Piano
regionale delle riconversioni previa verifica della sua sostenibilità economica
da parte del Servizio Programmazione economico-finanziaria del Dipartimento per
la Salute ed in conformità con il principio (DCA 20/2014) sulla base del quale
la regione procede al rilascio delle autorizzazioni alle nuove realizzazioni,
ampliamenti, riconversioni o trasformazioni secondo la seguente priorità: enti
pubblici titolari di strutture sanitarie e socio-sanitarie e strutture private
interessate da programmi di riduzione/riconversione dell’offerta.
4. Dalla notifica del Piano regionale delle
riconversioni decorre il termine di 15 giorni per l’avvio dei procedimenti
funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio e del titolo di
accreditamento di cui alla LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. con
la tempistica e le modalità ivi indicate , finalizzate alla conclusione della
fase transitoria, non oltre il 31 dicembre 2016, salvo deroghe motivate.
RITENUTO che l’iter
procedimentale descritto, secondo la tempistica ivi indicata, garantisca il
buona andamento dell’azione amministrativa nell’ottica di un’efficace ed
efficiente riorganizzazione della rete regionale residenziale per la Salute
Mentale;
PRECISATO che il provvedimento
di individuazione della dotazione dei posti letto di cui al suddetto punto 2,
ove le risultanze delle UUVVMM ne rilevino la necessità, dovrà definire,
coerentemente, anche
-
le caratteristiche ed il fabbisogno
delle Strutture SPR 3.3.
-
il fabbisogno relativo ai setting
assistenziali giudicati appropriati per i pazienti non più psichiatrici ma non
autosufficienti e necessitanti di un livello medio di assistenza, anche
attraverso la previsione di cd “Nuclei Dedicati”;
VISTA la deliberazione
giuntale n. 341/2015 del 05 maggio 2015 che, nel formulare il nuovo assetto
organizzativo del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, demanda al Servizio
Contratti erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni rete
territoriale e ospedaliera la Cura della tutela della salute mentale e delle
dipendenze patologiche;
RITENUTO, pertanto, di
demandare al suddetto Servizio le attività sopra indicate, fatte salve quelle
relative alla verifica della sostenibilità economica dei Piani di
riconversione, di competenza del Servizio Programmazione economico-finanziaria,
e le attività amministrative funzionali al conseguimento dei titoli di
autorizzazione e di accreditamento istituzionale, di competenza del Servizio
Programmazione socio sanitaria del Dipartimento per la Salute ed il Welfare;
PRECISATO che il presente
atto riveste carattere di indifferibilità ed urgenza, e che, pertanto, sarà
trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze
successivamente alla sua adozione per la relativa validazione;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
-
di
approvare il
Documento tecnico “Riordino della Rete di Residenzialità Psichiatrica” che si
allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1);
-
di riformare le tipologie di
strutture per la salute mentale prevista dalla deliberazione giuntale n.
877/2001 e dal PSR 2008-2010 secondo le tipologie: SRP.1- SRP.2, SRP.3.1,
SRP.3.2 aventi le caratteristiche descritte nelle tabelle sinottiche del Documento
Tecnico: SRP.1, SRP.2, SRP.3..1 ed SRP .3.2, modificando, conseguentemente, nei
termini definiti dal Documento Tecnico, i requisiti individuati nel paragrafo
4.2.del Manuale di Autorizzazione di cui alla DCA n. 591/P del 01 luglio 2008
con specifico riferimento agli standard di personale medico;
-
di individuare l’assetto di posti letto dedicato alla
psicoriabilitazione regionale di seguito indicato innovando e sostituendo,
correlativamente, il fabbisogno per la salute mentale definito dal DCA n. 52/2012
dell’11 ottobre 2012:
Strutture
sanitarie residenziali extra-ospedaliere
Strutture
residenziali sociosanitarie
-
di stabilire, quali tariffe per le prestazioni fruite dai
pazienti ricoverati presso le strutture residenziali per la salute mentale
SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, il valore massimo della forbice tariffaria
individuata dal Documento Tecnico in relazione a ciascun setting assistenziale
prevedendo, per le strutture a bassa intensità assistenziale (SRP 3), la
compartecipazione dovuta dagli utenti o dai Comuni di cui al DPCM del 29 novembre 2011 – Definizione dei
LEA pari al 60%;
-
di individuare, quali forme alternative di assistenza
per la salute mentale, i Centri Diurni Psichiatrici e le Strutture Abitative
Autogestite con le caratteristiche e secondo i fabbisogni definiti dal
Documento tecnico che si approva;
-
di precisare che, ai fini dell’allineamento delle rete
regionale residenziale psichiatrica agli standard individuati in relazione ai
setting SRP.1- SRP.2, SRP.3.1, SRP.3.2, entro tre mesi dall’adozione del
presente decreto, le UUVVMM procederanno alla rivalutazione di tutti i pazienti
attualmente ospitati nelle strutture residenziali regionali ed extraregionali
in carico ai DSM della Regione Abruzzo inserendoli nei setting assistenziali
più appropriati;
-
di stabilire che, nell’ipotesi
in cui la valutazione condotta dalle UUVVMM ne certifichi la necessità
assistenziale, con ulteriore provvedimento:
·
saranno
definite le caratteristiche delle strutture residenziali SRP. 3. 3 di cui
all’Accordo del 17 ottobre 2013 con determinazione del relativo fabbisogno;
·
saranno
definiti i fabbisogni dei setting assistenziali in cui collocare i pazienti
giudicati dalle UUVVMM non più idonei al setting assistenziale
psicoriabilitativo ma comunque non autosufficienti e necessitanti di un livello
medio di assistenza, anche attraverso la previsione di cd “Nuclei Dedicati”;
-
di demandare al Servizio
Contratti erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni rete
territoriale ed ospedaliera del Dipartimento per la Salute ed il Welfare le
attività funzionali all’allineamento della rete regionale residenziale per la
salute mentale ai nuovi standard secondo le modalità e nel rispetto della
tempistica individuata nel paragrafo 9 “La fase di transizione” del Documento
tecnico che si approva come sopra
riportata precisando che il provvedimento di individuazione della dotazione dei
posti letto di cui al punto 2 delle premesse, ove le risultanze delle UUVVMM ne
rilevino la necessità, dovrà definire, coerentemente, anche:
·
le
caratteristiche ed il fabbisogno delle strutture SRP 3.3;
·
i
fabbisogni dei setting assistenziali giudicati dalle stesse UUVVMM appropriati
per pazienti non più psichiatrici ma non autosufficienti e necessitanti di un
livello medio di assistenza, anche attraverso la previsione di cd “Nuclei
Dedicati”;
-
di precisare che, nell’ambito
del processo di cui al paragrafo 9 del Documento tecnico, come sopra
dettagliato, sono demandati: al Servizio Programmazione economico-finanziaria
la verifica della sostenibilità economica dei Piani di riconversione ed al
Servizio Programmazione Socio-Sanitaria le attività amministrative funzionali
al conseguimento dei titoli di autorizzazione e di accreditamento
istituzionale;
-
di precisare che la spesa
derivante dall’assetto organizzativo programmato dal Documento Tecnico che si
approva conseguente anche dagli eventuali processi di riconversione delle
strutture esistenti, è sostenibile dalla Regione Abruzzo in quanto non
superiore a quella sostenuta nel 2015 ai sensi del DCA n. 31/2015;
-
di pubblicare il presente
provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, di notificarne copia alle Aziende UUSSLL della
Regione Abruzzo ed alle Strutture attualmente eroganti, sul territorio
regionale, prestazioni residenziali per la salute mentale in possesso dei
titoli di autorizzazione e di accreditamento, procedendone, altresì, alla
trasmissione all’Agenzia sanitaria regionale – ASR Abruzzo, e, per gli
adempimenti di competenza, al Servizio Contratti erogatori privati e sistema di
remunerazione delle prestazioni rete territoriale ed ospedaliera, al Servizio
Programmazione socio sanitaria ed al Servizio Programmazione
economico-finanziaria del Dipartimento per la Salute ed il Welfare;
-
di trasmettere il presente
provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per la relativa validazione.
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso